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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 170/2025 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Minori
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Aldo Amoia Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 170/2025 R.G., instaurato da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Anna Pia Parte_1
Castellaneta
- Reclamante -
nei confronti di
Avv. FALCETTA Riccardina, nella qualità di tutore e difensore della minore
Persona_1
- Parte Contumace -
nonché di 1 PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
e di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Maria Fasano Controparte_1
- Reclamata -
nonché di
Controparte_2
- Parte Contumace -
OGGETTO: “Altri procedimenti in materia minorile”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, depositate in prossimità dell'udienza dell'11.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – e , genitori di (nt. il 26.9.2006), Controparte_2 Controparte_1 Per_2
(nt. il 6.8.2010) e (nt. il 18.4.2012), sono stati dichiarati Per_1 Parte_2
decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con decreto del
30.9.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, che ha confermato il loro affidamento all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Molfetta per il prosieguo del loro collocamento comunitario.
2. – Il Servizio di NPIA nel 2020 ha formulato per diagnosi funzionale di Per_2
“disturbo oppositivo provocatorio”, che ha determinato l'assegnazione alla stessa di un'insegnante di sostegno. All'altra figlia , autrice di condotte oppositive, pericolose Per_1
ed imprevedibili, è stato diagnosticato “disturbo dell'attenzione e dell'attività disturbo
emozionale dell'infanzia, disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificate, in
soggetto con ambiente familiare svantaggiato”. Infine, a è stata posta diagnosi di Pt_2
2 “sindrome ipercinetica di altro tipo, disturbi evolutivi specifici misti, in soggetto con
ambiente familiare svantaggiato”.
3. – Con ricorso del 29.11.2021 ha chiesto al TM di Bari di disporre Parte_1
in suo favore l'adozione dei nipoti “ex fratre” e , ai sensi Per_1 Parte_2
dell'art. 44 lett. a) L. 184 del 1983, poiché i minori – cui è legato da un vincolo d'affetto,
oltre che familiare – sono da lungo tempo “istituzionalizzati”. All'esito dell'istruttoria svolta,
il TM di Bari ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'accoglimento del ricorso e, pertanto,
con sentenza n. 398/2024 del 3.12.2024 ha dichiarato non farsi luogo all'adozione dei predetti minori da parte dello zio . Invece, con sentenza n. 278/2024 il TM di Bari, Parte_1
in applicazione dell'art. 44 lett. a) L. n. 184/1983, ha disposto farsi luogo all'adozione della sorella (attualmente quasi diciannovenne) da parte degli zii paterni Persona_3
e Parte_3 Persona_4
4. – Poco tempo prima della proposizione della domanda di adozione da parte di
[...]
, il Pm presso il TM di Bari ha chiesto ed ottenuto, ai sensi degli artt. 8 e segg. L. Parte_1
n. 184/1983, l'apertura del procedimento n. 27/2021 R.G.Abb., al fine di verificare la sussistenza della condizione di abbandono di . Persona_1
5. – In detto giudizio si è costituito lo zio TE , chiedendo Parte_1
l'affidamento di e del fratello Tuttavia, il procedimento è stato sospeso per Per_1 Pt_2
la durata di sei mesi, onde consentire la definizione del procedimento adottivo, nell'ambito del quale è stata disposta la valutazione delle capacità accuditive ed educative dell'aspirante adottante.
5.1. – Nelle more dell'istruttoria, è stata autorizzata la frequentazione dei minori e da parte dello zio TE e della coniuge presso il Per_1 Pt_2 Persona_5
domicilio dei nonni paterni.
5.2. – L'attività istruttoria è stata espletata in un arco temporale di quasi tre anni. In
estrema sintesi, è stata svolta l'udienza del 29.3.2022 nel corso della quale sono state assunte
3 le dichiarazioni di . In seguito, sono stati ascoltati i responsabili delle Parte_1
strutture collocatarie dei minori, gli assistenti sociali del SS e del CF di Molfetta, lo zio
TE e la coniuge Nella successiva udienza del 20.6.2024 si è proceduto Persona_5
all'audizione anche della psicologa del Centro in cui è collocata per la cura dei suoi Per_1
disturbi dell'età evolutiva. Inoltre, è stata acquisita la relazione del CF dell'Asl di Sassari,
luogo di residenza dello zio TE. All'udienza di discussione del 18.12.2024, il Pm, il tutore dei minori, i difensori dei genitori e dello zio TE hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni.
6. – Con sentenza n. 1/2025 del 3.1.2025 il TM di Bari ha così statuito: “Visto l'art. 16
Legge 184/1983 dichiara non luogo a provvedere sullo stato di abbandono in relazione alla
minore (nata a [...] [...]) e dispone la chiusura del presente Persona_1
procedimento. Visti gli artt. 330 e ss. cc, conferma la decadenza dei signori CP_2
e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della
[...] Controparte_1
predetta minore, nomina come tutore provvisorio l'avvocato Riccardina Falcetta;
conferma
l'attuale collocamento della minore in Casa Famiglia;
incarica il Servizio sociale del
comune di Molfetta di regolamentare la frequentazione della minore con la sorella Per_2
e il fratello con i nonni paterni, la zia paterna e gli zii paterni ( Pt_2 Parte_1
e ), secondo tempi e modalità adeguati alle stesse esigenze evolutive della Persona_5
minore, tenendo anche conto della necessità di assicurare la frequentazione della bambina
da parte degli zii paterni presso il domicilio dei nonni almeno sino all'avviamento del
percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, attivato eventualmente in favore degli zii
paterni e su loro esplicita richiesta. Si riconosce al Servizio la facoltà di sospendere la
predetta frequentazione ove contraria agli interessi del minore;
invita gli zii Parte_1
e ad attivarsi per ogni opportuno percorso di sostegno alla
[...] Persona_5
genitorialità e di recupero delle capacità accuditive ed educative, ad oggi compromesse;
manda all' affido sede per la ricerca di adeguata risorsa familiare per l'affido etero- Pt_4
4 familiare della minore. Manda al PM per l'apertura di un diverso procedimento nell'ambito
del quale verificare la tenuta dell'affidamento etero-familiare della minore sino all'eventuale
recupero delle capacità accuditive ed educative degli zii paterni. Si trasmetta anche alla
Presidente del Tribunale sede per la delega ai giudici onorari dell' affido in sede che Pt_4
individueranno una adeguata e idonea famiglia disponibile per l'affidamento della minore.
Si trasmetta al competente Giudice Tutelare per quanto di sua competenza…”.
7. – Avverso detta pronunzia ha proposto reclamo, sulla base di Parte_1
cinque motivi, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, e, nel merito, di porla nel nulla, con l'affidamento a sé della minore
[...]
. Per_1
8. – Con il primo motivo il reclamante ha testualmente denunciato “ERRONEA
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE ARTT. ART.
“così testualmente, nde) 337 TER C.C. - ART. 3 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DEL MINORE DEL 1989 - ART. 24 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEL CITTADINO, FIRMATA A NIZZA NEL 2000 SOTTO LA RUBRICA
“I DIRITTI DEL BAMBINO”, RECEPITA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO
2201/2003 – ART. 12 CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI SUI DIRITTI CP_3
DEL FANCIULLO, PROMULGATA IL 20 NOVEMBRE 1989 (L. 27 LUGLIO 1991 N. 176)
44 L.N. 184/1983”. Con detto mezzo il ricorrente eccepisce gli anzidetti vizi della decisione impugnata in quanto il TM di Bari ha confermato il collocamento di in “Casa Per_1
Famiglia” e gli ha negato l'affidamento senza tenere in debita considerazione sia la volontà
espressa dalla minore (per l'età indubbiamente capace di discernimento) di rientrare in famiglia e sia il suo forte legame affettivo con gli zii, laddove l'inserimento della ragazza nel contesto familiare le offrirebbe un ambiente sereno ed amorevole.
9. – Con il secondo motivo (testualmente rubricato “VIOLAZIONE FALSA
APPLICAZIONE ARTT. 1 E 5 L. 4/05/1983, N. 184 COME MODIFICATA DALLA L. 28
5 MARZO 2001, N. 149”) il reclamante ha lamentato il malgoverno delle predette disposizioni normative, per avere il TM di Bari ingiustificatamente preferito l'affidamento eterofamiliare
(peraltro destinato a fallire in ragione della condizione problematica in cui versa ) in Per_1
una vicenda in cui i suoi familiari (nonni e zii) già rappresentano per lei una valida risorsa, in tal modo non tutelandosi adeguatamente il suo diritto a vivere nella famiglia d'origine, nella fase prodromica alla domanda di adozione proposta da . Parte_1
10. – Con il terzo motivo si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nei giudizi n. 60000027/2021 R.G. Abb. e n. 60000028/2021 R.G. Abb., che deporrebbero per l'accoglimento della richiesta di adozione “in casi particolari” da parte di
. In particolare, si richiamano, al riguardo, le relazioni di aggiornamento Parte_1
redatte dagli operatori degli enti pubblici coinvolti, da cui il primo giudice si sarebbe discostato senza una valida motivazione.
11. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione della Carta dei diritti della famiglia, dell'art. 8 Cedu e dell'art. 315-bis co 2 cod. civ., non essendosi salvaguardato il diritto dei minori a vivere nella loro famiglia d'origine, né riconosciuto l'obbligo dello Stato
di apprestare ogni mezzo per evitare interferenze nella vita familiare. Si sostiene, in proposito,
che il mantenimento di rapporti significativi dei minori con la famiglia biologica appare difficile da realizzare nel caso di loro affidamento a terzi e che la loro ulteriore permanenza in comunità si pone in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali innanzi richiamate.
12. – Infine, con il quinto ed ultimo motivo è eccepita l'erronea ed insufficiente motivazione circa la condizione personale e di vita dei coniugi avendo il Persona_6
Collegio di prime cure omesso di considerare altri aspetti rilevanti della vicenda, come l'esistenza del legame affettivo, la volontà manifestata dagli zii paterni di accoglierla e di far fronte alle sue problematiche (la moglie del reclamante è un'educatrice), la possibilità che la minore sia seguita dal SS del Comune di Ossi.
6 13. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione reso dal PG in sede il 28.1.2025.
14. – Nel giudizio di gravame non hanno inteso costituirsi né il tutore della minore e né
il genitore. Invece, la madre vi ha preso parte, depositando comparsa di Controparte_1
costituzione del 10.7.2025, con la quale ha chiesto di annullare/revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la propria decadenza dalla responsabilità
genitoriale sulla figlia , disponendo la chiusura del procedimento a seguito della Per_1
declaratoria di non luogo a provvedere sullo stato di abbandono della minore, senza procedere all'apertura di un nuovo procedimento per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, incaricando il SS di regolamentare la frequentazione della stessa minore con la genitrice, oltre che con gli altri componenti della famiglia (sorella, fratello, nonni paterni e zii paterni).
15. – All'udienza dell'11.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
16. – L'impugnazione – i cui motivi possono essere scrutinati congiuntamente in ragione del legame di connessione/interdipendenza da cui sono avvinti – non può essere accolta.
17. – In linea generale e mutuando gli enunciati argomentativi che sorreggono la sentenza reiettiva dell'impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 184/1983 emessa nel parallelo procedimento n. 37/2025 RG, occorre rilevare – malgrado in sede di ascolto i minori, stanchi della lunga “istituzionalizzazione”, abbiano manifestato il desiderio di rientrare a casa e di condurre una vita “normale” insieme agli zii paterni – che, cionondimeno, è demandato pur sempre al giudice l'ineludibile potere-dovere di operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi: ossia, da un lato, tener conto dei desideri esistenziali dei minori e, dall'altro lato,
soppesare le esigenze di effettiva tutela degli stessi, quali soggetti fragili e vulnerabili. La
circostanza che i nipoti abbiano dichiarato di voler vivere con gli zii non può assumere,
quindi, valenza dirimente ai fini della decisione in ordine alla loro vita futura. In realtà, è
7 imprescindibile valutare, primariamente, il tipo di relazione esistente tra la parte istante ed i minori e se questa relazione sia meritevole o meno di essere “assecondata” in funzione del loro superiore interesse morale e materiale. S'intende dire che rispetto al semplice proposito dei nipoti di vivere con gli zii dovrebbe pur sempre darsi prevalenza all'esigenza prioritaria degli stessi di crescere in una famiglia che sia idonea a prendersi cura adeguatamente di loro.
D'altra parte, l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza od altro atto istruttorio finalizzato ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione,
bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto (cfr., in tal senso, Cass.
26.3.2010 n. 7282 nonché Cass. 26.1.2011 n. 1838), dovendosi ineludibilmente realizzare il suo preminente interesse. Inoltre, si è affermato nella giurisprudenza unionale che, in termini generali, il parere del minore, pur dovendo essere preso in considerazione, non può, tuttavia,
costituire un vincolo decisorio per il giudice relativamente al suo regime di vita e all'assetto dei rapporti con l'uno o l'altro genitore, posto che “… Il diritto di un minore di esprimere la
propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un
diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e
senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un
tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di
formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di
lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione…”
(così, testualmente, Cass.
6.2.2025 n. 2947, pagg. 12 e 13). Dimodoché, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'intestata Corte di Appello, non è automaticamente sufficiente che i due minori abbiano espresso la volontà di vivere con gli zii paterni, così come Parte_1
non è di per sé bastevole l'esistenza di un legame affettivo fra loro e gli aspiranti adottanti,
occorrendo pur sempre conformare la decisione all'esigenza di perseguimento del loro concreto interesse morale e materiale, attraverso l'impreteribile accertamento positivo del
8 possesso, da parte degli zii paterni, delle risorse necessarie per garantire ai soggetti fragili l'assistenza morale e materiale, nonché l'educazione ed istruzione che i genitori non sono più
in grado di offrire ad essi.
17.1. – Il concetto di superiore interesse del minore è stato ricondotto dalla giurisprudenza a quello di “utilità”. La valutazione cui è chiamato l'organo giudicante dev'essere, pertanto, specifica e concreta, con la necessità di accertare la piena capacità del richiedente e di verificare, fra l'altro, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'affidante/adottante, ciò al fine di garantire il diritto dei minori ad essere accolti da persone che siano presenti nella loro vita e siano in grado di assicurare agli stessi un progetto di vita sano e armonico, mantenendoli, provvedendo alla loro assistenza morale e materiale, alla loro istruzione ed educazione e fornendo ad essi l'ambiente più adatto per il loro migliore sviluppo. Sennonché, nel caso in esame, l'impugnante non appare nelle condizioni di poter assicurare ai nipoti quella stabilità e cura di cui sono rimasti privi giacché,
innanzitutto, l'attività lavorativa di marinaio da lui svolta comporta il suo allontanamento,
per lunghi periodi di tempo, da Ossi in Sardegna, dove la coppia ha stabilito la propria residenza.
17.2. – Anche la coniuge del ricorrente è impegnata in attività lavorative stagionali al di fuori del luogo di residenza, ciò che non consente di garantire una stabilità abitativa e di vita ai minori. Peraltro, lo zio dei bambini espleta attività lavorativa solo dai mesi di aprile a novembre, sicché v'è il ragionevole dubbio che lo stesso non possa fronteggiare, nel miglior modo possibile, le non irrisorie esigenze di tipo economico e di cura di minori che, per le loro problematiche, abbisognano di un “surplus” di efficaci presidi di tutela. A ciò deve aggiungersi che la moglie presenta delle fragilità sul piano personale e Persona_5
psicologico, avendo sofferto di depressione ed essendo affetta da epilessia, per la quale è in terapia farmacologica. Peraltro, consapevole dei propri limiti personali e della mancanza di autonomia, la zia ha riferito di poter essere coadiuvata nella gestione e nell'accudimento dei
9 minori dalla sua rete familiare (madre e zie). Inoltre, tra lei ed i bambini non risulta esservi neppure un rapporto di conoscenza tangibile ed effettivo: costei appare non essere pienamente consapevole dei disturbi di cui i bambini soffrono (diagnosticate dalla NPIA) e per le quali beneficiano del sostegno anche in ambito scolastico. Il nipote ad esempio, non pare Pt_2
aver ben compreso quale sia la realtà familiare che eventualmente l'accoglierebbe; egli ha riferito che la zia ha un figlio che vive in Sardegna;
tuttavia, in realtà, Per_5 Per_7 Per_7
sembrerebbe essere il fratello di (circostanza che si evince dal ricorso per la Persona_5
separazione relativo ai suoi genitori). Dunque, la vita che i coniugi Persona_6
potrebbero garantire ai nipoti non appare tale da consentire agli adolescenti il loro adeguato sviluppo psico-fisico, occorrendo assicurare agli stessi un'assistenza morale e materiale,
nonché una stabilità certe ed effettive.
18. – Inoltre, il TM di Bari ha operato una valutazione “sinergica” dell'intero materiale probatorio di cui disponeva. Difatti, il primo giudice ha compiutamente vagliato le acquisizioni istruttorie, giungendo incensurabilmente ad escludere che i minori versino in uno stato di abbandono, considerando, al contempo, l'aleatorio progetto di vita offerto dallo zio
TE, il quale asserisce di voler vivere con e ad Ossi, pur di fatto non Pt_2 Per_1
vivendo in quel luogo. Nella relazione del Consultorio Familiare di Sassari del 17.6.2024,
depositata nell'ambito dei procedimenti nn. 27-28/2021 Reg. Abb. (di cui si lamenta la omessa valutazione), si è riferita l'impossibilità di valutare le competenze genitoriali della coppia di zii (con cui si era cercato invano di prendere contatti telefonici senza ricevere risposta) in quanto costoro non dimoravano nel luogo di residenza ad Ossi, bensì sull'isola d'Elba, ove impegnati a livello lavorativo ( con un contratto prorogato fino a Persona_5
ottobre mentre con contratto fino a novembre). Nella stessa relazione, Parte_1
inoltre, si sono evidenziate le notevoli criticità in ordine alla possibilità di un valido progetto di affido, emerse in sede di incontro di rete tra il SS di Molfetta, il SS di Ossi ed il CF di
Sassari. In particolare, si è annotato che “la casa di Ossi dove i coniugi hanno la residenza
10 di proprietà della signora ma al momento è occupata da sua madre e dal fratello Per_5
trentaduenne affetto da una forma di disturbo dello spettro dell'autismo con disabilità
intellettiva; allo stato attuale il lavoro stagionale ha portato la coppia ad allontanarsi dalla
rete familiare di entrambi;
la signora ha un'epilessia fotosensibile;
il trasferimento dei
minori a Ossi li sradicherebbe dal loro contesto, allontanandoli dalla sorella
neomaggiorenne la quale è molto legata soprattutto al fratello …”. Da Per_2 Pt_2
ciò può fondatamente arguirsi l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la coppia di garantire un complesso di relazioni fisiche ed affettive stabili ai minori ed un'adeguata e continua assistenza morale e materiale, funzionale ad un loro armonioso sviluppo psico-fisico.
L'esame della condizione personale e lavorativa di entrambi i coniugi, non dipendente da una situazione di carattere transitorio, non consente di formulare una prognosi positiva sulla possibilità di garantire un realizzabile progetto di accudimento e coabitazione con i minori.
Del resto, neppure può essere trascurato lo sradicamento dei minori dal loro ambiente ed il forte legame che li lega ai nonni, alla sorella e agli altri zii, con il conseguente pregiudizio che deriverebbe agli stessi dalla recisione di detto consolidato rapporto familiare. Infatti, il minore ha diritto ad essere tutelato in tutte quelle relazioni affettive che per lui, all'attualità,
hanno il carattere della familiarità e della stabilità. Di talché, anche sotto questo profilo, il provvedimento adottato è immune da censure in quanto il trasferimento dei bambini presso lo zio renderebbe del tutto sporadici i loro rapporti con figure parentali fondamentali e di grande ausilio nel loro percorso di crescita, quali i nonni e la sorella Per_2
19. – D'altra parte, il Collegio di prime ha attuato misure volte al mantenimento dei rapporti dei minori con la loro famiglia, permettendo agli stessi rientri in ambiente durante i fine-settimana presso la casa dei nonni paterni e, più in generale, nei periodi di festività.
Inoltre, l'art. 8 Cedu pone a carico dello Stato obbligazioni di carattere positivo, relative al rispetto effettivo della vita familiare, stabilendo, secondo un ordine valoriale e logico di accertamento da osservarsi dai giudici nazionali, che, nel caso in cui l'esistenza di un legame
11 familiare sia stata accertata, ciò deve condurre a consentire lo sviluppo di detto legame (Cedu
13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c/Italia), dovendosi tutelare, nel più ampio contesto familiare, il vincolo tra fratelli e con tutti i parenti con cui il minore abbia rapporti significativi. Di conseguenza, non può acconsentirsi a forme di adozione del minore in ambito familiare quando le stesse appaiono non rispondenti alla salvaguardia del soggetto fragile da potenziali effetti pregiudizievoli. Ciò tanto più ove si consideri che l'impugnante non risulta aver collaborato pienamente con gli organi pubblici, di fatto sottraendosi al percorso di valutazione delle sue competenze genitoriali presso il CF competente. Inoltre, entrambi i coniugi al di là delle dichiarazioni rese, dimostrano di non aver compreso Persona_6
appieno, in base al compendio istruttorio sopra illustrato, la delicatezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Da qui discende la ravvisata carenza di attitudini genitoriali e l'incapacità di agire in modo adeguato al fine di soddisfare tutte le attuali esigenze dei minori.
Peraltro, sussistono valide ragioni, basate su di una obiettiva situazione, che impediscono a tale nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita e adeguati riferimenti educativi ai nipoti. Infatti, la mancanza di una stabilità lavorativa e abitativa dello zio TE
e le attuali condizioni di vita incompatibili con le esigenze evolutive dei minori, che lo portano in alcuni periodi addirittura a vivere su di una barca, non consentono l'adozione dei minori da parte di costui. Ciò assume tanto maggiore rilievo se si considerano, altresì, le particolari condizioni di salute di , che esigono un ambiente familiare Per_1
appropriatamente a lei dedicato e sulla quale si ripercuoterebbe negativamente la prolungata assenza dal domicilio dello zio. Inoltre, i bambini vivrebbero in tali periodi di sua lontananza presso l'abitazione di in cui risiede altro soggetto fragile, che costituisce già Persona_5
un rilevante impegno per la famiglia di costei. Anche le condizioni di salute della stessa zia,
del resto, non consentono di ritenere tale contesto familiare idoneo alle necessità di adeguato ed equilibrato sviluppo dei minori. Cosicché, le problematiche presenti all'interno del nucleo
12 familiare non possono che avere rilevanti ricadute sfavorevoli sulle concrete attitudini genitoriali degli zii paterni.
19.1. – Quanto all'inopportuno prolungamento della permanenza comunitaria dei minori, deve rilevarsi che il TM di Bari si è attivato in tale ottica finalistica, disponendo nei procedimenti di abbandono avviati con ricorso del PMM l'invio degli atti all' affido Pt_4
per la ricerca di adeguata risorsa familiare, per l'affido etero-familiare dei minori. E' vero che l'adozione al di fuori della famiglia costituisce la “extrema ratio”, e ciò impone di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti che abbiano rapporti significativi con il minore e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tuttavia, come si è più volte posto l'accento su detto aspetto, tanto non esclude la formulazione, allo stato, di un giudizio negativo sugli zii paterni alla luce di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi Sociali
che hanno monitorato l'ambito familiare. In proposito, appare opportuno, per ragioni di brevità espositiva, fare un rinvio recettizio alla relazione del Consultorio della ASL di Sassari
del 17.06.2024 e a quanto osservato dai Servizi e dagli specialisti coinvolti nella vicenda, i quali hanno rilevato che l'attuale assetto e il funzionamento della coppia genitoriale non appare adeguato ad assicurare una condizione di stabilità e benessere, con possibili effetti pregiudizievoli per i minori, pur se a lui legati da un forte legame affettivo.
19.2. – Dunque, le complessive doglianze impugnatorie non sono meritevoli di accoglimento, con la precisazione che il mutamento dell'attuale quadro fattuale, con l'eventuale sopravvenienza di rilevanti circostanze, potrà essere portato all'attenzione del giudice procedente per le eventuali determinazioni ai fini di una rivalutazione della situazione. Lo stesso TM di Bari non ha escluso un eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni, assicurando la continuità di una loro frequentazione con i minori presso il domicilio dei nonni e disponendo in loro favore l'avvio di un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, da attivarsi su loro esplicita richiesta.
13 20. – Per tutte le ragioni innanzi enunciate, non può condividersi la censura relativa all'erronea o insufficiente motivazione circa la condizione soggettiva e di vita dei coniugi desumendosi dalla motivazione della pronunzia gravata le circostanze Persona_6
giustificative della reiezione della domanda proposta dallo zio TE. A fondamento della decisione il TM di Bari, infatti, come si è già avuto modo di rilevare, ha posto elementi di inadeguatezza personale e genitoriale e la mancanza di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita, sebbene le risultanze probatorie evidenzino un forte legame affettivo con i minori ed il dichiarato impegno dell'aspirante affidatario/adottante a svolgere il ruolo genitoriale. A prescindere da tali intendimenti, la vita offerta ai minori appare prospettivamente non consona al loro corretto sviluppo psicofisico e personologico. Il sacrificio dell'esigenza prioritaria del minore di crescere nella famiglia di origine è possibile in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ciò a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione – qualora sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dello stesso minore. Il TM di Bari non ha mancato di valutare con ponderazione tali aspetti, nonché l'interesse morale e materiale dei minori, esaminando le relazioni dei SS sulla loro condizione, corredate dalle relazioni degli altri operatori a vario titolo coinvolti, riscontrando l'inadeguatezza del ricorrente e della coniuge a garantire l'idoneo sviluppo dei minori. Ciò anche in considerazione delle patologie di cui gli stessi bambini sono portatori. In particolare, richiede una assistenza continuativa da parte Per_1
della , con necessità di controlli periodici, a causa del disturbo del comportamento da Pt_5
cui è affetta, per il quale è in trattamento farmacologico, tanto rendendo necessaria la presenza costante di soggetti di riferimento che possano aiutarla a contenerne gli effetti negativi. Né, d'altra parte, è possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione, essendo i fratellini molto legati tra loro.
14 21. – In definitiva, la statuizione adottata dal TM di Bari è da ritenersi condivisibile in quanto mirante a soddisfare l'interesse morale e materiale dei minori. Dunque, si è in presenza di un'accertata potenziale situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione dei minori, non essendo adeguato il contesto familiare dello zio TE, dovendosi garantire a e la possibilità di vivere una relazione genitoriale piena, sana e al riparo Per_1 Pt_2
dal concreto rischio di ulteriori vissuti abbandonici, che hanno già caratterizzato la prima fase della loro vita, con deleterie implicazioni emotive e psicologiche.
22. – Tuttavia, la presenza di un contesto di appartenenza costituito dalla famiglia paterna “allargata” (nonni e zii), nell'ambito del quale la minore ha l'attuale possibilità di mantenere legami affettivi, ha costituito, nel condivisibile giudizio svolto dal TM di Bari, la ragione giustificatrice dell'esclusione della condizione di abbandono di , Persona_1
per l'assenza, dunque, di un'apprezzabile situazione di radicale ed assoluta privazione di cure materiali ed assistenza morale connotata dal carattere della gravità ed irreversibilità; ciò
essendo logicamente inferibile dall'invito rivolto dal primo giudice agli zii paterni
[...]
e a rendersi diligenti e disponibili ad intraprendere ogni opportuno Parte_1 Persona_5
percorso di sostegno alla genitorialità e di recupero delle attitudini accuditive ed educative,
al momento accertate come gravemente deficitarie, il quale invito tradisce la volontà
implicitamente espressa dal Collegio di prime cure di riservarsi in futuro la possibilità di
“rivisitare” il giudizio di adeguatezza delle loro capacità genitoriali.
23. – Al lume dei suddetti intendimenti del TM di Bari, trova logica spiegazione e, al contempo, non integra la denunciata violazione degli artt. 1 e 5 L. n. 184/1983 la statuizione della sentenza impugnata consistita nell'attribuzione all' affido del compito di Pt_4
ricercare un'adeguata risorsa familiare per l'affido etero-familiare della minore, con la consequenziale disposizione di apertura di un diverso procedimento per la verifica della tenuta del medesimo affidamento extrafamiliare fino all'eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni. A detta statuizione finalizzata alla ricerca di un
15 nucleo familiare adeguato, avente lo scopo di fronteggiare una situazione d'inidoneità
dell'ambiente familiare soltanto temporanea e comunque superabile (ciò di cui si mostra consapevole il reclamante: cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di impugnazione), è sottesa l'esplicitata esigenza – anch'essa perseguita nel preminente interesse di – di evitare la protrazione Per_1
della “istituzionalizzazione” della stessa minore, la quale potrà avere modo di vivere,
temporaneamente, in un ambiente sereno per la sua crescita, in grado di garantirle una cura personalizzata, senza dover attendere gli incerti tempi di auspicabile maturazione ed acquisizione delle necessarie competenze da parte degli zii paterni.
24. – Con riferimento alla domanda della madre , diretta a censurare Controparte_1
uno dei capi della sentenza impugnata (ossia la conferma della sua decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia), deve osservarsi, anche a prescindere da ogni rilievo circa la sua rituale proposizione attraverso una semplice comparsa di costituzione in giudizio depositata in prossimità dell'udienza fissata per l'assunzione in decisione della causa, che a fondamento della stessa domanda sono richiamati irrilevanti accadimenti storici risalenti nel tempo già oggetto di pregressa valutazione giudiziale e non certo circostanze sopravvenute modificative “in melius” del pregresso quadro fattuale.
Inoltre, ad onta degli interventi supportivi reiteratamente attivati dai Servizi sociosanitari in favore della genitrice nel corso di un ampio arco temporale, la stessa ha dimostrato di essere del tutto incapace di acquisire adeguate modalità di esercizio della funzione genitoriale, di stabilire un legame affettivo con la figlia, di soddisfare i suoi bisogni materiali e morali, di garantire il suo benessere emotivo e psicologico, nonché di elaborare un valido progetto esistenziale per la medesima minore. Difatti, emerge “per tabulas” che ha Controparte_1
interrotto ogni rapporto con il SS delegato e non si è attivata per la ripresa della frequentazione con la prole, mostrando indifferenza e sostanziale disinteresse con riguardo alla vita e alle sorti dei figli. Peraltro, proprio non ha mai chiesto informazioni Per_1
16 riguardo alla madre, ciò denotando la mancanza di un legame fra loro ed il disinteresse alla ricostituzione di un rapporto con la genitrice.
24.1. – I rilievi che precedono rendono la domanda proposta da – Controparte_1
indipendentemente dalla questione della sua rituale od irrituale proposizione con la comparsa di costituzione – manifestamente infondata, per non avere la madre dei minori offerto alla cognizione della Corte di Appello alcuna circostanza fattuale ed alcun elemento giuridico idonei a scalfire il ragionamento del Collegio di prime cure in ordine alla conferma del provvedimento “ablativo” della sua responsabilità genitoriale, tanto integrando una condotta processuale di colpa grave agli effetti previsti dall'art. 136 co. 2 Dpr n. 115/2002, con la conseguente revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta come da separato decreto.
25. – Nulla per le spese del procedimento, stante la mancata costituzione delle controparti.
PQM
Definitivamente pronunciando sul reclamo, avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bari n. 1/2025 del 3.1.2025, proposto da con ricorso del Parte_1
31.1.2025, così provvede:
1) dichiara la contumacia del tutore della minore e di;
Controparte_2
2) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) respinge ogni domanda di Controparte_1
4) nulla per le spese del procedimento;
5) provvede come da separato decreto con riferimento all'ammissione di
[...]
al beneficio di cui agli artt. 74 e segg. Dpr n. 115/2002. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
17 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
18
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Minori
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Aldo Amoia Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 170/2025 R.G., instaurato da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Anna Pia Parte_1
Castellaneta
- Reclamante -
nei confronti di
Avv. FALCETTA Riccardina, nella qualità di tutore e difensore della minore
Persona_1
- Parte Contumace -
nonché di 1 PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
e di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Maria Fasano Controparte_1
- Reclamata -
nonché di
Controparte_2
- Parte Contumace -
OGGETTO: “Altri procedimenti in materia minorile”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, depositate in prossimità dell'udienza dell'11.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – e , genitori di (nt. il 26.9.2006), Controparte_2 Controparte_1 Per_2
(nt. il 6.8.2010) e (nt. il 18.4.2012), sono stati dichiarati Per_1 Parte_2
decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con decreto del
30.9.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, che ha confermato il loro affidamento all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Molfetta per il prosieguo del loro collocamento comunitario.
2. – Il Servizio di NPIA nel 2020 ha formulato per diagnosi funzionale di Per_2
“disturbo oppositivo provocatorio”, che ha determinato l'assegnazione alla stessa di un'insegnante di sostegno. All'altra figlia , autrice di condotte oppositive, pericolose Per_1
ed imprevedibili, è stato diagnosticato “disturbo dell'attenzione e dell'attività disturbo
emozionale dell'infanzia, disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificate, in
soggetto con ambiente familiare svantaggiato”. Infine, a è stata posta diagnosi di Pt_2
2 “sindrome ipercinetica di altro tipo, disturbi evolutivi specifici misti, in soggetto con
ambiente familiare svantaggiato”.
3. – Con ricorso del 29.11.2021 ha chiesto al TM di Bari di disporre Parte_1
in suo favore l'adozione dei nipoti “ex fratre” e , ai sensi Per_1 Parte_2
dell'art. 44 lett. a) L. 184 del 1983, poiché i minori – cui è legato da un vincolo d'affetto,
oltre che familiare – sono da lungo tempo “istituzionalizzati”. All'esito dell'istruttoria svolta,
il TM di Bari ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'accoglimento del ricorso e, pertanto,
con sentenza n. 398/2024 del 3.12.2024 ha dichiarato non farsi luogo all'adozione dei predetti minori da parte dello zio . Invece, con sentenza n. 278/2024 il TM di Bari, Parte_1
in applicazione dell'art. 44 lett. a) L. n. 184/1983, ha disposto farsi luogo all'adozione della sorella (attualmente quasi diciannovenne) da parte degli zii paterni Persona_3
e Parte_3 Persona_4
4. – Poco tempo prima della proposizione della domanda di adozione da parte di
[...]
, il Pm presso il TM di Bari ha chiesto ed ottenuto, ai sensi degli artt. 8 e segg. L. Parte_1
n. 184/1983, l'apertura del procedimento n. 27/2021 R.G.Abb., al fine di verificare la sussistenza della condizione di abbandono di . Persona_1
5. – In detto giudizio si è costituito lo zio TE , chiedendo Parte_1
l'affidamento di e del fratello Tuttavia, il procedimento è stato sospeso per Per_1 Pt_2
la durata di sei mesi, onde consentire la definizione del procedimento adottivo, nell'ambito del quale è stata disposta la valutazione delle capacità accuditive ed educative dell'aspirante adottante.
5.1. – Nelle more dell'istruttoria, è stata autorizzata la frequentazione dei minori e da parte dello zio TE e della coniuge presso il Per_1 Pt_2 Persona_5
domicilio dei nonni paterni.
5.2. – L'attività istruttoria è stata espletata in un arco temporale di quasi tre anni. In
estrema sintesi, è stata svolta l'udienza del 29.3.2022 nel corso della quale sono state assunte
3 le dichiarazioni di . In seguito, sono stati ascoltati i responsabili delle Parte_1
strutture collocatarie dei minori, gli assistenti sociali del SS e del CF di Molfetta, lo zio
TE e la coniuge Nella successiva udienza del 20.6.2024 si è proceduto Persona_5
all'audizione anche della psicologa del Centro in cui è collocata per la cura dei suoi Per_1
disturbi dell'età evolutiva. Inoltre, è stata acquisita la relazione del CF dell'Asl di Sassari,
luogo di residenza dello zio TE. All'udienza di discussione del 18.12.2024, il Pm, il tutore dei minori, i difensori dei genitori e dello zio TE hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni.
6. – Con sentenza n. 1/2025 del 3.1.2025 il TM di Bari ha così statuito: “Visto l'art. 16
Legge 184/1983 dichiara non luogo a provvedere sullo stato di abbandono in relazione alla
minore (nata a [...] [...]) e dispone la chiusura del presente Persona_1
procedimento. Visti gli artt. 330 e ss. cc, conferma la decadenza dei signori CP_2
e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della
[...] Controparte_1
predetta minore, nomina come tutore provvisorio l'avvocato Riccardina Falcetta;
conferma
l'attuale collocamento della minore in Casa Famiglia;
incarica il Servizio sociale del
comune di Molfetta di regolamentare la frequentazione della minore con la sorella Per_2
e il fratello con i nonni paterni, la zia paterna e gli zii paterni ( Pt_2 Parte_1
e ), secondo tempi e modalità adeguati alle stesse esigenze evolutive della Persona_5
minore, tenendo anche conto della necessità di assicurare la frequentazione della bambina
da parte degli zii paterni presso il domicilio dei nonni almeno sino all'avviamento del
percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, attivato eventualmente in favore degli zii
paterni e su loro esplicita richiesta. Si riconosce al Servizio la facoltà di sospendere la
predetta frequentazione ove contraria agli interessi del minore;
invita gli zii Parte_1
e ad attivarsi per ogni opportuno percorso di sostegno alla
[...] Persona_5
genitorialità e di recupero delle capacità accuditive ed educative, ad oggi compromesse;
manda all' affido sede per la ricerca di adeguata risorsa familiare per l'affido etero- Pt_4
4 familiare della minore. Manda al PM per l'apertura di un diverso procedimento nell'ambito
del quale verificare la tenuta dell'affidamento etero-familiare della minore sino all'eventuale
recupero delle capacità accuditive ed educative degli zii paterni. Si trasmetta anche alla
Presidente del Tribunale sede per la delega ai giudici onorari dell' affido in sede che Pt_4
individueranno una adeguata e idonea famiglia disponibile per l'affidamento della minore.
Si trasmetta al competente Giudice Tutelare per quanto di sua competenza…”.
7. – Avverso detta pronunzia ha proposto reclamo, sulla base di Parte_1
cinque motivi, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, e, nel merito, di porla nel nulla, con l'affidamento a sé della minore
[...]
. Per_1
8. – Con il primo motivo il reclamante ha testualmente denunciato “ERRONEA
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE ARTT. ART.
“così testualmente, nde) 337 TER C.C. - ART. 3 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DEL MINORE DEL 1989 - ART. 24 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEL CITTADINO, FIRMATA A NIZZA NEL 2000 SOTTO LA RUBRICA
“I DIRITTI DEL BAMBINO”, RECEPITA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO
2201/2003 – ART. 12 CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI SUI DIRITTI CP_3
DEL FANCIULLO, PROMULGATA IL 20 NOVEMBRE 1989 (L. 27 LUGLIO 1991 N. 176)
44 L.N. 184/1983”. Con detto mezzo il ricorrente eccepisce gli anzidetti vizi della decisione impugnata in quanto il TM di Bari ha confermato il collocamento di in “Casa Per_1
Famiglia” e gli ha negato l'affidamento senza tenere in debita considerazione sia la volontà
espressa dalla minore (per l'età indubbiamente capace di discernimento) di rientrare in famiglia e sia il suo forte legame affettivo con gli zii, laddove l'inserimento della ragazza nel contesto familiare le offrirebbe un ambiente sereno ed amorevole.
9. – Con il secondo motivo (testualmente rubricato “VIOLAZIONE FALSA
APPLICAZIONE ARTT. 1 E 5 L. 4/05/1983, N. 184 COME MODIFICATA DALLA L. 28
5 MARZO 2001, N. 149”) il reclamante ha lamentato il malgoverno delle predette disposizioni normative, per avere il TM di Bari ingiustificatamente preferito l'affidamento eterofamiliare
(peraltro destinato a fallire in ragione della condizione problematica in cui versa ) in Per_1
una vicenda in cui i suoi familiari (nonni e zii) già rappresentano per lei una valida risorsa, in tal modo non tutelandosi adeguatamente il suo diritto a vivere nella famiglia d'origine, nella fase prodromica alla domanda di adozione proposta da . Parte_1
10. – Con il terzo motivo si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nei giudizi n. 60000027/2021 R.G. Abb. e n. 60000028/2021 R.G. Abb., che deporrebbero per l'accoglimento della richiesta di adozione “in casi particolari” da parte di
. In particolare, si richiamano, al riguardo, le relazioni di aggiornamento Parte_1
redatte dagli operatori degli enti pubblici coinvolti, da cui il primo giudice si sarebbe discostato senza una valida motivazione.
11. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione della Carta dei diritti della famiglia, dell'art. 8 Cedu e dell'art. 315-bis co 2 cod. civ., non essendosi salvaguardato il diritto dei minori a vivere nella loro famiglia d'origine, né riconosciuto l'obbligo dello Stato
di apprestare ogni mezzo per evitare interferenze nella vita familiare. Si sostiene, in proposito,
che il mantenimento di rapporti significativi dei minori con la famiglia biologica appare difficile da realizzare nel caso di loro affidamento a terzi e che la loro ulteriore permanenza in comunità si pone in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali innanzi richiamate.
12. – Infine, con il quinto ed ultimo motivo è eccepita l'erronea ed insufficiente motivazione circa la condizione personale e di vita dei coniugi avendo il Persona_6
Collegio di prime cure omesso di considerare altri aspetti rilevanti della vicenda, come l'esistenza del legame affettivo, la volontà manifestata dagli zii paterni di accoglierla e di far fronte alle sue problematiche (la moglie del reclamante è un'educatrice), la possibilità che la minore sia seguita dal SS del Comune di Ossi.
6 13. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione reso dal PG in sede il 28.1.2025.
14. – Nel giudizio di gravame non hanno inteso costituirsi né il tutore della minore e né
il genitore. Invece, la madre vi ha preso parte, depositando comparsa di Controparte_1
costituzione del 10.7.2025, con la quale ha chiesto di annullare/revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la propria decadenza dalla responsabilità
genitoriale sulla figlia , disponendo la chiusura del procedimento a seguito della Per_1
declaratoria di non luogo a provvedere sullo stato di abbandono della minore, senza procedere all'apertura di un nuovo procedimento per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, incaricando il SS di regolamentare la frequentazione della stessa minore con la genitrice, oltre che con gli altri componenti della famiglia (sorella, fratello, nonni paterni e zii paterni).
15. – All'udienza dell'11.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
16. – L'impugnazione – i cui motivi possono essere scrutinati congiuntamente in ragione del legame di connessione/interdipendenza da cui sono avvinti – non può essere accolta.
17. – In linea generale e mutuando gli enunciati argomentativi che sorreggono la sentenza reiettiva dell'impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 184/1983 emessa nel parallelo procedimento n. 37/2025 RG, occorre rilevare – malgrado in sede di ascolto i minori, stanchi della lunga “istituzionalizzazione”, abbiano manifestato il desiderio di rientrare a casa e di condurre una vita “normale” insieme agli zii paterni – che, cionondimeno, è demandato pur sempre al giudice l'ineludibile potere-dovere di operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi: ossia, da un lato, tener conto dei desideri esistenziali dei minori e, dall'altro lato,
soppesare le esigenze di effettiva tutela degli stessi, quali soggetti fragili e vulnerabili. La
circostanza che i nipoti abbiano dichiarato di voler vivere con gli zii non può assumere,
quindi, valenza dirimente ai fini della decisione in ordine alla loro vita futura. In realtà, è
7 imprescindibile valutare, primariamente, il tipo di relazione esistente tra la parte istante ed i minori e se questa relazione sia meritevole o meno di essere “assecondata” in funzione del loro superiore interesse morale e materiale. S'intende dire che rispetto al semplice proposito dei nipoti di vivere con gli zii dovrebbe pur sempre darsi prevalenza all'esigenza prioritaria degli stessi di crescere in una famiglia che sia idonea a prendersi cura adeguatamente di loro.
D'altra parte, l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza od altro atto istruttorio finalizzato ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione,
bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto (cfr., in tal senso, Cass.
26.3.2010 n. 7282 nonché Cass. 26.1.2011 n. 1838), dovendosi ineludibilmente realizzare il suo preminente interesse. Inoltre, si è affermato nella giurisprudenza unionale che, in termini generali, il parere del minore, pur dovendo essere preso in considerazione, non può, tuttavia,
costituire un vincolo decisorio per il giudice relativamente al suo regime di vita e all'assetto dei rapporti con l'uno o l'altro genitore, posto che “… Il diritto di un minore di esprimere la
propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un
diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e
senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un
tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di
formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di
lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione…”
(così, testualmente, Cass.
6.2.2025 n. 2947, pagg. 12 e 13). Dimodoché, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'intestata Corte di Appello, non è automaticamente sufficiente che i due minori abbiano espresso la volontà di vivere con gli zii paterni, così come Parte_1
non è di per sé bastevole l'esistenza di un legame affettivo fra loro e gli aspiranti adottanti,
occorrendo pur sempre conformare la decisione all'esigenza di perseguimento del loro concreto interesse morale e materiale, attraverso l'impreteribile accertamento positivo del
8 possesso, da parte degli zii paterni, delle risorse necessarie per garantire ai soggetti fragili l'assistenza morale e materiale, nonché l'educazione ed istruzione che i genitori non sono più
in grado di offrire ad essi.
17.1. – Il concetto di superiore interesse del minore è stato ricondotto dalla giurisprudenza a quello di “utilità”. La valutazione cui è chiamato l'organo giudicante dev'essere, pertanto, specifica e concreta, con la necessità di accertare la piena capacità del richiedente e di verificare, fra l'altro, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'affidante/adottante, ciò al fine di garantire il diritto dei minori ad essere accolti da persone che siano presenti nella loro vita e siano in grado di assicurare agli stessi un progetto di vita sano e armonico, mantenendoli, provvedendo alla loro assistenza morale e materiale, alla loro istruzione ed educazione e fornendo ad essi l'ambiente più adatto per il loro migliore sviluppo. Sennonché, nel caso in esame, l'impugnante non appare nelle condizioni di poter assicurare ai nipoti quella stabilità e cura di cui sono rimasti privi giacché,
innanzitutto, l'attività lavorativa di marinaio da lui svolta comporta il suo allontanamento,
per lunghi periodi di tempo, da Ossi in Sardegna, dove la coppia ha stabilito la propria residenza.
17.2. – Anche la coniuge del ricorrente è impegnata in attività lavorative stagionali al di fuori del luogo di residenza, ciò che non consente di garantire una stabilità abitativa e di vita ai minori. Peraltro, lo zio dei bambini espleta attività lavorativa solo dai mesi di aprile a novembre, sicché v'è il ragionevole dubbio che lo stesso non possa fronteggiare, nel miglior modo possibile, le non irrisorie esigenze di tipo economico e di cura di minori che, per le loro problematiche, abbisognano di un “surplus” di efficaci presidi di tutela. A ciò deve aggiungersi che la moglie presenta delle fragilità sul piano personale e Persona_5
psicologico, avendo sofferto di depressione ed essendo affetta da epilessia, per la quale è in terapia farmacologica. Peraltro, consapevole dei propri limiti personali e della mancanza di autonomia, la zia ha riferito di poter essere coadiuvata nella gestione e nell'accudimento dei
9 minori dalla sua rete familiare (madre e zie). Inoltre, tra lei ed i bambini non risulta esservi neppure un rapporto di conoscenza tangibile ed effettivo: costei appare non essere pienamente consapevole dei disturbi di cui i bambini soffrono (diagnosticate dalla NPIA) e per le quali beneficiano del sostegno anche in ambito scolastico. Il nipote ad esempio, non pare Pt_2
aver ben compreso quale sia la realtà familiare che eventualmente l'accoglierebbe; egli ha riferito che la zia ha un figlio che vive in Sardegna;
tuttavia, in realtà, Per_5 Per_7 Per_7
sembrerebbe essere il fratello di (circostanza che si evince dal ricorso per la Persona_5
separazione relativo ai suoi genitori). Dunque, la vita che i coniugi Persona_6
potrebbero garantire ai nipoti non appare tale da consentire agli adolescenti il loro adeguato sviluppo psico-fisico, occorrendo assicurare agli stessi un'assistenza morale e materiale,
nonché una stabilità certe ed effettive.
18. – Inoltre, il TM di Bari ha operato una valutazione “sinergica” dell'intero materiale probatorio di cui disponeva. Difatti, il primo giudice ha compiutamente vagliato le acquisizioni istruttorie, giungendo incensurabilmente ad escludere che i minori versino in uno stato di abbandono, considerando, al contempo, l'aleatorio progetto di vita offerto dallo zio
TE, il quale asserisce di voler vivere con e ad Ossi, pur di fatto non Pt_2 Per_1
vivendo in quel luogo. Nella relazione del Consultorio Familiare di Sassari del 17.6.2024,
depositata nell'ambito dei procedimenti nn. 27-28/2021 Reg. Abb. (di cui si lamenta la omessa valutazione), si è riferita l'impossibilità di valutare le competenze genitoriali della coppia di zii (con cui si era cercato invano di prendere contatti telefonici senza ricevere risposta) in quanto costoro non dimoravano nel luogo di residenza ad Ossi, bensì sull'isola d'Elba, ove impegnati a livello lavorativo ( con un contratto prorogato fino a Persona_5
ottobre mentre con contratto fino a novembre). Nella stessa relazione, Parte_1
inoltre, si sono evidenziate le notevoli criticità in ordine alla possibilità di un valido progetto di affido, emerse in sede di incontro di rete tra il SS di Molfetta, il SS di Ossi ed il CF di
Sassari. In particolare, si è annotato che “la casa di Ossi dove i coniugi hanno la residenza
10 di proprietà della signora ma al momento è occupata da sua madre e dal fratello Per_5
trentaduenne affetto da una forma di disturbo dello spettro dell'autismo con disabilità
intellettiva; allo stato attuale il lavoro stagionale ha portato la coppia ad allontanarsi dalla
rete familiare di entrambi;
la signora ha un'epilessia fotosensibile;
il trasferimento dei
minori a Ossi li sradicherebbe dal loro contesto, allontanandoli dalla sorella
neomaggiorenne la quale è molto legata soprattutto al fratello …”. Da Per_2 Pt_2
ciò può fondatamente arguirsi l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la coppia di garantire un complesso di relazioni fisiche ed affettive stabili ai minori ed un'adeguata e continua assistenza morale e materiale, funzionale ad un loro armonioso sviluppo psico-fisico.
L'esame della condizione personale e lavorativa di entrambi i coniugi, non dipendente da una situazione di carattere transitorio, non consente di formulare una prognosi positiva sulla possibilità di garantire un realizzabile progetto di accudimento e coabitazione con i minori.
Del resto, neppure può essere trascurato lo sradicamento dei minori dal loro ambiente ed il forte legame che li lega ai nonni, alla sorella e agli altri zii, con il conseguente pregiudizio che deriverebbe agli stessi dalla recisione di detto consolidato rapporto familiare. Infatti, il minore ha diritto ad essere tutelato in tutte quelle relazioni affettive che per lui, all'attualità,
hanno il carattere della familiarità e della stabilità. Di talché, anche sotto questo profilo, il provvedimento adottato è immune da censure in quanto il trasferimento dei bambini presso lo zio renderebbe del tutto sporadici i loro rapporti con figure parentali fondamentali e di grande ausilio nel loro percorso di crescita, quali i nonni e la sorella Per_2
19. – D'altra parte, il Collegio di prime ha attuato misure volte al mantenimento dei rapporti dei minori con la loro famiglia, permettendo agli stessi rientri in ambiente durante i fine-settimana presso la casa dei nonni paterni e, più in generale, nei periodi di festività.
Inoltre, l'art. 8 Cedu pone a carico dello Stato obbligazioni di carattere positivo, relative al rispetto effettivo della vita familiare, stabilendo, secondo un ordine valoriale e logico di accertamento da osservarsi dai giudici nazionali, che, nel caso in cui l'esistenza di un legame
11 familiare sia stata accertata, ciò deve condurre a consentire lo sviluppo di detto legame (Cedu
13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c/Italia), dovendosi tutelare, nel più ampio contesto familiare, il vincolo tra fratelli e con tutti i parenti con cui il minore abbia rapporti significativi. Di conseguenza, non può acconsentirsi a forme di adozione del minore in ambito familiare quando le stesse appaiono non rispondenti alla salvaguardia del soggetto fragile da potenziali effetti pregiudizievoli. Ciò tanto più ove si consideri che l'impugnante non risulta aver collaborato pienamente con gli organi pubblici, di fatto sottraendosi al percorso di valutazione delle sue competenze genitoriali presso il CF competente. Inoltre, entrambi i coniugi al di là delle dichiarazioni rese, dimostrano di non aver compreso Persona_6
appieno, in base al compendio istruttorio sopra illustrato, la delicatezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Da qui discende la ravvisata carenza di attitudini genitoriali e l'incapacità di agire in modo adeguato al fine di soddisfare tutte le attuali esigenze dei minori.
Peraltro, sussistono valide ragioni, basate su di una obiettiva situazione, che impediscono a tale nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita e adeguati riferimenti educativi ai nipoti. Infatti, la mancanza di una stabilità lavorativa e abitativa dello zio TE
e le attuali condizioni di vita incompatibili con le esigenze evolutive dei minori, che lo portano in alcuni periodi addirittura a vivere su di una barca, non consentono l'adozione dei minori da parte di costui. Ciò assume tanto maggiore rilievo se si considerano, altresì, le particolari condizioni di salute di , che esigono un ambiente familiare Per_1
appropriatamente a lei dedicato e sulla quale si ripercuoterebbe negativamente la prolungata assenza dal domicilio dello zio. Inoltre, i bambini vivrebbero in tali periodi di sua lontananza presso l'abitazione di in cui risiede altro soggetto fragile, che costituisce già Persona_5
un rilevante impegno per la famiglia di costei. Anche le condizioni di salute della stessa zia,
del resto, non consentono di ritenere tale contesto familiare idoneo alle necessità di adeguato ed equilibrato sviluppo dei minori. Cosicché, le problematiche presenti all'interno del nucleo
12 familiare non possono che avere rilevanti ricadute sfavorevoli sulle concrete attitudini genitoriali degli zii paterni.
19.1. – Quanto all'inopportuno prolungamento della permanenza comunitaria dei minori, deve rilevarsi che il TM di Bari si è attivato in tale ottica finalistica, disponendo nei procedimenti di abbandono avviati con ricorso del PMM l'invio degli atti all' affido Pt_4
per la ricerca di adeguata risorsa familiare, per l'affido etero-familiare dei minori. E' vero che l'adozione al di fuori della famiglia costituisce la “extrema ratio”, e ciò impone di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti che abbiano rapporti significativi con il minore e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tuttavia, come si è più volte posto l'accento su detto aspetto, tanto non esclude la formulazione, allo stato, di un giudizio negativo sugli zii paterni alla luce di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi Sociali
che hanno monitorato l'ambito familiare. In proposito, appare opportuno, per ragioni di brevità espositiva, fare un rinvio recettizio alla relazione del Consultorio della ASL di Sassari
del 17.06.2024 e a quanto osservato dai Servizi e dagli specialisti coinvolti nella vicenda, i quali hanno rilevato che l'attuale assetto e il funzionamento della coppia genitoriale non appare adeguato ad assicurare una condizione di stabilità e benessere, con possibili effetti pregiudizievoli per i minori, pur se a lui legati da un forte legame affettivo.
19.2. – Dunque, le complessive doglianze impugnatorie non sono meritevoli di accoglimento, con la precisazione che il mutamento dell'attuale quadro fattuale, con l'eventuale sopravvenienza di rilevanti circostanze, potrà essere portato all'attenzione del giudice procedente per le eventuali determinazioni ai fini di una rivalutazione della situazione. Lo stesso TM di Bari non ha escluso un eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni, assicurando la continuità di una loro frequentazione con i minori presso il domicilio dei nonni e disponendo in loro favore l'avvio di un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, da attivarsi su loro esplicita richiesta.
13 20. – Per tutte le ragioni innanzi enunciate, non può condividersi la censura relativa all'erronea o insufficiente motivazione circa la condizione soggettiva e di vita dei coniugi desumendosi dalla motivazione della pronunzia gravata le circostanze Persona_6
giustificative della reiezione della domanda proposta dallo zio TE. A fondamento della decisione il TM di Bari, infatti, come si è già avuto modo di rilevare, ha posto elementi di inadeguatezza personale e genitoriale e la mancanza di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita, sebbene le risultanze probatorie evidenzino un forte legame affettivo con i minori ed il dichiarato impegno dell'aspirante affidatario/adottante a svolgere il ruolo genitoriale. A prescindere da tali intendimenti, la vita offerta ai minori appare prospettivamente non consona al loro corretto sviluppo psicofisico e personologico. Il sacrificio dell'esigenza prioritaria del minore di crescere nella famiglia di origine è possibile in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ciò a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione – qualora sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dello stesso minore. Il TM di Bari non ha mancato di valutare con ponderazione tali aspetti, nonché l'interesse morale e materiale dei minori, esaminando le relazioni dei SS sulla loro condizione, corredate dalle relazioni degli altri operatori a vario titolo coinvolti, riscontrando l'inadeguatezza del ricorrente e della coniuge a garantire l'idoneo sviluppo dei minori. Ciò anche in considerazione delle patologie di cui gli stessi bambini sono portatori. In particolare, richiede una assistenza continuativa da parte Per_1
della , con necessità di controlli periodici, a causa del disturbo del comportamento da Pt_5
cui è affetta, per il quale è in trattamento farmacologico, tanto rendendo necessaria la presenza costante di soggetti di riferimento che possano aiutarla a contenerne gli effetti negativi. Né, d'altra parte, è possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione, essendo i fratellini molto legati tra loro.
14 21. – In definitiva, la statuizione adottata dal TM di Bari è da ritenersi condivisibile in quanto mirante a soddisfare l'interesse morale e materiale dei minori. Dunque, si è in presenza di un'accertata potenziale situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione dei minori, non essendo adeguato il contesto familiare dello zio TE, dovendosi garantire a e la possibilità di vivere una relazione genitoriale piena, sana e al riparo Per_1 Pt_2
dal concreto rischio di ulteriori vissuti abbandonici, che hanno già caratterizzato la prima fase della loro vita, con deleterie implicazioni emotive e psicologiche.
22. – Tuttavia, la presenza di un contesto di appartenenza costituito dalla famiglia paterna “allargata” (nonni e zii), nell'ambito del quale la minore ha l'attuale possibilità di mantenere legami affettivi, ha costituito, nel condivisibile giudizio svolto dal TM di Bari, la ragione giustificatrice dell'esclusione della condizione di abbandono di , Persona_1
per l'assenza, dunque, di un'apprezzabile situazione di radicale ed assoluta privazione di cure materiali ed assistenza morale connotata dal carattere della gravità ed irreversibilità; ciò
essendo logicamente inferibile dall'invito rivolto dal primo giudice agli zii paterni
[...]
e a rendersi diligenti e disponibili ad intraprendere ogni opportuno Parte_1 Persona_5
percorso di sostegno alla genitorialità e di recupero delle attitudini accuditive ed educative,
al momento accertate come gravemente deficitarie, il quale invito tradisce la volontà
implicitamente espressa dal Collegio di prime cure di riservarsi in futuro la possibilità di
“rivisitare” il giudizio di adeguatezza delle loro capacità genitoriali.
23. – Al lume dei suddetti intendimenti del TM di Bari, trova logica spiegazione e, al contempo, non integra la denunciata violazione degli artt. 1 e 5 L. n. 184/1983 la statuizione della sentenza impugnata consistita nell'attribuzione all' affido del compito di Pt_4
ricercare un'adeguata risorsa familiare per l'affido etero-familiare della minore, con la consequenziale disposizione di apertura di un diverso procedimento per la verifica della tenuta del medesimo affidamento extrafamiliare fino all'eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni. A detta statuizione finalizzata alla ricerca di un
15 nucleo familiare adeguato, avente lo scopo di fronteggiare una situazione d'inidoneità
dell'ambiente familiare soltanto temporanea e comunque superabile (ciò di cui si mostra consapevole il reclamante: cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di impugnazione), è sottesa l'esplicitata esigenza – anch'essa perseguita nel preminente interesse di – di evitare la protrazione Per_1
della “istituzionalizzazione” della stessa minore, la quale potrà avere modo di vivere,
temporaneamente, in un ambiente sereno per la sua crescita, in grado di garantirle una cura personalizzata, senza dover attendere gli incerti tempi di auspicabile maturazione ed acquisizione delle necessarie competenze da parte degli zii paterni.
24. – Con riferimento alla domanda della madre , diretta a censurare Controparte_1
uno dei capi della sentenza impugnata (ossia la conferma della sua decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia), deve osservarsi, anche a prescindere da ogni rilievo circa la sua rituale proposizione attraverso una semplice comparsa di costituzione in giudizio depositata in prossimità dell'udienza fissata per l'assunzione in decisione della causa, che a fondamento della stessa domanda sono richiamati irrilevanti accadimenti storici risalenti nel tempo già oggetto di pregressa valutazione giudiziale e non certo circostanze sopravvenute modificative “in melius” del pregresso quadro fattuale.
Inoltre, ad onta degli interventi supportivi reiteratamente attivati dai Servizi sociosanitari in favore della genitrice nel corso di un ampio arco temporale, la stessa ha dimostrato di essere del tutto incapace di acquisire adeguate modalità di esercizio della funzione genitoriale, di stabilire un legame affettivo con la figlia, di soddisfare i suoi bisogni materiali e morali, di garantire il suo benessere emotivo e psicologico, nonché di elaborare un valido progetto esistenziale per la medesima minore. Difatti, emerge “per tabulas” che ha Controparte_1
interrotto ogni rapporto con il SS delegato e non si è attivata per la ripresa della frequentazione con la prole, mostrando indifferenza e sostanziale disinteresse con riguardo alla vita e alle sorti dei figli. Peraltro, proprio non ha mai chiesto informazioni Per_1
16 riguardo alla madre, ciò denotando la mancanza di un legame fra loro ed il disinteresse alla ricostituzione di un rapporto con la genitrice.
24.1. – I rilievi che precedono rendono la domanda proposta da – Controparte_1
indipendentemente dalla questione della sua rituale od irrituale proposizione con la comparsa di costituzione – manifestamente infondata, per non avere la madre dei minori offerto alla cognizione della Corte di Appello alcuna circostanza fattuale ed alcun elemento giuridico idonei a scalfire il ragionamento del Collegio di prime cure in ordine alla conferma del provvedimento “ablativo” della sua responsabilità genitoriale, tanto integrando una condotta processuale di colpa grave agli effetti previsti dall'art. 136 co. 2 Dpr n. 115/2002, con la conseguente revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta come da separato decreto.
25. – Nulla per le spese del procedimento, stante la mancata costituzione delle controparti.
PQM
Definitivamente pronunciando sul reclamo, avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bari n. 1/2025 del 3.1.2025, proposto da con ricorso del Parte_1
31.1.2025, così provvede:
1) dichiara la contumacia del tutore della minore e di;
Controparte_2
2) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) respinge ogni domanda di Controparte_1
4) nulla per le spese del procedimento;
5) provvede come da separato decreto con riferimento all'ammissione di
[...]
al beneficio di cui agli artt. 74 e segg. Dpr n. 115/2002. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
17 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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