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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17130/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 17130/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TALLARITA GIULIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/07/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. CP_1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Parte ASSEGNA la casa familiare alla OR il signor dichiara di aver già Parte_1
prelevato tutti i propri effetti personali.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa Per_1
materna in Druento (TO), via Manzoni n. 14/2.
DISPONE che, quanto al diritto di permanenza del minore presso il padre, le parti, salvo diverso accordo, convengono quanto segue:
a. I settimana: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dall'asilo sino alle 21,30/22,00 e il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
b. II settimana: due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle 21,30/22,00.
c. Vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Quanto al primo periodo il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre.
d. Vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
e. Vacanze estive due settimane non consecutive sino al compimento dei 5 anni di età del minore e due settimane anche non consecutive successivamente da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
f. Ponti e festività alternati.
DISPONE che, quanto al mantenimento del minore, ciascun genitore si farà carico di mantenerlo Parte quando lo avrà con sé, inoltre, il signor , a far data dal mese di giugno 2024, si obbliga a versare un contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 300,00. Il suddetto importo sarà versato Per_1 entro il 5 di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione ISTAT a partire dal mese di giugno 2025; DISPONE che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie necessitate o preventivamente concordate ed in ogni caso documentate, scolastiche, mediche, ludiche e sportive. Le parti convengono di adottare le linee guida contenute nel protocollo del Tribunale di Tribunale di Torino del 15.03.2016. Quanto alle spese scolastiche si precisa che attualmente frequenta la scuola dell'infanzia paritaria di Druento scelta da entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, per tale motivo le parti si impegnano a far si che il minore termini il ciclo di scuola materna presso quell'istituto.
DA' ATTO che l'assegno unico per il minore sarà percepito dalla OR nella misura Pt_1 Parte del 50% sino al dicembre 2026; dal gennaio 2027 il signor rinuncia a richiederne la propria quota che sarà percepita al 100% dalla sig.ra . Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 17130/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TALLARITA GIULIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/07/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. CP_1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Parte ASSEGNA la casa familiare alla OR il signor dichiara di aver già Parte_1
prelevato tutti i propri effetti personali.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa Per_1
materna in Druento (TO), via Manzoni n. 14/2.
DISPONE che, quanto al diritto di permanenza del minore presso il padre, le parti, salvo diverso accordo, convengono quanto segue:
a. I settimana: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dall'asilo sino alle 21,30/22,00 e il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
b. II settimana: due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle 21,30/22,00.
c. Vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Quanto al primo periodo il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre.
d. Vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
e. Vacanze estive due settimane non consecutive sino al compimento dei 5 anni di età del minore e due settimane anche non consecutive successivamente da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
f. Ponti e festività alternati.
DISPONE che, quanto al mantenimento del minore, ciascun genitore si farà carico di mantenerlo Parte quando lo avrà con sé, inoltre, il signor , a far data dal mese di giugno 2024, si obbliga a versare un contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 300,00. Il suddetto importo sarà versato Per_1 entro il 5 di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione ISTAT a partire dal mese di giugno 2025; DISPONE che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie necessitate o preventivamente concordate ed in ogni caso documentate, scolastiche, mediche, ludiche e sportive. Le parti convengono di adottare le linee guida contenute nel protocollo del Tribunale di Tribunale di Torino del 15.03.2016. Quanto alle spese scolastiche si precisa che attualmente frequenta la scuola dell'infanzia paritaria di Druento scelta da entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, per tale motivo le parti si impegnano a far si che il minore termini il ciclo di scuola materna presso quell'istituto.
DA' ATTO che l'assegno unico per il minore sarà percepito dalla OR nella misura Pt_1 Parte del 50% sino al dicembre 2026; dal gennaio 2027 il signor rinuncia a richiederne la propria quota che sarà percepita al 100% dalla sig.ra . Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.