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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6347/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 P.IVA_1
Clemente GATTI
APPELLANTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea FENOGLIO Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3203/2023 del Giudice di Pace di Torino
Conclusioni: per l'appellante, come da citazione;
per la parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 7.4.2025
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3203/2023 del Giudice di Pace di Torino lamentando l'erronea statuizione di inammissibilità ex artt. 145,148 cod. ass. della domanda proposta in primo avverso la CP_1
per ottenere l'indennizzo assicurativo a seguito degli atti vandalici subiti, tra il 7.11.2019 e il
[...]
9.11.2019, dal mezzo Fiat Punto tg. EA951CW di proprietà di , di cui la società Controparte_2 appellante si è resa cessionaria del relativo credito. Ha altresì contestato la sentenza impugnata nella parte in cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, peraltro senza motivazione. Ha quindi chiesto ammettersi i capi di prova dedotti in primo grado nonché CTU estimativa dei danni riportati dal predetto veicolo. Nel merito ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannarsi la Co
a corrisponderle la somma di € 3.383,67, già al netto della franchigia contrattuale Controparte_1 del 25%, a titolo di indennizzo assicurativo oltre ad € 500 per rimborso spese stragiudiziali. Co Si è costituita la chiedendo respingersi il gravame e riproponendo le eccezioni già Controparte_1 proposte in primo grado in punto difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante, assenza di prova dell'evento assicurato e del quantum necessario al ripristino degli asseriti danneggiamenti.
pagina 1 di 4 All'udienza 5.11.2024 parte appellante ha insistito nei propri mezzi istruttori. Con ordinanza in pari data gli stessi non sono stati ammessi. All'udienza 8.4.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c. i difensori hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è infondato.
E' infondato il primo motivo poiché è documentale che il veicolo Fiat Punto tg. EA951CW non sia mai stato messo a disposizione della compagnia assicurativa appellata nel lungo periodo intercorrente tra la richiesta di risarcimento (21.11.2019: doc. 5 fascicolo di primo parte appellante) e l'avvio del procedimento di primo grado (notifica della citazione 30.1.2020). Tanto risulta dai docc. 4 e 5 prodotti da parte appellata nel fascicolo di primo grado, da cui emerge come il perito incaricato abbia ripetutamente preso contatti sia con la società appellante sia col , proprietario del veicolo CP_2 asseritamente danneggiato, per ottenere di vedere il mezzo. Eppure, mai il veicolo è stato messo a disposizione della compagnia, se non nel 2021 a giudizio in corso. Trattasi di circostanze non contestate dall'appellante (art. 115 cpc), che si è limitata a giustificare tale comportamento con la pandemia in atto che avrebbe impedito al di consegnare l'auto alla CP_2 Parte_2
Circostanza, tuttavia, affatto dimostrata in giudizio, tanto più tenuto conto del lungo
[...] periodo di mancata collaborazione, che va ben oltre i periodi di elevata emergenza epidemiologica che, astrattamente, avrebbero potuto condizionare la possibilità della appellante di ottenere il Parte_2 mezzo.
In tale quadro: 1) sarebbe stata del tutto inutile l'escussione del teste , perito dell'appellata (sul Tes_1 quale l'appellante ha insistito all'ultima udienza), posto che è incontestato che quest'ultimo ebbe la disponibilità delle foto dell'auto solo nel 2021, dunque a giudizio in corso;
2) il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 1829/2018 per cui “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”. Principio che la Suprema Corte ha sancito sul rilievo che con l'art. 145 cod. ass. il legislatore ha avuto di mira la razionalizzazione del contenzioso giudiziario;
finalità raggiunta “non soltanto con la prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - col procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta … - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza
(art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» … il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”.
Ne consegue che, ai fini della proponibilità della domanda attorea, è irrilevante che le foto del veicolo siano comunque state trasmesse alla convenuta, posto che la circostanza che ciò sia avvenuto solo a giudizio in corso ha frustrato del tutto la finalità conciliativa sottesa alle procedure di cui agli artt.
145,148 cod. ass.
pagina 2 di 4 Del tutto infondato è il motivo di appello relativo alla non ammissione delle istanze istruttorie, posto che “la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite (ndr, nel caso in oggetto, l'eccezione preliminare) valere come implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto. La semplice riproposizione in appello delle istanze istruttorie senza illustrare la loro rilevanza ai fini del decidere non è sufficiente per censurare una mancata ammissione delle stesse in primo grado” (Cass. n. 21004/2024).
In ultimo, merita osservarsi che anche a ritenere la domanda procedibile, la stessa è del tutto infondata, non avendo l'appellante fornito prova del verificarsi del rischio oggetto della copertura assicurativa, ossia degli atti vandalici subiti dal veicolo Fiat Punto tg. EA951CW tra il 7.11.2019 e il 9.11.2019 sotto la vigenza della copertura assicurativa fornita dall'appellata.
Invero, in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n. 30656/2017).
Trattandosi di atto vandalico e posto che alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla denuncia-querela prodotta dalla , trattandosi di atto contenente mere dichiarazioni di parte, sarebbe stato Parte_2 onere dell'appellante provare che il veicolo prima del 7.11.2019 fosse privo dei danneggiamenti poi scoperti il 9.11.2019. Prova tanto più necessaria nel caso di specie, nel quale è pacifico che la Fiat
Punto in questione fu oggetto di diversi sinistri prima di quello di cui si discute: l'evento grandigeno del 4.7.2018, i sinistri stradali occorsi il 7.8.2018 e il 17.5.2019 (come riconosciuto dalla stessa appellante nella memoria ex art. 320 cpc avanti al GdP). Invece, alcuna prova è stata anche solo allegata in punto condizioni dell'auto prima del 7.11.2019. L'appellante si è limitata a formulare un capo di prova sulle asserite riparazioni dell'auto dopo i sinistri di cui sopra: capo inammissibile perché da provarsi documentalmente e comunque irrilevante posto che, anche provata la circostanza, alcuna prova vi sarebbe stata sulle condizioni del mezzo dopo l'ultimo sinistro e prima degli asseriti atti vandalici, avvenuti dopo 6 mesi.
A tali rilievi si aggiunge l'impossibilità dell'appellata di vedere l'auto di cui si è detto sopra e la totale assenza anche solo di fotografie attestanti lo stato del mezzo dopo il sinistro. Le uniche foto prodotte dall'appellata ritraggono un veicolo in fase di riparazione, per lo più coperto da un telo, di cui non si evince chiaramente il modello e con la targa della Fiat Punto tg. EA951CW asseritamente danneggiata solo appoggiata al mezzo (cfr. doc. 9 prodotto in primo grado dall'appellata). Viene da chiedersi quale fosse l'impedimento a fotografare il mezzo prima delle riparazioni.
Ragioni complessive che inducono al rigetto dell'appello. Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni delle parti.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché sono poste a carico dell'appellante. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento dato dal valore della domanda (€ 3.883,67), dell'applicazione del valore medio di scaglione per le fasi di studio e introduttiva e di una riduzione per le fasi di trattazione (consistita in un'unica udienza) e decisoria (avvenuta ex art. 281-sexies c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 3 di 4 RIGETTA l'appello;
CONDANNA la a rimborsare alla spa le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 2050 per compensi (€ 425 per studio, € 425 per fase introduttiva, € 500 per fase di trattazione, € 700 per fase decisoria), oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torino, in data 10.4.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6347/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 P.IVA_1
Clemente GATTI
APPELLANTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea FENOGLIO Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3203/2023 del Giudice di Pace di Torino
Conclusioni: per l'appellante, come da citazione;
per la parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 7.4.2025
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3203/2023 del Giudice di Pace di Torino lamentando l'erronea statuizione di inammissibilità ex artt. 145,148 cod. ass. della domanda proposta in primo avverso la CP_1
per ottenere l'indennizzo assicurativo a seguito degli atti vandalici subiti, tra il 7.11.2019 e il
[...]
9.11.2019, dal mezzo Fiat Punto tg. EA951CW di proprietà di , di cui la società Controparte_2 appellante si è resa cessionaria del relativo credito. Ha altresì contestato la sentenza impugnata nella parte in cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, peraltro senza motivazione. Ha quindi chiesto ammettersi i capi di prova dedotti in primo grado nonché CTU estimativa dei danni riportati dal predetto veicolo. Nel merito ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannarsi la Co
a corrisponderle la somma di € 3.383,67, già al netto della franchigia contrattuale Controparte_1 del 25%, a titolo di indennizzo assicurativo oltre ad € 500 per rimborso spese stragiudiziali. Co Si è costituita la chiedendo respingersi il gravame e riproponendo le eccezioni già Controparte_1 proposte in primo grado in punto difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante, assenza di prova dell'evento assicurato e del quantum necessario al ripristino degli asseriti danneggiamenti.
pagina 1 di 4 All'udienza 5.11.2024 parte appellante ha insistito nei propri mezzi istruttori. Con ordinanza in pari data gli stessi non sono stati ammessi. All'udienza 8.4.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c. i difensori hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è infondato.
E' infondato il primo motivo poiché è documentale che il veicolo Fiat Punto tg. EA951CW non sia mai stato messo a disposizione della compagnia assicurativa appellata nel lungo periodo intercorrente tra la richiesta di risarcimento (21.11.2019: doc. 5 fascicolo di primo parte appellante) e l'avvio del procedimento di primo grado (notifica della citazione 30.1.2020). Tanto risulta dai docc. 4 e 5 prodotti da parte appellata nel fascicolo di primo grado, da cui emerge come il perito incaricato abbia ripetutamente preso contatti sia con la società appellante sia col , proprietario del veicolo CP_2 asseritamente danneggiato, per ottenere di vedere il mezzo. Eppure, mai il veicolo è stato messo a disposizione della compagnia, se non nel 2021 a giudizio in corso. Trattasi di circostanze non contestate dall'appellante (art. 115 cpc), che si è limitata a giustificare tale comportamento con la pandemia in atto che avrebbe impedito al di consegnare l'auto alla CP_2 Parte_2
Circostanza, tuttavia, affatto dimostrata in giudizio, tanto più tenuto conto del lungo
[...] periodo di mancata collaborazione, che va ben oltre i periodi di elevata emergenza epidemiologica che, astrattamente, avrebbero potuto condizionare la possibilità della appellante di ottenere il Parte_2 mezzo.
In tale quadro: 1) sarebbe stata del tutto inutile l'escussione del teste , perito dell'appellata (sul Tes_1 quale l'appellante ha insistito all'ultima udienza), posto che è incontestato che quest'ultimo ebbe la disponibilità delle foto dell'auto solo nel 2021, dunque a giudizio in corso;
2) il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 1829/2018 per cui “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”. Principio che la Suprema Corte ha sancito sul rilievo che con l'art. 145 cod. ass. il legislatore ha avuto di mira la razionalizzazione del contenzioso giudiziario;
finalità raggiunta “non soltanto con la prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - col procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta … - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza
(art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» … il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”.
Ne consegue che, ai fini della proponibilità della domanda attorea, è irrilevante che le foto del veicolo siano comunque state trasmesse alla convenuta, posto che la circostanza che ciò sia avvenuto solo a giudizio in corso ha frustrato del tutto la finalità conciliativa sottesa alle procedure di cui agli artt.
145,148 cod. ass.
pagina 2 di 4 Del tutto infondato è il motivo di appello relativo alla non ammissione delle istanze istruttorie, posto che “la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite (ndr, nel caso in oggetto, l'eccezione preliminare) valere come implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto. La semplice riproposizione in appello delle istanze istruttorie senza illustrare la loro rilevanza ai fini del decidere non è sufficiente per censurare una mancata ammissione delle stesse in primo grado” (Cass. n. 21004/2024).
In ultimo, merita osservarsi che anche a ritenere la domanda procedibile, la stessa è del tutto infondata, non avendo l'appellante fornito prova del verificarsi del rischio oggetto della copertura assicurativa, ossia degli atti vandalici subiti dal veicolo Fiat Punto tg. EA951CW tra il 7.11.2019 e il 9.11.2019 sotto la vigenza della copertura assicurativa fornita dall'appellata.
Invero, in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n. 30656/2017).
Trattandosi di atto vandalico e posto che alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla denuncia-querela prodotta dalla , trattandosi di atto contenente mere dichiarazioni di parte, sarebbe stato Parte_2 onere dell'appellante provare che il veicolo prima del 7.11.2019 fosse privo dei danneggiamenti poi scoperti il 9.11.2019. Prova tanto più necessaria nel caso di specie, nel quale è pacifico che la Fiat
Punto in questione fu oggetto di diversi sinistri prima di quello di cui si discute: l'evento grandigeno del 4.7.2018, i sinistri stradali occorsi il 7.8.2018 e il 17.5.2019 (come riconosciuto dalla stessa appellante nella memoria ex art. 320 cpc avanti al GdP). Invece, alcuna prova è stata anche solo allegata in punto condizioni dell'auto prima del 7.11.2019. L'appellante si è limitata a formulare un capo di prova sulle asserite riparazioni dell'auto dopo i sinistri di cui sopra: capo inammissibile perché da provarsi documentalmente e comunque irrilevante posto che, anche provata la circostanza, alcuna prova vi sarebbe stata sulle condizioni del mezzo dopo l'ultimo sinistro e prima degli asseriti atti vandalici, avvenuti dopo 6 mesi.
A tali rilievi si aggiunge l'impossibilità dell'appellata di vedere l'auto di cui si è detto sopra e la totale assenza anche solo di fotografie attestanti lo stato del mezzo dopo il sinistro. Le uniche foto prodotte dall'appellata ritraggono un veicolo in fase di riparazione, per lo più coperto da un telo, di cui non si evince chiaramente il modello e con la targa della Fiat Punto tg. EA951CW asseritamente danneggiata solo appoggiata al mezzo (cfr. doc. 9 prodotto in primo grado dall'appellata). Viene da chiedersi quale fosse l'impedimento a fotografare il mezzo prima delle riparazioni.
Ragioni complessive che inducono al rigetto dell'appello. Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni delle parti.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché sono poste a carico dell'appellante. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento dato dal valore della domanda (€ 3.883,67), dell'applicazione del valore medio di scaglione per le fasi di studio e introduttiva e di una riduzione per le fasi di trattazione (consistita in un'unica udienza) e decisoria (avvenuta ex art. 281-sexies c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 3 di 4 RIGETTA l'appello;
CONDANNA la a rimborsare alla spa le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 2050 per compensi (€ 425 per studio, € 425 per fase introduttiva, € 500 per fase di trattazione, € 700 per fase decisoria), oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torino, in data 10.4.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
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