Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 2 marzo 1998, n. 49
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
Versione
19 marzo 1998
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 marzo 1998
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0