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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 490 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSSO LUCIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MUSSO LUCIA, giusta delega in atti _1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.; Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui:
- alla sentenza del Tribunale di Genova n. 2009/2019, come parzialmente modificate con
- provvedimento di modifica del Tribunale di Savona in data 22/04/2022 (cron. n. 1492/2022)
OMOLOGARE
Le condizioni che (nel loro complesso precedente e modificato) sono di seguito riassunte e specificate:
- Preso atto che la figlia , ormai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente sotto il Per_1 profilo economico, risiede ora presso l'abitazione del padre, disporre che il GN Pt_1
provveda pertanto al di lei mantenimento diretto,
- Preso atto che il figlio ormai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente risiede presso Per_2
l'abitazione della madre, residenza della madre, disporre che il sig. versi alla Parte_1
sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno per il mantenimento del figlio _1 minore , nella misura di € 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base Persona_3
agli indici ISTAT;
- disporre che il Sig. percepisca l'assegno unico erogato in favore della figlia Parte_1
e che la GNa percepisca l'assegno unico erogato in favore del figlio Per_1 _1
Per_2
- il sig. e la Sig. sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Pt_1 _1
sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, impegnandosi rispettivamente a rimborsare la propria quota parte al genitore che le avrà anticipate. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie si evidenziano le seguenti considerazioni elaborate dal Tribunale di Genova: spese sanitarie a) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SNN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SNN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
b) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.); spese scolastiche a) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere per l'iscrizione relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico
(compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
b) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola;
imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e le relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
spese extrascolastiche a) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per il conseguimento della patente di guida B;
b) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.
- Dare atto che i ricorrenti, si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto e reciprocamente ad un contributo di mantenimento;
- Dare atto che a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali di dare e avere maturati fino alla data odierna e quale elemento funzionale, essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale, i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso;
- Il GN , nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in San Colombano Certenoli (GE) Via Giovanni Daveggio, si impegna a cedere ed assegnare alla GNa , la quale si impegna ad accettare ed acquistare, la quota _1
del 50% della piena proprietà della ex casa coniugale costituita dall'immobile sito in Savona, località Chiappino, nel fabbricato avente accesso dal numero civico 47 di Via Gnocchi Viani, corrispondente all'appartamento di civile abitazione posto al piano secondo (terzo fuori terra), distinto con il numero interno 11, della scala “A”, composto da ingresso – corridoio, tre vani, cucinino-tinello, bagno e ripostiglio, attualmente censito al NCEU di detto Comune al foglio 67, mappale 1408, sub. 38, zona censuaria 1, categoria A/3, vani 5,5, r.c. Euro 582,31; (il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza Notaio di Savona, in data 16/11/2007, Persona_4
Rep. n. 115.448, Racc. n. 9.612);
- la GNa , nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in _1 C.F._2
Savona via Osvaldo Gnocchi Viani n. 47/11, a titolo di corrispettivo, si impegna a: I) corrispondere l'importo pattuito di €. 44.000,00 (quarantaquattromila//00); II) cedere ed assegnare al GN
, il quale si impegna ad accettare ed acquistare, la quota del 50% della piena Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Comune di Savona facente, parte del Condominio denominato
“Condominio ai Chinotti”, distinto con i civici numero 1 e 3 di Via privata Sambolino, costituito da locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, segnato con il numero 13 A, attualmente censito al NCEU di detto Comune al foglio 69, mappale 285, subalterno 70, zona censuaria 1, categoria
C/6, classe 3, mq. 12, r.c. Euro 66,31 (il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza Notaio
di Savona, in data 22/09/2010, Rep. n. 53.321, Racc. n. 29.119; III) cedere ed Persona_5
assegnare al GN , il quale si impegna ad accettare ed acquistare, la quota Parte_1
del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Savona, nel fabbricato avente accesso dal civico numero 16 di Corso Tardy & Benech, costituito da locale ad uso cantina posto al piano primo sottostrada senza numero interno, attualmente censito al NCEU di detto Comune al foglio 69, mappale 553, sub. 48, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, mq.10, r.c. Euro 12,40
(il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza Notaio , in data Persona_4
29/02/2012, Rep. n. 120.146, Racc. n. 12.148)
- Le parti si impegnano a formalizzare i suddetti trasferimenti per atto di notaio, a cura e spese della GNa , dando atto che, trattandosi di cessioni immobiliari effettuate in _1
esecuzione di procedimento di revisione e modifica delle condizioni di divorzio, le medesime sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo1987 n. 74.;
- Il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale è stato estinto dai ricorrenti in via anticipata, dietro versamento degli importi ancora dovuti e sostenuti dal GN e dalla Pt_1
GNa , nella misura del 50% ciascuno;
_1
- Il GN e si impegnano a sostenere in via esclusiva i futuri Parte_1 _1
oneri relativi agli immobili rispettivamente loro assegnati, sia con riferimento alle spese di ordinaria che alle spese di straordinaria manutenzione;
- Per espressa pattuizione delle parti le spese legali per la presente procedura restano ad esclusivo carico della GNa .”” _1
ritenuto che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e risultano, comunque, adeguate;
P.Q.M.
Dato atto, in parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova n.
2009/2019, come parzialmente modificata con provvedimento di modifica del Tribunale di Savona in data 22/04/2022 (cron. n. 1492/2022) conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
dott.ssa Lorena Canaparo