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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 924/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso l'11.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a FLORIDIA, VIA MATTARELLA N. 15, presso lo studio dell'avv. ANGELO PRIVITERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via per Floridia n. 101, elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA VINCENZO GIULIANO N.
10, presso lo studio dell'avv. ANTONINO CARRABINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 26.7.2013 (Atto n. 21, Parte II, Serie
C, Anno 2013).
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Floridia, il giorno 26.7.2013;
-che nel corso della loro unione hanno adottato le sorelle nata a [...] il Persona_1
20/10/2014, e nata a [...] [...]; Persona_2
-di essersi separati con sentenza del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 17.4.2024, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 12.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, con vicendevole rinuncia sin da ora a qualsivoglia forma di assistenza economica e assegno divorzile.
2. La casa coniugale, sita in Siracusa Via Per Floridia, unitamente ai beni mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata al sig. , in quanto privo di altra abitazione ed in quanto Parte_2 [...]
è proprietaria di idoneo immobile, sito nel comune di Floridia Via Piave 84, già adeguato Parte_1 ed idoneo alle esigenze dei minori.
3. Le figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a [...]_1 Persona_2
24/03/2016 rimarranno affidate ad entrambi i genitori secondo il modello di affido condiviso e collocati presso la madre, dove sarà fissata anche la residenza. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli, nonché delle relative disabilità.
pagina 2 di 4
4. Il diritto di visita del padre sarà così regolato:
◦ il padre, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze dei minori, eserciterà il proprio diritto di visita il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; il sabato e la domenica,
a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17.00 della domenica, con pernottamento presso il padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere liberamente concordati tra
i genitori, nel rispetto degli impegni dei figli, nonché della loro volontà;
◦ per il periodo estivo i ricorrenti concorderanno liberamente la permanenza alternata con pernottamento presso il singolo genitore, garantendo in ogni caso il diritto di visita dell'altro;
◦ le figlie trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la vigilia ed il giorno di Natale e la vigilia ed il Capodanno, in modo da assicurare la permanenza per le festività presso entrambi i genitori;
così Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con il padre e con la madre.
5. Il sig. corrisponderà a un assegno mensile di € 300,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di concorso per il mantenimento delle figlie minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie quali: spese scolastiche, relative tasse di iscrizione scolastiche, spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, ecc, tutte previamente concordate e documentate. Il suddetto contributo dovrà essere versato alla sig.ra a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla Pt_1 predetta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
6. Il sig. concede la propria autorizzazione affinché la moglie percepisca e gestisca Pt_2 direttamente le eventuali provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei figli e riconosciute dallo Stato e/o da enti pubblici, quali a titolo indicativo: l'indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, assegno unico universale, indennità per invalido gravissimo, etc.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
8. I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza delle figlie presso il genitore non collocatario, rispettosi della età delle minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle stesse.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
a Floridia, il giorno 26.7.2013 (Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 924/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso l'11.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a FLORIDIA, VIA MATTARELLA N. 15, presso lo studio dell'avv. ANGELO PRIVITERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via per Floridia n. 101, elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA VINCENZO GIULIANO N.
10, presso lo studio dell'avv. ANTONINO CARRABINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 26.7.2013 (Atto n. 21, Parte II, Serie
C, Anno 2013).
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Floridia, il giorno 26.7.2013;
-che nel corso della loro unione hanno adottato le sorelle nata a [...] il Persona_1
20/10/2014, e nata a [...] [...]; Persona_2
-di essersi separati con sentenza del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 17.4.2024, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 12.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, con vicendevole rinuncia sin da ora a qualsivoglia forma di assistenza economica e assegno divorzile.
2. La casa coniugale, sita in Siracusa Via Per Floridia, unitamente ai beni mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata al sig. , in quanto privo di altra abitazione ed in quanto Parte_2 [...]
è proprietaria di idoneo immobile, sito nel comune di Floridia Via Piave 84, già adeguato Parte_1 ed idoneo alle esigenze dei minori.
3. Le figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a [...]_1 Persona_2
24/03/2016 rimarranno affidate ad entrambi i genitori secondo il modello di affido condiviso e collocati presso la madre, dove sarà fissata anche la residenza. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli, nonché delle relative disabilità.
pagina 2 di 4
4. Il diritto di visita del padre sarà così regolato:
◦ il padre, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze dei minori, eserciterà il proprio diritto di visita il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; il sabato e la domenica,
a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17.00 della domenica, con pernottamento presso il padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere liberamente concordati tra
i genitori, nel rispetto degli impegni dei figli, nonché della loro volontà;
◦ per il periodo estivo i ricorrenti concorderanno liberamente la permanenza alternata con pernottamento presso il singolo genitore, garantendo in ogni caso il diritto di visita dell'altro;
◦ le figlie trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la vigilia ed il giorno di Natale e la vigilia ed il Capodanno, in modo da assicurare la permanenza per le festività presso entrambi i genitori;
così Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con il padre e con la madre.
5. Il sig. corrisponderà a un assegno mensile di € 300,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di concorso per il mantenimento delle figlie minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie quali: spese scolastiche, relative tasse di iscrizione scolastiche, spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, ecc, tutte previamente concordate e documentate. Il suddetto contributo dovrà essere versato alla sig.ra a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla Pt_1 predetta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
6. Il sig. concede la propria autorizzazione affinché la moglie percepisca e gestisca Pt_2 direttamente le eventuali provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei figli e riconosciute dallo Stato e/o da enti pubblici, quali a titolo indicativo: l'indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, assegno unico universale, indennità per invalido gravissimo, etc.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
8. I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza delle figlie presso il genitore non collocatario, rispettosi della età delle minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle stesse.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
a Floridia, il giorno 26.7.2013 (Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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