TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 972/2025 Oggetto: Accettazione tacita eredità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL PI in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
Controparte_1
con sede legale in Milano Via San Giovanni Sul Muro n. 9, nella sua qualità di cessionaria dei Cont crediti di (di seguito “ ) e di Controparte_2
[...] Cont (di seguito “ e, unitamente a le Controparte_4 CP_5
“Cedenti”), giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 novembre 2022 n. 137 –
Parte Seconda, e per essa quale mandataria della cessionaria (P. IVA Controparte_6
) sita in Roma, alla Via Adolfo Ravà, n. 75, in persona del legale rappresentate P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso;
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_7
nata a [...], il [...], residente in [...] in Via Ludovico
Muratori n. 13;
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Visto il ricorso ex art 281 decies c.p.c. con il quale Controparte_1
ha esposto:
[...]
- di essere subentrata nella titolarità del credito già vantato dalle cedenti Controparte_2
e nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_8
e ;
[...] Controparte_7
- che la quale nuovo procuratore speciale della mandante Controparte_6 CP_1 si è costituita nella procedura esecutiva immobiliare n.220/2024 R.G.Esec. in danno dei predetti e;
Controparte_8 Controparte_7
- che con decreto del 17/02/2025, il G.E. “rilevato che dalla documentazione ipotecaria, non risulta trascritta l'accettazione, né in forma tacita né in forma espressa, dell'eredità di Per_1
e da parte dei danti causa degli esecutati nonché dell'esecutata
[...] CP_9 [...]
”, ha assegnato al creditore procedente termine di 60 giorni: per provvedere CP_10 alla trascrizione;
con il ricorso pertanto ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di:
1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte di:
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Ravanusa il Per_2
28/02/1988, in favore di;
nata a [...] il Controparte_7 Persona_1
6/09/1939, deceduta a Ravanusa il 13/02/1988 in favore di;
Controparte_7
2) Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento Servizio
Pubblicità immobiliare, di procedere alle trascrizioni del provvedimento;
rilevato che benchè ritualmente evocata in giudizio non si è costituita Controparte_7
e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia;
rilevato che il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato posto in decisione all'odierna udienza;
ritenuta la sussistenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente all'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità, essendo pendente procedura esecutiva immobiliare in danno della resistente e che, come già rilevato dal GE, non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità di e;
il G.E. ha dunque assegnato al creditore Persona_1 Persona_2 procedente termine di 60 giorni: per provvedere alla trascrizione di un atto che importi accettazione tacita o espressa dell'eredità;
ritenuto che
in effetti la domanda spiegata è meritevole di accoglimento;
ritenuto in punto di diritto che alla stregua di quanto previsto dall'art. 475 c.c. “l'accettazione” dell'eredità “è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; rilevato che, dalle evidenze documentali in atti e dalla relazione notarile prodotta si evince che la resistente ha compiuto atti chiaramente rappresentativi della sua intenzione di accettare
2 l'eredità dei propri genitori, avendo acconsentito che sulle quote di immobili pervenuti per successione venisse iscritta la ipoteca volontaria sulla base dell'atto di mutuo fondiario del
9/06/2006 concesso dalla in suo favore ed al coniuge Controparte_11 CP_8 la resistente ha pure acquistato ulteriori quote dei cespiti cauzionali in regime di comunione legale dei beni con il marito in seguito agli atti di compravendita del Controparte_8
6/09/1995 n.34271 Rep. e del 21.03.2006 Rep. 17633 da potere delle sorelle Persona_3
e (come risulta dalla relazione notarile allegata); ha curato la denuncia di Persona_4 successione ed ha provveduto alla voltura catastale in suo favore degli immobili rientrante nella massa relitta sottoposta a procedura esecutiva;
Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali
e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522); che, pertanto, alla luce delle evidenze documentali menzionate, deve concludersi nel senso che l'odierna resistente he ha posto in essere atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredita dei genitori;
la domanda va pertanto accolta;
le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni ai minimi di legge tenendo conto della semplicità della questione e dell'assenza della fase istruttoria (valore indeterminabile e bassa complessità);
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che ha posto in essere atti che presuppongono la Controparte_7 sua volontà di accettare l'eredità del padre nato a [...] il Persona_2
25/11/1937, deceduto a Ravanusa il 28/02/1988 e della madre nata a Persona_1
Ravanusa (AG) il 6/09/1939, deceduta a Ravanusa il 13/02/1988, autorizzando per l'effetto la trascrizione della stessa accettazione presso il Conservatore dei RR.II competente;
DA la parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute per il presente giudizio dalla ricorrente che si liquidano in € 2906,00 per compensi professionali ed in €
545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 18 novembre 2025 Il Giudice
IL PI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL PI in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
Controparte_1
con sede legale in Milano Via San Giovanni Sul Muro n. 9, nella sua qualità di cessionaria dei Cont crediti di (di seguito “ ) e di Controparte_2
[...] Cont (di seguito “ e, unitamente a le Controparte_4 CP_5
“Cedenti”), giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 novembre 2022 n. 137 –
Parte Seconda, e per essa quale mandataria della cessionaria (P. IVA Controparte_6
) sita in Roma, alla Via Adolfo Ravà, n. 75, in persona del legale rappresentate P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso;
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_7
nata a [...], il [...], residente in [...] in Via Ludovico
Muratori n. 13;
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Visto il ricorso ex art 281 decies c.p.c. con il quale Controparte_1
ha esposto:
[...]
- di essere subentrata nella titolarità del credito già vantato dalle cedenti Controparte_2
e nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_8
e ;
[...] Controparte_7
- che la quale nuovo procuratore speciale della mandante Controparte_6 CP_1 si è costituita nella procedura esecutiva immobiliare n.220/2024 R.G.Esec. in danno dei predetti e;
Controparte_8 Controparte_7
- che con decreto del 17/02/2025, il G.E. “rilevato che dalla documentazione ipotecaria, non risulta trascritta l'accettazione, né in forma tacita né in forma espressa, dell'eredità di Per_1
e da parte dei danti causa degli esecutati nonché dell'esecutata
[...] CP_9 [...]
”, ha assegnato al creditore procedente termine di 60 giorni: per provvedere CP_10 alla trascrizione;
con il ricorso pertanto ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di:
1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte di:
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Ravanusa il Per_2
28/02/1988, in favore di;
nata a [...] il Controparte_7 Persona_1
6/09/1939, deceduta a Ravanusa il 13/02/1988 in favore di;
Controparte_7
2) Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento Servizio
Pubblicità immobiliare, di procedere alle trascrizioni del provvedimento;
rilevato che benchè ritualmente evocata in giudizio non si è costituita Controparte_7
e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia;
rilevato che il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato posto in decisione all'odierna udienza;
ritenuta la sussistenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente all'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità, essendo pendente procedura esecutiva immobiliare in danno della resistente e che, come già rilevato dal GE, non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità di e;
il G.E. ha dunque assegnato al creditore Persona_1 Persona_2 procedente termine di 60 giorni: per provvedere alla trascrizione di un atto che importi accettazione tacita o espressa dell'eredità;
ritenuto che
in effetti la domanda spiegata è meritevole di accoglimento;
ritenuto in punto di diritto che alla stregua di quanto previsto dall'art. 475 c.c. “l'accettazione” dell'eredità “è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; rilevato che, dalle evidenze documentali in atti e dalla relazione notarile prodotta si evince che la resistente ha compiuto atti chiaramente rappresentativi della sua intenzione di accettare
2 l'eredità dei propri genitori, avendo acconsentito che sulle quote di immobili pervenuti per successione venisse iscritta la ipoteca volontaria sulla base dell'atto di mutuo fondiario del
9/06/2006 concesso dalla in suo favore ed al coniuge Controparte_11 CP_8 la resistente ha pure acquistato ulteriori quote dei cespiti cauzionali in regime di comunione legale dei beni con il marito in seguito agli atti di compravendita del Controparte_8
6/09/1995 n.34271 Rep. e del 21.03.2006 Rep. 17633 da potere delle sorelle Persona_3
e (come risulta dalla relazione notarile allegata); ha curato la denuncia di Persona_4 successione ed ha provveduto alla voltura catastale in suo favore degli immobili rientrante nella massa relitta sottoposta a procedura esecutiva;
Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali
e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522); che, pertanto, alla luce delle evidenze documentali menzionate, deve concludersi nel senso che l'odierna resistente he ha posto in essere atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredita dei genitori;
la domanda va pertanto accolta;
le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni ai minimi di legge tenendo conto della semplicità della questione e dell'assenza della fase istruttoria (valore indeterminabile e bassa complessità);
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che ha posto in essere atti che presuppongono la Controparte_7 sua volontà di accettare l'eredità del padre nato a [...] il Persona_2
25/11/1937, deceduto a Ravanusa il 28/02/1988 e della madre nata a Persona_1
Ravanusa (AG) il 6/09/1939, deceduta a Ravanusa il 13/02/1988, autorizzando per l'effetto la trascrizione della stessa accettazione presso il Conservatore dei RR.II competente;
DA la parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute per il presente giudizio dalla ricorrente che si liquidano in € 2906,00 per compensi professionali ed in €
545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 18 novembre 2025 Il Giudice
IL PI
3