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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 418/2016
Il GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSATI MARIO opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PISENTI CP_1
FRANCESCO opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata La Stradivari. ha Pt_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo N.61/16 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania notificato in data 19/1/2016 col quale le è stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro 32.446,04 CP_1
per la fornitura di acqua e consumo indicato nelle fatture n,.2015035169423 del 24/10/2015 di euro 111,26; fattura n. 201502281886 del 17/8/2015 di euro 342,0; fattura n. 201403562967 del 5/2/2015 di euro
31.992,77.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto vantato ex art. 2948 c. 4 cpc Ha affermato che in data 19/4/2015 le era stata recapitata una raccomandata di con la quale era stato richiesto il pagamento della somma CP_1
di euro 32.130,30 e relativa ai consumi idrici per il periodo dal 8/8/2007 al
6/5/2014 avente ad oggetto la fattura n. 201403562967 del 4/7/2014, asserendo che prima di tale comunicazione non era pervenuta altra fattura relativa a consumi con indicato il medesimo importo.
Ha esposto che per il periodo 8/8/2007 al 6/5/2014 il credito relativo agli anni 2007-2008 e 2009 era prescritto.
Ha precisato di avere come oggetto sociale la costruzione e la vendita di appartamenti ed il contratto di fornitura con era stato stipulato nel CP_1
2006 per la costruzione di n. 3 residence ed il contratto di fornitura era di tipo “cantieristico per uso non abitativo;
i lavori di costruzione erano iniziati nel 2006/2007 e terminati nell'aprile del 2009 e quindi anche la fornitura di acqua era cessata nel 2009.
Ha da ultimo evidenziato anomalie nella fatturazione emessa da CP_1
fra le fatture in acconto e quella a saldo.
Ha chiesto:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale a) dichiarare nullo e/o revocare e comunque dichiarare privo di efficacia il d.i. opposto n. 61/16 RGN 2528/2015 perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per essere stata pagata la fornitura di acqua. in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale del credito e, di conseguenza, quale sia l'esatto importo che il convenuto dovrà pagare trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, avendo l'attrice violato l'obbligo di cui all'art. 16 B del
Regolamento, il diritto della convenuta al pagamento rateale della somma
pag. 2/8 che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato tutto quanto CP_1
affermato e dedotto dall'opponente nell'atto di citazione, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha contestato in particolare la eccepita prescrizione di parte del credito vantato, relativo, in particolare, agli anni 2007, 2008 e 2009.in quanto la prescrizione era stata certamente interrotta dall'invio di solleciti di pagamento e dalla notifica delle fatture, posto che all'interno delle stesse era indicata la data di scadenza che valeva quale termine ultimo per il pagamento, nonché i numerosi solleciti di pagamento - che valevano quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione - inviati all'attrice opponente già dall'anno 2012 e rimasti sempre privi di riscontro.
Nel merito sulla eccepita illegittimità del decreto ingiuntivo ha affermato che la fattura in acconto si basa su una stima del consumo: in assenza di lettura, si fa riferimento ai consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture o, in assenza, su medie storiche per tipologia;
la fattura di saldo si basa, invece, su letture effettive, non stimate: la lettura indicata nella fattura è quella effettivamente rilevata presso il contatore a servizio dell'utenza.
Ha dedotto di emettere fatture in acconto solo in casi eccezionali, ma tale modus operandi, era pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa di settore e precisamente dall'art. 6.2, comma 3 e 4, della Carta del Servizio Idrico Integrato.
Ha esposto di avere proceduto all'emissione di varie fatture in acconto e, successivamente, a seguito delle letture del contatore effettuate dagli pag. 3/8 operatori a ciò preposti, di avere emesso molteplici fatture a saldo sulla base delle misurazioni rilevate e precisamente: ha provveduto all'emissione delle fatture in acconto n. 200702053050119 in data 28/01/2008, n.
2011022212760 in data 22/12/2011, n. 201202323848 in data 04/04/2012,
n. 2012022157393 in data 20/07/2012, n. 2012022232459 in data
31/10/2012 e n. 2013022101222 in data 24/10/2013, tutte regolarmente saldate dalla successivamente, sulla base delle misurazioni Parte_1
effettuate, ha emesso la fattura a saldo n. 201403562967 in data 04/07/2014
(con la quale aveva provveduto, altresì, alla “Restituzione di addebiti precedenti” per la complessiva somma di € 865,68 per il periodo dall'8 agosto 2007 al 30 aprile 2013), nonché ulteriori fatture a saldo.
Ha precisato che la fattura n. 201403562967 oggetto dell'odierna contestazione era pienamente legittima in quanto aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dei consumi effettivi emersi a seguito delle letture effettuate.
Sulle letture del contatore ha precisato che l'art. 6.1, comma 3 della medesima Carta del Servizio Idrico Integrato prevede che “Nello stesso periodo transitorio sarà possibile da parte dell'utente comunicare con il
Gestore i dati di consumo attraverso la “autolettura”; tali dati di consumo possono essere trasmessi a mezzo postale (tradizionale o elettronica), per registrazione fono al numero verde gratuito, direttamente o per fax verde gratuito agli U.R.P. o agli sportelli locali, per mezzo dello sportello telematico del Gestore”., nel caso in specie non risultava alcuna comunicazione proveniente dell'attrice avente ad oggetto l'autolettura.
pag. 4/8 Ha affermato che le fatture emesse erano documenti idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, contenenti consumi effettivi, i mc consumati e tutti gli altri elementi utili ad individuare la prestazione richiesta.
Ha da ultimo evidenziato che in merito alla fornitura nessuna richiesta di disdetta era stata presentata al gestore idrico e che il contattore doveva ritenersi pienamente attivo, pertanto i consumi erano da addebitarsi all'utenza intestata all'opponente.
Ha chiesto:”. in via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 61/2016, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 18/01/2016 RG N. 2528/2015; in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere la domanda di cui al precedente punto a), accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti della per la fornitura idrica eseguita in suo Parte_1
favore nel periodo indicato nelle fatture contestate nell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre gli interessi CP_1
come sopra indicati;
il tutto per i motivi meglio specificati in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Il Giudice, ha concesso i termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie.
Il giudice ha altresì formulato proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis cpc, proposta accettata da ma nessun riscontro da parte CP_1
opponente.
pag. 5/8 La causa è stata istruita con documenti e sulle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con termini ex art. 190 cpc.
E' principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011).
Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Parte attrice non contesta i consumi rilevati da bensi CP_1
genericamente anomalie fra le fatture in acconto e quelle a saldo.
Questo giudice, aderendo alle considerazioni espresse dalla convenuta sulla differenza fra fatture in acconto e a saldo, osserva che la fattura in acconto si basa su una stima del consumo, in assenza di lettura, fa CP_1
riferimento ai consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture, mentre la fattura di saldo si basa invece su letture effettive e non stimate;
la lettura indicata nella fattura a saldo è quella effettivamente rilevata presso il contatore a servizio dell'utenza.
pag. 6/8 La fattura a saldo n. 201403562967, oggetto di contestazione, deve ritenersi, pertanto legittima, in quanto ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dei consumi effettivi emersi a seguito delle letture effettuate.
Anche in caso di omessa o irregolare rilevazione e fatturazione dei consumi, l'utente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo, per la fruizione del servizio (Tribunale ordinario di Oristano, sentenza 12 gennaio
2019).
Non risulta altresì agli atti di causa vi sia stata richiesta di disdetta della fornitura idrica da parte dell'opponente, pertanto il contratto di somministrazione n. 2007/35024634 è ancora attivo in capo alla Parte_1
In merito alla eccezione di prescrizione, si deve in ogni caso prendere atto che ha riconosciuto, in corso di causa, che la fattura n. CP_1
201403562967 era effettivamente prescritta in parte, ossia limitatamente al periodo dal 08.08.2007 al 23.09.2009, quindi per i consumi anteriori al quinquennio precedente il sollecito ( 23 settembre 2014 v. doc. 4 convenuta); l'importo prescritto stimato dal Gestore è pari ad € 7.815,00.
Pertanto, avendo dato prova del suo credito, tenuto conto di CP_1
quello riconosciuto prescritto da in parziale accoglimento della CP_1
opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_1
somma di euro 24.631,04, (32.446,04 -7.815,00) oltre interessi.
Le spese alla luce della parziale soccombenza si ritiene giustificato compensarle nella misura di 1/3 ed il restante 2/3 deve essere posto a carico di parte opponente in favore di CP_1
.
P.Q.M.
pag. 7/8 In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
61/16 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, notificato in data
19/1/2016;
-Condanna l'opponente a pagare in favore di la somma di CP_1
euro € 24.631,04, oltre interessi.
-Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società Controparte_2
a pagare in favore di il restante 2/3 che liquida in euro CP_1
3.300,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cpa.
10/01/2025. IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 418/2016
Il GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSATI MARIO opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PISENTI CP_1
FRANCESCO opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata La Stradivari. ha Pt_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo N.61/16 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania notificato in data 19/1/2016 col quale le è stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro 32.446,04 CP_1
per la fornitura di acqua e consumo indicato nelle fatture n,.2015035169423 del 24/10/2015 di euro 111,26; fattura n. 201502281886 del 17/8/2015 di euro 342,0; fattura n. 201403562967 del 5/2/2015 di euro
31.992,77.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto vantato ex art. 2948 c. 4 cpc Ha affermato che in data 19/4/2015 le era stata recapitata una raccomandata di con la quale era stato richiesto il pagamento della somma CP_1
di euro 32.130,30 e relativa ai consumi idrici per il periodo dal 8/8/2007 al
6/5/2014 avente ad oggetto la fattura n. 201403562967 del 4/7/2014, asserendo che prima di tale comunicazione non era pervenuta altra fattura relativa a consumi con indicato il medesimo importo.
Ha esposto che per il periodo 8/8/2007 al 6/5/2014 il credito relativo agli anni 2007-2008 e 2009 era prescritto.
Ha precisato di avere come oggetto sociale la costruzione e la vendita di appartamenti ed il contratto di fornitura con era stato stipulato nel CP_1
2006 per la costruzione di n. 3 residence ed il contratto di fornitura era di tipo “cantieristico per uso non abitativo;
i lavori di costruzione erano iniziati nel 2006/2007 e terminati nell'aprile del 2009 e quindi anche la fornitura di acqua era cessata nel 2009.
Ha da ultimo evidenziato anomalie nella fatturazione emessa da CP_1
fra le fatture in acconto e quella a saldo.
Ha chiesto:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale a) dichiarare nullo e/o revocare e comunque dichiarare privo di efficacia il d.i. opposto n. 61/16 RGN 2528/2015 perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per essere stata pagata la fornitura di acqua. in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale del credito e, di conseguenza, quale sia l'esatto importo che il convenuto dovrà pagare trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, avendo l'attrice violato l'obbligo di cui all'art. 16 B del
Regolamento, il diritto della convenuta al pagamento rateale della somma
pag. 2/8 che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato tutto quanto CP_1
affermato e dedotto dall'opponente nell'atto di citazione, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha contestato in particolare la eccepita prescrizione di parte del credito vantato, relativo, in particolare, agli anni 2007, 2008 e 2009.in quanto la prescrizione era stata certamente interrotta dall'invio di solleciti di pagamento e dalla notifica delle fatture, posto che all'interno delle stesse era indicata la data di scadenza che valeva quale termine ultimo per il pagamento, nonché i numerosi solleciti di pagamento - che valevano quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione - inviati all'attrice opponente già dall'anno 2012 e rimasti sempre privi di riscontro.
Nel merito sulla eccepita illegittimità del decreto ingiuntivo ha affermato che la fattura in acconto si basa su una stima del consumo: in assenza di lettura, si fa riferimento ai consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture o, in assenza, su medie storiche per tipologia;
la fattura di saldo si basa, invece, su letture effettive, non stimate: la lettura indicata nella fattura è quella effettivamente rilevata presso il contatore a servizio dell'utenza.
Ha dedotto di emettere fatture in acconto solo in casi eccezionali, ma tale modus operandi, era pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa di settore e precisamente dall'art. 6.2, comma 3 e 4, della Carta del Servizio Idrico Integrato.
Ha esposto di avere proceduto all'emissione di varie fatture in acconto e, successivamente, a seguito delle letture del contatore effettuate dagli pag. 3/8 operatori a ciò preposti, di avere emesso molteplici fatture a saldo sulla base delle misurazioni rilevate e precisamente: ha provveduto all'emissione delle fatture in acconto n. 200702053050119 in data 28/01/2008, n.
2011022212760 in data 22/12/2011, n. 201202323848 in data 04/04/2012,
n. 2012022157393 in data 20/07/2012, n. 2012022232459 in data
31/10/2012 e n. 2013022101222 in data 24/10/2013, tutte regolarmente saldate dalla successivamente, sulla base delle misurazioni Parte_1
effettuate, ha emesso la fattura a saldo n. 201403562967 in data 04/07/2014
(con la quale aveva provveduto, altresì, alla “Restituzione di addebiti precedenti” per la complessiva somma di € 865,68 per il periodo dall'8 agosto 2007 al 30 aprile 2013), nonché ulteriori fatture a saldo.
Ha precisato che la fattura n. 201403562967 oggetto dell'odierna contestazione era pienamente legittima in quanto aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dei consumi effettivi emersi a seguito delle letture effettuate.
Sulle letture del contatore ha precisato che l'art. 6.1, comma 3 della medesima Carta del Servizio Idrico Integrato prevede che “Nello stesso periodo transitorio sarà possibile da parte dell'utente comunicare con il
Gestore i dati di consumo attraverso la “autolettura”; tali dati di consumo possono essere trasmessi a mezzo postale (tradizionale o elettronica), per registrazione fono al numero verde gratuito, direttamente o per fax verde gratuito agli U.R.P. o agli sportelli locali, per mezzo dello sportello telematico del Gestore”., nel caso in specie non risultava alcuna comunicazione proveniente dell'attrice avente ad oggetto l'autolettura.
pag. 4/8 Ha affermato che le fatture emesse erano documenti idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, contenenti consumi effettivi, i mc consumati e tutti gli altri elementi utili ad individuare la prestazione richiesta.
Ha da ultimo evidenziato che in merito alla fornitura nessuna richiesta di disdetta era stata presentata al gestore idrico e che il contattore doveva ritenersi pienamente attivo, pertanto i consumi erano da addebitarsi all'utenza intestata all'opponente.
Ha chiesto:”. in via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 61/2016, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 18/01/2016 RG N. 2528/2015; in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere la domanda di cui al precedente punto a), accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti della per la fornitura idrica eseguita in suo Parte_1
favore nel periodo indicato nelle fatture contestate nell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre gli interessi CP_1
come sopra indicati;
il tutto per i motivi meglio specificati in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Il Giudice, ha concesso i termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie.
Il giudice ha altresì formulato proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis cpc, proposta accettata da ma nessun riscontro da parte CP_1
opponente.
pag. 5/8 La causa è stata istruita con documenti e sulle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con termini ex art. 190 cpc.
E' principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011).
Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Parte attrice non contesta i consumi rilevati da bensi CP_1
genericamente anomalie fra le fatture in acconto e quelle a saldo.
Questo giudice, aderendo alle considerazioni espresse dalla convenuta sulla differenza fra fatture in acconto e a saldo, osserva che la fattura in acconto si basa su una stima del consumo, in assenza di lettura, fa CP_1
riferimento ai consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture, mentre la fattura di saldo si basa invece su letture effettive e non stimate;
la lettura indicata nella fattura a saldo è quella effettivamente rilevata presso il contatore a servizio dell'utenza.
pag. 6/8 La fattura a saldo n. 201403562967, oggetto di contestazione, deve ritenersi, pertanto legittima, in quanto ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dei consumi effettivi emersi a seguito delle letture effettuate.
Anche in caso di omessa o irregolare rilevazione e fatturazione dei consumi, l'utente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo, per la fruizione del servizio (Tribunale ordinario di Oristano, sentenza 12 gennaio
2019).
Non risulta altresì agli atti di causa vi sia stata richiesta di disdetta della fornitura idrica da parte dell'opponente, pertanto il contratto di somministrazione n. 2007/35024634 è ancora attivo in capo alla Parte_1
In merito alla eccezione di prescrizione, si deve in ogni caso prendere atto che ha riconosciuto, in corso di causa, che la fattura n. CP_1
201403562967 era effettivamente prescritta in parte, ossia limitatamente al periodo dal 08.08.2007 al 23.09.2009, quindi per i consumi anteriori al quinquennio precedente il sollecito ( 23 settembre 2014 v. doc. 4 convenuta); l'importo prescritto stimato dal Gestore è pari ad € 7.815,00.
Pertanto, avendo dato prova del suo credito, tenuto conto di CP_1
quello riconosciuto prescritto da in parziale accoglimento della CP_1
opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_1
somma di euro 24.631,04, (32.446,04 -7.815,00) oltre interessi.
Le spese alla luce della parziale soccombenza si ritiene giustificato compensarle nella misura di 1/3 ed il restante 2/3 deve essere posto a carico di parte opponente in favore di CP_1
.
P.Q.M.
pag. 7/8 In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
61/16 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, notificato in data
19/1/2016;
-Condanna l'opponente a pagare in favore di la somma di CP_1
euro € 24.631,04, oltre interessi.
-Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società Controparte_2
a pagare in favore di il restante 2/3 che liquida in euro CP_1
3.300,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cpa.
10/01/2025. IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 8/8