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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8918 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 46563/ 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv.to Parte_1
Andrea Musacchio che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA come CP_1 da mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, della contribuzione figurativa ex art. 80 comma 3 l. 388/00 e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza d'interesse di parte ricorrente in relazione ai benefici di cui all'art. 80 comma 3 l.
388/00 (contribuzione figurativa); concludeva per il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. e Persona_1
decisa previo deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono.
pagina 1 di 3 1.1. Preliminarmente, va ritenuta fondata l'eccezione dell' , difettando parte ricorrente CP_1
d'interesse in relazione ai benefici di cui all'art. 80 comma 3 l. 388/00 (contribuzione figurativa). Secondo detta disposizione il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva spetta ai lavoratori invalidi “per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto”. L'istante non appartiene a dette categorie, poiché egli è stato lavoratore autonomo sino a dicembre 2024 e non risulta attualmente svolgere attività lavorativa.
Non potendo pertanto usufruire di detto beneficio contributivo, il non ha interesse a Parte_1
vedersi riconosciuta una invalidità superiore al 74%. Sul punto, la domanda va pertanto dichiarata inammissibile.
1.2. Con riferimento alle residue prestazioni rispetto alle quali è proseguito l'odierno giudizio, il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che:
“Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “il Sig. Parte_1
NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Presenta, invece, i requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap grave, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.10.2022)”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
La domanda merita, pertanto, di essere accolta limitatamente al riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92, mentre deve essere rigettato con riferimento alle restanti prestazioni richieste.
Le spese processuali delle due fasi di giudizio possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il parziale riconoscimento delle prestazioni richieste, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal mese successivo alla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di 1/2 CP_1
delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di €
2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 17.9.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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