Art. 7. (Corso di aggiornamento per gli assistenti
capo della Polizia di Stato e reclutamento
dei sottoufficiali dell'Arma dei carabinieri) 1. L' articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 gia' sostituito dall' articolo 19, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e' sostituito dai seguenti:
"1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo". 2. All' articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre: "per la meta'". b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre: "per l'altra meta'"; c) al numero 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed " sono soppresse. Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell' art. 13, del D.P.R. n. 335/1982 , sulla base delle disposizioni della presente legge, risulta il seguente:
Art. 13. - 1. Sono ammessi a domanda, al corso di cui all'art. 19 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo".
- Il testo vigente dell' art. 1, primo comma, della legge n. 397/1968 , e successive modificazioni, in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
"Art. 1. - I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:
1) per la meta' dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
2) per l'altra meta' dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli di esami, indetto con decreto del Ministro della Difesa, dagli appuntati appuntati scelti che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno".
capo della Polizia di Stato e reclutamento
dei sottoufficiali dell'Arma dei carabinieri) 1. L' articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 gia' sostituito dall' articolo 19, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e' sostituito dai seguenti:
"1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo". 2. All' articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre: "per la meta'". b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre: "per l'altra meta'"; c) al numero 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed " sono soppresse. Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell' art. 13, del D.P.R. n. 335/1982 , sulla base delle disposizioni della presente legge, risulta il seguente:
Art. 13. - 1. Sono ammessi a domanda, al corso di cui all'art. 19 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo".
- Il testo vigente dell' art. 1, primo comma, della legge n. 397/1968 , e successive modificazioni, in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
"Art. 1. - I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:
1) per la meta' dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
2) per l'altra meta' dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli di esami, indetto con decreto del Ministro della Difesa, dagli appuntati appuntati scelti che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno".