TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13346/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 31 Parte_1 C.F._1
TORINO presso lo studio dell'avv. SEMERARO ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
LEGNANO, 26 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. GHIRARDI NATALIE* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
L'avv. LAURA VALERIA DURANTE nell'interesse dei minori E Persona_1
Persona_2
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva (cfr. verbale del 18/9/2024)
“assegnare la casa coniugale alla sig.ra . Nel merito - Pronunciare la separazione personale dei Pt_1 coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati;
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato di entrambi i figli alla madre come disposto con il provvedimento del 07.03.2024, consistente nel potere a quest'ultima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, la collocazione dei figli, il rilascio di documenti di identità e lo svolgimento di pratiche amministrative
- Affidare la casa coniugale alla IG.ra e disporre la residenza e collocazione abituale dei due CP_2 pagina 1 di 7 figli presso l'abitazione materna;
- Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga, ove i figli acconsentano, in modalità protetta presso uno spazio neutro e previa frequentazione di corso di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; - Disporre, a carico del IG. , un assegno non inferiore CP_1 a € 300,00 per il mantenimento dei figli minori e da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione di entrambi i figli;
- Disporre che la IG.ra percepisca nella misura del CP_2 100% l'assegno unico”
Per parte resistente: come da note difensive del 18/2/2024 opponendosi alla domanda di decadenza (cfr. verbale del 18/9/2024):
“dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati rigettare la domanda di addebito per i motivi di cui alla presente memoria disporre l'affidamento congiunto dei figli minori disporre che il sig. possa inzialmente incontrare i figli minori in ambiente protetto e CP_1 successivamente liberalizzare gli incontri sino a giungere alla possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé nei fine settimana alterni ed un pomeriggio alla settimana, dopo la scuola, in base agli impegni dei medesimi;
disporre a carico del sig. , sino a quando non avrà trovato un'occupazione, CP_1 un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili per il mantenimento di e da pagarsi entro Per_3 Per_2 il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione dei figli così come statuiti nel Protocollo del
Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assegnare la casa coniugale al resistente
In ogni caso respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto Con condanna alle spese. In via istruttoria Disporsi l'interrogatorio formale della ricorrente sui capi da 1) a 20) della comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da ventuali giudizi
o frasi di congiunzione, preceduti da “Vero che” e sul seguente capitolo di prova: 21) Vero che il sig.
è in lista di attesa per partecipare al progetto “Genitori Avanti”. Si indca a teste il CP_1 responsabile del progetto “Genitori Avanti” dell'associazione Parole in Movimento ETS con sede legale in Torino, via Susa n. 15. Ci si oppone ai capitoli di prova formulati da parte ricorrente in quanto documentali ed in caso di ammissione si chiede che gli agenti intervenuti in data 14/05/2023 presso l'abitazione in corso Agnelli vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova: “vero che giunti nell'abitazione il sig. era seduto in cucina” CP_1
Per il curatore speciale: come da memorie di precisazione delle conclusioni del 5/9/2024 (cfr. 18/9/2024)
“ assegnare la casa famigliare alla ricorrente la quale vi abiterà unitamente ai figli minori. Confermare la presa in carico del nucleo famigliare al competente servizio sociale disponendo la prosecuzione dei sostegni attivati in favore dei minori. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
sui figli minori e Disporre che il sig. possa Controparte_1 Per_1 Per_2 CP_1 vedere ed incontrare e in luogo neutro subordinando l'attivazione degli incontri al Per_2 Per_1 gradimento dei minori e al positivo andamento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Disporre che il sig. corrisponda alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di CP_1
€ 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino. Disporre che la somma sia annualmente rivalutata secondo l'andamento degli indici Istat. Dispone che l'assegno unico erogato in favore dei figli minori venga percepito per intero dalla ricorrente”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RABAT-MAROCCO il 20/07/2012. pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 700 parte II serie C uff 3 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/11/2006 e Persona_1 Persona_2
il 21/2/2008.
[...]
Con ricorso depositato il 12/07/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. CP_1
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di
[...]
€300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con memoria depositata il 1°/09/2024 si è costituito e ha Controparte_1 condiviso la domanda di separazione personale dei coniugi, contestando però la domanda di addebito.
Con riguardo ai minori ha poi domandato disporsi l'affidamento condiviso, un calendario di visite padre- figli e un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie stante il suo stato di disoccupazione.
Nelle more del procedimento sono pervenute, su richiesta del Giudice relatore, relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti, gli atti della Procura di Torino (per reato ex art. 572 cp, ove parte resistente è stato tratto in arresto), del TM, il quale ha disposto la trasmissione degli atti al presente procedimento e, infine, memoria di costituzione del curatore speciale nominato.
Con memoria depositata il 28/8/2023 l'avv LAURA VALERIA DURANTE si è costituita in qualità di curatore speciale dei minori e ha domandato la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti, l'attivazione di attività di supporto per il post-scuola e infine di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 22/11/2023 parte ricorrente non è comparsa, su autorizzazione del giudice;
invero sono comparsi parte convenuta e la curatrice speciale. Venivano sentiti e all'esito il Giudice relatore rinviava ad altra udienza – al 6/2/2024- per l'ascolto dei minori.
A scioglimento di quest'ultima udienza, il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole e rinviava la causa per la discussione e per consentire il deposito di aggiornamenti da parte dei servizi.
Nelle more ciascuna parte costituita ha presentato memorie e istanze di precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 18/9/2024 sono comparsi i rispettivi difensori che precisavano le conclusioni come da memorie conclusive e, in particolare, la difesa di parte convenuta si opponeva alla domanda di decadenza.
Pertanto, il Giudice relatore, previa acquisizione del parere del PM attesa la domanda di decadenza proposta dal curatore, si riservava di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
pagina 3 di 7 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Questo collegio ritiene assolto l'onere probatorio- deducibile dall'art 151 capoverso, c.c. e pertanto può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi” (cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Dalla narrazione in atti emerge che le condotte violente e aggressive poste in essere dal marito, nei confronti della parte ricorrente- e de relato avverso i figli- hanno indotto la stessa a maturare la scelta della separazione personale e soprattutto a chiedere aiuto alle forze dell'ordine (episodio del 14/5/2023 che ha determinato l'arresto del nei cui confronti è stata applicata Controparte_1 in data 4.12.2023 ex art. 444 cpp pena di anni uno e mesi nove di reclusione, con pena sospesa subordinata, per reato di cui all'art. 572 cp realizzato mediante condotte protrattesi dal dicembre 2021 al
14 maggio 2023, dunque per un considerevole lasso di tempo, poco prima che la ricorrente proponesse il ricorso).
Gli stessi figli, del resto, in particolare riportavano ai Servizi come “il padre mettesse in atto Per_2 comportamenti “sbagliati, non familiari”, con “parolacce rivolte alla mamma”.(cfr. relazione ASL, del 19/10/2023 pag. 4) .
Ciò è ampiamente sufficiente in difetto di prova (che il convenuto sarebbe dovuto fornire) della assenza di nesso di causa con la crisi.
Sulla domanda di decadenza, sull'affidamento collocazione e mantenimento.
Preliminarmente, occorre dare atto che nelle more del procedimento la primogenita Persona_1
è divenuta maggiorenne (n. .il 26/11/2006).
[...] Quanto al regime di affidamento i provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 cpc all'esito dell'ascolto così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 17 e di anni 16, va disposto in Per_1 Per_2 primis l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di entrambi i minori alla madre, presso la quale vanno collocati e con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Torino Corso Giovanni Agnelli
156 int. 5 alla ricorrente.
La soluzione, proposta dal curatore speciale che ha anche chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessitata per le seguenti circostanze.
I) Il padre ha di recente patteggiato pena ad anni 1 e mesi nove di reclusione per il reato di maltrattamenti in danno di moglie e figli protrattisi dal dicembre 2021 “e tutt'ora in corso” (cfr. capo di imputazione). II) Dall'ascolto dei minori emerge un reale timore nei confronti del padre – che i ragazzi evitano e con il quale da tempo non hanno rapporti significativi – e, da parte di , che ha riportato di avere udito Per_1 il convenuto minacciare anche di recente la madre, finanche l'aperto rifiuto di vederlo (cfr. pure relazione pagina 4 di 7 sociale 13.11.2023).
III) Non consta che il convenuto contribuisca in alcun modo al mantenimento della prole. Alla madre va conseguentemente attribuito il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, la collocazione dei figli, il rilascio di documenti di identità e lo svolgimento di pratiche ammnistrative.
Quanto al regime di visita paterno, sia per che per va prevista la possibilità di introdurre Per_1 Per_2 incontri in luogo neutro con modalità e tempi rimessi alla organizzazione del Servizio che, recepirà le indicazioni dei minori.
Va pertanto formalizzata la presa in carico del nucleo tenuto conto anche delle indicazioni fornite in tal senso dalla NPI (“il nucleo presenta elementi di vulnerabilità socio-ambientale che potrebbero necessitare di una supportività/monitoraggio specifici da parte del Servizio Sociale, in quanto famiglia migrante, oggi di fatto monoparentale, con figli minori, recentemente inserita nel tessuto sociale italiano”). Dovrà essere inoltre verificato l'andamento del progetto di recupero alla genitorialità che il convenuto ha dichiarato di volere intraprendere”.
Si tratta di assetto che va confermato anche sotto l'aspetto motivazionale.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata dalla curatrice speciale, non può invece trovare accoglimento. L'art. 330 cc attribuisce invero la facoltà (il Giudice può) di dichiarare la decadenza, allorquando sussistano presupposti stringenti. Ed in particolare allorquando “il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Nel caso di specie, la condizione di pregiudizio del minore (segnatamente il figlio secondogenito, attesa la raggiunta maggiore età di ) non si ravvisa, considerato in primis che in sede di ascolto non Per_1 Per_2 ha manifestato un'assoluta ed irrimediabile ostilità nei confronti della figura paterna, affermando che
“…in questo momento se cambiasse potrei anche riprendere un rapporto con il papà ma da quello che ho visto non penso che sia cambiato”. In secondo luogo, gli stessi Servizi riferiscono che, sebbene i figli non abbiano istaurato un rapporto significativo con padre, descritto come “come un padre autorevole, ma poco presente a livello affettivo”, assente poiché spesso via e ancora disinteressato alla gestione quotidiana della loro vita poiché delegata all'altro genitore, nondimeno dal mese di luglio 2023 ha iniziato a versare delle somme di danaro in favore dei minori, seppure saltuariamente, e dall'altro lato, su suggerimento dei Servizi, si è rivolto ad una associazione volta al recupero e sostegno alla genitorialità.
Anche la richiesta di incontri in luogo neutro e non già liberi – come inizialmente richiesti con memoria di costituzione- denota una certa consapevolezza del problema relazionale padre-figli.
Va da ultimo considerato come i fatti oggetto del processo penale nei confronti del convenuto, siano stati oggetto di sentenza di patteggiamento che, se può essere sufficiente per il regime di affidamento, non lo
è per quanto riguarda la decadenza in mancanza di un puntuale e completo accertamento giudiziale.
*
Quanto al regime di visita paterno, fermo restando che nulla debba disporsi con riguardo alla figlia divenuta maggiorenne, il Collegio ritiene più confacente all'interesse del minore sospendere attualmente gli incontri anche al fine di assecondare la volontà espressa dal medesimo in sede di ascolto innanzi al giudice relatore e da ultimo nel colloquio del 9/7/2024 con i servizi.
Infatti, attualmente il minore non vuole incontrarlo, ma non esclude totalmente, come detto, la possibilità.
Pertanto, qualora il minore manifestasse la volontà di incontrarlo, gli incontri dovranno avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro e previo accertamento di un positivo andamento da parte dei Servizi di percorsi di sostegno alla genitorialità.
pagina 5 di 7 Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli- anche in favore della primogenita divenuta da poco maggiorenne- questo Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e prende atto della percezione al 100 % dell'assegno unico da parte della madre - del resto aspetti già confermati in sede di ordinanza provvisoria ove così si dispone: “…Dal punto di vista economico il padre deve contribuire al mantenimento dei figli, fermo restando che egli ha accettato a che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre. Si tratta infatti di uomo certamente munito di capacità lavorativa che dovrà mettere
a frutto per far fronte ai suoi doveri primari nei confronti della prole. Tenuto conto che la ricorrente percepisce reddito modesto (Doc. 5) va accolta la (contenuta) richiesta materna che si pone del resto sui minimi tenuto conto delle esigenze di mantenimento di due ragazzi adolescenti. Va aggiunto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale…”.; Pertanto, il padre, dovrà versare un contributo al mantenimento di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
Va confermata la presa in carico del nucleo tenuto conto anche delle indicazioni fornite in tal senso dalla NPI (“il nucleo presenta elementi di vulnerabilità socio-ambientale che potrebbero necessitare di una supportività/monitoraggio specifici da parte del Servizio Sociale, in quanto famiglia migrante, oggi di fatto monoparentale, con figli minori, recentemente inserita nel tessuto sociale italiano”)
Spese di lite
Le spese di parte ricorrente seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente.
Vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria. In particolare, vengono liquidate applicando i valori minimi delle quattro fasi scaglione da 26.000,01 a
52.000,00.
Poiché il beneficio a favore della ricorrente viene revocato, con separato decreto, con decorrenza 1.1.2024 a seguito della dichiarazione resa dal procuratore della parte in data 23.9.2024, le spese relative alla fase introduttiva e a quella di studio (€ 850,50 + € 602: tot. € 1.452,50) vanno poste a favore dello
Stato, mentre quelle delle ulteriori due fasi (€ 903,00 + € 1.452,50: tot. € 2.355,50) vanno posta a favore della ricorrente
Le spese del curatore speciale, liquidate con gli stessi criteri, vanno invece compensate nella misura del 50% tenuto conto del rigetto della domanda di decadenza e poste a carico del convenuto nel resto considerato l'accoglimento delle ulteriori richieste sostanzialmente conformi a quelle della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 con addebito a quest'ultimo
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva rafforzata alla madre, Persona_2 attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla pagina 6 di 7 collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre alla quale assegna la casa familiare sita in Torino Corso Giovanni Agnelli 156 int. 5.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare il padre, il figlio possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per il minore. CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali/NPI psicologia con funzioni di supportività/monitoraggio. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO CHE l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre. RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.808,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento per € 1.452,50, oltre accessori, a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia, ed € 2.355,50 oltre accessori, a favore della ricorrente
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale della minore che liquida, previa compensazione della misura del 50%, in € 1.904,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13346/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 31 Parte_1 C.F._1
TORINO presso lo studio dell'avv. SEMERARO ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
LEGNANO, 26 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. GHIRARDI NATALIE* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
L'avv. LAURA VALERIA DURANTE nell'interesse dei minori E Persona_1
Persona_2
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva (cfr. verbale del 18/9/2024)
“assegnare la casa coniugale alla sig.ra . Nel merito - Pronunciare la separazione personale dei Pt_1 coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati;
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato di entrambi i figli alla madre come disposto con il provvedimento del 07.03.2024, consistente nel potere a quest'ultima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, la collocazione dei figli, il rilascio di documenti di identità e lo svolgimento di pratiche amministrative
- Affidare la casa coniugale alla IG.ra e disporre la residenza e collocazione abituale dei due CP_2 pagina 1 di 7 figli presso l'abitazione materna;
- Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga, ove i figli acconsentano, in modalità protetta presso uno spazio neutro e previa frequentazione di corso di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; - Disporre, a carico del IG. , un assegno non inferiore CP_1 a € 300,00 per il mantenimento dei figli minori e da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione di entrambi i figli;
- Disporre che la IG.ra percepisca nella misura del CP_2 100% l'assegno unico”
Per parte resistente: come da note difensive del 18/2/2024 opponendosi alla domanda di decadenza (cfr. verbale del 18/9/2024):
“dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati rigettare la domanda di addebito per i motivi di cui alla presente memoria disporre l'affidamento congiunto dei figli minori disporre che il sig. possa inzialmente incontrare i figli minori in ambiente protetto e CP_1 successivamente liberalizzare gli incontri sino a giungere alla possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé nei fine settimana alterni ed un pomeriggio alla settimana, dopo la scuola, in base agli impegni dei medesimi;
disporre a carico del sig. , sino a quando non avrà trovato un'occupazione, CP_1 un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili per il mantenimento di e da pagarsi entro Per_3 Per_2 il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione dei figli così come statuiti nel Protocollo del
Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assegnare la casa coniugale al resistente
In ogni caso respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto Con condanna alle spese. In via istruttoria Disporsi l'interrogatorio formale della ricorrente sui capi da 1) a 20) della comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da ventuali giudizi
o frasi di congiunzione, preceduti da “Vero che” e sul seguente capitolo di prova: 21) Vero che il sig.
è in lista di attesa per partecipare al progetto “Genitori Avanti”. Si indca a teste il CP_1 responsabile del progetto “Genitori Avanti” dell'associazione Parole in Movimento ETS con sede legale in Torino, via Susa n. 15. Ci si oppone ai capitoli di prova formulati da parte ricorrente in quanto documentali ed in caso di ammissione si chiede che gli agenti intervenuti in data 14/05/2023 presso l'abitazione in corso Agnelli vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova: “vero che giunti nell'abitazione il sig. era seduto in cucina” CP_1
Per il curatore speciale: come da memorie di precisazione delle conclusioni del 5/9/2024 (cfr. 18/9/2024)
“ assegnare la casa famigliare alla ricorrente la quale vi abiterà unitamente ai figli minori. Confermare la presa in carico del nucleo famigliare al competente servizio sociale disponendo la prosecuzione dei sostegni attivati in favore dei minori. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
sui figli minori e Disporre che il sig. possa Controparte_1 Per_1 Per_2 CP_1 vedere ed incontrare e in luogo neutro subordinando l'attivazione degli incontri al Per_2 Per_1 gradimento dei minori e al positivo andamento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Disporre che il sig. corrisponda alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di CP_1
€ 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino. Disporre che la somma sia annualmente rivalutata secondo l'andamento degli indici Istat. Dispone che l'assegno unico erogato in favore dei figli minori venga percepito per intero dalla ricorrente”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RABAT-MAROCCO il 20/07/2012. pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 700 parte II serie C uff 3 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/11/2006 e Persona_1 Persona_2
il 21/2/2008.
[...]
Con ricorso depositato il 12/07/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. CP_1
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di
[...]
€300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con memoria depositata il 1°/09/2024 si è costituito e ha Controparte_1 condiviso la domanda di separazione personale dei coniugi, contestando però la domanda di addebito.
Con riguardo ai minori ha poi domandato disporsi l'affidamento condiviso, un calendario di visite padre- figli e un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie stante il suo stato di disoccupazione.
Nelle more del procedimento sono pervenute, su richiesta del Giudice relatore, relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti, gli atti della Procura di Torino (per reato ex art. 572 cp, ove parte resistente è stato tratto in arresto), del TM, il quale ha disposto la trasmissione degli atti al presente procedimento e, infine, memoria di costituzione del curatore speciale nominato.
Con memoria depositata il 28/8/2023 l'avv LAURA VALERIA DURANTE si è costituita in qualità di curatore speciale dei minori e ha domandato la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti, l'attivazione di attività di supporto per il post-scuola e infine di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 22/11/2023 parte ricorrente non è comparsa, su autorizzazione del giudice;
invero sono comparsi parte convenuta e la curatrice speciale. Venivano sentiti e all'esito il Giudice relatore rinviava ad altra udienza – al 6/2/2024- per l'ascolto dei minori.
A scioglimento di quest'ultima udienza, il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole e rinviava la causa per la discussione e per consentire il deposito di aggiornamenti da parte dei servizi.
Nelle more ciascuna parte costituita ha presentato memorie e istanze di precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 18/9/2024 sono comparsi i rispettivi difensori che precisavano le conclusioni come da memorie conclusive e, in particolare, la difesa di parte convenuta si opponeva alla domanda di decadenza.
Pertanto, il Giudice relatore, previa acquisizione del parere del PM attesa la domanda di decadenza proposta dal curatore, si riservava di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
pagina 3 di 7 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Questo collegio ritiene assolto l'onere probatorio- deducibile dall'art 151 capoverso, c.c. e pertanto può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi” (cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Dalla narrazione in atti emerge che le condotte violente e aggressive poste in essere dal marito, nei confronti della parte ricorrente- e de relato avverso i figli- hanno indotto la stessa a maturare la scelta della separazione personale e soprattutto a chiedere aiuto alle forze dell'ordine (episodio del 14/5/2023 che ha determinato l'arresto del nei cui confronti è stata applicata Controparte_1 in data 4.12.2023 ex art. 444 cpp pena di anni uno e mesi nove di reclusione, con pena sospesa subordinata, per reato di cui all'art. 572 cp realizzato mediante condotte protrattesi dal dicembre 2021 al
14 maggio 2023, dunque per un considerevole lasso di tempo, poco prima che la ricorrente proponesse il ricorso).
Gli stessi figli, del resto, in particolare riportavano ai Servizi come “il padre mettesse in atto Per_2 comportamenti “sbagliati, non familiari”, con “parolacce rivolte alla mamma”.(cfr. relazione ASL, del 19/10/2023 pag. 4) .
Ciò è ampiamente sufficiente in difetto di prova (che il convenuto sarebbe dovuto fornire) della assenza di nesso di causa con la crisi.
Sulla domanda di decadenza, sull'affidamento collocazione e mantenimento.
Preliminarmente, occorre dare atto che nelle more del procedimento la primogenita Persona_1
è divenuta maggiorenne (n. .il 26/11/2006).
[...] Quanto al regime di affidamento i provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 cpc all'esito dell'ascolto così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 17 e di anni 16, va disposto in Per_1 Per_2 primis l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di entrambi i minori alla madre, presso la quale vanno collocati e con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Torino Corso Giovanni Agnelli
156 int. 5 alla ricorrente.
La soluzione, proposta dal curatore speciale che ha anche chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessitata per le seguenti circostanze.
I) Il padre ha di recente patteggiato pena ad anni 1 e mesi nove di reclusione per il reato di maltrattamenti in danno di moglie e figli protrattisi dal dicembre 2021 “e tutt'ora in corso” (cfr. capo di imputazione). II) Dall'ascolto dei minori emerge un reale timore nei confronti del padre – che i ragazzi evitano e con il quale da tempo non hanno rapporti significativi – e, da parte di , che ha riportato di avere udito Per_1 il convenuto minacciare anche di recente la madre, finanche l'aperto rifiuto di vederlo (cfr. pure relazione pagina 4 di 7 sociale 13.11.2023).
III) Non consta che il convenuto contribuisca in alcun modo al mantenimento della prole. Alla madre va conseguentemente attribuito il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, la collocazione dei figli, il rilascio di documenti di identità e lo svolgimento di pratiche ammnistrative.
Quanto al regime di visita paterno, sia per che per va prevista la possibilità di introdurre Per_1 Per_2 incontri in luogo neutro con modalità e tempi rimessi alla organizzazione del Servizio che, recepirà le indicazioni dei minori.
Va pertanto formalizzata la presa in carico del nucleo tenuto conto anche delle indicazioni fornite in tal senso dalla NPI (“il nucleo presenta elementi di vulnerabilità socio-ambientale che potrebbero necessitare di una supportività/monitoraggio specifici da parte del Servizio Sociale, in quanto famiglia migrante, oggi di fatto monoparentale, con figli minori, recentemente inserita nel tessuto sociale italiano”). Dovrà essere inoltre verificato l'andamento del progetto di recupero alla genitorialità che il convenuto ha dichiarato di volere intraprendere”.
Si tratta di assetto che va confermato anche sotto l'aspetto motivazionale.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata dalla curatrice speciale, non può invece trovare accoglimento. L'art. 330 cc attribuisce invero la facoltà (il Giudice può) di dichiarare la decadenza, allorquando sussistano presupposti stringenti. Ed in particolare allorquando “il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Nel caso di specie, la condizione di pregiudizio del minore (segnatamente il figlio secondogenito, attesa la raggiunta maggiore età di ) non si ravvisa, considerato in primis che in sede di ascolto non Per_1 Per_2 ha manifestato un'assoluta ed irrimediabile ostilità nei confronti della figura paterna, affermando che
“…in questo momento se cambiasse potrei anche riprendere un rapporto con il papà ma da quello che ho visto non penso che sia cambiato”. In secondo luogo, gli stessi Servizi riferiscono che, sebbene i figli non abbiano istaurato un rapporto significativo con padre, descritto come “come un padre autorevole, ma poco presente a livello affettivo”, assente poiché spesso via e ancora disinteressato alla gestione quotidiana della loro vita poiché delegata all'altro genitore, nondimeno dal mese di luglio 2023 ha iniziato a versare delle somme di danaro in favore dei minori, seppure saltuariamente, e dall'altro lato, su suggerimento dei Servizi, si è rivolto ad una associazione volta al recupero e sostegno alla genitorialità.
Anche la richiesta di incontri in luogo neutro e non già liberi – come inizialmente richiesti con memoria di costituzione- denota una certa consapevolezza del problema relazionale padre-figli.
Va da ultimo considerato come i fatti oggetto del processo penale nei confronti del convenuto, siano stati oggetto di sentenza di patteggiamento che, se può essere sufficiente per il regime di affidamento, non lo
è per quanto riguarda la decadenza in mancanza di un puntuale e completo accertamento giudiziale.
*
Quanto al regime di visita paterno, fermo restando che nulla debba disporsi con riguardo alla figlia divenuta maggiorenne, il Collegio ritiene più confacente all'interesse del minore sospendere attualmente gli incontri anche al fine di assecondare la volontà espressa dal medesimo in sede di ascolto innanzi al giudice relatore e da ultimo nel colloquio del 9/7/2024 con i servizi.
Infatti, attualmente il minore non vuole incontrarlo, ma non esclude totalmente, come detto, la possibilità.
Pertanto, qualora il minore manifestasse la volontà di incontrarlo, gli incontri dovranno avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro e previo accertamento di un positivo andamento da parte dei Servizi di percorsi di sostegno alla genitorialità.
pagina 5 di 7 Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli- anche in favore della primogenita divenuta da poco maggiorenne- questo Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e prende atto della percezione al 100 % dell'assegno unico da parte della madre - del resto aspetti già confermati in sede di ordinanza provvisoria ove così si dispone: “…Dal punto di vista economico il padre deve contribuire al mantenimento dei figli, fermo restando che egli ha accettato a che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre. Si tratta infatti di uomo certamente munito di capacità lavorativa che dovrà mettere
a frutto per far fronte ai suoi doveri primari nei confronti della prole. Tenuto conto che la ricorrente percepisce reddito modesto (Doc. 5) va accolta la (contenuta) richiesta materna che si pone del resto sui minimi tenuto conto delle esigenze di mantenimento di due ragazzi adolescenti. Va aggiunto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale…”.; Pertanto, il padre, dovrà versare un contributo al mantenimento di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
Va confermata la presa in carico del nucleo tenuto conto anche delle indicazioni fornite in tal senso dalla NPI (“il nucleo presenta elementi di vulnerabilità socio-ambientale che potrebbero necessitare di una supportività/monitoraggio specifici da parte del Servizio Sociale, in quanto famiglia migrante, oggi di fatto monoparentale, con figli minori, recentemente inserita nel tessuto sociale italiano”)
Spese di lite
Le spese di parte ricorrente seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente.
Vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria. In particolare, vengono liquidate applicando i valori minimi delle quattro fasi scaglione da 26.000,01 a
52.000,00.
Poiché il beneficio a favore della ricorrente viene revocato, con separato decreto, con decorrenza 1.1.2024 a seguito della dichiarazione resa dal procuratore della parte in data 23.9.2024, le spese relative alla fase introduttiva e a quella di studio (€ 850,50 + € 602: tot. € 1.452,50) vanno poste a favore dello
Stato, mentre quelle delle ulteriori due fasi (€ 903,00 + € 1.452,50: tot. € 2.355,50) vanno posta a favore della ricorrente
Le spese del curatore speciale, liquidate con gli stessi criteri, vanno invece compensate nella misura del 50% tenuto conto del rigetto della domanda di decadenza e poste a carico del convenuto nel resto considerato l'accoglimento delle ulteriori richieste sostanzialmente conformi a quelle della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 con addebito a quest'ultimo
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva rafforzata alla madre, Persona_2 attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla pagina 6 di 7 collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre alla quale assegna la casa familiare sita in Torino Corso Giovanni Agnelli 156 int. 5.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare il padre, il figlio possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per il minore. CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali/NPI psicologia con funzioni di supportività/monitoraggio. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO CHE l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre. RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.808,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento per € 1.452,50, oltre accessori, a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia, ed € 2.355,50 oltre accessori, a favore della ricorrente
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale della minore che liquida, previa compensazione della misura del 50%, in € 1.904,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7