Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
Articolo 3
- Legge 2 marzo 1998, n. 49
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
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19 marzo 1998
19 marzo 1998