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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5285/2023
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI AL
CONVENUTO
Oggetto: Donazione
Conclusioni: per parte ricorrente “”Piaccia al Tribunale adito, adversis rejectis, previo accertamento della mancata titolarità del bene in capo alla donante, accertare Controparte_2
e dichiarare la nullità dell'atto di donazione datato 12.6.2020, notar Persona_1 rep. 13706 racc. 7508 in favore di avente ad oggetto il
[...] Controparte_1 magazzino sito nel Comune di Stalettì, contraddistinto al N.C.E.U. Foglio 4, particella 194, sub. 1005, via Pace snc, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza metri quadrati 21 superficie catastale mq 29, rendita catastale 29,28. Con ogni conseguente provvedimento.” per parte resistente “1) In via preliminare: rigettare la domanda di parte attrice per accoglimento della eccezione di giudicato e per manifesta infondatezza della stessa, ex art 183 quater c.p.c.
1 2) Subordinatamente nel merito: dichiarare la mancanza della legittimazione attiva in capo al Sig. , in via ulteriormente gradata, convalidare la Parte_1 donazione oggetto di contestazione nell'atto di citazione, ex art. 799 c.c. ed in ultimo accertare e dichiarare la validità della donazione allegata.
3) condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex. art. 96 c.p.c.
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con distrazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore ha allegato che il bene donato in data 12.6.2020 (rep. 13706 racc. 7508) da ad (particella F. 4, particella 194, sub.1005 Controparte_2 Controparte_1 via Pace snc, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza metri quadrati 21, superficie catastale mq 29 rendita catastale 29,28) non era di proprietà della donante, poiché essa era invece proprietaria del sub. 1004 di mq 19, come si evince dai seguenti atti:
- Divisione del 1973e tra gli eredi di e con cui Parte_1 CP_3 venivano così divisi i quattro magazzini individuati al Catasto del Comune di Stalettì quale p. 218, f. 4, part. 194, sub. 1:
o magazzino di cui alla lett. B (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1003) ad Persona_2
o magazzino di cui alla lett. C (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1004) ad in CP_4 Controparte_2 comproprietà;
o magazzino di cui alla lett. D (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1005) a e in CP_5 Controparte_6 comproprietà;
o magazzino di cui alla lett. E (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1006) a Controparte_7
- acquisto da parte di e in data Persona_2 Parte_2
1977 della quota di del sub 1005 e contestuale acquisto da Controparte_8 parte di del 50% di proprietà di Controparte_2 Controparte_6 all'esito, quindi, il sub 1005 era di proprietà di e Controparte_9 [...] per il 50% e per il restante 50% di proprietà di Parte_2 [...]
CP_2
- acquisto a titolo di successione mortis causa di da parte di Persona_2
dei subb 1004 e 1005 (nuda proprietà), con usufrutto della Parte_1
all'esito: il sub 1004 era per il 50% in nuda proprietà di e il Pt_2 Per_2
50% di il sub 1005 era per il 25% di in nuda proprietà, per il CP_2 Per_2
25% della e per il restante 50% di Pt_2 CP_2
2 - Sentenza di divisione n. 1288/2006 nel giudizio tra e Controparte_2 [...]
e con cui a veniva assegnato Per_2 Parte_2 Controparte_2
l'immobile di cui alla lett. C) (sub 1004) e a la quota del 75% Parte_1 del magazzino sub D) (sub 1005) e alla la quota del 25%; Pt_2
L'attore deduce quindi la nullità della donazione sopra indicata.
Si è costituito il convenuto , eccependo che il bene donato era Controparte_1 stato assegnato a con sentenza n. 1288/2006 del Tribunale di Controparte_2
Catanzaro, passata in giudicato, e che, in sostanza, l'attore identifica erroneamente il magazzino contraddistinto con lettera C) quello in Foglio 4, particella 194, sub 1004 e con lettera D) quello in Foglio 4, particella 194, sub 1005, mentre la perizia alla quale fa riferimento la sentenza comprova che il sub 1005 sia di esclusiva proprietà di
[...]
CP_2
Il convenuto, poi, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attore, deducendo infine che l'attore ha convalidato la donazione ai sensi dell'art. 799 c.p.c. poiché, nell'ambito del giudizio instaurato da e volto CP_2 Controparte_1 all'ottenimento del rilascio del bene oggetto di causa, egli nulla aveva eccepito circa la validità della donazione.
La domanda di parte attrice è fondata.
Va innanzitutto rilevata l'assoluta inconferenza dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore, fondata su un'impropria applicazione della disciplina in materia di azione di riduzione alla presente fattispecie, in cui si discute soltanto della nullità di un contratto di donazione per difetto di causa e si applica, quindi, la regola generale di cui all'art. 1421 c.c. e non viene in rilievo un'azione di riduzione.
Parimenti, è palesemente priva di pregio l'eccezione fondata sull'art. 799 c.c., a mente del quale “La nullità della donazione (…) non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione”.
La norma si riferisce al caso della donazione nulla effettuata dal decuius che, dopo la morte di questi, sia stata confermata dagli eredi benché questi fossero a conoscenza della causa di nullità.
Nel caso che ci occupa, invece, non c'è nessun decuius perché la donante è in vita, sicché non ci sono eredi.
Trova quindi applicazione generale la regola di cui all'art. 1423 c.c. della insanabilità della nullità.
Venendo al merito della controversia, la sentenza n. 1268/2006, resa tra
[...]
e e CP_2 Parte_2 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
3 confermata nei successivi gradi di giudizio, per quanto di interesse, così CP_2 statuisce: “…accoglie, nei confrnti di e di , la Parte_2 Parte_1 domanda di scioglimento della comunione degli immobili siti nel Comune di Stalettì, contraddistinti alle lettere C) e D) nella planimetria allegata all'atto di divisione, in atti, per notar da Catanzaro del 20.8.1974, n. repertorio 62207, registrato in Per_3
Catanzaro in data 9.9.1974 al numero 3617 modo I, vol. 267 e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro in data 16.8.1974, in atti, e, per l'effetto: - assegna per intero a l'immobile contraddistinto con la Controparte_2 lattera C) nella predetta planimetria in atti;
- assegna l'immobile contraddistinto con la lettera D) nella predetta planimetria in atti a nella misura di ¾ Parte_1
e, nella misura di ¼, a , che per intero ne ha l'usufrutto”. Parte_2
Quindi, la sentenza faceva riferimento alla planimetria allegata all'atto di divisione del 1974 e non a quella della CTU.
Pacificamente (e ciò emerge anche dalla relazione del CTU depositata dal convenuto, nonché dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha deciso l'appello sulla sentenza richiamata), il magazzino individuato con la lettera C era quello precedentemente di proprietà di , e quello indicato sub D Controparte_13 era di proprietà di e poi divenuto di CP_5 Controparte_6 [...] come sopra indicato. CP_13 Parte_3
Dai docc. 2, 11, 12 e 13 prodotti da parte attrice si evince che al magazzino indicato dal geom. con la lett. C) era stato attribuito il sub 1004, mentre a quello CP_14 indicato con la lett. D) era stato attribuito il sub 1005.
Del resto, il convenuto non contesta tale circostanza, ma assume, erroneamente, che la sentenza avrebbe fatto riferimento alla planimetria redatta dal CTU, che ha sostanzialmente invertito le lettere e, quindi, i numeri.
Di conseguenza, era – ed è – proprietaria del sub 1004, ma non è Controparte_2 proprietaria, e non lo è mai stata, del sub. 1005.
È bene, a fini di chiarezza, precisare ulteriormente che l'eccezione di giudicato del convenuto non ha pregio proprio perché la sentenza n. 1268/2006 non ha mai affermato che fosse proprietaria del sub 1005. Controparte_2
Consegue la nullità della donazione impugnata in applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C., per cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come
4 donazione obbligatoria di dare.” (Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016 (Rv. 638985 - 01)
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità della donazione indicata in motivazione;
b) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
20/11/2025
Il Giudice
GI UL
5
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI AL
CONVENUTO
Oggetto: Donazione
Conclusioni: per parte ricorrente “”Piaccia al Tribunale adito, adversis rejectis, previo accertamento della mancata titolarità del bene in capo alla donante, accertare Controparte_2
e dichiarare la nullità dell'atto di donazione datato 12.6.2020, notar Persona_1 rep. 13706 racc. 7508 in favore di avente ad oggetto il
[...] Controparte_1 magazzino sito nel Comune di Stalettì, contraddistinto al N.C.E.U. Foglio 4, particella 194, sub. 1005, via Pace snc, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza metri quadrati 21 superficie catastale mq 29, rendita catastale 29,28. Con ogni conseguente provvedimento.” per parte resistente “1) In via preliminare: rigettare la domanda di parte attrice per accoglimento della eccezione di giudicato e per manifesta infondatezza della stessa, ex art 183 quater c.p.c.
1 2) Subordinatamente nel merito: dichiarare la mancanza della legittimazione attiva in capo al Sig. , in via ulteriormente gradata, convalidare la Parte_1 donazione oggetto di contestazione nell'atto di citazione, ex art. 799 c.c. ed in ultimo accertare e dichiarare la validità della donazione allegata.
3) condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex. art. 96 c.p.c.
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con distrazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore ha allegato che il bene donato in data 12.6.2020 (rep. 13706 racc. 7508) da ad (particella F. 4, particella 194, sub.1005 Controparte_2 Controparte_1 via Pace snc, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza metri quadrati 21, superficie catastale mq 29 rendita catastale 29,28) non era di proprietà della donante, poiché essa era invece proprietaria del sub. 1004 di mq 19, come si evince dai seguenti atti:
- Divisione del 1973e tra gli eredi di e con cui Parte_1 CP_3 venivano così divisi i quattro magazzini individuati al Catasto del Comune di Stalettì quale p. 218, f. 4, part. 194, sub. 1:
o magazzino di cui alla lett. B (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1003) ad Persona_2
o magazzino di cui alla lett. C (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1004) ad in CP_4 Controparte_2 comproprietà;
o magazzino di cui alla lett. D (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1005) a e in CP_5 Controparte_6 comproprietà;
o magazzino di cui alla lett. E (all'esito del frazionaento del 20.12.1973 individuato quale sub. 1006) a Controparte_7
- acquisto da parte di e in data Persona_2 Parte_2
1977 della quota di del sub 1005 e contestuale acquisto da Controparte_8 parte di del 50% di proprietà di Controparte_2 Controparte_6 all'esito, quindi, il sub 1005 era di proprietà di e Controparte_9 [...] per il 50% e per il restante 50% di proprietà di Parte_2 [...]
CP_2
- acquisto a titolo di successione mortis causa di da parte di Persona_2
dei subb 1004 e 1005 (nuda proprietà), con usufrutto della Parte_1
all'esito: il sub 1004 era per il 50% in nuda proprietà di e il Pt_2 Per_2
50% di il sub 1005 era per il 25% di in nuda proprietà, per il CP_2 Per_2
25% della e per il restante 50% di Pt_2 CP_2
2 - Sentenza di divisione n. 1288/2006 nel giudizio tra e Controparte_2 [...]
e con cui a veniva assegnato Per_2 Parte_2 Controparte_2
l'immobile di cui alla lett. C) (sub 1004) e a la quota del 75% Parte_1 del magazzino sub D) (sub 1005) e alla la quota del 25%; Pt_2
L'attore deduce quindi la nullità della donazione sopra indicata.
Si è costituito il convenuto , eccependo che il bene donato era Controparte_1 stato assegnato a con sentenza n. 1288/2006 del Tribunale di Controparte_2
Catanzaro, passata in giudicato, e che, in sostanza, l'attore identifica erroneamente il magazzino contraddistinto con lettera C) quello in Foglio 4, particella 194, sub 1004 e con lettera D) quello in Foglio 4, particella 194, sub 1005, mentre la perizia alla quale fa riferimento la sentenza comprova che il sub 1005 sia di esclusiva proprietà di
[...]
CP_2
Il convenuto, poi, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attore, deducendo infine che l'attore ha convalidato la donazione ai sensi dell'art. 799 c.p.c. poiché, nell'ambito del giudizio instaurato da e volto CP_2 Controparte_1 all'ottenimento del rilascio del bene oggetto di causa, egli nulla aveva eccepito circa la validità della donazione.
La domanda di parte attrice è fondata.
Va innanzitutto rilevata l'assoluta inconferenza dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore, fondata su un'impropria applicazione della disciplina in materia di azione di riduzione alla presente fattispecie, in cui si discute soltanto della nullità di un contratto di donazione per difetto di causa e si applica, quindi, la regola generale di cui all'art. 1421 c.c. e non viene in rilievo un'azione di riduzione.
Parimenti, è palesemente priva di pregio l'eccezione fondata sull'art. 799 c.c., a mente del quale “La nullità della donazione (…) non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione”.
La norma si riferisce al caso della donazione nulla effettuata dal decuius che, dopo la morte di questi, sia stata confermata dagli eredi benché questi fossero a conoscenza della causa di nullità.
Nel caso che ci occupa, invece, non c'è nessun decuius perché la donante è in vita, sicché non ci sono eredi.
Trova quindi applicazione generale la regola di cui all'art. 1423 c.c. della insanabilità della nullità.
Venendo al merito della controversia, la sentenza n. 1268/2006, resa tra
[...]
e e CP_2 Parte_2 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
3 confermata nei successivi gradi di giudizio, per quanto di interesse, così CP_2 statuisce: “…accoglie, nei confrnti di e di , la Parte_2 Parte_1 domanda di scioglimento della comunione degli immobili siti nel Comune di Stalettì, contraddistinti alle lettere C) e D) nella planimetria allegata all'atto di divisione, in atti, per notar da Catanzaro del 20.8.1974, n. repertorio 62207, registrato in Per_3
Catanzaro in data 9.9.1974 al numero 3617 modo I, vol. 267 e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro in data 16.8.1974, in atti, e, per l'effetto: - assegna per intero a l'immobile contraddistinto con la Controparte_2 lattera C) nella predetta planimetria in atti;
- assegna l'immobile contraddistinto con la lettera D) nella predetta planimetria in atti a nella misura di ¾ Parte_1
e, nella misura di ¼, a , che per intero ne ha l'usufrutto”. Parte_2
Quindi, la sentenza faceva riferimento alla planimetria allegata all'atto di divisione del 1974 e non a quella della CTU.
Pacificamente (e ciò emerge anche dalla relazione del CTU depositata dal convenuto, nonché dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha deciso l'appello sulla sentenza richiamata), il magazzino individuato con la lettera C era quello precedentemente di proprietà di , e quello indicato sub D Controparte_13 era di proprietà di e poi divenuto di CP_5 Controparte_6 [...] come sopra indicato. CP_13 Parte_3
Dai docc. 2, 11, 12 e 13 prodotti da parte attrice si evince che al magazzino indicato dal geom. con la lett. C) era stato attribuito il sub 1004, mentre a quello CP_14 indicato con la lett. D) era stato attribuito il sub 1005.
Del resto, il convenuto non contesta tale circostanza, ma assume, erroneamente, che la sentenza avrebbe fatto riferimento alla planimetria redatta dal CTU, che ha sostanzialmente invertito le lettere e, quindi, i numeri.
Di conseguenza, era – ed è – proprietaria del sub 1004, ma non è Controparte_2 proprietaria, e non lo è mai stata, del sub. 1005.
È bene, a fini di chiarezza, precisare ulteriormente che l'eccezione di giudicato del convenuto non ha pregio proprio perché la sentenza n. 1268/2006 non ha mai affermato che fosse proprietaria del sub 1005. Controparte_2
Consegue la nullità della donazione impugnata in applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C., per cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come
4 donazione obbligatoria di dare.” (Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016 (Rv. 638985 - 01)
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità della donazione indicata in motivazione;
b) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
20/11/2025
Il Giudice
GI UL
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