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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1350 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Calvanico alla via G. D'Orsi n. 17 (p.iva Parte_1
); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Citro per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannicelli per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...] ); CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Monetta per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5473/2024, pubblicata il 19/11/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
1 Con decreto n. 791/2016 del 18.3.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 47.799,77 in favore della società Controparte_1
oltre interessi e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo Parte_1 dei lavori di ristrutturazione di un immobile in Salerno alla via Nizza n. 75 (fattura n. 19/2015) e dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in un immobile in Roma alla via Stazione di San Pietro n. 22 (fattura n. 15/2015).
La sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dall'ingiunto, revocando il decreto ingiuntivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
(comproprietaria dell'immobile in Salerno e comodataria di quello in CP_2
Roma, chiamata in causa dall'opponente ), condannando Controparte_1 [...] al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda. Parte_1
Il giudice di primo grado espone che l'opponente lamenta l'inadempimento della per un irregolare svolgimento dei lavori appaltati, rimasti Parte_1 incompiuti a causa della conclusione dei rapporti tra loro intercorrenti per il recesso Part del committente, e successivamente riappaltati alla al fine Controparte_3 di concluderli e rimediare ai danni cagionati dalla condotta negligente della
[...]
che in data 30.7.2015 l'avv. a mezzo email, ha risolto il Parte_1 CP_1 rapporto, intimando la restituzione delle chiavi ed il rilascio del cantiere, avendo effettuato il pagamento di € 22.000,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in Salerno e di € 2.510,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in
Roma; che nel contratto di appalto è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento;
che parte opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
che deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della società CP_2 opposta, la quale deve essere condannata al pagamento della somma di € 600,00 CP_ corrisposta dall'avv. ai proprietari dell'appartamento sottostante al proprio, nello stabile sito in Roma, interessato da infiltrazioni causate dagli interventi rimasti incompiuti per lo sdoppiamento del bagno.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, nei primi due motivi, Parte_1 deduce la sua nullità: - per aver accolto l'opposizione, rigettando la domanda di adempimento, senza esporre i motivi della decisione, ovvero con una motivazione
2 solo apparente, incurante della documentazione prodotta, delle prove testimoniali raccolte e finanche della ricognizione di debito di con Controparte_1 riferimento all'immobile di Roma nel corpo delle note autorizzate del 30.4.2017
(primo motivo); - per vizio di extrapetizione, avendo condannato l'appellante al pagamento della somma di € 600,00 in favore di che, chiamata in CP_2 causa da ai soli fini di una ipotetica rivalsa collegata alla Controparte_1 comproprietà del bene immobile sito in Salerno, aveva aderito alle conclusioni del chiamante, senza proporre alcuna domanda nei confronti della né Parte_1 ne avrebbe avuto titolo, non essendo stata parte del contratto di appalto (secondo motivo).
Il terzo motivo censura l'argomento della mancanza di prova “in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”, non solo perché
l'affermazione è priva di specificazione delle ragioni, ma anche perché contraria alle risultanze istruttorie (documenti, testimonianze e riconoscimento di credito nelle note di del 30.4.2017), le quali dimostrano che la società Controparte_1 appaltatrice ha eseguito tutte le opere di cui si chiede il pagamento, le ha eseguite a regola d'arte, sostenendo il costo di forniture e spese di alloggio, ed ha consegnato i cantieri senza la benché minima contestazione da parte della committenza.
Secondo l'appellante, la prova del credito è rinvenibile, anzitutto, negli stati di avanzamento dei lavori contenenti una puntuale descrizione delle lavorazioni effettuate, accettati dal committente in via mediata per il tramite del direttore dei lavori da esso nominato, che li ha debitamente sottoscritti.
In particolare, sostiene l'appellante che i lavori nel cantiere di Salerno, iniziati in data 18.5.2015, sono stati eseguiti in ossequio a quanto puntualmente indicato nel preventivo e nel computo metrico, sotto la direzione dell'arch. Controparte_4 nominato dal committente e secondo le indicazioni fornite di volta in volta da quest'ultimo, per conto della committenza;
che nel primo SAL al 6.7.2015 la direzione dei lavori ha attestato l'esecuzione di opere per un totale di € 25.539,96; che, tuttavia, la ha formulato, in data 14.7.2015, alcune riserve sulla Parte_1 contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la quale non aveva considerato diverse lavorazioni dallo stesso ordinate per un ulteriore importo di € 6.194,34; che il direttore dei lavori ha accettato il contenuto delle riserve opposte dall'appaltatore, contabilizzando le lavorazioni nel computo metrico del 14.7.2015, che ha sottoscritto per accettazione;
che, dopo la manifestata volontà del committente di
3 recedere dall'appalto, in data 4.8.2015 è stato redatto, con il direttore dei lavori, un verbale di sospensione e consistenza lavori, dando atto delle lavorazioni effettuate dalla successivamente al 6.7.2015, dello sgombero del cantiere e Parte_1 della consegna delle chiavi.
Quanto ai lavori nell'appartamento di Roma, l'appellante rappresenta che per l'opera inizialmente prevista (il frazionamento dell'unico servizio igienico presente nell'appartamento in due servizi diversi ed autonomi, come rappresentato nella planimetria allegata dall'offerta economica presentata dalla e Parte_1 formalmente accettata dalla committenza) è stato reso un preventivo di € 12.650,00 oltre iva, poi rideterminato in € 11.000,00 oltre iva;
che l'originario progetto è stato ridefinito, nel corso dei lavori, dall'arch. per conto della Persona_1 committenza, con uno stravolgimento, per quantità e qualità degli interventi eseguiti, rispetto al progetto originale;
che le modifiche hanno determinato un incremento dei costi (pari ad € 4.230,00 in più rispetto all'offerta accettata, per un totale di € 15.230,00), comunicato alla committenza senza contestazioni;
che i lavori sono stati completati a regola d'arte, fatte salve le opere espressamente escluse (pavimentazione e rivestimenti), senza alcuna contestazione da parte della committenza o della direzione dei lavori, le chiavi sono state restituite ed il cantiere
è stato liberato.
Deduce l'appellante che l'accettazione dei s.a.l. inverte l'onere probatorio, spettando al committente la prova della difformità dell'opera per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati;
che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio;
che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi , dipendente della società appellante;
Testimone_1 Per_2
, che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la;
[...] Parte_1 [...] apprendista muratore alle dipendenze della;
ininfluente, Per_3 Parte_1 invece, la deposizione inattendibile di figlio dell'opponente ed Testimone_2 utilizzatore finale dell'immobile in Salerno;
ininfluente la generica testimonianza di
; l'arch. , direttore dei lavori del cantiere di Testimone_3 Controparte_4
Salerno, ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data 4.8.2015, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo
4 delle note autorizzate del 30.04.2017, ha riconosciuto un debito Controparte_1 di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori (parziali) di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito in Roma, dal quale detrarre i danni provocati e le forniture (per gli idro sanitari) già pagate dalla committenza”; che alla società appellante spetta almeno il pagamento dell'importo di € 9.734,30 per il cantiere di Salerno (quale differenza tra l'importo di € 25.539,96 risultante dal SAL al 6.7.2015, oltre alle riserve per € 6.194,34 meno l'acconto di € 22.000,00 corrisposto) e di € 15.230,00 oltre iva per il cantiere di Roma (ovvero di €
10.000,00 ove si intenda riconoscere rilievo unicamente alla ricognizione espressa dal committente).
Oltre a dedurre il vizio di extrapetizione, nel quarto motivo l'appellante avversa anche nel merito la condanna al risarcimento del danno in favore di . CP_2
Obietta che le perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di Roma ristrutturato dalla , che secondo la chiamata in causa si sarebbero verificate a luglio Parte_1 del 2017 a causa della mancata sigillatura della doccia, procurando danni nel sottostante immobile, non ha alcun riscontro probatorio, né dell'evento dannoso, né della responsabilità della , non risultando neppure che Parte_1 CP_2 abbia corrisposto la somma di € 600,00 ai presunti danneggiati.
Le risposte degli appellati ribatte alla deduzione di nullità della sentenza per omessa Controparte_1 motivazione, evidenziando la genericità del motivo di impugnazione, che non precisa dove risiederebbe l'omissione, e la sua infondatezza, avendo Tribunale verificato, a seguito della istruttoria, la carenza di prova del credito, fondato soltanto su fatture fiscali.
Contrasta il dedotto vizio di extrapetizione, osservando che ha CP_2 concluso riportandosi integralmente alle domande anche riconvenzionali e alle difese proposte dal convenuto, il quale aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di risarcimento di tutti i danni per inadempimento nella Parte_1 esecuzione delle opere commissionate;
che, pertanto, ha CP_2 tempestivamente e ritualmente spiegato la domanda risarcitoria facendo espressamente propria quella avanzata dal CP_1
Con riguardo al terzo e quarto motivo di impugnazione, Controparte_1 risponde che, né i documenti prodotti da controparte, né le testimonianze assunte, né la dichiarazione contenuta nelle note autorizzate del 30.4.2017 forniscono la prova del credito, come correttamente rilevato dal primo giudice;
che non ha mai
5 richiesto o pattuito tipo, quantità e qualità dei lavori di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo;
che, infatti, la stessa società opposta non ha esibito e/o documentato alcun computo metrico, né ha depositato alcun contratto di appalto, né ha provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società non ha mai Parte_1 effettuato in favore dell'avv. Manzione le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati;
che, in sostanza, la società non ha assolto Parte_1 all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale;
che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità
e quantità delle opere eseguite.
L'appellato offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai CP_ lavori nell''appartamento di Salerno, che i comproprietari ( e ) CP_1 avevano accettato l'offerta della comunicata con missiva del Parte_1
24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul Bollettino della Regione Campania
(anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura;
che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data 16.7.2015 l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura n.
14/2015 relativa al primo stato di avanzamento lavori, la è stata Parte_1 diffidata ad attenersi esclusivamente alla esecuzione delle opere richieste e commissionate;
che, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto, è stata chiesta la restituzione delle chiavi;
che, in seguito i lavori sono stati eseguiti dalla Parte_3 che le riserve presentate tardivamente dalla in data 14.7.2015 non sono Parte_1 mai state sottoscritte, né accettate dalla committenza, mentre la firma del direttore dei lavori (arch. al verbale del 14.7.2014 è stata apposta solo “per CP_4 ricevuta” e non per adesione del preteso ulteriore credito di € 6.194,34; che la testimonianza dell'arch. conferma che le opere “non sono mai state CP_4 autorizzate nè dalla committenza nè dalla direzione dei lavori e possono essere ritenute arbitrarie”; che la ha dovuto demolire le opere Controparte_5 compiute dalla ed ha eseguito i lavori indicati nel preventivo del Parte_1
10.7.2015 e nel relativo computo metrico;
che i lavori relativi all'immobile di
Salerno, soltanto iniziati dalla , sono stati eseguiti in massima parte Parte_1 dalla che ha dovuto, altresì, demolire le opere non richieste Controparte_5 realizzate da controparte.
6 Quanto all'appartamento di Roma concesso in comodato a , CP_2
precisa che le parti si erano accordate verbalmente per il Controparte_1 complessivo “importo a corpo” di € 10.000,00 escluso pitturazione, nonché fornitura e posa in opera di parquet e battiscopa;
che la ha sospeso i Parte_1 lavori verso la fine di luglio 2015, sostenendo di averli ultimati, ed ha abbandonato il cantiere senza completare la pavimentazione ed i rivestimenti, gli impianti elettrici ed idrici;
che dopo l'estate 2015, ha saldato tutte le forniture CP_2 di materiali “sanitari”, originariamente previste a carico della;
che Parte_1 anche in questo caso sono stati costretti ad incaricare altre ditte per la prosecuzione e l'ultimazione delle opere;
che, considerando l'abbandono del cantiere, il mancato completamento dei lavori ed i conseguenti danni arrecati, nulla è dovuto alla Pt_1 per l'inizio dei lavori di frazionamento del bagno nell'appartamento di
[...]
Roma; che, peraltro, nelle more del giudizio (luglio del 2017) si sono verificate perdite di acqua dal bagno, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori, che hanno procurato danni nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri e Parte_4
e per i quali è stata costretta a corrispondere a questi Per_4 Controparte_2 ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati.
Aggiunge l'appellato che questa ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dei testi , , e Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4
; che i testi indicati da controparti ( , Testimone_2 Testimone_1 Persona_2
e si sono limitati, invece, a riferire genericamente della esecuzione Testimone_5 da parte della di opere mai richieste o autorizzate, oppure demolite Parte_1 dalla oppure già pagate;
che nelle note autorizzate del 30.4.2017 è Controparte_5 stato affermato soltanto che l'importo originariamente pattuito per il lavoro di
Roma era di € 10.000,00 ma non è mai stato riconosciuto che tale somma sia dovuta alla per opere eseguite in minima parte;
che le infiltrazioni Parte_1 nell'appartamento sottostante e il pagamento della somma di € 600,00 sono provati mediante la produzione dei rilievi fotografici confermati dalla escussione testimoniale ed è stata prodotta la quietanza sottoscritta dalla sig.ra in data Per_4
20.7.2017.
costituitasi separatamente, svolge in maniera sintetica le CP_2 medesime difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado rigetta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di due contratti di appalto, introdotta con ricorso monitorio
7 esclusivamente nei confronti di , in base ad una valutazione di Controparte_1 insufficienza delle prove (“la parte convenuta opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”) che non offre alcuna esposizione del processo valutativo dei documenti e delle testimonianze. In tal senso non può che essere condivisa la prima doglianza della società appellante che denuncia l'apparenza di motivazione e, perciò, nel terzo motivo sottopone al giudice d'appello l'esame delle prove omesso dal primo giudice.
È opportuno precisare, preliminarmente, al fine di delimitare la materia devoluta in appello, che non sono in discussione le parti della sentenza non impugnate, sia quelle implicite (la qualità di committente di , convenuto in senso Controparte_1 sostanziale in primo grado), sia quelle esplicite (la cessazione dell'appalto relativo all'immobile di Salerno per recesso unilaterale del committente). Non si discute neppure di vizi o inadempienze dell'appalto relativo all'immobile di Salerno, non sottoposti al riesame in appello mediante la proposizione di un appello incidentale
(per l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria) o mediante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un'eccezione di inadempimento. Pertanto, la questione controversa in appello, relativamente alla domanda della società appaltatrice, consiste esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del diritto dell'appaltatore, riconosciuto dall'art. 1671 c.c. in caso di cessazione del contratto prima dell'ultimazione dell'opera appaltata per volontà unilaterale del committente, al residuo indennizzo per i lavori eseguiti. Poiché il committente ha contestato l'esecuzione di lavori non appaltati, non autorizzati e non necessari (definiti
“addirittura inutili”), la questione si risolve nello stabilire, in base alle prove acquisite, se la società appaltatrice ha eseguito ulteriori lavori, oltre quelli già compensati, se tali lavori siano conformi a quelli appaltati e nel liquidare il saldo dovuto per tali lavori.
Relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in Salerno, il quantum della domanda di pagamento della fattura n. 19/2015 (di € 26.371,77) proposta nel ricorso monitorio risulta dalla differenza tra il computo metrico redatto dal direttore dei lavori del 6.7.2015 (di € 25.539,96), integrato dal computo metrico del 14.7.2015 contenente il riconoscimento di riserve dell'appaltatrice (€ 6.194,34 per un totale di € 31.734,30), detratto l'importo già corrisposto di € 22.000,00 (per un residuo di € 9.734,30) sommato al computo metrico delle ulteriori lavorazioni
8 del direttore dei lavori del 4.8.2015 allegato al “verbale di sospensione e consistenza lavori a tutto il 04/08/2015” sottoscritto dal direttore dei lavori, dal suo collaboratore, dal legale rapp.te e dal tecnico della società appaltatrice, con il quale il primo ha accertato “la regolare esecuzione dei lavori come alla computazione del
06/07/2015 e quella allegata”. Quest'ultimo documento (verbale e computo metrico allegato) contiene, però, solo la descrizione e misurazione dei lavori ulteriormente svolti, senza indicazione degli importi. Non è stata disposta in primo grado, né richiesta, una consulenza tecnica d'ufficio che calcoli il corrispettivo degli ulteriori lavori descritti nel computo metrico del 4.8.2015 secondo il prezzario delle OO.PP. della Regione Campania. ha, invece, prodotto una “relazione di Controparte_1 stima delle lavori rilevati durante il sopralluogo sul cantiere effettuato in data
04/08/2015”, firmata solo dal direttore dei lavori, senza contraddittorio con l'impresa esecutrice, che evidenzia l'esecuzione in esso di opere non autorizzate
(es. realizzazione di tramezzi).
Da quanto precede si ricava che la prova che la società ha Parte_1 eseguito ulteriori lavori, oltre quello già corrisposti, è data dai computi metrici redatti dal direttore dei lavori nominato dallo stesso committente e dalla sua attestazione di regolare esecuzione delle opere. Trattandosi della contabilizzazione dei lavori eseguita, in contraddittorio con l'appaltatore, dal direttore dei lavori nominato dal committente, deve ritenersi che i computi metrici siano stati approvati mediatamente dal committente e, perciò, per giurisprudenza della Suprema Corte possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (v. Cass., 4.1.2011, n.
106). Di tale principio deve farsi applicazione, dal momento che il direttore dei lavori ha verificato, nell'interesse del committente, tutti i lavori a misura effettivamente eseguiti e, ad eccezione delle ulteriori lavorazioni descritte nel computo metrico del 4.8.2015, li ha contabilizzati. I computi metrici non sono stati specificamente contestati da , relativamente alla quantità di lavori Controparte_1 eseguiti e/o ai prezzi applicati e, pertanto, forniscono la prova dell'ulteriore credito della società appaltatrice. Questo, però, non può essere liquidato, in mancanza di una verifica contabile delle ulteriori lavorazioni del computo metrico del 4.8.2015, oltre quanto risulta dai documenti precedenti, ossia nella misura di € 9.734,30
(quale differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati al 14.7.2015 di € 31.734,30 e l'importo già corrisposto di € 22.000,00). Credito venuto ad esistenza, ai fini della
9 decorrenza degli interessi moratori, al momento della consegna dei lavori dopo il recesso del committente, eseguita con il verbale del 4.8.2015.
Relativamente ai lavori nell'immobile in Roma (divisione del bagno in due servizi igienici), in primo grado ha indicato il corrispettivo Controparte_1 pattuito verbalmente (€ 10.000,00) ma ha contestato l'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'impresa ha abbondonato il cantiere verso la fine di luglio 2015 senza completare la pavimentazione, i rivestimenti e gli impianti elettrici ed idrici e senza saldare le forniture di materiali sanitari previste a suo carico, per cui l'opera è stata proseguita e ultimata da altra impresa. A tal fine, ha prodotto una perizia di parte. ha contestato specificamente gli addebiti, sostenendo di Parte_1 aver eseguito l'opera appaltata, e ha indicato la pattuizione di un corrispettivo di €
11.000,00 iva esclusa oltre l'importo di € 1.588,00 per spese sostenute di alloggio degli operai a Roma, che il committente si era impegnato a rimborsare.
È pacifico che non vi sia stata alcuna verifica e accettazione, espressa o implicita, dell'opera da parte del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1665 c.c. Non è neppure disponibile un documento di verifica e contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite e non completate proveniente dal committente o dal suo direttore dei lavori (non nominato). Ne consegue che la contestazione dei lavori eseguiti da parte del committente, che non ha formato o accettato un documento contabile di tali lavori, pone a carico della società appaltatrice l'onere di provare di averli eseguiti.
L'unico documenti tecnico di verifica delle lavorazioni eseguite è la perizia di parte opposta dell'ing. la quale ha evidenziato la mancata Testimone_4 ultimazione delle lavorazioni commissionate, risultanti dall'offerta della
[...]
In particolare, mancano le finiture e le tinteggiature, la messa in opera Parte_1 dei box doccia;
l'impianto elettrico, non completato, è privo dei frutti, placchette e corpi illuminanti e della certificazione di conformità; manca la certificazione degli gli impianti idrici, la posa in opera della rubinetteria degli igienici e degli agganci degli accessori “risente di numerose approssimazioni”; risultano danneggiati parquet e battiscopa;
le due porte di accesso ai bagni sono di colore diverso.
Conclude il perito di parte che “per tali inadempienze dell'impresa appaltatrice,
l'avv. dovrà per forza di cose servirsi di altra impresa di costruzioni che CP_1 dovrà completare i lavori, dovrà eventualmente operare le dovute correzioni alle lavorazioni eseguite e dovrà rilasciare le dovute certificazioni impiantistiche di
10 legge”. Non risulta però, alcun documento contrattuale o contabile di lavori di completamento e correzione eseguiti da altra impresa.
La perizia di parte conferma, in sostanza, che l'opera appaltata (la divisione del bagno in due servizi igienici) è stata eseguita, salvo le finiture, la pitturazione, la messa in opera dei box doccia, le certificazioni degli impianti e alcuni vizi. Il costo occorrente per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati, che va detratto dal corrispettivo pattuito, non è stato calcolato dal perito di parte e non può ritenersi verosimilmente eccedente la misura del 25% del prezzo dell'appalto.
Pertanto, il corrispettivo dovuto deve essere equitativamente liquidato nella misura di € 7.500,00 (pari al 75% del corrispettivo di € 10.000,00 indicato dal committente), oltre iva. Anche in questo caso gli interessi moratori decorrono dal
4.8.2015, considerato che, secondo il committente, l'impresa ha abbandonato il cantiere a fine luglio 2015.
Sono, perciò, parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, dovendosi riconoscere un credito residuo della per i due appalti di Parte_1 complessivi € 17.234,30 (€ 9.734,30 + € 7.500,00) oltre iva. Su tali importi decorrono gli intessi moratori ex art. 1224, comma 1, c.c. nella misura del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. con rimando a quello previsto dal
D.L.vo n. 231/2002. E infatti, il quarto comma dell'art. 1284, introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 132 del 214, convertito con mod. dalla legge n. 162 del 2014, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (dal 11.12.2014), come nel caso di specie, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a maggio del 2016. Di qui l'irrilevanza della contestazione del committente in ordine all'inapplicabilità diretta del tasso di interesse previsto dal D.L.vo n. 132/02 per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non comprensivo dell'appalto con un committente privato.
Con il secondo e il quarto motivo si impugna la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 600,00 in favore di per vizio di CP_2 extrapetizione e, nel merito, per insussistenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale.
è stata chiamata in causa da perché CP_2 Controparte_1 comproprietaria dell'immobile in Salerno e comodataria di quello in Roma
“quantomeno per una ipotetica "rivalsa" parziale, collegata alla comproprietà dell'immobile di via Nizza n.75, in Salerno”. , costituitasi in giudizio, CP_2
11 ha rappresentato che nel luglio del 2017 si erano verificate perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di Roma ristrutturato dalla , a causa della Parte_1 mancata sigillatura della doccia;
che l'umidità si era riversata nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri e;
che era stata costretta a Parte_4 Per_4 corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. Ha, poi, dedotto che “tale voce di danno va riconosciuta alla comparente (in solido con l'avv. unitamente al ristoro di tutti gli CP_1 ulteriori danni subiti …..” e ha concluso aderendo alle conclusioni di CP_1
“con ogni relativa conseguenza favorevole diretta o indiretta in capo
[...] all'avv. Sica Donatella …”.
Pur ritenendo che la chiamata in causa abbia introdotto una propria domanda risarcitoria per la spesa personalmente sostenuta (fondata su una responsabilità contrattuale dell'appaltatrice nei suoi confronti, in quanto parte del contratto di appalto insieme al proprietario, benché solo comodataria dell'immobile), tuttavia la prova fornita consiste solo in una dichiarazione unilaterale, sottoscritta da
[...]
e recante la data del 20.7.2017, di aver ricevuto da la Tes_6 CP_2 somma di € 600,00 per la tinteggiatura dei soffitti in zona bagno e corridoio, danneggiati dalle “gravi infiltrazioni di acqua, provenienti – come verificati in contraddittorio – dalla mancata sigillatura della doccia del locale bagno del Vs sovrastante appartamento, ristrutturato nell'agosto del 2015”. Non è stata raccolta, però, alcuna testimonianza in giudizio della dichiarante, né le circostanze relative all'infiltrazione d'acqua e al pagamento della somma sono state inserite nei capitoli di prova per testi ammessi con l'ordinanza del 14.1.2020. Pertanto, la dichiarazione scritta del terzo non è prova dell'effettiva infiltrazione di acqua, né della sua riconducibilità alla (mancata sigillatura della doccia). Di qui Parte_1
l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da . CP_2
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei confronti di e interamente accolto nei confronti di , con la Controparte_1 CP_2 condanna del primo al pagamento del saldo degli appalti, come sopra liquidato, ed il rigetto della domanda della seconda.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli appellati, che tenga conto dell'esito complessivo della lite
12 (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., neppure la soccombenza reciproca, poiché la domanda della è accolta, sia pure per un importo inferiore a Parte_1 quello richiesto (Cass., Sez. Unite 31.10.2022, n. 32061), il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.
è soccombente rispetto alla domanda della Controparte_1 Parte_1 anche se per una somma inferiore;
è soccombente rispetto alla sua CP_2 domanda risarcitoria). Gli onorari di difesa in favore di parte appellante si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore di € 17.234,30 con riguardo a
; valore di € 600,00 con riguardo a ). Su richiesta Controparte_1 CP_2 difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1350/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di e, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 17.234,30 in favore di oltre iva e interessi Parte_1 moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal
4.8.2015 fino al soddisfo;
2. accoglie l'appello proposto nei confronti di e, per l'effetto, rigetta CP_2 la sua domanda di ristoro della somma di € 600,00;
3. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di che liquida in € 804,00 per Parte_1 spese vive di secondo grado ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Alessandro Citro, per dichiarato anticipo;
4. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi CP_2 di giudizio in favore di che liquida in € 804,00 per spese vive Parte_1 di secondo grado (in solido con ) ed € 1.000,00 per onorari di Controparte_1 difesa (€ 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado), oltre il
13 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Alessandro Citro, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 17/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1350 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Calvanico alla via G. D'Orsi n. 17 (p.iva Parte_1
); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Citro per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannicelli per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...] ); CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Monetta per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5473/2024, pubblicata il 19/11/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
1 Con decreto n. 791/2016 del 18.3.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 47.799,77 in favore della società Controparte_1
oltre interessi e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo Parte_1 dei lavori di ristrutturazione di un immobile in Salerno alla via Nizza n. 75 (fattura n. 19/2015) e dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in un immobile in Roma alla via Stazione di San Pietro n. 22 (fattura n. 15/2015).
La sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dall'ingiunto, revocando il decreto ingiuntivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
(comproprietaria dell'immobile in Salerno e comodataria di quello in CP_2
Roma, chiamata in causa dall'opponente ), condannando Controparte_1 [...] al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda. Parte_1
Il giudice di primo grado espone che l'opponente lamenta l'inadempimento della per un irregolare svolgimento dei lavori appaltati, rimasti Parte_1 incompiuti a causa della conclusione dei rapporti tra loro intercorrenti per il recesso Part del committente, e successivamente riappaltati alla al fine Controparte_3 di concluderli e rimediare ai danni cagionati dalla condotta negligente della
[...]
che in data 30.7.2015 l'avv. a mezzo email, ha risolto il Parte_1 CP_1 rapporto, intimando la restituzione delle chiavi ed il rilascio del cantiere, avendo effettuato il pagamento di € 22.000,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in Salerno e di € 2.510,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in
Roma; che nel contratto di appalto è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento;
che parte opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
che deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della società CP_2 opposta, la quale deve essere condannata al pagamento della somma di € 600,00 CP_ corrisposta dall'avv. ai proprietari dell'appartamento sottostante al proprio, nello stabile sito in Roma, interessato da infiltrazioni causate dagli interventi rimasti incompiuti per lo sdoppiamento del bagno.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, nei primi due motivi, Parte_1 deduce la sua nullità: - per aver accolto l'opposizione, rigettando la domanda di adempimento, senza esporre i motivi della decisione, ovvero con una motivazione
2 solo apparente, incurante della documentazione prodotta, delle prove testimoniali raccolte e finanche della ricognizione di debito di con Controparte_1 riferimento all'immobile di Roma nel corpo delle note autorizzate del 30.4.2017
(primo motivo); - per vizio di extrapetizione, avendo condannato l'appellante al pagamento della somma di € 600,00 in favore di che, chiamata in CP_2 causa da ai soli fini di una ipotetica rivalsa collegata alla Controparte_1 comproprietà del bene immobile sito in Salerno, aveva aderito alle conclusioni del chiamante, senza proporre alcuna domanda nei confronti della né Parte_1 ne avrebbe avuto titolo, non essendo stata parte del contratto di appalto (secondo motivo).
Il terzo motivo censura l'argomento della mancanza di prova “in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”, non solo perché
l'affermazione è priva di specificazione delle ragioni, ma anche perché contraria alle risultanze istruttorie (documenti, testimonianze e riconoscimento di credito nelle note di del 30.4.2017), le quali dimostrano che la società Controparte_1 appaltatrice ha eseguito tutte le opere di cui si chiede il pagamento, le ha eseguite a regola d'arte, sostenendo il costo di forniture e spese di alloggio, ed ha consegnato i cantieri senza la benché minima contestazione da parte della committenza.
Secondo l'appellante, la prova del credito è rinvenibile, anzitutto, negli stati di avanzamento dei lavori contenenti una puntuale descrizione delle lavorazioni effettuate, accettati dal committente in via mediata per il tramite del direttore dei lavori da esso nominato, che li ha debitamente sottoscritti.
In particolare, sostiene l'appellante che i lavori nel cantiere di Salerno, iniziati in data 18.5.2015, sono stati eseguiti in ossequio a quanto puntualmente indicato nel preventivo e nel computo metrico, sotto la direzione dell'arch. Controparte_4 nominato dal committente e secondo le indicazioni fornite di volta in volta da quest'ultimo, per conto della committenza;
che nel primo SAL al 6.7.2015 la direzione dei lavori ha attestato l'esecuzione di opere per un totale di € 25.539,96; che, tuttavia, la ha formulato, in data 14.7.2015, alcune riserve sulla Parte_1 contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la quale non aveva considerato diverse lavorazioni dallo stesso ordinate per un ulteriore importo di € 6.194,34; che il direttore dei lavori ha accettato il contenuto delle riserve opposte dall'appaltatore, contabilizzando le lavorazioni nel computo metrico del 14.7.2015, che ha sottoscritto per accettazione;
che, dopo la manifestata volontà del committente di
3 recedere dall'appalto, in data 4.8.2015 è stato redatto, con il direttore dei lavori, un verbale di sospensione e consistenza lavori, dando atto delle lavorazioni effettuate dalla successivamente al 6.7.2015, dello sgombero del cantiere e Parte_1 della consegna delle chiavi.
Quanto ai lavori nell'appartamento di Roma, l'appellante rappresenta che per l'opera inizialmente prevista (il frazionamento dell'unico servizio igienico presente nell'appartamento in due servizi diversi ed autonomi, come rappresentato nella planimetria allegata dall'offerta economica presentata dalla e Parte_1 formalmente accettata dalla committenza) è stato reso un preventivo di € 12.650,00 oltre iva, poi rideterminato in € 11.000,00 oltre iva;
che l'originario progetto è stato ridefinito, nel corso dei lavori, dall'arch. per conto della Persona_1 committenza, con uno stravolgimento, per quantità e qualità degli interventi eseguiti, rispetto al progetto originale;
che le modifiche hanno determinato un incremento dei costi (pari ad € 4.230,00 in più rispetto all'offerta accettata, per un totale di € 15.230,00), comunicato alla committenza senza contestazioni;
che i lavori sono stati completati a regola d'arte, fatte salve le opere espressamente escluse (pavimentazione e rivestimenti), senza alcuna contestazione da parte della committenza o della direzione dei lavori, le chiavi sono state restituite ed il cantiere
è stato liberato.
Deduce l'appellante che l'accettazione dei s.a.l. inverte l'onere probatorio, spettando al committente la prova della difformità dell'opera per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati;
che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio;
che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi , dipendente della società appellante;
Testimone_1 Per_2
, che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la;
[...] Parte_1 [...] apprendista muratore alle dipendenze della;
ininfluente, Per_3 Parte_1 invece, la deposizione inattendibile di figlio dell'opponente ed Testimone_2 utilizzatore finale dell'immobile in Salerno;
ininfluente la generica testimonianza di
; l'arch. , direttore dei lavori del cantiere di Testimone_3 Controparte_4
Salerno, ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data 4.8.2015, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo
4 delle note autorizzate del 30.04.2017, ha riconosciuto un debito Controparte_1 di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori (parziali) di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito in Roma, dal quale detrarre i danni provocati e le forniture (per gli idro sanitari) già pagate dalla committenza”; che alla società appellante spetta almeno il pagamento dell'importo di € 9.734,30 per il cantiere di Salerno (quale differenza tra l'importo di € 25.539,96 risultante dal SAL al 6.7.2015, oltre alle riserve per € 6.194,34 meno l'acconto di € 22.000,00 corrisposto) e di € 15.230,00 oltre iva per il cantiere di Roma (ovvero di €
10.000,00 ove si intenda riconoscere rilievo unicamente alla ricognizione espressa dal committente).
Oltre a dedurre il vizio di extrapetizione, nel quarto motivo l'appellante avversa anche nel merito la condanna al risarcimento del danno in favore di . CP_2
Obietta che le perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di Roma ristrutturato dalla , che secondo la chiamata in causa si sarebbero verificate a luglio Parte_1 del 2017 a causa della mancata sigillatura della doccia, procurando danni nel sottostante immobile, non ha alcun riscontro probatorio, né dell'evento dannoso, né della responsabilità della , non risultando neppure che Parte_1 CP_2 abbia corrisposto la somma di € 600,00 ai presunti danneggiati.
Le risposte degli appellati ribatte alla deduzione di nullità della sentenza per omessa Controparte_1 motivazione, evidenziando la genericità del motivo di impugnazione, che non precisa dove risiederebbe l'omissione, e la sua infondatezza, avendo Tribunale verificato, a seguito della istruttoria, la carenza di prova del credito, fondato soltanto su fatture fiscali.
Contrasta il dedotto vizio di extrapetizione, osservando che ha CP_2 concluso riportandosi integralmente alle domande anche riconvenzionali e alle difese proposte dal convenuto, il quale aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di risarcimento di tutti i danni per inadempimento nella Parte_1 esecuzione delle opere commissionate;
che, pertanto, ha CP_2 tempestivamente e ritualmente spiegato la domanda risarcitoria facendo espressamente propria quella avanzata dal CP_1
Con riguardo al terzo e quarto motivo di impugnazione, Controparte_1 risponde che, né i documenti prodotti da controparte, né le testimonianze assunte, né la dichiarazione contenuta nelle note autorizzate del 30.4.2017 forniscono la prova del credito, come correttamente rilevato dal primo giudice;
che non ha mai
5 richiesto o pattuito tipo, quantità e qualità dei lavori di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo;
che, infatti, la stessa società opposta non ha esibito e/o documentato alcun computo metrico, né ha depositato alcun contratto di appalto, né ha provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società non ha mai Parte_1 effettuato in favore dell'avv. Manzione le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati;
che, in sostanza, la società non ha assolto Parte_1 all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale;
che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità
e quantità delle opere eseguite.
L'appellato offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai CP_ lavori nell''appartamento di Salerno, che i comproprietari ( e ) CP_1 avevano accettato l'offerta della comunicata con missiva del Parte_1
24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul Bollettino della Regione Campania
(anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura;
che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data 16.7.2015 l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura n.
14/2015 relativa al primo stato di avanzamento lavori, la è stata Parte_1 diffidata ad attenersi esclusivamente alla esecuzione delle opere richieste e commissionate;
che, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto, è stata chiesta la restituzione delle chiavi;
che, in seguito i lavori sono stati eseguiti dalla Parte_3 che le riserve presentate tardivamente dalla in data 14.7.2015 non sono Parte_1 mai state sottoscritte, né accettate dalla committenza, mentre la firma del direttore dei lavori (arch. al verbale del 14.7.2014 è stata apposta solo “per CP_4 ricevuta” e non per adesione del preteso ulteriore credito di € 6.194,34; che la testimonianza dell'arch. conferma che le opere “non sono mai state CP_4 autorizzate nè dalla committenza nè dalla direzione dei lavori e possono essere ritenute arbitrarie”; che la ha dovuto demolire le opere Controparte_5 compiute dalla ed ha eseguito i lavori indicati nel preventivo del Parte_1
10.7.2015 e nel relativo computo metrico;
che i lavori relativi all'immobile di
Salerno, soltanto iniziati dalla , sono stati eseguiti in massima parte Parte_1 dalla che ha dovuto, altresì, demolire le opere non richieste Controparte_5 realizzate da controparte.
6 Quanto all'appartamento di Roma concesso in comodato a , CP_2
precisa che le parti si erano accordate verbalmente per il Controparte_1 complessivo “importo a corpo” di € 10.000,00 escluso pitturazione, nonché fornitura e posa in opera di parquet e battiscopa;
che la ha sospeso i Parte_1 lavori verso la fine di luglio 2015, sostenendo di averli ultimati, ed ha abbandonato il cantiere senza completare la pavimentazione ed i rivestimenti, gli impianti elettrici ed idrici;
che dopo l'estate 2015, ha saldato tutte le forniture CP_2 di materiali “sanitari”, originariamente previste a carico della;
che Parte_1 anche in questo caso sono stati costretti ad incaricare altre ditte per la prosecuzione e l'ultimazione delle opere;
che, considerando l'abbandono del cantiere, il mancato completamento dei lavori ed i conseguenti danni arrecati, nulla è dovuto alla Pt_1 per l'inizio dei lavori di frazionamento del bagno nell'appartamento di
[...]
Roma; che, peraltro, nelle more del giudizio (luglio del 2017) si sono verificate perdite di acqua dal bagno, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori, che hanno procurato danni nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri e Parte_4
e per i quali è stata costretta a corrispondere a questi Per_4 Controparte_2 ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati.
Aggiunge l'appellato che questa ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dei testi , , e Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4
; che i testi indicati da controparti ( , Testimone_2 Testimone_1 Persona_2
e si sono limitati, invece, a riferire genericamente della esecuzione Testimone_5 da parte della di opere mai richieste o autorizzate, oppure demolite Parte_1 dalla oppure già pagate;
che nelle note autorizzate del 30.4.2017 è Controparte_5 stato affermato soltanto che l'importo originariamente pattuito per il lavoro di
Roma era di € 10.000,00 ma non è mai stato riconosciuto che tale somma sia dovuta alla per opere eseguite in minima parte;
che le infiltrazioni Parte_1 nell'appartamento sottostante e il pagamento della somma di € 600,00 sono provati mediante la produzione dei rilievi fotografici confermati dalla escussione testimoniale ed è stata prodotta la quietanza sottoscritta dalla sig.ra in data Per_4
20.7.2017.
costituitasi separatamente, svolge in maniera sintetica le CP_2 medesime difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado rigetta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di due contratti di appalto, introdotta con ricorso monitorio
7 esclusivamente nei confronti di , in base ad una valutazione di Controparte_1 insufficienza delle prove (“la parte convenuta opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”) che non offre alcuna esposizione del processo valutativo dei documenti e delle testimonianze. In tal senso non può che essere condivisa la prima doglianza della società appellante che denuncia l'apparenza di motivazione e, perciò, nel terzo motivo sottopone al giudice d'appello l'esame delle prove omesso dal primo giudice.
È opportuno precisare, preliminarmente, al fine di delimitare la materia devoluta in appello, che non sono in discussione le parti della sentenza non impugnate, sia quelle implicite (la qualità di committente di , convenuto in senso Controparte_1 sostanziale in primo grado), sia quelle esplicite (la cessazione dell'appalto relativo all'immobile di Salerno per recesso unilaterale del committente). Non si discute neppure di vizi o inadempienze dell'appalto relativo all'immobile di Salerno, non sottoposti al riesame in appello mediante la proposizione di un appello incidentale
(per l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria) o mediante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un'eccezione di inadempimento. Pertanto, la questione controversa in appello, relativamente alla domanda della società appaltatrice, consiste esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del diritto dell'appaltatore, riconosciuto dall'art. 1671 c.c. in caso di cessazione del contratto prima dell'ultimazione dell'opera appaltata per volontà unilaterale del committente, al residuo indennizzo per i lavori eseguiti. Poiché il committente ha contestato l'esecuzione di lavori non appaltati, non autorizzati e non necessari (definiti
“addirittura inutili”), la questione si risolve nello stabilire, in base alle prove acquisite, se la società appaltatrice ha eseguito ulteriori lavori, oltre quelli già compensati, se tali lavori siano conformi a quelli appaltati e nel liquidare il saldo dovuto per tali lavori.
Relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in Salerno, il quantum della domanda di pagamento della fattura n. 19/2015 (di € 26.371,77) proposta nel ricorso monitorio risulta dalla differenza tra il computo metrico redatto dal direttore dei lavori del 6.7.2015 (di € 25.539,96), integrato dal computo metrico del 14.7.2015 contenente il riconoscimento di riserve dell'appaltatrice (€ 6.194,34 per un totale di € 31.734,30), detratto l'importo già corrisposto di € 22.000,00 (per un residuo di € 9.734,30) sommato al computo metrico delle ulteriori lavorazioni
8 del direttore dei lavori del 4.8.2015 allegato al “verbale di sospensione e consistenza lavori a tutto il 04/08/2015” sottoscritto dal direttore dei lavori, dal suo collaboratore, dal legale rapp.te e dal tecnico della società appaltatrice, con il quale il primo ha accertato “la regolare esecuzione dei lavori come alla computazione del
06/07/2015 e quella allegata”. Quest'ultimo documento (verbale e computo metrico allegato) contiene, però, solo la descrizione e misurazione dei lavori ulteriormente svolti, senza indicazione degli importi. Non è stata disposta in primo grado, né richiesta, una consulenza tecnica d'ufficio che calcoli il corrispettivo degli ulteriori lavori descritti nel computo metrico del 4.8.2015 secondo il prezzario delle OO.PP. della Regione Campania. ha, invece, prodotto una “relazione di Controparte_1 stima delle lavori rilevati durante il sopralluogo sul cantiere effettuato in data
04/08/2015”, firmata solo dal direttore dei lavori, senza contraddittorio con l'impresa esecutrice, che evidenzia l'esecuzione in esso di opere non autorizzate
(es. realizzazione di tramezzi).
Da quanto precede si ricava che la prova che la società ha Parte_1 eseguito ulteriori lavori, oltre quello già corrisposti, è data dai computi metrici redatti dal direttore dei lavori nominato dallo stesso committente e dalla sua attestazione di regolare esecuzione delle opere. Trattandosi della contabilizzazione dei lavori eseguita, in contraddittorio con l'appaltatore, dal direttore dei lavori nominato dal committente, deve ritenersi che i computi metrici siano stati approvati mediatamente dal committente e, perciò, per giurisprudenza della Suprema Corte possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (v. Cass., 4.1.2011, n.
106). Di tale principio deve farsi applicazione, dal momento che il direttore dei lavori ha verificato, nell'interesse del committente, tutti i lavori a misura effettivamente eseguiti e, ad eccezione delle ulteriori lavorazioni descritte nel computo metrico del 4.8.2015, li ha contabilizzati. I computi metrici non sono stati specificamente contestati da , relativamente alla quantità di lavori Controparte_1 eseguiti e/o ai prezzi applicati e, pertanto, forniscono la prova dell'ulteriore credito della società appaltatrice. Questo, però, non può essere liquidato, in mancanza di una verifica contabile delle ulteriori lavorazioni del computo metrico del 4.8.2015, oltre quanto risulta dai documenti precedenti, ossia nella misura di € 9.734,30
(quale differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati al 14.7.2015 di € 31.734,30 e l'importo già corrisposto di € 22.000,00). Credito venuto ad esistenza, ai fini della
9 decorrenza degli interessi moratori, al momento della consegna dei lavori dopo il recesso del committente, eseguita con il verbale del 4.8.2015.
Relativamente ai lavori nell'immobile in Roma (divisione del bagno in due servizi igienici), in primo grado ha indicato il corrispettivo Controparte_1 pattuito verbalmente (€ 10.000,00) ma ha contestato l'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'impresa ha abbondonato il cantiere verso la fine di luglio 2015 senza completare la pavimentazione, i rivestimenti e gli impianti elettrici ed idrici e senza saldare le forniture di materiali sanitari previste a suo carico, per cui l'opera è stata proseguita e ultimata da altra impresa. A tal fine, ha prodotto una perizia di parte. ha contestato specificamente gli addebiti, sostenendo di Parte_1 aver eseguito l'opera appaltata, e ha indicato la pattuizione di un corrispettivo di €
11.000,00 iva esclusa oltre l'importo di € 1.588,00 per spese sostenute di alloggio degli operai a Roma, che il committente si era impegnato a rimborsare.
È pacifico che non vi sia stata alcuna verifica e accettazione, espressa o implicita, dell'opera da parte del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1665 c.c. Non è neppure disponibile un documento di verifica e contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite e non completate proveniente dal committente o dal suo direttore dei lavori (non nominato). Ne consegue che la contestazione dei lavori eseguiti da parte del committente, che non ha formato o accettato un documento contabile di tali lavori, pone a carico della società appaltatrice l'onere di provare di averli eseguiti.
L'unico documenti tecnico di verifica delle lavorazioni eseguite è la perizia di parte opposta dell'ing. la quale ha evidenziato la mancata Testimone_4 ultimazione delle lavorazioni commissionate, risultanti dall'offerta della
[...]
In particolare, mancano le finiture e le tinteggiature, la messa in opera Parte_1 dei box doccia;
l'impianto elettrico, non completato, è privo dei frutti, placchette e corpi illuminanti e della certificazione di conformità; manca la certificazione degli gli impianti idrici, la posa in opera della rubinetteria degli igienici e degli agganci degli accessori “risente di numerose approssimazioni”; risultano danneggiati parquet e battiscopa;
le due porte di accesso ai bagni sono di colore diverso.
Conclude il perito di parte che “per tali inadempienze dell'impresa appaltatrice,
l'avv. dovrà per forza di cose servirsi di altra impresa di costruzioni che CP_1 dovrà completare i lavori, dovrà eventualmente operare le dovute correzioni alle lavorazioni eseguite e dovrà rilasciare le dovute certificazioni impiantistiche di
10 legge”. Non risulta però, alcun documento contrattuale o contabile di lavori di completamento e correzione eseguiti da altra impresa.
La perizia di parte conferma, in sostanza, che l'opera appaltata (la divisione del bagno in due servizi igienici) è stata eseguita, salvo le finiture, la pitturazione, la messa in opera dei box doccia, le certificazioni degli impianti e alcuni vizi. Il costo occorrente per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati, che va detratto dal corrispettivo pattuito, non è stato calcolato dal perito di parte e non può ritenersi verosimilmente eccedente la misura del 25% del prezzo dell'appalto.
Pertanto, il corrispettivo dovuto deve essere equitativamente liquidato nella misura di € 7.500,00 (pari al 75% del corrispettivo di € 10.000,00 indicato dal committente), oltre iva. Anche in questo caso gli interessi moratori decorrono dal
4.8.2015, considerato che, secondo il committente, l'impresa ha abbandonato il cantiere a fine luglio 2015.
Sono, perciò, parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, dovendosi riconoscere un credito residuo della per i due appalti di Parte_1 complessivi € 17.234,30 (€ 9.734,30 + € 7.500,00) oltre iva. Su tali importi decorrono gli intessi moratori ex art. 1224, comma 1, c.c. nella misura del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. con rimando a quello previsto dal
D.L.vo n. 231/2002. E infatti, il quarto comma dell'art. 1284, introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 132 del 214, convertito con mod. dalla legge n. 162 del 2014, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (dal 11.12.2014), come nel caso di specie, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a maggio del 2016. Di qui l'irrilevanza della contestazione del committente in ordine all'inapplicabilità diretta del tasso di interesse previsto dal D.L.vo n. 132/02 per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non comprensivo dell'appalto con un committente privato.
Con il secondo e il quarto motivo si impugna la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 600,00 in favore di per vizio di CP_2 extrapetizione e, nel merito, per insussistenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale.
è stata chiamata in causa da perché CP_2 Controparte_1 comproprietaria dell'immobile in Salerno e comodataria di quello in Roma
“quantomeno per una ipotetica "rivalsa" parziale, collegata alla comproprietà dell'immobile di via Nizza n.75, in Salerno”. , costituitasi in giudizio, CP_2
11 ha rappresentato che nel luglio del 2017 si erano verificate perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di Roma ristrutturato dalla , a causa della Parte_1 mancata sigillatura della doccia;
che l'umidità si era riversata nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri e;
che era stata costretta a Parte_4 Per_4 corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. Ha, poi, dedotto che “tale voce di danno va riconosciuta alla comparente (in solido con l'avv. unitamente al ristoro di tutti gli CP_1 ulteriori danni subiti …..” e ha concluso aderendo alle conclusioni di CP_1
“con ogni relativa conseguenza favorevole diretta o indiretta in capo
[...] all'avv. Sica Donatella …”.
Pur ritenendo che la chiamata in causa abbia introdotto una propria domanda risarcitoria per la spesa personalmente sostenuta (fondata su una responsabilità contrattuale dell'appaltatrice nei suoi confronti, in quanto parte del contratto di appalto insieme al proprietario, benché solo comodataria dell'immobile), tuttavia la prova fornita consiste solo in una dichiarazione unilaterale, sottoscritta da
[...]
e recante la data del 20.7.2017, di aver ricevuto da la Tes_6 CP_2 somma di € 600,00 per la tinteggiatura dei soffitti in zona bagno e corridoio, danneggiati dalle “gravi infiltrazioni di acqua, provenienti – come verificati in contraddittorio – dalla mancata sigillatura della doccia del locale bagno del Vs sovrastante appartamento, ristrutturato nell'agosto del 2015”. Non è stata raccolta, però, alcuna testimonianza in giudizio della dichiarante, né le circostanze relative all'infiltrazione d'acqua e al pagamento della somma sono state inserite nei capitoli di prova per testi ammessi con l'ordinanza del 14.1.2020. Pertanto, la dichiarazione scritta del terzo non è prova dell'effettiva infiltrazione di acqua, né della sua riconducibilità alla (mancata sigillatura della doccia). Di qui Parte_1
l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da . CP_2
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei confronti di e interamente accolto nei confronti di , con la Controparte_1 CP_2 condanna del primo al pagamento del saldo degli appalti, come sopra liquidato, ed il rigetto della domanda della seconda.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli appellati, che tenga conto dell'esito complessivo della lite
12 (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., neppure la soccombenza reciproca, poiché la domanda della è accolta, sia pure per un importo inferiore a Parte_1 quello richiesto (Cass., Sez. Unite 31.10.2022, n. 32061), il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.
è soccombente rispetto alla domanda della Controparte_1 Parte_1 anche se per una somma inferiore;
è soccombente rispetto alla sua CP_2 domanda risarcitoria). Gli onorari di difesa in favore di parte appellante si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore di € 17.234,30 con riguardo a
; valore di € 600,00 con riguardo a ). Su richiesta Controparte_1 CP_2 difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1350/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di e, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 17.234,30 in favore di oltre iva e interessi Parte_1 moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal
4.8.2015 fino al soddisfo;
2. accoglie l'appello proposto nei confronti di e, per l'effetto, rigetta CP_2 la sua domanda di ristoro della somma di € 600,00;
3. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di che liquida in € 804,00 per Parte_1 spese vive di secondo grado ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Alessandro Citro, per dichiarato anticipo;
4. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi CP_2 di giudizio in favore di che liquida in € 804,00 per spese vive Parte_1 di secondo grado (in solido con ) ed € 1.000,00 per onorari di Controparte_1 difesa (€ 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado), oltre il
13 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Alessandro Citro, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 17/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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