Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2025, proposto da
UI SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata a difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
l'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data 12.1.2021 (R.G. 14024/2019) che statuisce la condanna dell'ANBSC al pagamento delle competenze e spese di lite per l'attività professionale prestata dal ricorrente (amministratore e curatore giudiziario) su incarico dell'ANBSC per i seguenti importi:
- € 7.453,17 (€ 5.574,19 oltre ad € 300,00 per rimborso forfettario, interessi legali dal 19 giugno 2018 fino al soddisfo, I.V.A. e contributi previdenziali), a titolo di compenso del ricorrente;
- € 2.624,86 (€ 264,00 per esborsi, € 1.618,00 per compenso professionale, spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.) per le competenze di lite;
- interessi fino al momento del saldo;
- competenze e spese di lite del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe indicata;
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione dell’ordinanza, attestata da apposita certificazione di cancelleria (del 12/10/2021), notificata il 17/10/2022, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato, ivi compreso il rimborso dell’imposta di registrazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale Civile;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
b) il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale viene liquidato, fin d’ora, in euro 500,00;
- di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta individuato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO