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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1162/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
- - rappresentato e difeso dall'Avv. Elda Parte_1 C.F._1
De Masi – giusta procura in atti -
ricorrente E
n. a Dinami (VV) il 27.4.1969 Controparte_1
Convenuta contumace
NONCHE'
sede- Intervenuto CP_2
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.7.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.8.1987 con la convenuta;
che dall'unione nascevano tre figlie
(cl. 1986) (cl. 1989) e (cl. 1991) tutte maggiorenni ed autosufficienti, Per_1 Per_2 Per_3 di essere separato giusto decreto di omologa dell'intestato Tribunale dep il 16.1.2003 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone le condizioni di legge.
Pag. 1 di 2 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c - comunicata al
PM - non si costituiva la resistente che, pertanto – verificata regolarità della notifica- veniva dichiarata contumace;
sulla discussione orale della difesa ricorrente, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con decreto di omologa dell'intestato Tribunale dep il 16.1.2003 in RGC 1004/2002 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e smg – ;
[...] Controparte_3
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gerocarne (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) ( R.A.M. anno 1987, atto n 10, serie A, parte II);
C) nulla per le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 4.3.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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