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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr.ssa Giovanna Gianì consigliere dr.Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2025 ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n.
1020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
c.f. ), con l'avv. Alfonso Tordo Parte_1 P.IVA_1
Caprioli, impugnante
E
(c.f. ), con l'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Piacentini, impugnata/impugnante incidentale
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale emesso in Roma il 16 novembre 2021 (presid. Giusti, arbitri e ), Per_1 Per_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-impugnante principale:
- “in via principale dichiarare la nullità del lodo per incompetenza del
Collegio arbitrale previa declaratoria, per le ragioni esposte, di nullità/inefficacia della clausola arbitrale di cui all'art. 20 del contratto e della clausola di cui all'art. 25, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine dichiarare la parziale nullità del lodo e specificatamente la nullità delle statuizioni di cui ai punti H), I), J), L) e M) ed all'effetto, in sede rescissoria, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti da Pt_1
condannare in persona del legale rappresentante, al
[...] Controparte_1
r.g. n. 1 pagamento a favore di della somma pari alla differenza Parte_1 tra quanto accertato come dovuto al punto D) del a favore di Pt_2 [...]
(euro 24.000,00) e quanto liquidato a favore di Parte_1 Controparte_1 per i danni arrecati di cui al punto G) del Lodo, pari a 19.318,00, e quindi condannare a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 parziale corrispettivo del contratto di subappalto in atti la somma di euro
4.682,00 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori avanzati da
[...] nel corso del procedimento arbitrale e indicati nella prima Parte_1 memoria autorizzata e nella memoria di replica da intendere qui ritrascritte;
In via cautelare ai sensi dell'art. 830 c.p.c. riserva di Parte_1 avanzare istanza differita di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato cosi come previsto dall'art. 830 c.p.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
--impugnante incidentale:
“1. IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello interposto da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
2. NEL MERITO: dichiarare integralmente infondato, in fatto e diritto,
l'appello proposto da in riferimento al lodo arbitrale Parte_1 sottoscritto in data 16.11.2021 dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri
Presidente Avv. Prof. Carlo Alberto Giusti, Avv. Luca Ercolano – Arbitro,
Avv. Maria Ida Leonardo – Arbitro;
in accoglimento dell'appello incidentale qui spiegato, riformare il lodo arbitrale sottoscritto in data 16.11.2021 dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri Presidente Avv. Prof. Carlo Alberto Giusti, Avv. Luca
Ercolano – Arbitro, Avv. Maria Ida Leonardo – Arbitro e per l'effetto:
1. primariamente, e nel merito, accertare e dichiarare la nullità integrale del capo D) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o difetto di motivazione, statuendo, per l'effetto, che nessuna pretesa creditoria può essere vantata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. accertare e dichiarare anche in applicazione dell'art. 112 c.p.c., la nullità dei capi B) e F) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o difetto di motivazione;
e, per l'effetto:
3. accertare e dichiarare, anche in accoglimento delle due domande che precedono, che la società non è debitrice Controparte_1 dell'importo complessivo di € 84.565,16 (al netto di IVA) di Parte_3
[...] con riferimento a quanto dalla medesima complessivamente richiesto nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, e dunque della somma di Euro 36.5565,16 (sempre IVA esclusa) per lavorazioni eseguite e quindi per residuo corrispettivo dell'appalto (comprese le trattenute a garanzia) nonché della somma di Euro 48.000,00 (al netto di IVA) per variazioni contrattuali concordate (di cui euro 24.000,00 già oggetto di NEL 19998 e fattura n.31/2019 non pagata).
3. Sempre nel merito, dichiarare la nullità parziale dei capi G), H), J), del lodo arbitrale per violazione di legge e illogicità e/o carenza della motivazione in ordine al parziale rigetto delle domande riconvenzionali spiegate da e per l'effetto: Controparte_1
- riconoscere il diritto di di ottenere la refusione del Controparte_1 maggiore importo di € 71.205,13 (euro settantunomiladuecentocinque/13) al netto iva, oltre interessi moratori interessi moratori quantificati ex L. 24 marzo 2012, n. 27, a far data dai pagamenti effettuati, connesso all'inadempimento contrattuale di e per le lavorazioni Parte_1 in ripristino dei danni arrecati o delle lavorazioni mancanti da quest'ultima non realizzate come da contratto;
fermo restando il diritto già riconosciuto in primo grado e in ordine al quale si è verificata acquiescenza e dunque in ordine alla già dichiarata debenza, in ogni caso, dell'importo di € 19.318,00 in favore di Controparte_1
- riconoscere il diritto di di ottenere la corresponsione del Controparte_1 maggior importo (rispetto alla somma di € 125.000,00 già riconosciuta in sede di lodo) di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) a titolo di danno da inadempimento contrattuale, anche a titolo di penale risarcitoria, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- riconoscere il diritto di di ottenere la corresponsione del Controparte_1 maggior importo (rispetto alla somma di € 5.000,00 già riconosciuta in sede di lodo) di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di danno connesso all'abuso del processo perpetrato da ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
4. Ancora nel merito dichiarare la nullità integrale del capo K) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o carenza della motivazione e per l'effetto riconoscere che si è resa inadempiente Parte_1
r.g. n. 3 contrattualmente non rispettando l'art. 15 del contratto, avendo citato giudizialmente la committente e avendola anche sottoposta a procedure esecutive, e conseguentemente arrecato ad danni di Controparte_1 immagine, quantificati come già in sede arbitrale in euro 1.000.000,00
(eurounmilione/00) o nella somma maggiore o minore che la Corte di
Appello riterrà equa e giusta a titolo di risarcimento del danno stesso oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
5. In subordine ed in ogni caso riformare il lodo arbitrale quanto al capo N) dello stesso, in punto di liquidazione delle spese del giudizio arbitrale per il funzionamento del Collegio, ponendo le stesse integralmente a carico di risultata soccombente in tale sede;
Parte_1
6. in subordine rispetto alla domanda di cui al punto che precede, riformare il lodo arbitrale quanto al capo N) dello stesso ripartendole quantomeno fra le parti del giudizio in quote equivalenti.
FATTO
Insorta controversia fra le parti del contratto di prestazione d'opera, sottoscritto in data 19 ottobre 2019, con cui la società sub- Controparte_1 Part commissionava alla (anche in prosieguo) la Parte_1 esecuzione di alcune lavorazioni relative agli impianti elettrici e meccanici da eseguire su immobile di proprietà del DO (gestito da Fabrica CP_2
Immobiliare SGR) sito in Padova, via Delù, da destinare, post ristrutturazione, a studentato. Nello specifico il committente principale
(Fabrica Immobiliare SGR) aveva commesso in appalto alla - CP_3 quale general contractor- tutti i lavori di manutenzione straordinaria del predetto fabbricato per un valore di circa euro 6.000.000,00; a sua volta la sub commetteva in appalto alcune lavorazioni degli impianti CP_3 elettrici e telefonici alla che, a sua volta, pure eseguendo Controparte_1 direttamente in cantiere alcune lavorazioni, subappaltava parte delle lavorazioni affidatele ad altre aziende, tra cui con il Parte_1 contratto sopra menzionato, per un corrispettivo determinato forfettariamente in euro 312.700,00 (IVA esclusa per 'reverse charge').
Il corrispettivo sarebbe stato pagato a stati di avanzamento, previo rilascio da parte di di documentazione (c.d. NEF, nulla osta Controparte_1 emissione fattura), attestante le lavorazioni eseguite;
nel corso del rapporto provvedeva a pagare alcune fatture per lavorazioni effettuate, ma CP_1 successivamente, malgrado il rilascio delle c.d. NEF, Controparte_4
4
[...] sospendeva i pagamenti, tanto che dopo diverse note Parte_1 di sollecito, anche per la corretta gestione del cronoprogramma dei lavori, decideva di agire giudizialmente innanzi al Tribunale di Roma per ottenere decreto ingiuntivo dell'importo di euro 128.234,94 su fatture emesse (e non pagate) a seguito di regolare NEF, riservandosi di agire per il residuo credito maturato, ma non ancora divenuto esigibile.
Veniva ottenuto da parte della CS d.i. per euro 128 mila circa, a fronte del mancato pagamento di fatture emesse, e, proposta opposizione da parte di al d.i. stesso, con eccezione di clausola compromissoria CP_1 contrattuale, il giudice della opposizione sospendeva il procedimento, rimettendo le parti dinanzi al Collegio arbitrale designando;
alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 15.06.2021, il Collegio Arbitrale provvedeva a esperire un preventivo tentativo di conciliazione tra le stesse, che non sortiva buon esito, essendo risultato il primo incontro di carattere interlocutorio, sede nella quale Parte_1 domandava la concessione di un termine per il deposito di note per
[...] meglio specificare le proprie eccezioni preliminari, che veniva concesso dal
Collegio; depositava dunque la propria memoria, cui seguiva il Parte_1 deposito di una breve memoria di replica sul medesimo tema, depositata successivamente nell'interesse di alla successiva udienza Controparte_1 del 15.07.2021 il Collegio Arbitrale, presa visione del contenuto delle memorie suddette e di tutti gli atti di causa, rilevata l'impossibilità che le parti addivenissero a una soluzione transattiva, le invitava a discutere la causa;
all'esito della discussione il Collegio riteneva di non accogliere le eccezioni preliminari formulate, in ordine alla presunta nullità o inefficacia della clausola compromissoria, ed anche le istanze istruttorie formulate da non trovavano accoglimento, risultando integralmente Parte_1 rigettate;
ed infine, ritenuta la natura documentale della controversia, e quindi la causa matura per la decisione, il Collegio la tratteneva in decisione, concedendo termine alle parti per conclusionali e repliche.
All'esito quindi del complesso procedimento, il Collegio Arbitrale, a seguito dello scambio di memorie conclusionali e di replica risultanti dal fascicolo di parte in sede arbitrale, in data 16.11.2021 vergava il lodo che definiva la controversia;
segnatamente, il Collegio arbitrale così statuiva:
r.g. n. 5 “a) rigetta, la richiesta effettuata da in via preliminare di Parte_1 dichiarare l'incompetenza del Collegio arbitrale per essere competente il giudice ordinario, previa declaratoria di nullità, ovvero inefficacia, della clausola compromissoria di cui all'art. 20 e 25 del contratto di prestazione
d'opera, per le ragioni indicate in motivazione;
b) prende atto della parziale rinunzia di alla domanda Pt_1 Parte_1 inizialmente sollevata in via subordinata relativa alle variazioni contrattuali concordate per la somma di €. 48.000,00;
c) rigetta l'eccezione di nullità degli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
18 e 22 del contratto, sollevata per difetto di doppia Parte_1 sottoscrizione, per le ragioni indicate in motivazione;
d) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la restante domanda effettuata da in via subordinata e coltivata in Parte_1 giudizio e, per l'effetto, accerta il diritto di al pagamento Parte_1 della somma di Euro 24.000,00 di cui al NEF 19998 del 31 luglio 2019 e relativa fattura n. 31/2019, al netto di IVA (non dovuta ex art.17 d.p.r.
633/72), da porre in compensazione con le somme riconosciute ad
; CP_1
e) respinge, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le istanze istruttorie formulate da ed accoglie i quesiti n. 1 e 2 di Parte_1 CP_1 relativi alle istanze istruttorie formulate da per le ragioni Parte_1 indicate in motivazione;
f) respinge in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n.
3 volto a fare accertare al Collegio che nulla deve a CP_1 [...] in relazione all'importo rivendicato da quest'ultima ed il quesito Parte_1
4, volto a fare accertare, anche in applicazione dell'art. 112 cpc., che la società non è debitrice di con riferimento a quanto CP_1 Parte_1 dalla medesima richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
g) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n.
5 proposto da e per l'effetto accerta che CP_1 Parte_1 si è resa inadempiente contrattualmente nella predisposizione delle opere consegnate, arrecando danni ad per € 19.318,00, CP_1
h) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n.
7 proposto da e, per l'effetto, accerta che Controparte_1 Parte_1 si è resa inadempiente contrattualmente non rispettando i termini di
[...] consegna delle opere alla medesima affidate nelle modalità previste, arrecando danni per la somma di € 125.000,00;
r.g. n. 6 i) respinge l'eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale proposta da in relazione alle domande riconvenzionali di di cui Parte_1 CP_1 ai quesiti nn. 8 e 9, per le ragioni indicate in motivazione;
j) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n.
8 proposto da e, per l'effetto, accerta che CP_1 Parte_1 si è resa inadempiente contrattualmente, non rispettando la clausola compromissoria contrattualmente prevista, abusando del processo esecutivo e arrecando ad danni di immagine e di impossibilità CP_1
a operare sui propri conti correnti, quantificati nell'importo di €. 5.000,00;
k) respinge, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n. 9 proposto da perchè sfornito di adeguato supporto probatorio;
CP_1
l) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i quesiti 6 e
10 di e, per l'effetto, considerato quanto statuito al punto d) e CP_1 dell'importo di €. 24.000,00 da porre in compensazione, condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del l.r. p.t., della somma di € 125.318,00 CP_1
(centoventicinquemilatrecentodiciotto//00);
m) rigetta ogni altra domanda, anche istruttoria, deduzione ed eccezione formulata dalle parti;
n) pone le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, gli onorari degli arbitri e il compenso del segretario, liquidati in dettaglio con separata ordinanza, nella misura del 30% a carico di Centro e nella misura Pt_1 del 70% a carico di , fermo restando il vincolo di solidarietà tra le CP_1 parti e condanna le parti alla refusione dei correlati importi in favore degli
Arbitri e del Segretario;
o) compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio”; Proponeva gravame la in ordine alla statuizione sub a), in Parte_1 quanto aveva invocato la nullità del lodo per incompetenza del Collegio
Arbitrale, ed in subordine chiedeva accertarsi la nullità parziale del lodo quanto alle statuizioni di cui ai punti H), I), J), L) ed M) e, per l'effetto, condannarsi a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 4.682,00, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante nel corso del giudizio arbitrale.
Si costituiva la , chiedendo rigetto del gravame stesso, ed a sua CP_1 volta impugnando il lodo nelle sue statuizioni che seguono, in quanto chiedeva:
r.g. n. 7 1.primariamente, e nel merito, accertare e dichiarare la nullità integrale del capo D) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o difetto di motivazione, statuendo, per l'effetto, che nessuna pretesa creditoria può essere vantata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. accertare e dichiarare anche in applicazione dell'art. 112 c.p.c., la nullità dei capi B) e F) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o difetto di motivazione;
e, per l'effetto:
3. accertare e dichiarare, anche in accoglimento delle due domande che precedono, che la società non è debitrice dell'importo Controparte_1 complessivo di € 84.565,16 (al netto di IVA) di Centro Servizi con riferimento a quanto dalla medesima complessivamente richiesto nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, e dunque della somma di Euro
36.5565,16 (sempre IVA esclusa) per lavorazioni eseguite e quindi per residuo corrispettivo dell'appalto (comprese le trattenute a garanzia) nonché della somma di Euro 48.000,00 (al netto di IVA) per variazioni contrattuali concordate (di cui euro 24.000,00 già oggetto di NEL 19998 e fattura n.31/2019 non pagata).
4. sempre nel merito, dichiarare la nullità parziale dei capi G), H), J), del lodo arbitrale per violazione di legge e illogicità e/o carenza della motivazione in ordine al parziale rigetto delle domande riconvenzionali spiegate da e per l'effetto: Controparte_1
- riconoscere il diritto di di ottenere la refusione del Controparte_1 maggiore importo di € 71.205,13 (euro settantunomiladuecentocinque/13) al netto iva, oltre interessi moratori interessi moratori quantificati ex L. 24 marzo 2012, n. 27, a far data dai pagamenti effettuati, connesso all'inadempimento contrattuale di e per le lavorazioni Parte_1 in ripristino dei danni arrecati o delle lavorazioni mancanti da quest'ultima non realizzate come da contratto;
fermo restando il diritto già riconosciuto in primo grado e in ordine al quale si è verificata acquiescenza e dunque in ordine alla già dichiarata debenza, in ogni caso, dell'importo di € 19.318,00 in favore di Controparte_1
- riconoscere il diritto di di ottenere la corresponsione del Controparte_1 maggior importo (rispetto alla somma di € 125.000,00 già riconosciuta in sede di lodo) di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) a titolo di danno da inadempimento contrattuale, anche a titolo di penale risarcitoria, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
r.g. n.
8 - riconoscere il diritto di di ottenere la corresponsione del Controparte_1 maggior importo (rispetto alla somma di € 5.000,00 già riconosciuta in sede di lodo) di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di danno connesso all'abuso del processo perpetrato da ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia in ordine al danno perpetrato da ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
5. Ancora nel merito dichiarare la nullità integrale del capo K) del lodo per violazione di legge e illogicità e/o carenza della motivazione e per l'effetto riconoscere che si è resa inadempiente Parte_1 contrattualmente non rispettando l'art. 15 del contratto, avendo citato giudizialmente la committente e avendola anche sottoposta a procedure esecutive, e conseguentemente arrecato ad danni di Controparte_1 immagine, quantificati come già in sede arbitrale in euro 1.000.000,00
(eurounmilione/00) o nella somma maggiore o minore che la Corte di
Appello riterrà equa e giusta a titolo di risarcimento del danno stesso oltre interessi quantificati ex art. 1284, IV co. c.p.c. dalla data di proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
6. In subordine ed in ogni caso riformare il lodo arbitrale quanto al capo N) dello stesso, in punto di liquidazione delle spese del giudizio arbitrale per il funzionamento del Collegio, ponendo le stesse integralmente a carico di risultata soccombente in tale sede;
Parte_1 il tutto con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, nonché della fase cautelare con richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, introdotta da Parte_1
(dove la stessa è risultata ampiamente soccombente), da liquidarsi in favore dell'appellante in via incidentale.
Alla udienza in data 10 settembre 2025, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione, con apposita ordinanza, con concessione dei termini ivi previsti per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale è infondata. Quanto al primo motivo, concernente l'incompetenza del Collegio
Arbitrale per invalidità o nullità della clausola arbitrale contenuta nel contratto tra le parti in oggetto, si rileva quanto segue.
r.g. n. 9 All'esito del procedimento arbitrale il Collegio pronunciava il lodo arbitrale, con ultima sottoscrizione datata 16 novembre 2021, non notificato, che, per quanto qui interessa, rigettava la preliminare eccezione di di incompetenza, previa declaratoria di Parte_1 nullità/inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art.20 del contratto intercorso fra le parti.
1.La decisione degli arbitri, sul punto, rileva la Corte, non è contraria a diritto, attesa la natura delle parti della controversia, costituite da imprenditori e non da consumatori, e la natura del contratto che non è per adesione, ma frutto di contrattazione fra due soggetti paritetici (come chiaramente indicato all'art.25 del contratto di appalto fra le due società, in cui si escludeva espressamente la applicabilità degli artt.1341 e 1342 c.c.), oltre alla chiara devolvibilità in arbitrato delle questioni oggetto della presente vicenda.
Infatti:
-non trattasi, quanto a quello di specie, di contratto per adesione cui siano applicabili gli artt.1341 e 1342 c.c. per la validità di una clausola arbitrale nello stesso contenuta (art.20 del contratto in questione), poiché, come notato sia dal Tribunale in sede di opposizione al d.i. richiesto da Pt_1
sia dallo stesso Collegio Arbitrale, “possono qualificarsi come
[...] contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti, da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso
a seguito e per l'effetto di trattative svoltesi tra le parti” (vedi Cass. sez.II 6753/18, sez.I 27320/20).
Nella specie, non trattasi quanto al contratto tra le parti, di un formulario, utilizzato in altri rapporti fra le stesse, ovvero tra l'appaltatore ed altri subappaltatori in relazione ad altre vicende contrattuali;
r.g. n. 10 né trattasi di un rapporto contrattuale fra un imprenditore ed un consumatore, ma fra due imprenditori, ed avendo la stessa Parte_1 dato esecutività alla clausola, aderendo al rilievo del Tribunale in sede monitoria, si nota che l'invocato art.1341 c.c. non poteva trovare applicazione, né si può rilevare alcuna nullità che non fosse stata sanata dal comportamento dello stesso contraente, eccipiente sul punto.
Premessa, poi, la ammissibilità in astratto del gravame principale, e quindi anche di quello incidentale, per rispetto dei parametri ex art.342 c.p.c., non si riscontra però alcuna violazione di legge o procedimentale nella attività degli arbitri, né illogicità o contraddittorietà della motivazione dagli stessi resa, salvo su di un unico punto, come di seguito esposto.
2.Quanto al secondo motivo di impugnazione della si rileva Parte_1 quanto sopra.
Non si apprezza nella motivazione resa dal Collegio Arbitrale nella sua decisione, sui punti in questione, un difetto di motivazione che sia tale da rendere del tutto non intelligibile, perplessa o contraddittoria la giustificazione della decisione resa nel lodo, tale da renderla rilevante sotto il profilo di cui all'art.823 n.5 c.p.c. (su cui vedi Cass. civ.12321/18, e Corte d'Appello di Milano, 26 Luglio 2019, per cui “il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della 'ratio decidendi', che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della
“ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione”, nonché Cass. civ. sez.I n. 8785/1998 in tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione al precedente art. 823, come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, ovvero si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Sotto altro profilo di reclamo dei capi D) e G) del lodo, si rileva come la valutazione del fatto e delle prove fornite da parte degli arbitri, nonché
l'uso del criterio liquidatorio equitativo, non è censurabile sotto il profilo r.g. n. 11 indicato dall'impugnante principale, non potendosi ricondurre un eventuale vizio sul punto in un errore di applicazione di norma di diritto (che consiste, vedi Cass. ordin. 13604/24 in “…una inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.” In parte motiva la Corte di Cassazione infatti ha affermato: “ …in altri termini, l'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co.2 cod. proc. civ. per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. (Cass. Sez.
1 31-7-2020 n. 16559 Rv. 658604-01, Cass. Sez. 1 11-10-2006 n. 21802 Rv.
594366-01). Ne consegue altresì che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, in quanto il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass. Sez. 6- 1 7-
2-2018 n. 2985 Rv. 647336-01, Cass. Sez. 1 26-7-2013 n. 18136 Rv.
627400-01). La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass.
Sez. 1 24-6-2011 n. 13968 Rv. 618515-01); la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (Cass. Sez. U 8-10- 2008 n. 24785 Rv. 604881-01).
6.1.Facendo applicazione dei principi esposti, deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per la ragione, assorbente
r.g. n. 12 rispetto a tutte le altre, che la ricorrente, nonostante prospetti la violazione dell'art. 1454 cod. civ., in sostanza lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che in fatto non sussistevano i presupposti per eseguire la diffida ad adempiere;
quindi l'inosservanza di legge potrebbe risultare soltanto all'esito del riscontro dell'erroneo esame delle circostanze di fatto da parte degli arbitri”). Infatti, per giurisprudenza costante del S.C., vedi Cass. civ. n. 17097/2013: “la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo;
non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento”, e Cass. civ. Sez.Un. n. 24785/2008 che stabilisce “in tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata”. Il lodo così stabiliva, infatti, in punto di statuizioni condannatorie, parzialmente accogliendo le reciproche contrapposte domande:
-H.Nel merito accoglie la domanda di di accertamento della Parte_1 debenza della minor somma di euro 24.000,00 per lavorazioni eseguite ma non pagate, senza pronunziare condanna di pagamento, e ponendole “in compensazione con le somme riconosciute ad ”. CP_1
L.Previa reiezione del “quesito n.9” di e quindi conclusivamente CP_1
(lettera L del dispositivo del lodo) “accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i quesiti 6 e 10 di e per l'effetto, CP_1 considerato quanto statuito al punto D) e dell'importo di euro 24.000, da porre in compensazione, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 125.318,00”. CP_1
Infatti in ordine alla mancata compensazione tra le somme riconosciute nei Part capi D) e G) del lodo, rispettivamente in favore di ed , la CP_1 stessa non trovava ragione alcuna, alla luce delle ben maggiori somme riconosciute, ad altro titolo, ma sempre in relazione al contratto in oggetto,
r.g. n. 13 in favore di nei capi H) e J), che avrebbero azzerato largamente la CP_1 esistenza di ogni posta attiva risultante in favore della principale opponente.
Né si rileva una lesione del contraddittorio (perché l'altra parte è stata comunque posta in condizione di argomentare e dedurre sul punto) in ordine ad una richiesta risarcitoria (recepita nelle lett.H) ed L) del lodo) che si assuma ingiustificata e non convenientemente argomentata;
la violazione del contraddittorio, quale lesione del diritto alla difesa ed alla prova comporta infatti (vedi Cass. civ. n. 15613/2021) “la nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., che è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015), ed ancora Cass. civ. ordin. n. 18600/2020, per cui: “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014)”.
---Sui motivi, poi, di impugnazione incidentale di si rileva in via CP_1 generale che manca la possibilità di considerare carente o contraddittoria la motivazione del Collegio Arbitrale in ordine al solo parziale accoglimento delle richieste risarcitorie, per inadempimento della fornitrice di servizi, ovvero per abuso del processo da parte del fornitore, ovvero rispetto al Part (parziale) accoglimento della domanda della per mancato pagamento di alcune lavorazioni effettuate già al momento della richiesta in sede monitoria;
viene richiesta in realtà alla Corte una nuova valutazione nel merito degli elementi di fatto e di diritto acquisiti al giudizio arbitrale,
r.g. n. 14 preclusa per ultroneità rispetto ai motivi ex art.829 c.p.c. nella presente sede oppositiva, come già sopra argomentato.
Per cui in ordine ai motivi, attinenti ai capi del lodo:
-H.Nel merito accoglie la domanda di di accertamento della Parte_1 debenza della minor somma di euro 24.000,00 per lavorazioni eseguite ma non pagate, senza pronunziare condanna di pagamento, e ponendole “in compensazione con le somme riconosciute ad ”. CP_1
-I.Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 circa il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale
(lavorazioni non eseguite), riducendo la somma rispetto a quella pretesa da ad euro 19.318,00, CP_1
-J.Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il quesito
n.7 proposto da e, per l'effetto accerta che CP_1 Parte_1 si è resa inadempiente contrattualmente non rispettando i termini di consegna delle opere alla medesima affidate nelle modalità previste, arrecando danni per la somma di euro 125.000,00 (valore delle lavorazioni non correttamente eseguite)”.
-K.Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il quesito
n.8 proposto da e, per l'effetto accerta che CP_1 Parte_1 si è resa inadempiente contrattualmente non rispettando la clausola compromissoria contrattualmente prevista, abusando del processo esecutivo e arrecando danni di immagine e di impossibilità a operare sui propri conti correnti, quantificati nell'importo di euro 5.000,00.” L.Previa reiezione del “quesito n.9” di e quindi conclusivamente CP_1
(lettera L del dispositivo del lodo) “accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i quesiti 6 e 10 di e per l'effetto, CP_1 considerato quanto statuito al punto D) e dell'importo di euro 24.000, da porre in compensazione, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 125.318,00”. CP_1
Ed infine la statuizione “sulle Spese di funzionamento del Collegio, vedeva le stesse poste per il 30% a carico di e per il 70% a carico Parte_1 di;
spese legali interamente compensate, invece, tra le parti”. CP_1
Ed indicati da nel suo atto, rispettivamente: CP_1 sub.1 (relativo al capo D) del lodo), sub.2 (relativo ai capi B) ed F) del lodo), sub.3 (relativo ai capi B) ed F) del lodo), sub.4 (relativo ai capi G), H) ed I) del lodo),
e sub 5 (relativo al capo K) del lodo),
r.g. n. 15 sopra specificati, si rileva in realtà in ordine agli stessi in realtà una inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, rispetto a quella compiuta dagli arbitri, sulla scorta di quanto già esposto, in via speculare, in relazione al secondo motivo della impugnazione principale, né si apprezza una menomazione del contraddittorio quanto al diritto di difesa della parte.
Merita, invece, quanto, infine, alla statuizione sub N) del lodo, l'entità della condanna in relazione alle spese del funzionamento del Collegio, alla luce del complessivo esito del giudizio arbitrale appare conforme ad un principio di logica e ragionevolezza della motivazione ritenere non congrua una diversa attribuzione di tali spese, in quote diseguali tra le parti, a fronte di una soccombenza reciproca delle parti stesse.
Le spese della presente fase di impugnazione vanno invece, atteso l'esito complessivo del giudizio, interamente compensate fra le parti,
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'impugnazione principale e quella incidentale,
-modifica la statuizione sub N) del lodo, nel senso di porre a carico di ogni parte per il 50% le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale;
-dà atto dell'obbligo della parte impugnante principale ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la propria impugnazione. Roma, 26 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE (dr.Enrico Colognesi)
IL PRESIDENTE (dr.Diego Rosario Antonio PINTO)
r.g. n. 16