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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27950/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 27950/2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Arturo Rainone (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
(P. Iva e, per essa, quale procuratore, giusta procura speciale in atti, CP_1 P.IVA_1
(P. Iva , in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio, dall'avv.
Stefania Federici (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli il 15.07.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 18.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 5505/2021, emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli il 15.07.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (quale procuratrice CP_2
della , della somma di € 8.391,24 – oltre interessi e spese del procedimento monitorio CP_1
– quale saldo debitore dovuto in dipendenza del contratto di conto corrente bancario n. 65905,79, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 24.11.2003, revocato e trasferito a contenzioso giusta comunicazione del 12-20 dicembre del 2018.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha preliminarmente eccepito, in rito,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs 28/2010 e, nel merito, la prescrizione del diritto.
L' poi, ha disconosciuto la documentazione posta a fondamento della pretesa Pt_1
creditoria azionata e ha contestato la legittimità del rapporto bancario dedotto in causa.
Si è costituita in giudizio la e per essa, quale procuratrice, la contestando CP_1 CP_2
gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Trattata la causa, dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 21 marzo.
1. Si osserva in diritto.
1.1. In via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi le parti provveduto in corso di causa - come congiuntamente dalle stesse dichiarato all'udienza del 10 ottobre 2023 - procedimento conclusosi con verbale negativo.
1.2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ebbene, nella specie, la banca opposta ha preliminarmente dato prova della propria legittimazione sostanziale e processuale, dimostrando la titolarità del credito in ragione delle cessioni intervenute dapprima tra la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la (cfr docc. 1 CP_3
e 2 fascicolo monitorio) e, poi, tra la e la successivamente CP_3 Controparte_4
denominata (cfr docc. 3, 4 e 7 del fascicolo monitorio) le quali, non contestate nell'an CP_1
dal debitore ceduto, a questi risultano tutte regolarmente comunicate (cfr. estratti G.U., in ottemperanza ai dettami dell'art. 58 t.u.b. applicabile alla fattispecie).
L'opposta, poi, ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, già nella fase monitoria, il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria (debitamente sottoscritto dall'opponente), i relativi estratti conto e la certificazione di cui all'art. 50 T.U.B.
Ha allegato, infine, l'inadempimento del debitore (cfr. lettera di revoca degli affidamenti e passaggio a contenzioso agli atti).
Tale documentazione è stata disconosciuta dall'opponente.
E però, detto disconoscimento non può trovare ingresso, così come già esplicitato dal Tribunale nell'ordinanza del 17 maggio 2022.
Intanto, esso è inammissibile perché genericamente formulato con riferimento a tutti i documenti depositati.
A ciò si aggiunga che la condotta dell il quale ha discusso nel merito del rapporto Pt_1
debitorio chiedendo, peraltro, la formulazione di una proposta conciliativa sul presupposto di aver già chiesto in passato l'estinzione del conto, appare logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento. Pertanto, deve ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dalla parte nel merito.
Del tutto generiche, già in punto di allegazione, poi, sono le contestazioni mosse dall'opponente avverso il rapporto di conto corrente azionato dalla controparte, affidate alla vaga deduzione per cui “si eccepisce la vessatorietà delle clausole contrattuali di conto corrente, fidi, scoperti e finanziamenti così come si eccepisce l'anatocismo applicato dalla MPS e delle società in successione che hanno speculato nel calcolo degli interessi”.
E del resto, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, l'istante necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute.
Ne consegue che nessun valore può essere riconosciuto alla contestazione generica e puramente labiale operata dalla parte, la quale neppure ha indicato in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. E ciò, anche in considerazione dell'avvenuto deposito in giudizio della copia integrale degli estratti conto, attestanti l'andamento del conto dall'accensione all'estinzione.
Destituita di fondamento, infine, è l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo basta rilevare che la revoca degli affidamenti (e la conseguente cessazione del rapporto tra le parti) risale al 2019 (doc. 12 produzione opposta), sicchè alla data di introduzione di questo giudizio, certamente non era ancora decorso l'ordinario termine di prescrizione.
Vale appena sottolineare che le doglianze sollevate dall'opponente con l'atto introduttivo, formulate, come detto, in maniera del tutto generica, neppure sono state successivamente illustrate, posto che la parte non ha depositato né le memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. né gli scritti conclusionali.
In definitiva, l'opposizione avverso il D.I. n. n. 5505/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli il 15.07.2021 va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
2. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 5505/2021, iscritta al N.R.G. 27950/2021, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
5505/2021, emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli il 15.07.2021;
B) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.600,00 (di cui € 2.560,00 per compensi ed €40,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 27950/2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Arturo Rainone (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
(P. Iva e, per essa, quale procuratore, giusta procura speciale in atti, CP_1 P.IVA_1
(P. Iva , in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio, dall'avv.
Stefania Federici (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli il 15.07.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 18.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 5505/2021, emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli il 15.07.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (quale procuratrice CP_2
della , della somma di € 8.391,24 – oltre interessi e spese del procedimento monitorio CP_1
– quale saldo debitore dovuto in dipendenza del contratto di conto corrente bancario n. 65905,79, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 24.11.2003, revocato e trasferito a contenzioso giusta comunicazione del 12-20 dicembre del 2018.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha preliminarmente eccepito, in rito,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs 28/2010 e, nel merito, la prescrizione del diritto.
L' poi, ha disconosciuto la documentazione posta a fondamento della pretesa Pt_1
creditoria azionata e ha contestato la legittimità del rapporto bancario dedotto in causa.
Si è costituita in giudizio la e per essa, quale procuratrice, la contestando CP_1 CP_2
gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Trattata la causa, dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 21 marzo.
1. Si osserva in diritto.
1.1. In via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi le parti provveduto in corso di causa - come congiuntamente dalle stesse dichiarato all'udienza del 10 ottobre 2023 - procedimento conclusosi con verbale negativo.
1.2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ebbene, nella specie, la banca opposta ha preliminarmente dato prova della propria legittimazione sostanziale e processuale, dimostrando la titolarità del credito in ragione delle cessioni intervenute dapprima tra la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la (cfr docc. 1 CP_3
e 2 fascicolo monitorio) e, poi, tra la e la successivamente CP_3 Controparte_4
denominata (cfr docc. 3, 4 e 7 del fascicolo monitorio) le quali, non contestate nell'an CP_1
dal debitore ceduto, a questi risultano tutte regolarmente comunicate (cfr. estratti G.U., in ottemperanza ai dettami dell'art. 58 t.u.b. applicabile alla fattispecie).
L'opposta, poi, ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, già nella fase monitoria, il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria (debitamente sottoscritto dall'opponente), i relativi estratti conto e la certificazione di cui all'art. 50 T.U.B.
Ha allegato, infine, l'inadempimento del debitore (cfr. lettera di revoca degli affidamenti e passaggio a contenzioso agli atti).
Tale documentazione è stata disconosciuta dall'opponente.
E però, detto disconoscimento non può trovare ingresso, così come già esplicitato dal Tribunale nell'ordinanza del 17 maggio 2022.
Intanto, esso è inammissibile perché genericamente formulato con riferimento a tutti i documenti depositati.
A ciò si aggiunga che la condotta dell il quale ha discusso nel merito del rapporto Pt_1
debitorio chiedendo, peraltro, la formulazione di una proposta conciliativa sul presupposto di aver già chiesto in passato l'estinzione del conto, appare logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento. Pertanto, deve ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dalla parte nel merito.
Del tutto generiche, già in punto di allegazione, poi, sono le contestazioni mosse dall'opponente avverso il rapporto di conto corrente azionato dalla controparte, affidate alla vaga deduzione per cui “si eccepisce la vessatorietà delle clausole contrattuali di conto corrente, fidi, scoperti e finanziamenti così come si eccepisce l'anatocismo applicato dalla MPS e delle società in successione che hanno speculato nel calcolo degli interessi”.
E del resto, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, l'istante necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute.
Ne consegue che nessun valore può essere riconosciuto alla contestazione generica e puramente labiale operata dalla parte, la quale neppure ha indicato in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. E ciò, anche in considerazione dell'avvenuto deposito in giudizio della copia integrale degli estratti conto, attestanti l'andamento del conto dall'accensione all'estinzione.
Destituita di fondamento, infine, è l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo basta rilevare che la revoca degli affidamenti (e la conseguente cessazione del rapporto tra le parti) risale al 2019 (doc. 12 produzione opposta), sicchè alla data di introduzione di questo giudizio, certamente non era ancora decorso l'ordinario termine di prescrizione.
Vale appena sottolineare che le doglianze sollevate dall'opponente con l'atto introduttivo, formulate, come detto, in maniera del tutto generica, neppure sono state successivamente illustrate, posto che la parte non ha depositato né le memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. né gli scritti conclusionali.
In definitiva, l'opposizione avverso il D.I. n. n. 5505/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli il 15.07.2021 va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
2. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 5505/2021, iscritta al N.R.G. 27950/2021, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
5505/2021, emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli il 15.07.2021;
B) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.600,00 (di cui € 2.560,00 per compensi ed €40,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi