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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9564 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 33760 DELL'ANNO 2024
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT SA Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore avv.
NT SA PA TT
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NE LV, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. NE LV CONVENUTO
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per uesta di persona e l'avv.to NT SA PA Parte_1
Per , l'avv.to NE LV Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza. I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 12,55, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 13,00.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33760/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT SA Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore avv.
NT SA PA TT contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NE LV, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. NE LV CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11/12/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con atto di citazione, regolarmente Parte_1 notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il situato in Milano, via Dugnani n. 4, per CP_1 sentire accertare e dichiarare l'annullamento della delibera del 25.6.2024.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice In principalità e nel merito dichiararsi inammissibile e/o infondata
2 l'impugnazione avversaria per i motivi di cui in narrativa. Condannarsi controparte al pagamento di una somma di giustizia ex art 96 3° co C.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per giorno 20.3.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima della udienza.
Quindi, dopo il deposito delle note conclusive a cura di entrambe le parti, queste precisavano in esse le conclusioni come da atti introduttivi.
Parte attrice concludeva quindi chiedendo dunque: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito Accertare e dichiarare l'annullamento della deliberazione dell'assemblea del , del 25 giugno 2024, limitatamente al punto 1 Controparte_2 dell'ordine del giorno, nella parte in cui afferma che il rimborso è stato riconosciuto “a tacitazione delle sue pretese per i danni patiti”, per le ragioni tutte esposte in narrativa. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Parte convenuta, a sua volta, concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice In principalità e nel merito dichiararsi inammissibile e/o infondata
l'impugnazione avversaria per i motivi di cui in narrativa. Condannarsi controparte al pagamento di una somma di giustizia ex art 96 3° co C.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari”
All'udienza dell'11/12/2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 2.9.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia, parte attrice, condomina del convenuto, ha premesso in fatto che: CP_1
- nel corso del 2016 un proprio appartamento, a seguito di alcuni lavori appaltati dal alla CP_1 per il rifacimento dei prospetti e della copertura condominiale, che non sarebbero Controparte_3 stati eseguiti a regola d'arte, avrebbe subito alcune infiltrazioni dal lastrico solare;
- durante le diverse assemblee si sarebbe discusso della questione delle infiltrazioni, intavolando delle trattative per il raggiungimento di un accordo transattivo, che non sarebbe mai stato concluso a causa del proprio dissenso alla conclusione dello stesso nei termini proposti dalla società appaltatrice e dall'allora amministratore del Condominio;
3 - che tale dissenso non sarebbe stato tuttavia mai verbalizzato all'assemblea specificatamente tenutasi per la questione in data 18.5.2022 e, conseguentemente sarebbe stata costretta a proporre una querela di falso diretta a fare accertare e fare dichiarare la falsità del verbale della suddetta assemblea;
- nonostante vantasse delle pretese risarcitorie nei confronti del , si sarebbe vista notificare dal CP_1
un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali, decreto nei cui CP_1 confronti prestava opposizione.
Esposto quanto sopra, parte attrice ha sostenuto la illegittimità della delibera del 25.6.2024 con cui l'assemblea condominiale approvava il rendiconto consuntivo 2023 e il relativo riparto, lamentando l'annullabilità della delibera nella parte in cui al punto n. 1 dell'O.D.G. viene dato atto che “l'amministratore chiede ratifica all'assemblea per il rimborso riconosciuto alla Sig.ra che risultava disponibile Parte_1 nell'ultimo riepilogo finanziario che insieme a quanto ottenuto dalla assicurazione ha visto riconoscere alla stessa un importo di oltre 7.000,00 euro a tacitazione delle sue pretese per i danni patiti”
Allega sul punto che il verbale assembleare non risulterebbe intellegibile non essendo specificati i motivi del presunto risarcimento, né a cosa si riferisca il presunto precedente rimborso, nè i danni ai quali si fa riferimento;
nonché che la stessa non avrebbe sottoscritto con il Condominio alcuna transazione per i danni subiti, né tanto meno avrebbe accettato delle somme a tacitazione delle pretese risarcitorie vantate per le infiltrazioni subite dal proprio appartamento.
Il convenuto si difende eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assunta in data 25.6.2024 in quanto nella citazione di controparte non si rinverrebbe alcun intellegibile motivo di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata;
- che la decisione assembleare non può essere valutata dal Giudice adito in quanto decisione prettamente di merito, essendo il sindacato del Giudice limitato ad un controllo di legittimità delle delibere e non del merito delle stesse;
- la carenza di interesse ad agire di parte attrice in quanto la delibera assembleare non recherebbe alcun pregiudizio economico alla stessa anche atteso che la stessa aveva accettato prima della convocazione assembleare gli importi offerti dall'amministratore, dando indicazione per la loro imputazione a compensazione delle spese condominiali oggetto della ingiunzione di pagamento;
- in ogni caso la irrilevanza ai fini del giudizio di quanto premesso in fatto dalla attrice.
Tali le allegazioni e domande delle parti, nel merito delle domande di parte attrice va osservato che è provato documentalmente ed in parte anche pacifico in atti che:
- prima della assemblea del 24/06/2024 che ha emesso la delibera impugnata, l'amministratore del condominio, con propria e-mail del 19/12/2023, comunicava all'attrice di aver definito la posizione del sinistro relativo ai danni cagionati ai suoi immobili per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e di aver ottenuto la liquidazione di somme a risarcimento di tali danni dalla Assicurazione del Condominio e chiedeva di accettarle a definizione di ogni sua richiesta risarcitoria;
4 - a tale e-mail rispondeva l'attrice con propria e-mail del 20/12/2023 accettando tali somme ed indicando di porle a compensazione delle proprie spese condominiali, ma riservandosi di fare salvi i suoi “diritti relativi a tutte le altre posizioni in essere”;
- l'amministratore chiedeva all'assemblea riunita il 24/06/2024 di ratificare il rimborso che sarebbe stato riconosciuto all'attrice nell'ultimo riepilogo finanziario unitamente a quanto ottenuto dalla assicurazione, a
“tacitazione delle sue pretese per i danni patiti” ed otteneva la approvazione della assemblea, con il voto contrario della stessa attrice.
E' noto che la conclusione di un accordo transattivo tra le parti avviene, a termini dell'art. 1326 c.c., come per ogni contratto, tramite lo scambio di proposta e accettazione e che l'accettazione deve essere conforme alla proposta, perché se difforme dalla prima equivale a nuova proposta e l'accordo non sarà raggiunto finche non via sia identità tra proposta ed accettazione.
Nel caso in esame per quanto sopra rilevato in fatto non emerge la conclusione di alcun contratto tra le parti e nello specifico di un accordo transattivo, in mancanza di identità tra proposta e accettazione, perché la proposta dell'amministratore del convenuto conteneva come condizione che l'accettazione delle CP_1 somme riconosciute all'attrice avvenisse da parte di questa a tacitazione di ogni sua pretesa;
mentre l'attrice si
è riservata i suoi diritti, palesando così la sua intenzione di non accettare tali somme a tacitazione definitiva delle sue pretese.
Tali posizioni sono state poi confermate in occasione della delibera impugnata, laddove l'assemblea condominiale ha ratificato l'operato dell'amministratore confermando la condizione suddetta e la attrice ha votato contro tale proposta di delibera, confermando implicitamente di volersi riservare i suoi diritti.
Permane dunque il contrasto tra la condomina odierna attrice ed il in ordine ai danni lamentati CP_1 dalla prima ed alla entità del risarcimento degli stessi, come è dimostrato anche dal fatto che la attrice ha poi proceduto con una ATP per accertarne le cause e la entità dei detti danni, instaurando il procedimento Rg.
41029/2024 incardinato davanti al Tribunale di Milano, come pacifico in atti.
Così da rendere irrilevante se il contenuto della verbalizzazione in sede assembleare sia errato, come allegato da parte attrice o meno, atteso che è palese, per quanto in atti, la contrapposta volontà delle parti in punto definizione della controversia sul risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla attrice ed accertato in atti il mancato raggiungimento dell'accordo tra di esse.
In tali casi di controversia tra il Condominio e uno o più condomini è noto che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante: Cass. II sez., Ord. n° 1629/2018), la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro.
La scelta della maggioranza dei condomini contrapposti al condomino divenuto loro controparte, di formulare o meno una determinata proposta transattiva ed il contenuto della stessa, non può essere sottoposta al “sindacato dell'autorità giudiziaria”, perché è noto che lo stesso, in sede di impugnazione delle delibere
5 assembleari, “non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità” (cfr: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/08/2017; Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del
25/02/2020).
Né parte attrice ha fornito prova di un eventuale eccesso di potere della assemblea che consenta di esaminare il merito della stessa per stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005) o che la delibera arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del
25/02/2020).
Risulta quindi fondata la eccezione di parte convenuta inerente la carenza di interesse della attrice ad impugnare la delibera sul punto atteso che, con riferimento al giudizio di impugnativa ai sensi dell'art.1137 cc, l'interesse ad impugnare presuppone nello specifico la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr.: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6128) e che, come ogni interesse ad agire deve essere concreto ed attuale rilevando, in mancanza, la carenza di interesse ad agire del (cfr. CP_1 per tutte: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10/05/2013, n. 11214) che è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ.
Sez. I Sent., 18/01/2008, n. 971; Cass. civ. Sez. II, 30/06/2006, n. 15084).
Nel caso in esame manca la prova in atti di un tale interesse concreto ed attuale (vedi: Cass. civ. Sez. Unite,
28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278), incombente a carico di parte attrice, attesi i rilievi sopra effettuati in punto di fatto e di diritto sul mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e la permanente scissione di posizioni tra la maggioranza dei condomini e la condomina odierna attrice, contrapposti in merito alla controversia inerente i danni sopra richiamati.
Va poi rigettata la domanda formulata dal di condanna della attrice al risarcimento del danno ex CP_1 art.96 cpc in quanto non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al dall'atteggiamento processuale CP_1 della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze di giudizio, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'attrice ed a favore del convenuto e, determinate sulla scorta dei parametri CP_1 dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
6 Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande dell'attrice Parte_1
- Rigetta la domanda formulata dal convenuto situato in Milano, via Dugnani n. 4 di condanna CP_1 della attrice al risarcimento del danno ex art.96, III comma, cpc. Parte_1
- Condanna l'attrice a corrispondere al convenuto situato in Milano, via Parte_1 CP_1
Dugnani n. 4, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di giudizio, liquidate in
€.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
7
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 33760 DELL'ANNO 2024
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT SA Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore avv.
NT SA PA TT
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NE LV, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. NE LV CONVENUTO
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per uesta di persona e l'avv.to NT SA PA Parte_1
Per , l'avv.to NE LV Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza. I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 12,55, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 13,00.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33760/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT SA Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 MILANO presso il difensore avv.
NT SA PA TT contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NE LV, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. NE LV CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11/12/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con atto di citazione, regolarmente Parte_1 notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il situato in Milano, via Dugnani n. 4, per CP_1 sentire accertare e dichiarare l'annullamento della delibera del 25.6.2024.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice In principalità e nel merito dichiararsi inammissibile e/o infondata
2 l'impugnazione avversaria per i motivi di cui in narrativa. Condannarsi controparte al pagamento di una somma di giustizia ex art 96 3° co C.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per giorno 20.3.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima della udienza.
Quindi, dopo il deposito delle note conclusive a cura di entrambe le parti, queste precisavano in esse le conclusioni come da atti introduttivi.
Parte attrice concludeva quindi chiedendo dunque: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito Accertare e dichiarare l'annullamento della deliberazione dell'assemblea del , del 25 giugno 2024, limitatamente al punto 1 Controparte_2 dell'ordine del giorno, nella parte in cui afferma che il rimborso è stato riconosciuto “a tacitazione delle sue pretese per i danni patiti”, per le ragioni tutte esposte in narrativa. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Parte convenuta, a sua volta, concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice In principalità e nel merito dichiararsi inammissibile e/o infondata
l'impugnazione avversaria per i motivi di cui in narrativa. Condannarsi controparte al pagamento di una somma di giustizia ex art 96 3° co C.p.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari”
All'udienza dell'11/12/2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 2.9.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia, parte attrice, condomina del convenuto, ha premesso in fatto che: CP_1
- nel corso del 2016 un proprio appartamento, a seguito di alcuni lavori appaltati dal alla CP_1 per il rifacimento dei prospetti e della copertura condominiale, che non sarebbero Controparte_3 stati eseguiti a regola d'arte, avrebbe subito alcune infiltrazioni dal lastrico solare;
- durante le diverse assemblee si sarebbe discusso della questione delle infiltrazioni, intavolando delle trattative per il raggiungimento di un accordo transattivo, che non sarebbe mai stato concluso a causa del proprio dissenso alla conclusione dello stesso nei termini proposti dalla società appaltatrice e dall'allora amministratore del Condominio;
3 - che tale dissenso non sarebbe stato tuttavia mai verbalizzato all'assemblea specificatamente tenutasi per la questione in data 18.5.2022 e, conseguentemente sarebbe stata costretta a proporre una querela di falso diretta a fare accertare e fare dichiarare la falsità del verbale della suddetta assemblea;
- nonostante vantasse delle pretese risarcitorie nei confronti del , si sarebbe vista notificare dal CP_1
un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali, decreto nei cui CP_1 confronti prestava opposizione.
Esposto quanto sopra, parte attrice ha sostenuto la illegittimità della delibera del 25.6.2024 con cui l'assemblea condominiale approvava il rendiconto consuntivo 2023 e il relativo riparto, lamentando l'annullabilità della delibera nella parte in cui al punto n. 1 dell'O.D.G. viene dato atto che “l'amministratore chiede ratifica all'assemblea per il rimborso riconosciuto alla Sig.ra che risultava disponibile Parte_1 nell'ultimo riepilogo finanziario che insieme a quanto ottenuto dalla assicurazione ha visto riconoscere alla stessa un importo di oltre 7.000,00 euro a tacitazione delle sue pretese per i danni patiti”
Allega sul punto che il verbale assembleare non risulterebbe intellegibile non essendo specificati i motivi del presunto risarcimento, né a cosa si riferisca il presunto precedente rimborso, nè i danni ai quali si fa riferimento;
nonché che la stessa non avrebbe sottoscritto con il Condominio alcuna transazione per i danni subiti, né tanto meno avrebbe accettato delle somme a tacitazione delle pretese risarcitorie vantate per le infiltrazioni subite dal proprio appartamento.
Il convenuto si difende eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assunta in data 25.6.2024 in quanto nella citazione di controparte non si rinverrebbe alcun intellegibile motivo di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata;
- che la decisione assembleare non può essere valutata dal Giudice adito in quanto decisione prettamente di merito, essendo il sindacato del Giudice limitato ad un controllo di legittimità delle delibere e non del merito delle stesse;
- la carenza di interesse ad agire di parte attrice in quanto la delibera assembleare non recherebbe alcun pregiudizio economico alla stessa anche atteso che la stessa aveva accettato prima della convocazione assembleare gli importi offerti dall'amministratore, dando indicazione per la loro imputazione a compensazione delle spese condominiali oggetto della ingiunzione di pagamento;
- in ogni caso la irrilevanza ai fini del giudizio di quanto premesso in fatto dalla attrice.
Tali le allegazioni e domande delle parti, nel merito delle domande di parte attrice va osservato che è provato documentalmente ed in parte anche pacifico in atti che:
- prima della assemblea del 24/06/2024 che ha emesso la delibera impugnata, l'amministratore del condominio, con propria e-mail del 19/12/2023, comunicava all'attrice di aver definito la posizione del sinistro relativo ai danni cagionati ai suoi immobili per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e di aver ottenuto la liquidazione di somme a risarcimento di tali danni dalla Assicurazione del Condominio e chiedeva di accettarle a definizione di ogni sua richiesta risarcitoria;
4 - a tale e-mail rispondeva l'attrice con propria e-mail del 20/12/2023 accettando tali somme ed indicando di porle a compensazione delle proprie spese condominiali, ma riservandosi di fare salvi i suoi “diritti relativi a tutte le altre posizioni in essere”;
- l'amministratore chiedeva all'assemblea riunita il 24/06/2024 di ratificare il rimborso che sarebbe stato riconosciuto all'attrice nell'ultimo riepilogo finanziario unitamente a quanto ottenuto dalla assicurazione, a
“tacitazione delle sue pretese per i danni patiti” ed otteneva la approvazione della assemblea, con il voto contrario della stessa attrice.
E' noto che la conclusione di un accordo transattivo tra le parti avviene, a termini dell'art. 1326 c.c., come per ogni contratto, tramite lo scambio di proposta e accettazione e che l'accettazione deve essere conforme alla proposta, perché se difforme dalla prima equivale a nuova proposta e l'accordo non sarà raggiunto finche non via sia identità tra proposta ed accettazione.
Nel caso in esame per quanto sopra rilevato in fatto non emerge la conclusione di alcun contratto tra le parti e nello specifico di un accordo transattivo, in mancanza di identità tra proposta e accettazione, perché la proposta dell'amministratore del convenuto conteneva come condizione che l'accettazione delle CP_1 somme riconosciute all'attrice avvenisse da parte di questa a tacitazione di ogni sua pretesa;
mentre l'attrice si
è riservata i suoi diritti, palesando così la sua intenzione di non accettare tali somme a tacitazione definitiva delle sue pretese.
Tali posizioni sono state poi confermate in occasione della delibera impugnata, laddove l'assemblea condominiale ha ratificato l'operato dell'amministratore confermando la condizione suddetta e la attrice ha votato contro tale proposta di delibera, confermando implicitamente di volersi riservare i suoi diritti.
Permane dunque il contrasto tra la condomina odierna attrice ed il in ordine ai danni lamentati CP_1 dalla prima ed alla entità del risarcimento degli stessi, come è dimostrato anche dal fatto che la attrice ha poi proceduto con una ATP per accertarne le cause e la entità dei detti danni, instaurando il procedimento Rg.
41029/2024 incardinato davanti al Tribunale di Milano, come pacifico in atti.
Così da rendere irrilevante se il contenuto della verbalizzazione in sede assembleare sia errato, come allegato da parte attrice o meno, atteso che è palese, per quanto in atti, la contrapposta volontà delle parti in punto definizione della controversia sul risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla attrice ed accertato in atti il mancato raggiungimento dell'accordo tra di esse.
In tali casi di controversia tra il Condominio e uno o più condomini è noto che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante: Cass. II sez., Ord. n° 1629/2018), la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro.
La scelta della maggioranza dei condomini contrapposti al condomino divenuto loro controparte, di formulare o meno una determinata proposta transattiva ed il contenuto della stessa, non può essere sottoposta al “sindacato dell'autorità giudiziaria”, perché è noto che lo stesso, in sede di impugnazione delle delibere
5 assembleari, “non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità” (cfr: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/08/2017; Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del
25/02/2020).
Né parte attrice ha fornito prova di un eventuale eccesso di potere della assemblea che consenta di esaminare il merito della stessa per stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005) o che la delibera arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del
25/02/2020).
Risulta quindi fondata la eccezione di parte convenuta inerente la carenza di interesse della attrice ad impugnare la delibera sul punto atteso che, con riferimento al giudizio di impugnativa ai sensi dell'art.1137 cc, l'interesse ad impugnare presuppone nello specifico la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr.: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6128) e che, come ogni interesse ad agire deve essere concreto ed attuale rilevando, in mancanza, la carenza di interesse ad agire del (cfr. CP_1 per tutte: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10/05/2013, n. 11214) che è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ.
Sez. I Sent., 18/01/2008, n. 971; Cass. civ. Sez. II, 30/06/2006, n. 15084).
Nel caso in esame manca la prova in atti di un tale interesse concreto ed attuale (vedi: Cass. civ. Sez. Unite,
28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278), incombente a carico di parte attrice, attesi i rilievi sopra effettuati in punto di fatto e di diritto sul mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e la permanente scissione di posizioni tra la maggioranza dei condomini e la condomina odierna attrice, contrapposti in merito alla controversia inerente i danni sopra richiamati.
Va poi rigettata la domanda formulata dal di condanna della attrice al risarcimento del danno ex CP_1 art.96 cpc in quanto non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al dall'atteggiamento processuale CP_1 della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze di giudizio, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'attrice ed a favore del convenuto e, determinate sulla scorta dei parametri CP_1 dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
6 Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande dell'attrice Parte_1
- Rigetta la domanda formulata dal convenuto situato in Milano, via Dugnani n. 4 di condanna CP_1 della attrice al risarcimento del danno ex art.96, III comma, cpc. Parte_1
- Condanna l'attrice a corrispondere al convenuto situato in Milano, via Parte_1 CP_1
Dugnani n. 4, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di giudizio, liquidate in
€.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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