Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
Articolo 3
Versione
19 marzo 1998
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 marzo 1998