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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessadra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 701/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, 29/2025 pubblicata il 24.03.2025
TRA
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (avv.ti Vallarelli Giacobbe, Parte_1
Fornelli Francesco)
Contro
(avv.ti Lacerenza Vito Nicola, Scalzo Nazareno Giacomo) Controparte_1
Liquidazione Giudiziale (avv.to Vinelli Marco) Parte_1
PG in sede
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 292025 pubblicata il 24.03.2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale.
Accoglieva il ricorso presentato da titolare di un credito di € 22.050,47 oltre Controparte_1
interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 53/2021 del 17.02.2021 definitivamente esecutivo.
pagina 1 di 7 Argomentava che la debitrice rivestiva la qualifica di imprenditore commerciale in quanto nell'oggetto sociale era previsto lo svolgimento, oltre che di attività agricola, anche di attività agrituristica e di ristorazione.
Precisava che non essendosi costituita, la debitrice non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Rilevava che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 22.050,47, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 53/2021 del 17.02.2021 definitivamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 155.720,70; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di € 3.464,43=lavoratori autonomi).
Ravvisava lo stato di insolvenza in considerazione della consistenza dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario. Valorizzava, altresì, la persistente volontà del debitore di non adempiere,
l'emissione di decreto ingiuntivo esecutivo n. 2018/22, dell'importo di € 11.890,00 a seguito dell'infruttuosità delle procedure esecutive presso terzi attivate dal creditore ricorrente (R.g.e. 6/2022
e 392/2022 ), la pendenza, a carico della ditta individuale, della procedura esecutiva immobiliare n.
R.g. 267/2020.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo nella suindicata qualità, Parte_1
contestando preliminarmente la qualifica di imprenditore commerciale riconosciuta dal Tribunale.
Valorizzava, al riguardo, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, l'attività prevalente di “culture olivicole”, la natura di “attività connesse” delle attività secondarie di agriturismo e ristorazione, nonché la cessazione di queste ultime a far data dal 30.07.2020 a seguito di un contratto di affitto di ramo d'azienda.
Invocava, altresì, l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della Liquidazione
Giudiziale trattandosi di impresa minore e produceva documentazione fiscale e contabile relativa agli esercizi 2022, 2023, una situazione patrimoniale al 31/12/2024, nonchè una relazione di parte.
Instava per l'accoglimento del reclamo.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale pure instando per il rigetto del reclamo.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non può essere accolto.
pagina 2 di 7 L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n. 32977/2023).
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento, nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
In ragione del criterio della prevalenza tutte quelle imprese agricole ove è prevalente l'esercizio di un'attività commerciale (esercitata senza il rispetto dei canoni stabiliti dall'articolo 2135 c.c.) rispetto alla cura del ciclo biologico rientrano nella definizione di imprenditore commerciale e quindi quale impresa commerciale sottoponibile alla liquidazione giudiziale.
In tal senso l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla qualifica di imprenditore commerciale deve essere dimostrata dall'imprenditore stesso, nella sostanza e non con l'enunciazione di semplici requisiti formali, comprovando la sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. dovendosi dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (si veda in tal senso Cassazione 9353/22; Cass. civ. Sez. I Ord., 07 febbraio 2023, n. 3647).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova convincente in tal senso è stata offerta dalla reclamante.
Ed infatti, la visura camerale allegata al reclamo riporta oltre all'attività agricola di “colture olivicole”
(codice ATECO 01.26.00), anche attività secondarie quali “servizi di alloggio in aziende agricole”
(codice ATECO 55.20.51) e “attività di ristoranti connesse alle aziende agricole” (codice ATECO
56.11.91, ex codice 56.10.12).
pagina 3 di 7 Trattasi di attività di natura tipicamente commerciale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono farsi rientrare nel novero delle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 cc.
Né alcuna valenza favorevole alla reclamante può trarsi dalla cessazione della predetta attività di agriturismo e ristorazione in data 30.07.2020, essendo stato concesso in fitto il relativo ramo d'azienda alla società , continuando, così, senza soluzione di continuità, ad acquisire Parte_2
proventi di natura non strettamente agricola, derivanti dalla gestione del proprio patrimonio aziendale.
Senza contare che, dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 25.05.2024 con il dipendente
(creditore ricorrente) prodotto in atti emerge che il predetto aveva svolto “in misura CP_1 predominante” l'attività di responsabile dell'agriturismo e non già di bracciante agricolo e, per tale ragione, aveva ottenuto decreto ingiuntivo, confermato anche con successiva sentenza di rigetto della opposizione, per il riconoscimento delle differenze retributive.
Per il resto, la documentazione prodotta dalla reclamante non appare decisiva ai fini della prova della prevalenza dell'attività agricola, a nulla rilevando l'avvio di nuove coltivazioni su terreni ricevuti in donazione nell'agosto 2024, trattandosi di circostanza successiva al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (28.10.2024).
Lo stesso dicasi per il fascicolo aziendale intestato alla reclamante e per la copia della fattura commerciale n. 153/S del 28.02.2025, emessa da ed avente ad oggetto Parte_3 una fornitura di frumento duro da seme, trattandosi di documentazione afferente l'attività agricola ma non idonea a dimostrare la prevalenza della stessa.
Di contro, la Liquidazione Giudiziale ha prodotto plurima documentazione idonea non solo a confutare l'assunto della prevalenza dell'attività agricola prospettato dalla reclamante ma a dimostrare, altresì, la prevalenza dell'attività commerciale gestita.
Ha documentato che l'insinuazione al passivo dell'INPS, riguarda debiti relativi ai contributi fissi della gestione commercianti e non della gestione agricola e che la è proprietaria di numerosi terreni Pt_1
(come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta nella esecuzione immobiliare in atti), ma gli stessi non sono stati inseriti nel patrimonio aziendale, così come confermato dalla relazione di parte del dott. Per_1
Ha, altresì, documentato che :
- la è attualmente socio ed amministratore unico della , Pt_1 Controparte_2
società avente ad oggetto il commercio di macchine agricole;
pagina 4 di 7 - il patrimonio immobiliare della reclamante stimato in sede di esecuzione ha una valore superiore a quello agricolo: €. 2.868.500,00 per gli immobili a fronte di €. 239.300,00 per i terreni (vedi perizia allegata).
La Liquidazione Giudiziale, dalla documentazione estratta dalla procedura esecutiva, ha evidenziato il debito di €. 150.000,00 nei confronti della per lavori di ristrutturazione effettuati sugli Parte_4
immobili in Orta OV (la struttura ricettiva) effettuati nel periodo 2014-2016; debito che ad oggi, con interessi moratori e spese legali, ammonta ad €. 205.268,84 (vedi domanda di ammissione sub 19).
Trattasi di una debitoria contratta al fine evidente di investire nelle attività commerciali.
Ha documentato, altresì, che:
- nel 2017 e nel 2018 la reclamante ha ottenuto due mutui, uno fondiario per €. 500.000,00 e uno ipotecario per €. 300.000,00 (all.11) il cui importo attualizzato è pari a complessivi €. 1.112.378,13 (vedi domanda di ammissione sub 23);
- ha garantito personalmente per €. 150.000,00 l'obbligazione della e per tale ragione Parte_5
nei suoi confronti è stato emesso un decreto ingiuntivo del relativo importo;
- sino al 2023 era titolare, altresì, delle società Farma EA srl e IC EA srl e fino al 2018 della
(vedi allegati 4 e 5) cedute, poi, al figlio. Parte_5
Orbene, una lettura organica di tutte le suindicate emergenze documentali non permette di affermare la natura esclusivamente agricola dell'attività prestata dall'azienda reclamante.
Peraltro, avverso le risultanze documentali prodotte dalla Liquidazione Giudiziale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla reclamante.
In ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità, si rammenta che l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, alcuna documentazione, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è stata prodotta dalla reclamante.
La predetta ha fornito dati relativi agli esercizi 2022 (Modello Unico 2023 e situazione economico- patrimoniale al 31/12/2022) e 2023 (Modello Unico 2024 e situazione economico-patrimoniale al
31/12/2023), nonché una situazione economico-patrimoniale al 31/12/2024, omettendo, tuttavia, di produrre documentazione contabile e fiscale relativa all'esercizio 2021.
Ha, quindi, indicato, per l'anno 2022, un valore delle immobilizzazioni pari ad € 3.000,00 ; per l'anno
2023 ricavi di esercizio pari ad € 25.000,00 e per l'anno 2024 l'assenza di ricavi.
Ha, altresì, allegato perizia di parte a firma del dott. secondo cui i cespiti al momento della Per_1 dichiarazione di apertura della Liquidazione ammonterebbero ad €. 3.000,00.
La documentazione allegata dalla reclamante non è idonea ad offrire una rappresentazione storia ed attendibile dei dati dell'impresa.
Ed infatti, la perizia di parte, che dovrebbe sopperire alla mancanza di documenti contabili per il 2021 ed integrare la documentazione allegata per le altre annualità, offre dati parziali omettendo di indicare il valore dei terreni, dei fabbricati, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature che compongono la struttura ricettiva denominata “Villa Giuliani”, di proprietà della sebbene utilizzata dalla Pt_1
, società il cui socio ed amministratore unico è il figlio, Parte_2 Controparte_3
Il valore del suindicato compendio, come si evince dalla perizia estratta dalla procedura esecutiva a firma dell'Arch. ammonta ad oltre due milioni, considerando il solo valore immobiliare. Per_2
Anche i debiti sono di gran lunga superiori ad €. 500.000,00 essendo pervenute domande di ammissione al passivo per complessivi €. 1.620.749,41.
La reclamante ha quindi valorizzato i dati relativi alla sola attività agricola, omettendo di fornire una rappresentazione completa dei dati relativi all'attività commerciale quale emergente da tutta la documentazione in atti.
Ne consegue che l'impresa può assolutamente ritenersi sottoposta alla declaratoria di fallibilità.
Ricorrono plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza in cui versa l'azienda reclamante, quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario nonché la contemporanea presenza di debiti anche di modico valore per i quali non è intervenuto alcun pagamento neanche parziale.
Da tutte le suindicate emergenze, peraltro non oggetto di contestazione, si delinea una situazione di oggettiva insolvenza della parte reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento Parte_1 delle spese in favore di e della che si liquidano in € 8.469,00 Controparte_4 Controparte_5
ciascuno oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
3.06.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessadra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 701/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, 29/2025 pubblicata il 24.03.2025
TRA
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (avv.ti Vallarelli Giacobbe, Parte_1
Fornelli Francesco)
Contro
(avv.ti Lacerenza Vito Nicola, Scalzo Nazareno Giacomo) Controparte_1
Liquidazione Giudiziale (avv.to Vinelli Marco) Parte_1
PG in sede
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 292025 pubblicata il 24.03.2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale.
Accoglieva il ricorso presentato da titolare di un credito di € 22.050,47 oltre Controparte_1
interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 53/2021 del 17.02.2021 definitivamente esecutivo.
pagina 1 di 7 Argomentava che la debitrice rivestiva la qualifica di imprenditore commerciale in quanto nell'oggetto sociale era previsto lo svolgimento, oltre che di attività agricola, anche di attività agrituristica e di ristorazione.
Precisava che non essendosi costituita, la debitrice non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Rilevava che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 22.050,47, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 53/2021 del 17.02.2021 definitivamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 155.720,70; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di € 3.464,43=lavoratori autonomi).
Ravvisava lo stato di insolvenza in considerazione della consistenza dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario. Valorizzava, altresì, la persistente volontà del debitore di non adempiere,
l'emissione di decreto ingiuntivo esecutivo n. 2018/22, dell'importo di € 11.890,00 a seguito dell'infruttuosità delle procedure esecutive presso terzi attivate dal creditore ricorrente (R.g.e. 6/2022
e 392/2022 ), la pendenza, a carico della ditta individuale, della procedura esecutiva immobiliare n.
R.g. 267/2020.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo nella suindicata qualità, Parte_1
contestando preliminarmente la qualifica di imprenditore commerciale riconosciuta dal Tribunale.
Valorizzava, al riguardo, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, l'attività prevalente di “culture olivicole”, la natura di “attività connesse” delle attività secondarie di agriturismo e ristorazione, nonché la cessazione di queste ultime a far data dal 30.07.2020 a seguito di un contratto di affitto di ramo d'azienda.
Invocava, altresì, l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della Liquidazione
Giudiziale trattandosi di impresa minore e produceva documentazione fiscale e contabile relativa agli esercizi 2022, 2023, una situazione patrimoniale al 31/12/2024, nonchè una relazione di parte.
Instava per l'accoglimento del reclamo.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale pure instando per il rigetto del reclamo.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non può essere accolto.
pagina 2 di 7 L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n. 32977/2023).
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento, nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
In ragione del criterio della prevalenza tutte quelle imprese agricole ove è prevalente l'esercizio di un'attività commerciale (esercitata senza il rispetto dei canoni stabiliti dall'articolo 2135 c.c.) rispetto alla cura del ciclo biologico rientrano nella definizione di imprenditore commerciale e quindi quale impresa commerciale sottoponibile alla liquidazione giudiziale.
In tal senso l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla qualifica di imprenditore commerciale deve essere dimostrata dall'imprenditore stesso, nella sostanza e non con l'enunciazione di semplici requisiti formali, comprovando la sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. dovendosi dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (si veda in tal senso Cassazione 9353/22; Cass. civ. Sez. I Ord., 07 febbraio 2023, n. 3647).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova convincente in tal senso è stata offerta dalla reclamante.
Ed infatti, la visura camerale allegata al reclamo riporta oltre all'attività agricola di “colture olivicole”
(codice ATECO 01.26.00), anche attività secondarie quali “servizi di alloggio in aziende agricole”
(codice ATECO 55.20.51) e “attività di ristoranti connesse alle aziende agricole” (codice ATECO
56.11.91, ex codice 56.10.12).
pagina 3 di 7 Trattasi di attività di natura tipicamente commerciale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono farsi rientrare nel novero delle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 cc.
Né alcuna valenza favorevole alla reclamante può trarsi dalla cessazione della predetta attività di agriturismo e ristorazione in data 30.07.2020, essendo stato concesso in fitto il relativo ramo d'azienda alla società , continuando, così, senza soluzione di continuità, ad acquisire Parte_2
proventi di natura non strettamente agricola, derivanti dalla gestione del proprio patrimonio aziendale.
Senza contare che, dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 25.05.2024 con il dipendente
(creditore ricorrente) prodotto in atti emerge che il predetto aveva svolto “in misura CP_1 predominante” l'attività di responsabile dell'agriturismo e non già di bracciante agricolo e, per tale ragione, aveva ottenuto decreto ingiuntivo, confermato anche con successiva sentenza di rigetto della opposizione, per il riconoscimento delle differenze retributive.
Per il resto, la documentazione prodotta dalla reclamante non appare decisiva ai fini della prova della prevalenza dell'attività agricola, a nulla rilevando l'avvio di nuove coltivazioni su terreni ricevuti in donazione nell'agosto 2024, trattandosi di circostanza successiva al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (28.10.2024).
Lo stesso dicasi per il fascicolo aziendale intestato alla reclamante e per la copia della fattura commerciale n. 153/S del 28.02.2025, emessa da ed avente ad oggetto Parte_3 una fornitura di frumento duro da seme, trattandosi di documentazione afferente l'attività agricola ma non idonea a dimostrare la prevalenza della stessa.
Di contro, la Liquidazione Giudiziale ha prodotto plurima documentazione idonea non solo a confutare l'assunto della prevalenza dell'attività agricola prospettato dalla reclamante ma a dimostrare, altresì, la prevalenza dell'attività commerciale gestita.
Ha documentato che l'insinuazione al passivo dell'INPS, riguarda debiti relativi ai contributi fissi della gestione commercianti e non della gestione agricola e che la è proprietaria di numerosi terreni Pt_1
(come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta nella esecuzione immobiliare in atti), ma gli stessi non sono stati inseriti nel patrimonio aziendale, così come confermato dalla relazione di parte del dott. Per_1
Ha, altresì, documentato che :
- la è attualmente socio ed amministratore unico della , Pt_1 Controparte_2
società avente ad oggetto il commercio di macchine agricole;
pagina 4 di 7 - il patrimonio immobiliare della reclamante stimato in sede di esecuzione ha una valore superiore a quello agricolo: €. 2.868.500,00 per gli immobili a fronte di €. 239.300,00 per i terreni (vedi perizia allegata).
La Liquidazione Giudiziale, dalla documentazione estratta dalla procedura esecutiva, ha evidenziato il debito di €. 150.000,00 nei confronti della per lavori di ristrutturazione effettuati sugli Parte_4
immobili in Orta OV (la struttura ricettiva) effettuati nel periodo 2014-2016; debito che ad oggi, con interessi moratori e spese legali, ammonta ad €. 205.268,84 (vedi domanda di ammissione sub 19).
Trattasi di una debitoria contratta al fine evidente di investire nelle attività commerciali.
Ha documentato, altresì, che:
- nel 2017 e nel 2018 la reclamante ha ottenuto due mutui, uno fondiario per €. 500.000,00 e uno ipotecario per €. 300.000,00 (all.11) il cui importo attualizzato è pari a complessivi €. 1.112.378,13 (vedi domanda di ammissione sub 23);
- ha garantito personalmente per €. 150.000,00 l'obbligazione della e per tale ragione Parte_5
nei suoi confronti è stato emesso un decreto ingiuntivo del relativo importo;
- sino al 2023 era titolare, altresì, delle società Farma EA srl e IC EA srl e fino al 2018 della
(vedi allegati 4 e 5) cedute, poi, al figlio. Parte_5
Orbene, una lettura organica di tutte le suindicate emergenze documentali non permette di affermare la natura esclusivamente agricola dell'attività prestata dall'azienda reclamante.
Peraltro, avverso le risultanze documentali prodotte dalla Liquidazione Giudiziale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla reclamante.
In ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità, si rammenta che l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, alcuna documentazione, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è stata prodotta dalla reclamante.
La predetta ha fornito dati relativi agli esercizi 2022 (Modello Unico 2023 e situazione economico- patrimoniale al 31/12/2022) e 2023 (Modello Unico 2024 e situazione economico-patrimoniale al
31/12/2023), nonché una situazione economico-patrimoniale al 31/12/2024, omettendo, tuttavia, di produrre documentazione contabile e fiscale relativa all'esercizio 2021.
Ha, quindi, indicato, per l'anno 2022, un valore delle immobilizzazioni pari ad € 3.000,00 ; per l'anno
2023 ricavi di esercizio pari ad € 25.000,00 e per l'anno 2024 l'assenza di ricavi.
Ha, altresì, allegato perizia di parte a firma del dott. secondo cui i cespiti al momento della Per_1 dichiarazione di apertura della Liquidazione ammonterebbero ad €. 3.000,00.
La documentazione allegata dalla reclamante non è idonea ad offrire una rappresentazione storia ed attendibile dei dati dell'impresa.
Ed infatti, la perizia di parte, che dovrebbe sopperire alla mancanza di documenti contabili per il 2021 ed integrare la documentazione allegata per le altre annualità, offre dati parziali omettendo di indicare il valore dei terreni, dei fabbricati, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature che compongono la struttura ricettiva denominata “Villa Giuliani”, di proprietà della sebbene utilizzata dalla Pt_1
, società il cui socio ed amministratore unico è il figlio, Parte_2 Controparte_3
Il valore del suindicato compendio, come si evince dalla perizia estratta dalla procedura esecutiva a firma dell'Arch. ammonta ad oltre due milioni, considerando il solo valore immobiliare. Per_2
Anche i debiti sono di gran lunga superiori ad €. 500.000,00 essendo pervenute domande di ammissione al passivo per complessivi €. 1.620.749,41.
La reclamante ha quindi valorizzato i dati relativi alla sola attività agricola, omettendo di fornire una rappresentazione completa dei dati relativi all'attività commerciale quale emergente da tutta la documentazione in atti.
Ne consegue che l'impresa può assolutamente ritenersi sottoposta alla declaratoria di fallibilità.
Ricorrono plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza in cui versa l'azienda reclamante, quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario nonché la contemporanea presenza di debiti anche di modico valore per i quali non è intervenuto alcun pagamento neanche parziale.
Da tutte le suindicate emergenze, peraltro non oggetto di contestazione, si delinea una situazione di oggettiva insolvenza della parte reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento Parte_1 delle spese in favore di e della che si liquidano in € 8.469,00 Controparte_4 Controparte_5
ciascuno oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
3.06.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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