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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.101/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sebastiano De Caro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 10.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2208/2023, emessa all'udienza del 6.12.2023, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.2385/2017, emesso dal predetto tribunale il 21.12.2017, con cui era stato ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di euro 21.004,44 oltre interessi e spese, in favore di accertata la riferibilità della Controparte_1
1 sottoscrizione del contratto di finanziamento alla opponente che condannava anche a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 22.1.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 predetta decisione che censurava con i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o in subordine la rimessione della causa al giudice di primo grado per accertare l'esistenza di clausole abusive, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva e per essa la procuratrice ed eccepiva l'infondatezza Controparte_1 CP_2 del gravame di cui chiedeva il rigetto, con condanna della controparte a corrispondere le spese del giudizio.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la decisione di prime cure per avere affermato la inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non avendo considerato che l'opponente già dal 2015 risiedeva in Siracusa, via Salvatore Nanna, 3 come da certificato storico di residenza.
Di conseguenza andava ammessa la prova testimoniale volta a dimostrare tale assunto e contrastare la irreperibilità ex art.143 c.p.c. dichiarata dall'Ufficiale Giudiziario il 14.6.2028 al predetto indirizzo ove era stata tentata la notifica del decreto ingiuntivo opposto che non si perfezionava.
2) La sentenza di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art.650
c.p.c. con la seguente motivazione: “non corrisponde al vero l'assunto secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta presso l'indirizzo di Via Achille Adorno n. 4 in Siracusa;
infatti, come si evince dalla copia fotostatica del ricorso monitorio in atti, la notifica a detto indirizzo, tentata in data 13/02/2018, non si perfezionava per irreperibilità della destinataria, di talché, reperito il nuovo indirizzo di residenza della in Via Salvatore Nanna n. 3, in data 14/06/2018 veniva Pt_1 tentata una nuova notifica a mani in Siracusa alla predetta Via Salvatore Nanna n. 3, interno 27, notifica che tuttavia non si perfezionava in quanto l'Ufficiale attestava che la signora Pt_1 risultava sloggiata come da informazioni assunte in loco: a quel punto l'Ufficiale procedeva alla notifica ex art. 143 c.p.c. ritualmente perfezionatasi. Da tale ricostruzione dei fatti consegue la inammissibilità della spiegata opposizione”.
3) A fronte di tale motivazione, l'appellante ha contestato la decisione del tribunale in quanto avrebbe dovuto ammettere la articolata prova per testi volta a dimostrare che la debitrice abitava in via Salvatore Nanna, 3 a Siracusa in epoca precedente al 14.6.2018 emergendo dal certificato di residenza storico che la predetta abitasse in tale luogo dal 2015.
2 Il motivo è inammissibile in quanto le ragioni sottese alla ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. spiegate in primo grado sono del tutto diverse da quelle dedotte con il gravame.
Con l'opposizione tardiva la difesa dell'odierna appellante aveva fondato le ragioni della proposta opposizione sulla sola circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato in
Siracusa via Achille Adorno, quando invece la predetta risiedeva in via Salvatore Nanna 3 fin dal
2015, senza nulla contestare in ordine alla notificazione ex art.143 c.p.c. successivamente eseguita.
Il Tribunale di Siracusa alla luce del motivo proposto ha ritenuto inammissibile l'opposizione tardiva con la motivazione sopra riferita.
La ragione proposta con il gravame è quindi nuova rispetto a quella formulata in primo grado e come tale inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c.
4) In ogni caso, non solo l'ufficiale giudiziario ha dato atto nella relata di notifica delle espletate indagini volte ad accertare che il destinatario della notifica non risultava reperibile presso il luogo di residenza anagrafica, in Siracusa, via Salvatore Nanna 3, con la conseguenza che si è proceduto alla notificazione ai sensi dell'art.143 c.p.c., ma va altresì rilevato che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c. non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; ibidem sez. III, 16/05/2023, n.13365), prova in ordine alla quale manca anche qualunque allegazione.
5) Con il 2° motivo l'appellante censura la decisione del tribunale per avere affermato che la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento a firma di fosse alla stessa Parte_1 riferibile e non fosse invece apocrifa, basandosi sulla disposta perizia calligrafica, che tuttavia era affetta da numerose discrasie.
Il motivo resta assorbito dalla dichiarata inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sicchè l'eccezione di firma apocrifa nel contratto di finanziamento andava proposta con l'opposizione tempestiva difettando il vizio di notifica del decreto ingiuntivo nonché la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto e quindi di non essere stata in grado di proporre una tempestiva opposizione.
6) Con il 3° motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per non avere accertato, in conformità alla direttiva 93/13/CEE e all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di
3 Cassazione con la sentenza n.947972023 del 6.4.2023, la esistenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive in quanto lesive dei diritti del consumatore.
In particolare, ai sensi dell'art.33 del codice del consumo sono vessatorie e quindi nulle le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie sarebbero abusive le clausole contenute negli art.5, 8 b), 6 e 9 b) che prevedono in caso di ritardo nel pagamento la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto con obbligo di pagare sia il capitale residuo che gli interessi maturati oltre un indennizzo rispetto al capitale residuo, trattandosi di penale manifestamente eccessiva non prevedendosi nemmeno una clausola di salvaguardia per limitare l'indennizzo.
Al fine di eseguire tale verifica ha richiesto che la controversia venisse rimessa al primo giudice.
7) Va premesso che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, al ventiquattresimo considerando stabilisce che “le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori”.
L'articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva prevede che: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”, mentre l'articolo 7, paragrafo 1, prevede che: “Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.
In data 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, investita delle questioni pregiudiziali sollevate da giudici di diversi ordinamenti, fra i quali il Tribunale di
Milano, ha stabilito una serie di principi fondamentali in tema di diritti dei consumatori e clausole vessatorie.
La sentenza n.693 ha riguardato l'esame delle tutele approntate dal nostro ordinamento interno al fine di garantire l'effettiva tutela dei consumatori in tema di clausole vessatorie.
Sulla questione la CGE ha dichiarato: “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
4 contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, per garantire il rispetto del principio di effettività della tutela del consumatore, riconosciuti dalla direttiva
93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, ha affermato: “se il credito azionato nei confronti del consumatore ha costituito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, privo di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto
d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è comunque obbligato – irrilevante risultando la formazione del giudicato – a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, dovendosi, all'esito del controllo, consentire all'esecutato di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
” ed inoltre che
“anche la presentazione dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. schiude la possibilità di accedere all'opposizione tardiva, sì come è infine possibile adire, direttamente, il giudice dell'opposizione tardiva.
8) Ciò premesso e venendo al caso in esame, la verifica della esistenza di clausole abusive a danno del debitore consumatore non è stata eseguita né dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di , né dal giudice dell'opposizione tardiva quindi manca un Parte_1 accertamento in ordine al carattere non vessatorio delle clausole del contratto di finanziamento su cui si basa la pretesa azionata dalla odierna appellata.
Poiché tale accertamento andava compiuto anche d'ufficio, l'omissione del giudice di primo grado non comporta la rimessione della causa al primo giudice, come chiesto dall'appellante, essendo le ipotesi di remissione tassative e quindi non estensibili analogicamente, bensì tale accertamento va eseguito dal collegio investito dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
9) L'appellante eccepisce la nullità delle clausole vessatorie contenute negli artt. 5 e 8b del contratto in tema di ritardato pagamento e negli artt. 6 e 9 b di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, assumendo la loro abusività in quanto prevedono il pagamento, oltre che
5 del capitale residuo e degli interessi maturati, anche di un compenso a titolo di indennizzo rispetto al capitale residuo per violazione dell'art.33 comma 2 lett. f del codice del consumo, secondo cui sono nulle le clausole che impongono al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il pagamento di un indennizzo di importo manifestamente eccessivo, senza la previsione di una clausola di salvaguardia che limiti l'indennizzo al valore degli interessi che il cliente avrebbe pagato per tutta la durata residua del finanziamento.
Ora, a prescindere dalla circostanza che non è stato chiesto il pagamento di alcuna penale in quanto l'intimazione ha riguardato il capitale non restituito e gli interessi maturati, la clausola di estinzione anticipata in caso di inadempimento non può in alcun modo ritenersi abusiva, essendo meramente riproduttiva di norme di legge e quindi le previsioni contrattuali in tema di decadenza dal termine in caso di inadempimento dell'obbligazione non costituiscono clausola vessatoria, essendo meramente riproduttiva di norme di legge in quanto conformi all'art. 1186 c.c.
In ordine poi ai costi correlati alla mora debendi, questi non sono manifestamente eccessivi o sproporzionati posto che gli interessi di mora pattuiti in contratto sono contenuti nei limiti del tasso soglia previsto ex lege per espressa previsione contrattuale ed anche il tasso degli interessi corrispettivi è inferiore al tasso soglia fissato dal d.m. 19.9.2007 per il 4° trimestre del 2007 per la categoria crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche che è pari al
15,465% a fronte del TAEG pattuito del 11.240%.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante poiché soccombente nella misura liquidata in dispositivo, applicando la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.101/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.2208/2023 del Parte_1
Tribunale di Siracusa del 6.12.2023; condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata le spese del giudizio che liquida quali compensi in euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.101/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sebastiano De Caro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 10.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2208/2023, emessa all'udienza del 6.12.2023, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.2385/2017, emesso dal predetto tribunale il 21.12.2017, con cui era stato ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di euro 21.004,44 oltre interessi e spese, in favore di accertata la riferibilità della Controparte_1
1 sottoscrizione del contratto di finanziamento alla opponente che condannava anche a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 22.1.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 predetta decisione che censurava con i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o in subordine la rimessione della causa al giudice di primo grado per accertare l'esistenza di clausole abusive, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva e per essa la procuratrice ed eccepiva l'infondatezza Controparte_1 CP_2 del gravame di cui chiedeva il rigetto, con condanna della controparte a corrispondere le spese del giudizio.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la decisione di prime cure per avere affermato la inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non avendo considerato che l'opponente già dal 2015 risiedeva in Siracusa, via Salvatore Nanna, 3 come da certificato storico di residenza.
Di conseguenza andava ammessa la prova testimoniale volta a dimostrare tale assunto e contrastare la irreperibilità ex art.143 c.p.c. dichiarata dall'Ufficiale Giudiziario il 14.6.2028 al predetto indirizzo ove era stata tentata la notifica del decreto ingiuntivo opposto che non si perfezionava.
2) La sentenza di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art.650
c.p.c. con la seguente motivazione: “non corrisponde al vero l'assunto secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta presso l'indirizzo di Via Achille Adorno n. 4 in Siracusa;
infatti, come si evince dalla copia fotostatica del ricorso monitorio in atti, la notifica a detto indirizzo, tentata in data 13/02/2018, non si perfezionava per irreperibilità della destinataria, di talché, reperito il nuovo indirizzo di residenza della in Via Salvatore Nanna n. 3, in data 14/06/2018 veniva Pt_1 tentata una nuova notifica a mani in Siracusa alla predetta Via Salvatore Nanna n. 3, interno 27, notifica che tuttavia non si perfezionava in quanto l'Ufficiale attestava che la signora Pt_1 risultava sloggiata come da informazioni assunte in loco: a quel punto l'Ufficiale procedeva alla notifica ex art. 143 c.p.c. ritualmente perfezionatasi. Da tale ricostruzione dei fatti consegue la inammissibilità della spiegata opposizione”.
3) A fronte di tale motivazione, l'appellante ha contestato la decisione del tribunale in quanto avrebbe dovuto ammettere la articolata prova per testi volta a dimostrare che la debitrice abitava in via Salvatore Nanna, 3 a Siracusa in epoca precedente al 14.6.2018 emergendo dal certificato di residenza storico che la predetta abitasse in tale luogo dal 2015.
2 Il motivo è inammissibile in quanto le ragioni sottese alla ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. spiegate in primo grado sono del tutto diverse da quelle dedotte con il gravame.
Con l'opposizione tardiva la difesa dell'odierna appellante aveva fondato le ragioni della proposta opposizione sulla sola circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato in
Siracusa via Achille Adorno, quando invece la predetta risiedeva in via Salvatore Nanna 3 fin dal
2015, senza nulla contestare in ordine alla notificazione ex art.143 c.p.c. successivamente eseguita.
Il Tribunale di Siracusa alla luce del motivo proposto ha ritenuto inammissibile l'opposizione tardiva con la motivazione sopra riferita.
La ragione proposta con il gravame è quindi nuova rispetto a quella formulata in primo grado e come tale inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c.
4) In ogni caso, non solo l'ufficiale giudiziario ha dato atto nella relata di notifica delle espletate indagini volte ad accertare che il destinatario della notifica non risultava reperibile presso il luogo di residenza anagrafica, in Siracusa, via Salvatore Nanna 3, con la conseguenza che si è proceduto alla notificazione ai sensi dell'art.143 c.p.c., ma va altresì rilevato che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c. non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; ibidem sez. III, 16/05/2023, n.13365), prova in ordine alla quale manca anche qualunque allegazione.
5) Con il 2° motivo l'appellante censura la decisione del tribunale per avere affermato che la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento a firma di fosse alla stessa Parte_1 riferibile e non fosse invece apocrifa, basandosi sulla disposta perizia calligrafica, che tuttavia era affetta da numerose discrasie.
Il motivo resta assorbito dalla dichiarata inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sicchè l'eccezione di firma apocrifa nel contratto di finanziamento andava proposta con l'opposizione tempestiva difettando il vizio di notifica del decreto ingiuntivo nonché la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto e quindi di non essere stata in grado di proporre una tempestiva opposizione.
6) Con il 3° motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per non avere accertato, in conformità alla direttiva 93/13/CEE e all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di
3 Cassazione con la sentenza n.947972023 del 6.4.2023, la esistenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive in quanto lesive dei diritti del consumatore.
In particolare, ai sensi dell'art.33 del codice del consumo sono vessatorie e quindi nulle le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie sarebbero abusive le clausole contenute negli art.5, 8 b), 6 e 9 b) che prevedono in caso di ritardo nel pagamento la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto con obbligo di pagare sia il capitale residuo che gli interessi maturati oltre un indennizzo rispetto al capitale residuo, trattandosi di penale manifestamente eccessiva non prevedendosi nemmeno una clausola di salvaguardia per limitare l'indennizzo.
Al fine di eseguire tale verifica ha richiesto che la controversia venisse rimessa al primo giudice.
7) Va premesso che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, al ventiquattresimo considerando stabilisce che “le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori”.
L'articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva prevede che: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”, mentre l'articolo 7, paragrafo 1, prevede che: “Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.
In data 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, investita delle questioni pregiudiziali sollevate da giudici di diversi ordinamenti, fra i quali il Tribunale di
Milano, ha stabilito una serie di principi fondamentali in tema di diritti dei consumatori e clausole vessatorie.
La sentenza n.693 ha riguardato l'esame delle tutele approntate dal nostro ordinamento interno al fine di garantire l'effettiva tutela dei consumatori in tema di clausole vessatorie.
Sulla questione la CGE ha dichiarato: “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
4 contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, per garantire il rispetto del principio di effettività della tutela del consumatore, riconosciuti dalla direttiva
93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, ha affermato: “se il credito azionato nei confronti del consumatore ha costituito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, privo di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto
d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è comunque obbligato – irrilevante risultando la formazione del giudicato – a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, dovendosi, all'esito del controllo, consentire all'esecutato di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
” ed inoltre che
“anche la presentazione dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. schiude la possibilità di accedere all'opposizione tardiva, sì come è infine possibile adire, direttamente, il giudice dell'opposizione tardiva.
8) Ciò premesso e venendo al caso in esame, la verifica della esistenza di clausole abusive a danno del debitore consumatore non è stata eseguita né dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di , né dal giudice dell'opposizione tardiva quindi manca un Parte_1 accertamento in ordine al carattere non vessatorio delle clausole del contratto di finanziamento su cui si basa la pretesa azionata dalla odierna appellata.
Poiché tale accertamento andava compiuto anche d'ufficio, l'omissione del giudice di primo grado non comporta la rimessione della causa al primo giudice, come chiesto dall'appellante, essendo le ipotesi di remissione tassative e quindi non estensibili analogicamente, bensì tale accertamento va eseguito dal collegio investito dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
9) L'appellante eccepisce la nullità delle clausole vessatorie contenute negli artt. 5 e 8b del contratto in tema di ritardato pagamento e negli artt. 6 e 9 b di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, assumendo la loro abusività in quanto prevedono il pagamento, oltre che
5 del capitale residuo e degli interessi maturati, anche di un compenso a titolo di indennizzo rispetto al capitale residuo per violazione dell'art.33 comma 2 lett. f del codice del consumo, secondo cui sono nulle le clausole che impongono al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il pagamento di un indennizzo di importo manifestamente eccessivo, senza la previsione di una clausola di salvaguardia che limiti l'indennizzo al valore degli interessi che il cliente avrebbe pagato per tutta la durata residua del finanziamento.
Ora, a prescindere dalla circostanza che non è stato chiesto il pagamento di alcuna penale in quanto l'intimazione ha riguardato il capitale non restituito e gli interessi maturati, la clausola di estinzione anticipata in caso di inadempimento non può in alcun modo ritenersi abusiva, essendo meramente riproduttiva di norme di legge e quindi le previsioni contrattuali in tema di decadenza dal termine in caso di inadempimento dell'obbligazione non costituiscono clausola vessatoria, essendo meramente riproduttiva di norme di legge in quanto conformi all'art. 1186 c.c.
In ordine poi ai costi correlati alla mora debendi, questi non sono manifestamente eccessivi o sproporzionati posto che gli interessi di mora pattuiti in contratto sono contenuti nei limiti del tasso soglia previsto ex lege per espressa previsione contrattuale ed anche il tasso degli interessi corrispettivi è inferiore al tasso soglia fissato dal d.m. 19.9.2007 per il 4° trimestre del 2007 per la categoria crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche che è pari al
15,465% a fronte del TAEG pattuito del 11.240%.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante poiché soccombente nella misura liquidata in dispositivo, applicando la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.101/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.2208/2023 del Parte_1
Tribunale di Siracusa del 6.12.2023; condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata le spese del giudizio che liquida quali compensi in euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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