Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 97 /2024 da:
L'avv. ZAGARESE ETTORE per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 97 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Parte_1 C.F._1
Zagarese
Ricorrente
E
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco M. CP_1 C.F._2
Cornicello
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Civile del predetto Comune al n. 11, parte 2, serie A, anno 2002, dal quale sono nate
[...] il 24 febbraio 2005, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e Per_1
AN il 28 mar zo 2010.
Ha dedotto: a) che con decreto n. 11455 del 30 dicembre 2018 il Tribunale di Castrovillari omologava la separazione consensuale, nell'ambito della quale è stato previsto l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso la madre, a cui è sta ta assegnata la casa coniugale sita in Caloveto, in contrada Cerzeto, diritto di visita del padre, assegno di mantenimento delle figlie per euro 350,00 mensili in caso di busta paga inferiore ad euro
1.300,00 mensili e 400,00 in caso di busta paga superior e;
b) di essersi oggi trasferito ad
Empoli in una casa in locazione per euro 650,00 mensili, ove vive unitamente alla nuova compagna dalla quale ha avuto un altro figlio, ; c) che, a seguito della separazione, Per_2
i rapporti con la moglie e le figlie sono rimasti buoni fino alla richiesta di divorzio, a causa della quale la resistente avrebbe iniziato a manifestare ostilità, mettendo anche le figlie contro il padre;
d) che a causa di tale atteggiamento si sarebbero deteriorati anche i rapporti con le figlie.
Ha chiesto la pronuncia di divorzio, con affidamento congiunto della minore con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e assegnazione alla resistente della casa coniugale e con previsione di un assegno di mant enimento per le figlie di euro 400,00 mensili, nonché la possibilità di usufruire in via esclusiva del garage annesso alla casa coniugale.
1.2. Si è costituita la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo un aumento ad euro 600,0 0 dell'assegno di mantenimento delle figlie, oltre un assegno divorzile di euro 300,00 in ragione delle difficoltà economiche della stessa e del fatto che durante il matrimonio, per richiesta del ricorrente, ha svolto prevalentemente l'attività di casalinga e, per alcuni periodi dell'anno, di bracciante agricola.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con decreto n. 11455 del 30 dicembre 2018, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge
55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, in primo luogo va respinta la richiesta di assegno divorzile.
2 Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa -compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. civ., Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26520).
Ebbene, per quel che riguarda la funzione perequativa -compensativa, è stato anche chiarito che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo -compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che u no degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni
e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limit i in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 13 ottobre 2022, n. 29920).
E', quindi, necessario, che il coniuge richiedente alleghi e dimostri quali sarebbero state le aspettative professionali sacrificate in ragione della scelta di dedicarsi alla vita familiare.
Nel caso di specie, tuttavia, la parte resistente non ha in alcun modo allegato e provato a cosa ha rinunciato in ragione della cura della famiglia, non essendo stato specificato né il titolo di studio conseguito, né le occupazioni che la stessa avrebbe ragionevolmente potuto ottenere qualora non si fosse dedicata alla famiglia, avendo anzi dedotto nel ricorso di aver svolto e di continuare a svolgere attività di bracciante agricola.
Pertanto, non può essere riconosciuto l'assegno con funzione perequativa -compensativa.
2.1. Deve escludersi anche l'assegno con funzione assistenziale, in quanto la resistente ha un reddito di circa euro 10.000,00 euro netti all'anno, in aggiunta ai quali percepisce, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non tempestivamente contestato, l'assegno unico universale, nonché l'assegno di mantenimento corrisposto dal resistente, abitando anche nella casa coniugale.
Tutto ciò, tenuto conto anche del contesto in cui la resistente vive, vale a dire il Comune di
Caloveto, induce ad escludere una situazione di carenza di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.
3. Passando ai provvedimenti di affidamento relativi alla figlia minore AN , in primo luogo si rileva che la domanda concorde dei genitori di affidamento congiunto con
3 collocazione presso la madre, unita al fatto che il padre attualmente risiede in Toscana ove ha creato un nuovo nucleo familiare e l'età oggi raggiunta dalla stess a rendono manifestamente superflua la sua audizione.
Infatti, alcun dubbio sussiste in ordine al suo affido condiviso e al suo collocamento presso la madre, dovendosi prevedere, per quel che riguarda il diritto di visita, in ragione dell'età raggiunta e del luogo di residenza del padre, semplicemente la possibilità di sentire quest'ultimo via telefono o mediante altri mezzi di comunicazione ogni volta che ella lo vorrà, con la possibilità, nelle occasioni in cui il padre farà ritorno a Caloveto, di incont rarlo e di dimorare presso la sua abitazione previo accordo con lo stesso e con la resistente.
3.1. Tali statuizioni, unite alla circostanza che anche la figlia maggiorenne è ancora convivente con la madre, determinano l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
4. Per quel che riguarda, invece, i provvedimenti di natura economica, in primo luogo deve evidenziarsi che il ricorrente gode di un reddito netto di circa 29.000,00 euro annui e vive unitamente alla nuova compagna in un immobile in locazione p er il quale paga un canone di euro 7.320,00 annui.
Inoltre, dalla nuova compagna ha avuto un altro figlio, , nato nel 2021 secondo Per_3 quando è dato desumere dal codice fiscale indicato nella ricevuta di pagamento della retta dell'asilo nido versata in atti.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “il giudice, in sede di decisione sulla domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, deve verificare se le sopravvenienze riguardanti la nascita di nuovi figli, che hanno determina to il mutamento in peius della complessiva condizione economica del coniuge obbligato, consentano a questo di far fronte agli obblighi stabiliti dal giudice verso l'ex moglie e la figlia, con l'assegno di divorzio” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 2 febbraio 2018, n. 2620; cfr. anche, seppur con riferimento all'assegno divorzile, ma esprimendo un principio applicabile anche all'assegno di mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2006, n.
21919, secondo cui “ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio assume rilievo la circostanza che l'ex coniuge, onerato della corresponsione dell'assegno, abbia formato una nuova famiglia, nei cui confronti derivano obblighi riconosciuti dalla legge. In tali circostanze occorre adeguare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia, nei limiti in cui questo temperamento non produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia”, e Cass. civ., Sez. I, n, 19 marzo 2014, n. 6289, secondo cui “ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata v alutazione
4 comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri”).
E', pertanto, evidente che la nascita di un figlio da una nuova relazione intrapresa da uno dei divorziandi rappresenta un evento rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio.
Ebbene, alla luce di tale principio e tenuto conto del reddito come sopra indicato, nonché del tempo trascorso dalla separazione consensuale (anno 2018) e delle accresciute esigenze delle figlie avute con la resistente, appare opportuno rideterminare l'assegno di mantenimento per queste ultime, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispond ere a tale titolo alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo di euro 460,00 mensili (230,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e di contribuire per il
50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle stesse.
5. Da ultimo, deve essere dichiara l'inammissibilità della domanda relativa al garage, in quanto “con riferimento alla materia del divorzio (e, necessariamente, della separazione personale) è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n.
353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.
103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della cam era di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutt o autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso (senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404)” (Trib. Milano Sez. IX, 26 luglio
2011; con specifico riferimento alla domanda di rim borso degli arretrati sull'assegno di mantenimento cfr. Trib. Torino, 28 aprile 2014 e Trib. Perugia, 26 gennaio 2015) .
6. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Caloveto il 6 agosto 2002 ;
[...] CP_1
2. Rigetta la domanda della resistente relativa all'assegno di divorzio;
5 3. Dispone l'affido condiviso della figlia minore AN, con collocamento presso la madre e diritto del padre di sentirla via telefono o mediante altri mezzi d i comunicazione ogni volta che ella lo vorrà, con la possibilità, nelle occasioni in cui il padre farà ritorno a Caloveto, di incontrarla e di tenerla presso la sua abitazione previo accordo con la stessa e con la resistente;
4. Pone a carico del ricorrente l 'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 460,00 (230,00 euro per ogni figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle stesse;
5. Dichiara inammissibile la domanda relativa all'utilizzo esclusivo del garage formulata dal ricorrente;
6. Compensa le spese;
7. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caloveto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
6