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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6309/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Annamaria Saracino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 Federale il 18.2.1979 e residente in [...]I M.1 Edificio A D-306 Fraccionamiento Real ibiza 77723 Solidaridad CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL (Mi) il 27.10.2018 tra il sig. e trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 Comune di LL (Mi) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Con vittoria di spese ed onorario”. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento. Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in LL (MI) in data Parte_1 Controparte_1 27.10.2018;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 3.10.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale in quanto “la sig.ra , immediatamente dopo il matrimonio, senza alcuna ragione è CP_1 partita per il Messico senza fare più ritorno in Italia”;
- con ordinanza emessa in data 3.9.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi fissava udienza in trattazione scritta, disponeva la trasmissione della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato rilevando contestualmente che dall'atto integrale di matrimonio risultava lo scioglimento del matrimonio “in forza di sentenza Tribunale di Milano nr. 9655 in data 6.10.2023”;
- con successiva ordinanza del 2.10.2025, il G.D. dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo parte istante chiarito che il Comune di LL (MI) aveva erroneamente annotato nell'atto integrale di matrimonio la sentenza di separazione come sentenza di divorzio;
ritenuto che:
- non si è costituita nel procedimento nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 del ricorso introduttivo (né si era costituita nel giudizio di separazione);
- risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con sentenza n. 9655/2021 emessa dal Tribunale di Monza in data 17.11.2021 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata;
- non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza;
- deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi;
- parte ricorrente ha depositato l'atto integrale di matrimonio corretto con indicazione della sentenza di separazione in luogo della sentenza di divorzio;
- ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 lett. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55;
- le spese devono essere dichiarate irripetibili, per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della resistente,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in LL (MI) in data 27.10.2018; Controparte_1 II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LL (MI) per le annotazioni ai sensi degli pagina 2 di 3 artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
. Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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