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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19214/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. CAU FEDERICA Parte_1 e PIGNATA CARLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHETTI ROBERTO e CP_1 MARCHETTI GIORGIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 03/08/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che il sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé tutti gli effetti CP_1 personali, nessuno escluso;
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione in locazione sita in Torino, Pt_1 Strada della Pronda n. 69 int. 6, assieme a suo figlio nato da una precedente relazione Persona_1 sentimentale, con canone di locazione di € 721,00 mensile, oltre alle spese condominiali e alle utente domestiche, oltre alla parte di competenza del sig. rimasta in arretrato per la somma di € 2.483 CP_1 (pari al 50% del canone di locazione dal mese di settembre u.s. e delle spese condominiali);
DÀ ATTO che le parti si faranno carico del finanziamento cointestato CA - PP , contratto CP_2 n. 2185479, con scadenza aprile 2031, rata mensile di € 581,11, tentando una definizione transattiva del debito residuo;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento in proprio in quanto economicamente e patrimonialmente indipendenti;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà alla corresponsione delle proprie spese legali in favore dell'avvocato;
DÀ ATTO che con l'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa e/o titolo, anche non dipendente dal rapporto familiare;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19214/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. CAU FEDERICA Parte_1 e PIGNATA CARLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHETTI ROBERTO e CP_1 MARCHETTI GIORGIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 03/08/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che il sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé tutti gli effetti CP_1 personali, nessuno escluso;
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione in locazione sita in Torino, Pt_1 Strada della Pronda n. 69 int. 6, assieme a suo figlio nato da una precedente relazione Persona_1 sentimentale, con canone di locazione di € 721,00 mensile, oltre alle spese condominiali e alle utente domestiche, oltre alla parte di competenza del sig. rimasta in arretrato per la somma di € 2.483 CP_1 (pari al 50% del canone di locazione dal mese di settembre u.s. e delle spese condominiali);
DÀ ATTO che le parti si faranno carico del finanziamento cointestato CA - PP , contratto CP_2 n. 2185479, con scadenza aprile 2031, rata mensile di € 581,11, tentando una definizione transattiva del debito residuo;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento in proprio in quanto economicamente e patrimonialmente indipendenti;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà alla corresponsione delle proprie spese legali in favore dell'avvocato;
DÀ ATTO che con l'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa e/o titolo, anche non dipendente dal rapporto familiare;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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