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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Maio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bresso, Via
Vittorio Veneto, 107
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Domenica Controparte_1 P.IVA_2
Monica Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via Matris
Domini, 21a
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
IN VIA PRELIMINARE
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
1) Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1021/2023 (R.G.N. 2100/2023) emesso il 12.06.2023 pubblicato il 13.06.2023 dal Tribunale Civile di
Como, nella persona del Giudice Dott. Agostino Abate, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 Cod. Proc. Civ.,
2) Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ., IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
3) In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi richiamato e ritrascritto anche in via principale e di merito, previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia l'Ill.mo Giudicante,
pagina 1 di 8 4) Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società convenuta da parte di in relazione all'importo di cui alla fattura Parte_2 monitoriamente azionata e, pertanto,
5) Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il
Decreto Ingiuntivo n. 1021/2023 (R.G.N. 2100/2023) emesso il 12.06.2023 pubblicato il
13.06.2023 dal Tribunale Civile di Como, nella persona del Giudice Dott. Agostino Abate, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
6) Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto ed ancora, IN VIA SUBORDINATA
7) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria,
8) Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto,
IN OGNI CASO
9) Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta Parte_1 svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
10) Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
11) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova così come in narrativa tutti articolati ed enumerati da doversi ritenere qui fedelmente riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che” dal n. 1 al n. 56 dell'atto di citazione in opposizione e dal n. 1 al n. 48 della prima memoria integrativa, previamente ripuliti da valutazioni e considerazioni, nonché sui seguenti:
1) “ Vero che, all'atto della sottoscrizione del contratto, era stato prospettato a il pagamento diretto da parte di ” (interrogatorio Controparte_1 CP_2 formale e tutti i testi);
2) “Vero che sollecitava ripetutamente la convenuta opposta affinchè Pt_1 consegnasse tutta la documentazione relativa ai DDT, ai versamenti contributivi dei propri dipendenti, alle certificazioni dei materiali” (interrogatorio formale e tutti i testi);
3) “Vero che, come da doc. 6 che si esibisce, l'ente committente autorizzava il pagamento diretto in favore di parte opposta delle somme di cui al Controparte_1 contratto sub doc. 2 che si esibisce” (interrogatorio formale e tutti i testi).
4) “Vero che la fattura 333 relativa al SAL n° 1 veniva da liquidata dietro Pt_1 specifica richiesta di avendo quest'ultima precisato all'opponente le CP_1 proprie esigenze economiche” (interrogatorio formale e tutti i testi);
5) “Vero che il timbro di cui ai docc. 4 e 5 di che si esibiscono, viene apposto Pt_1 sui documenti dall'ufficio contabilità di quest'ultima quando la fatturazione è soggetta alla normativa di cui all'art. 105 codice appalti pubblici-pagamento diretto dell'Ente “(interrogatorio formale e tutti i testi); 12) Con ogni e più ampia riserva di formulare capitoli di prova, nonché di indicare ulteriori e nuovi testi sui capitoli formulati e formulandi, produrre documentazioni ed ulteriormente dedurre istanze istruttorie, nei termini di legge, nonché, assegnandi pagina 2 di 8 dall'Ill.mo Giudicante. 13) Con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulandi da controparte di cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l'assunzione. Si indicano i seguenti testimoni:
1. Sig. c/o Testimone_1 Parte_2
2. Sig. c/o Tes_2 Parte_2
3. Sig. c/o Tes_3 Parte_2
4. Sig.ra c/o Testimone_4 Parte_2
5. arch. c/o viale Romagna n. 26; Testimone_5 CP_2
6. sig.ra c/o Testimone_6 Parte_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1021/2023 del 13/06/2023, emesso dal Tribunale di Como, qui opposto;
e comunque, condannare parte opponente al pagamento della somma di Euro22.429,74= o quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze legali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove orali così come formulate nella memoria ex art. 171 ter, comma 2, cpc Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1021/2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 22.429,74, oltre interessi e spese Controparte_1
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di fornitura e posa di una pavimentazione in autobloccanti, eseguiti in favore dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che:
- il credito oggetto della pretesa azionata da in via monitoria Controparte_1
troverebbe titolo in un contratto di subappalto stipulato tra le parti ed autorizzato dalla stazione appaltante committente principale;
CP_2
- pertanto, a norma dell'art. 105, c. 13, D.lgs. n. 50/2016, il pagamento del subappaltatore, piccola impresa, sarebbe dovuto avvenire ad opera della stazione appaltante che, peraltro, aveva già autorizzato il pagamento diretto, come comunicato dall'opponente all'opposta;
- difatti, non avrebbe rinunciato per iscritto, con rinuncia Controparte_1
accettata dalla stazione appaltante, al diritto accordato dalla norma citata a pretendere il pagamento direttamente dalla stazione appaltante e, pertanto, non potrebbe ottenere il pagamento dall'appaltatore/opponente;
pagina 3 di 8 - l'opposta risulterebbe comunque inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, non avendo consegnato la documentazione obbligatoria per legge e che sarebbe stata necessaria all'opponente per esigere il pagamento dalla committente e in particolare i DDT relativi alle forniture, le certificazioni relative ai materiali utilizzati in cantiere e la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali con riferimento ai lavoratori impiegati in cantiere;
- l'inadempimento dell'opposta fonderebbe l'eccezione ex art. 1460 c.c.;
- la documentazione prodotta in via monitoria sarebbe da sola insufficiente a dar prova del credito vantato dall'opposta e, in particolare, dell'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- nel contratto stipulato tra le parti era stabilito che il pagamento del corrispettivo fosse eseguito dall'opponente a mezzo RIBA;
- l'opposta non aveva mai accettato il pagamento diretto da parte di CP_2
- l'opponente, del resto, aveva pagato la fattura n. 333 relativa al 1° SAL, emessa da in data 30/07/2022, con bonifico del 26/09/2022 per un importo di euro CP_1
1.586,02 e con RIBA di euro 1.586,02, a saldo, il 10/10/2023;
- non aveva mai preso contatti con l'opposta né si era detta intenzionata ad CP_2 eseguire il pagamento, neppure a seguito dell'avvenuta contestazione, svolta da di non aver ricevuto il pagamento dei lavori eseguiti in favore Controparte_1 dell'opponente;
- l'opposta aveva emesso la fattura n. 19/P/2023, azionata in via monitoria, dopo aver presentato a il consuntivo “SAL 2 finale lavori” ed aver ricevuto il certificato Pt_2
di pagamento in autorizzazione alla fatturazione del 24.01.2023, ove era anche indicata la modalità di pagamento in “RIBA 30+10” e “60+10”;
- l'opposta aveva fornito all'opponente tutti i documenti necessari, caricandoli sul portale indicato da e, comunque, l'invio di tale Parte_1 documentazione non era mai stata prima sollecitata dall'opponente.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza, fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c., del 17.01.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione pagina 4 di 8 del decreto ingiuntivo ed è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione al 10.01.2025, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
*** ha agito in giudizio in via monitoria per sentir condannare Controparte_1 [...]
al pagamento del corrispettivo maturato a saldo dei lavori di Parte_1
fornitura e posa di una pavimentazione in autobloccanti, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, ed eseguiti presso il cantiere dell'opponente in Villapizzone.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve poi ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass.
3373/2010).
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato il titolo del Controparte_1 proprio credito, costituito dalla stipula di un contratto di appalto con l'opponente e dall'esecuzione delle lavorazioni di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Innanzitutto, è documentalmente provata l'avvenuta conclusione, tra le parti, in data
22.02.2022, di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'opposta, della pavimentazione meglio descritta nell'allegato “A” al contratto (cfr., doc.
n. 3 opponente), per il corrispettivo a misura determinato all'art. 4 del contratto, con espressa previsione (cfr., art. 5.3) che il pagamento dello stesso sarebbe avvenuto
“mediante Ri.Ba. 30/60 gg. d.f.f.m. + 10 gg”.
Devono, inoltre, dirsi provate, siccome circostanze non specificamente contestate dall'opponente, l'avvenuta integrale esecuzione delle opere descritte in contratto e la conformità alle pattuizioni contrattuali del corrispettivo a saldo richiesto con la fattura n.
19/P/2013 del 26.01.2023, azionata da in via monitoria. A ciò si Controparte_1
aggiunga che parte convenuta ha altresì prodotto un documento, redatto su carta intestata di e sottoscritto da quest'ultima, con il quale l'opponente Parte_3
pagina 5 di 8 aveva autorizzato l'opposta alla fatturazione, a saldo del corrispettivo delle opere per cui è causa, della somma di € 22.429,74, pari all'importo della fattura emessa dall'opposta (cfr., doc. n. 10b opposta), indicando quali modalità di pagamento “Ri.ba. 30 + 10 – 60 + 10 gg.
D.F.F.M.”.
Pertanto, in assenza di specifica contestazione della paternità e del significato del predetto documento, deve ritenersi che la stessa opponente abbia anche espressamente riconosciuto l'avvenuta esecuzione dei lavori e il corrispettivo dovuto per i medesimi.
A fronte di quanto sopra, l'eccezione ex art. 1460 c.c. dell'opponente appare, in parte, genericamente formulata quanto agli inadempimenti contestati all'opposta e, come tale, inidonea a gravare quest'ultima degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, in parte, infondata. Difatti, per un verso, l'opponente si è limitata ad allegare che l'opposta non avrebbe trasmesso “i DDT relativi alle forniture” e “le certificazioni relative ai materiali utilizzati in cantiere”, senza, tuttavia, provare il titolo delle pretese ad ottenere la predetta documentazione (anche considerato che l'appalto non prevedeva l'esecuzione di forniture all'opponente), né specificare le “certificazioni” che l'opposta avrebbe dovuto consegnare. Per altro verso, l'opposta ha provato di aver caricato sul portale messo a disposizione dall'opponente (cfr., doc. n. 9 opposta, non contestato dall'opponente) e, comunque, ha prodotto in giudizio, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali con riferimento ai lavoratori impiegati in cantiere (cfr., docc. nn. 11-23 opposta) e, a fronte di quanto sopra, l'attrice non ha indicato quale sarebbe la documentazione mancante.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la difesa attorea per cui il corrispettivo dei lavori di cui è causa avrebbe dovuto essere pagato all'opposta direttamente dalla committente principale , in forza dell'art. 105, c. 13, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, per cui “la CP_2
stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa […]”. Difatti, poiché lo scopo della norma è di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei loro crediti, evitando il rischio dell'inadempimento da parte dell'appaltatore/subcommittente, deve ritenersi, da una parte, che il diritto sia sempre rinunciabile dall'impresa subappaltatrice, che potrebbe avere interesse ad ottenere l'adempimento direttamente dalla propria controparte contrattuale privata, dall'altra parte che, in ogni caso, ove la stazione appaltante non provveda al pagina 6 di 8 pagamento, sia sempre consentito alla subappaltatrice, anche in assenza di previa rinuncia al pagamento diretto, agire nei confronti dell'appaltatore, il quale – in assenza di previsioni normative di segno contrario - rimane contrattualmente obbligato al pagamento sino all'integrale soddisfacimento del credito.
Nel caso in esame, da un lato, dalla lettura del testo contrattuale emerge chiaramente che le parti avessero pattuito, quale unica modalità di pagamento, quella mediante ri.ba. a carico dell'appaltatrice il che necessariamente implica la Parte_1
preventiva rinuncia di ad avvalersi del diritto di ottenere il pagamento Controparte_1
direttamente dalla stazione appaltante;
dall'altro lato, in ogni caso, è pacifico che la stazione appaltante non abbia mai provveduto al pagamento di alcunché alla subappaltatrice, nemmeno a seguito di sua espressa richiesta (cfr., doc. n 24 opposta), sicché è in ogni caso fondata la domanda di adempimento rivolta a Parte_1
e basata sul titolo contrattuale dedotto in giudizio.
[...]
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata,
e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve Parte_1
essere condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi – nella misura di € 4.237,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1021/2023 del 13.06.2023 e, per l'effetto, lo conferma;
pagina 7 di 8 2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 4.237,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
17 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Maio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bresso, Via
Vittorio Veneto, 107
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Domenica Controparte_1 P.IVA_2
Monica Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via Matris
Domini, 21a
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
IN VIA PRELIMINARE
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
1) Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1021/2023 (R.G.N. 2100/2023) emesso il 12.06.2023 pubblicato il 13.06.2023 dal Tribunale Civile di
Como, nella persona del Giudice Dott. Agostino Abate, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 Cod. Proc. Civ.,
2) Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ., IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
3) In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi richiamato e ritrascritto anche in via principale e di merito, previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia l'Ill.mo Giudicante,
pagina 1 di 8 4) Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società convenuta da parte di in relazione all'importo di cui alla fattura Parte_2 monitoriamente azionata e, pertanto,
5) Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il
Decreto Ingiuntivo n. 1021/2023 (R.G.N. 2100/2023) emesso il 12.06.2023 pubblicato il
13.06.2023 dal Tribunale Civile di Como, nella persona del Giudice Dott. Agostino Abate, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
6) Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto ed ancora, IN VIA SUBORDINATA
7) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria,
8) Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto,
IN OGNI CASO
9) Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta Parte_1 svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
10) Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
11) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova così come in narrativa tutti articolati ed enumerati da doversi ritenere qui fedelmente riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che” dal n. 1 al n. 56 dell'atto di citazione in opposizione e dal n. 1 al n. 48 della prima memoria integrativa, previamente ripuliti da valutazioni e considerazioni, nonché sui seguenti:
1) “ Vero che, all'atto della sottoscrizione del contratto, era stato prospettato a il pagamento diretto da parte di ” (interrogatorio Controparte_1 CP_2 formale e tutti i testi);
2) “Vero che sollecitava ripetutamente la convenuta opposta affinchè Pt_1 consegnasse tutta la documentazione relativa ai DDT, ai versamenti contributivi dei propri dipendenti, alle certificazioni dei materiali” (interrogatorio formale e tutti i testi);
3) “Vero che, come da doc. 6 che si esibisce, l'ente committente autorizzava il pagamento diretto in favore di parte opposta delle somme di cui al Controparte_1 contratto sub doc. 2 che si esibisce” (interrogatorio formale e tutti i testi).
4) “Vero che la fattura 333 relativa al SAL n° 1 veniva da liquidata dietro Pt_1 specifica richiesta di avendo quest'ultima precisato all'opponente le CP_1 proprie esigenze economiche” (interrogatorio formale e tutti i testi);
5) “Vero che il timbro di cui ai docc. 4 e 5 di che si esibiscono, viene apposto Pt_1 sui documenti dall'ufficio contabilità di quest'ultima quando la fatturazione è soggetta alla normativa di cui all'art. 105 codice appalti pubblici-pagamento diretto dell'Ente “(interrogatorio formale e tutti i testi); 12) Con ogni e più ampia riserva di formulare capitoli di prova, nonché di indicare ulteriori e nuovi testi sui capitoli formulati e formulandi, produrre documentazioni ed ulteriormente dedurre istanze istruttorie, nei termini di legge, nonché, assegnandi pagina 2 di 8 dall'Ill.mo Giudicante. 13) Con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulandi da controparte di cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l'assunzione. Si indicano i seguenti testimoni:
1. Sig. c/o Testimone_1 Parte_2
2. Sig. c/o Tes_2 Parte_2
3. Sig. c/o Tes_3 Parte_2
4. Sig.ra c/o Testimone_4 Parte_2
5. arch. c/o viale Romagna n. 26; Testimone_5 CP_2
6. sig.ra c/o Testimone_6 Parte_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1021/2023 del 13/06/2023, emesso dal Tribunale di Como, qui opposto;
e comunque, condannare parte opponente al pagamento della somma di Euro22.429,74= o quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze legali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove orali così come formulate nella memoria ex art. 171 ter, comma 2, cpc Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1021/2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 22.429,74, oltre interessi e spese Controparte_1
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di fornitura e posa di una pavimentazione in autobloccanti, eseguiti in favore dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che:
- il credito oggetto della pretesa azionata da in via monitoria Controparte_1
troverebbe titolo in un contratto di subappalto stipulato tra le parti ed autorizzato dalla stazione appaltante committente principale;
CP_2
- pertanto, a norma dell'art. 105, c. 13, D.lgs. n. 50/2016, il pagamento del subappaltatore, piccola impresa, sarebbe dovuto avvenire ad opera della stazione appaltante che, peraltro, aveva già autorizzato il pagamento diretto, come comunicato dall'opponente all'opposta;
- difatti, non avrebbe rinunciato per iscritto, con rinuncia Controparte_1
accettata dalla stazione appaltante, al diritto accordato dalla norma citata a pretendere il pagamento direttamente dalla stazione appaltante e, pertanto, non potrebbe ottenere il pagamento dall'appaltatore/opponente;
pagina 3 di 8 - l'opposta risulterebbe comunque inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, non avendo consegnato la documentazione obbligatoria per legge e che sarebbe stata necessaria all'opponente per esigere il pagamento dalla committente e in particolare i DDT relativi alle forniture, le certificazioni relative ai materiali utilizzati in cantiere e la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali con riferimento ai lavoratori impiegati in cantiere;
- l'inadempimento dell'opposta fonderebbe l'eccezione ex art. 1460 c.c.;
- la documentazione prodotta in via monitoria sarebbe da sola insufficiente a dar prova del credito vantato dall'opposta e, in particolare, dell'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- nel contratto stipulato tra le parti era stabilito che il pagamento del corrispettivo fosse eseguito dall'opponente a mezzo RIBA;
- l'opposta non aveva mai accettato il pagamento diretto da parte di CP_2
- l'opponente, del resto, aveva pagato la fattura n. 333 relativa al 1° SAL, emessa da in data 30/07/2022, con bonifico del 26/09/2022 per un importo di euro CP_1
1.586,02 e con RIBA di euro 1.586,02, a saldo, il 10/10/2023;
- non aveva mai preso contatti con l'opposta né si era detta intenzionata ad CP_2 eseguire il pagamento, neppure a seguito dell'avvenuta contestazione, svolta da di non aver ricevuto il pagamento dei lavori eseguiti in favore Controparte_1 dell'opponente;
- l'opposta aveva emesso la fattura n. 19/P/2023, azionata in via monitoria, dopo aver presentato a il consuntivo “SAL 2 finale lavori” ed aver ricevuto il certificato Pt_2
di pagamento in autorizzazione alla fatturazione del 24.01.2023, ove era anche indicata la modalità di pagamento in “RIBA 30+10” e “60+10”;
- l'opposta aveva fornito all'opponente tutti i documenti necessari, caricandoli sul portale indicato da e, comunque, l'invio di tale Parte_1 documentazione non era mai stata prima sollecitata dall'opponente.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza, fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c., del 17.01.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione pagina 4 di 8 del decreto ingiuntivo ed è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione al 10.01.2025, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
*** ha agito in giudizio in via monitoria per sentir condannare Controparte_1 [...]
al pagamento del corrispettivo maturato a saldo dei lavori di Parte_1
fornitura e posa di una pavimentazione in autobloccanti, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, ed eseguiti presso il cantiere dell'opponente in Villapizzone.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve poi ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass.
3373/2010).
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato il titolo del Controparte_1 proprio credito, costituito dalla stipula di un contratto di appalto con l'opponente e dall'esecuzione delle lavorazioni di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Innanzitutto, è documentalmente provata l'avvenuta conclusione, tra le parti, in data
22.02.2022, di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'opposta, della pavimentazione meglio descritta nell'allegato “A” al contratto (cfr., doc.
n. 3 opponente), per il corrispettivo a misura determinato all'art. 4 del contratto, con espressa previsione (cfr., art. 5.3) che il pagamento dello stesso sarebbe avvenuto
“mediante Ri.Ba. 30/60 gg. d.f.f.m. + 10 gg”.
Devono, inoltre, dirsi provate, siccome circostanze non specificamente contestate dall'opponente, l'avvenuta integrale esecuzione delle opere descritte in contratto e la conformità alle pattuizioni contrattuali del corrispettivo a saldo richiesto con la fattura n.
19/P/2013 del 26.01.2023, azionata da in via monitoria. A ciò si Controparte_1
aggiunga che parte convenuta ha altresì prodotto un documento, redatto su carta intestata di e sottoscritto da quest'ultima, con il quale l'opponente Parte_3
pagina 5 di 8 aveva autorizzato l'opposta alla fatturazione, a saldo del corrispettivo delle opere per cui è causa, della somma di € 22.429,74, pari all'importo della fattura emessa dall'opposta (cfr., doc. n. 10b opposta), indicando quali modalità di pagamento “Ri.ba. 30 + 10 – 60 + 10 gg.
D.F.F.M.”.
Pertanto, in assenza di specifica contestazione della paternità e del significato del predetto documento, deve ritenersi che la stessa opponente abbia anche espressamente riconosciuto l'avvenuta esecuzione dei lavori e il corrispettivo dovuto per i medesimi.
A fronte di quanto sopra, l'eccezione ex art. 1460 c.c. dell'opponente appare, in parte, genericamente formulata quanto agli inadempimenti contestati all'opposta e, come tale, inidonea a gravare quest'ultima degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, in parte, infondata. Difatti, per un verso, l'opponente si è limitata ad allegare che l'opposta non avrebbe trasmesso “i DDT relativi alle forniture” e “le certificazioni relative ai materiali utilizzati in cantiere”, senza, tuttavia, provare il titolo delle pretese ad ottenere la predetta documentazione (anche considerato che l'appalto non prevedeva l'esecuzione di forniture all'opponente), né specificare le “certificazioni” che l'opposta avrebbe dovuto consegnare. Per altro verso, l'opposta ha provato di aver caricato sul portale messo a disposizione dall'opponente (cfr., doc. n. 9 opposta, non contestato dall'opponente) e, comunque, ha prodotto in giudizio, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali con riferimento ai lavoratori impiegati in cantiere (cfr., docc. nn. 11-23 opposta) e, a fronte di quanto sopra, l'attrice non ha indicato quale sarebbe la documentazione mancante.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la difesa attorea per cui il corrispettivo dei lavori di cui è causa avrebbe dovuto essere pagato all'opposta direttamente dalla committente principale , in forza dell'art. 105, c. 13, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, per cui “la CP_2
stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa […]”. Difatti, poiché lo scopo della norma è di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei loro crediti, evitando il rischio dell'inadempimento da parte dell'appaltatore/subcommittente, deve ritenersi, da una parte, che il diritto sia sempre rinunciabile dall'impresa subappaltatrice, che potrebbe avere interesse ad ottenere l'adempimento direttamente dalla propria controparte contrattuale privata, dall'altra parte che, in ogni caso, ove la stazione appaltante non provveda al pagina 6 di 8 pagamento, sia sempre consentito alla subappaltatrice, anche in assenza di previa rinuncia al pagamento diretto, agire nei confronti dell'appaltatore, il quale – in assenza di previsioni normative di segno contrario - rimane contrattualmente obbligato al pagamento sino all'integrale soddisfacimento del credito.
Nel caso in esame, da un lato, dalla lettura del testo contrattuale emerge chiaramente che le parti avessero pattuito, quale unica modalità di pagamento, quella mediante ri.ba. a carico dell'appaltatrice il che necessariamente implica la Parte_1
preventiva rinuncia di ad avvalersi del diritto di ottenere il pagamento Controparte_1
direttamente dalla stazione appaltante;
dall'altro lato, in ogni caso, è pacifico che la stazione appaltante non abbia mai provveduto al pagamento di alcunché alla subappaltatrice, nemmeno a seguito di sua espressa richiesta (cfr., doc. n 24 opposta), sicché è in ogni caso fondata la domanda di adempimento rivolta a Parte_1
e basata sul titolo contrattuale dedotto in giudizio.
[...]
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata,
e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve Parte_1
essere condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi – nella misura di € 4.237,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1021/2023 del 13.06.2023 e, per l'effetto, lo conferma;
pagina 7 di 8 2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 4.237,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
17 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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