Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7812 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7812/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. PERLA SALMASO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. GIOVANNI ADAMI convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza del
19/12/2024: “1] [Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio] dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_2
e , a Venezia, in data 04.09.1988 - matrimonio trascritto al n. 40, parte 2^, Controparte_1
Serie “A”, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1988 - ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito;
2] [Contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° comma della legge 898/70 e successive modifiche e integrazioni] ai sensi e per
1
, contestualmente alla comparizione dei coniugi avanti al Giudice Delegato Controparte_1 in occasione dell'udienza del 19.12.2024, assegno circolare non trasferibile, alla stessa intestato, a valere per l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila,00 euro). In aggiunta: [B] il signor [nato a [...], in data [...] (c.f. )] si Parte_2 CodiceFiscale_1 obbliga a trasferire alla signora [nata a [...], in data [...] (c.f. Controparte_1
] - la quale, al medesimo titolo e alle condizioni sotto indicate, si CodiceFiscale_2 obbliga ad accettare -: B1] (oggetto del trasferimento) la piena proprietà del compendio immobiliare sito in Chirignago (VE), con relativa area scoperta pertinenziale esclusiva, con ingresso esclusivo dal civico n. 89 di Via Asseggiano - completo di tutti i beni mobili ed arredi ivi esistenti - catastalmente individuato dai seguenti estremi di riferimento: Comune di Venezia - Foglio 179 → mappale 926/2 - via Asseggiano n. 89, P.T/1 - Z.C.
9 - Cat. A/3 -
Classe 4 - Vani 6 - Sup. Cat. 135 mq - R.C. euro 585,97; → mappale 926/3 - via Asseggiano
n. 89, P.T - Z.C.
9 - Cat. C/6 - Classe 5 - mq. 26 - Sup. Cat. 33 mq - R.C. euro 169,19; → mappale 926/1 - via Asseggiano n. 89, P.T - ente urbano. Trattasi di compendio immobiliare acquistato in data 30 marzo 2016 in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio iscritto al collegio notarile del distretto di Venezia (repertorio n. 3879; Persona_1 raccolta n. 3290) che identifica abitazione unifamiliare sviluppantesi ai piani terra e primo;
garage al piano terra e area scoperta pertinenziale circostante il fabbricato di mq 654. Il trasferimento comprenderà, inoltre, tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
B2] (tempo del trasferimento) il trasferimento del compendio immobiliare dovrà avvenire:
→ entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
→ avanti al Notaio scelto dalla signora
[...]
(che di tale individuazione e della data del rogito dovrà dare notizia al signor CP_1
con almeno 7 giorni di anticipo); B3] (condizioni del trasferimento) tra le altre Parte_2 condizioni previste per tale trasferimento immobiliare le parti convengono sin d'ora: → che esso avvenga senza corrispettivo;
→ che gli effetti sia utili che onerosi dello stesso (fatto salvo quanto più oltre previso alla condizione sub. 3) decorrano dal rogito notarile;
→ il signor dichiarerà che i dati di identificazione catastale più sopra indicati riguardano Pt_2
l'immobile raffigurato nella planimetria depositata in catasto. Dichiarerà altresì che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
dichiarerà inoltre che l'intestazione catastale del compendio immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
→ parte cedente fornirà l'attestato di prestazione energetica garantendo altresì la piena titolarità dei diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli fatta salva quella relativa
2 al contratto di mutuo fondiario sotto riportato;
→ il signor darà evidenza di avere Pt_2 assolto integralmente al pagamento di tutti gli oneri condominiali maturati sino al momento del rogito e di avere assolto, in relazione a tale proprietà, a tutti gli oneri di carattere fiscale;
→ sotto il profilo fiscale la signora chiederà: ® in principalità, di poter Controparte_1 beneficiare delle esenzioni e degli esoneri contemplati dalla Legge 898/1970 [così come modificata dalla Legge 74/1987 e successive integrazioni] - previsti, in particolare, dall'articolo 19 della predetta legge e dalla sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale così come chiarite con la circolare dell'agenzia delle entrate n. 27 del 21.06.2012 alla quale
è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013; circolari confermate, altresì dalla circolare n.
2/e del 21.02.2014 -; ® solo in subordine, con il consenso della parte cedente, chiederà, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della Legge 23.12.2005 n. 266 - ai fini della determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - il calcolo della base imponibile determinato sul valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R. 131/1986, allo scopo dichiarando le parti stesse che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
le parti convengono, altresì, che le spese ed eventuali imposte e tasse connesse a tale trasferimento di proprietà vengano sostenute da parte del signor
. Ulteriormente rispetto a quanto sopra, sempre nell'ambito delle pattuizioni ai Parte_2 sensi dell'art. 5, 8° comma della Legge 898/1970, [C] il signor continuerà a assolvere Pt_2 sotto ogni profilo alle obbligazioni tutte derivanti dal mutuo fondiario con concessione di ipoteca contratto con in data 30.03.2016 a rogito del Notaio Parte_3 Persona_1 iscritta al collegio notarile del distretto di Venezia [repertorio n. 3880, raccolta n. 3291] obbligandosi, peraltro, al contempo, ad estinguere il mutuo stesso, a propria cura e spese, entro e non oltre il termine massimo di 3 anni decorrenti dalla mensilità di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A garanzia di quanto sopra il signor si è obbligato a rilasciare a favore della signora una Parte_2 Controparte_1 procura irrevocabile [ai sensi del 2° comma dell'art. 1723 del c.c.] che consenta alla stessa:
→ in ipotesi di mancato adempimento da parte del signor all'obbligo di estinzione del Pt_2 mutuo nei termini dianzi previsti ovvero → per l'ipotesi in cui egli si renda inadempiente al pagamento delle rate del mutuo anche in termini di ritardo o comunque → per il caso in cui egli diminuisca le garanzie di adempimento se pure limitatamente alle quote allo stesso facenti capo relative alla società Ca' del Duca s.r.l. ovvero alla proprietà dell'immobile di
Mestre, Via Gioberti n. 17; - di iscrivere ipoteca, a valere per una somma corrispondente al valore del mutuo residuo aumentata del 50%, su qualsivoglia bene immobile o quota di bene immobile facente capo ora o in allora al signor [fatta eccezione per l'immobile Parte_2 sito in Mestre, Via Fapanni n. 33]; - di costituire pegno sulle quote di qualsiasi società dallo stesso detenute ora o in allora fatta eccezione per quelle facenti capo alla Geodem Ambiente
s.r.l.; Resta inteso che gli oneri di rilascio di tale procura, che avverrà con firme autenticate dal Notaio individuato dalla signora , graveranno sul signor;
Controparte_1 Parte_2
3] [Altre pattuizioni] le parti convengono, inoltre, che il signor continuerà a versare Pt_2 alla signora il contributo al mantenimento della stessa così come Controparte_1
3 attualmente previsto dalle condizioni della separazione (a mente degli intervenuti aggiornamento ISTAT medio tempore maturati) sino alla mensilità corrispondente a quella di perfezionamento del rogito notarile di compravendita ma comunque non oltre il
31.01.2025. Resta, altresì, inteso tra le parti che laddove il rogito notarile non dovesse perfezionarsi entro la data del 31.01.2025, a far data dalla mensilità del febbraio 2025 la signora dovrà ritenersi unica beneficiaria dei proventi del contratto di Controparte_1 locazione in essere relativamente al compendio immobiliare oggetto del trasferimento;
4]
[Spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti”,
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 19/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 04/09/1988 con la controparte, dalla cui unione sono nate le figlie PE (27/02/1990) e (16/06/2001), ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente PE3
indipendenti.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza parziale n.
136/2024 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la loro riconciliazione.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori e, nel dettaglio, in punto di assegno divorzile, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Nelle more i difensori davano atto delle trattative in corso e chiedevano concordemente disporsi rinvio al fine di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i coniugi confermavano il raggiungimento di un accordo a integrale definizione della procedura e i difensori delle parti precisavano le conclusioni in conformità all'accordo di cui sopra, che allegavano al verbale;
la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per il suo intervento ed eventuali sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. ha concluso, conformemente, con successiva nota agli atti del 10/03/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
4 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale (11/10/2022) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 04/09/1988 tra e Controparte_1 Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 1988, Parte 2, Serie A, n. 40.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza del 19/12/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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