Sentenza 17 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Porto d’armi e valutazione dell’affidabilità personaleRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 14 gennaio 2026
La licenza di porto d'armi può essere negata, o revocata, anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana – Firenze, Sezione IV, con la Sentenza del 17 dicembre 2025, n. 2075.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Banchelli Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pistoia e Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del Decreto del Questore di Pistoia Cat. -OMISSIS-
e avverso il rigetto-silenzio del Prefetto di Pistoia sul Ricorso Gerarchico avverso il Decreto del Questore di Pistoia Cat -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto (-OMISSIS-) del -OMISSIS- con il quale il Questore di Pistoia ha revocato in autotutela il porto d’armi per uso caccia n. -OMISSIS-.
Il provvedimento è motivato in ragione di un precedente procedimento penale definito con la sentenza della Corte di Appello di Firenze (N. Reg. Sent. -OMISSIS-) con cui è stata confermata la condanna di primo grado alla pena pecuniaria pari ad Euro 10.750,00 con pena sospesa, fatto noto alla Questura di Pistoia e oggetto di un procedimento conclusosi con un’ammonizione e riconsegna del porto di armi e del dissequestro delle armi di proprietà.
Nell’impugnare i provvedimenti in epigrafe citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che ha portato alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;
2. la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e la carenza e infondatezza dei motivi addotti ed eccesso di arbitrarietà della Pubblica Amministrazione, in quanto non solo la condanna erogata al Sig. -OMISSIS- non sarebbe ostativa al rinnovo del porto d’armi, ma non sussisterebbero i presupposti alla base del provvedimento di revoca ora impugnato.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, dapprima con una relazione contestando le argomentazioni proposte e, successivamente, con una memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non solo non è stato oggetto di impugnazione il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, emesso dalla Prefettura dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma neppure sarebbe stato oggetto di gravame il decreto di divieto di detenzione armi e munizioni notificatogli il -OMISSIS-.
All’udienza del 2 dicembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari proposte.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare il ricorrente è stato condannato per il reato di maltrattamenti di animali a seguito dell’episodio che si era verificato nel -OMISSIS-, allorquando il Sig. -OMISSIS-, dopo essere uscito dal proprio veicolo e utilizzando un fucile, aveva abbattuto nel pieno centro cittadino del Comune di Montale un piccione, episodio che il ricorrente ha immediatamente confessato ai militari della Stazione dei Carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione.
1.2 Con riferimento a detto episodio va rilevato che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che la licenza di porto d'armi può essere negata, o revocata, anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (Cons. Stato, sez. III, n. 2146 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 1270 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014).
1.8 Si è affermato, inoltre, che “ i provvedimenti negativi in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 02/12/2024, n. 1696; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 19/02/2019, n. 338; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 02/05/2013, n. 409; TAR Calabria Catanzaro, I, 7 luglio 2010, n. 1544)”.
1.9 È noto che la la valutazione del Prefetto di cui all'art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 è caratterizzata da ampia discrezionalità ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 1843 del 20/03/2019).
2. Nel caso di specie è evidente la pericolosità e la gravità della condotta posta in essere, laddove si consideri che il ricorrente ha impugnato un'arma e sparato un colpo verso un piccione mentre si trovava su una strada aperta al pubblico, circostanza quest’ultima che non poteva che dimostrare un'indole non affidabile e, comunque, sintomatica della incapacità dell'interessato di dominare le proprie reazioni ed impulsi emotivi nonché di prevedere i possibili pericoli.
2.1 Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta legittimo, risultando compiutamente motivato in relazione alla condotta e alla fattispecie di reato contestata, in relazione alla quale il ricorrente era stato condannato che riguardava l'uso improprio di un'arma e il compimento di comportamenti contrastanti con le regole di rigorosa diligenza, che invece devono proprio caratterizzare l’uso e la detenzione delle armi.
2.2 Come evidenziato dall’Amministrazione il giudizio di inaffidabilità risulta confermato da un successivo provvedimento di divieto di detenzione che, di per sé, ha un effetto preclusivo e costituisce una circostanza che impedirebbe comunque al ricorrente di poter detenere e quindi utilizzare l’arma in questione (TAR Toscana, sez. IV, sentenza n. 1655/2025 del 21.10.2025).
2.3 Nemmeno ha rilievo l’argomentazione diretta a rilevare l’assenza di una comunicazione di avvio del procedimento in ragione dell’evidente natura preventiva del provvedimento impugnato.
2.4 L’Amministrazione ha comunque chiarito, con la nota integrativa (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento era dovuta alla necessità di provvedere con urgenza, una volta che l’Amministrazione era venuta a conoscenza della sentenza penale emanata dalla Corte di Appello di Firenze.
2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI IU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | DO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.