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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1892/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Rustico) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. P. Di Rosa), avente ad oggetto: retribuzione;
[...]
osserva
, dipendente del dal dì 01/07/2001 con Parte_1 Controparte_1 mansione di “autista dell'autovettura di rappresentanza ed in particolare autista del Sindaco”, deduce: di avere ricevuto il telefono di servizio con numero telefonico 3357822659 così da poter essere sempre reperibile;
di essere stato inquadrato, con deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 28/12/2007, nella categoria lavorativa B, posizione B1, con il profilo professionale di autista;
di essere stato riconfermato, con provvedimento del Sindaco n. 26 del 14/09/2015, quale membro dell'ufficio di “Supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali”, sempre con la qualifica di autista;
di essere stato mantenuto, con provvedimento del Sindaco n. 1 del dì 08/10/2020, quale membro dell'ufficio di “Supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali”, sempre con la qualifica di autista;
di essere stato, nel corso di questi anni, l'unico autista del Sindaco ed è stato reperibile, in maniera ininterrotta, sette giorni su sette ed è stato sostituito solo tre volte in data 13/10/2014, 15/09/2017 e 08/01/2018, restando per il rimanente periodo è stato sempre a disposizione dell'Ente; di avere richiesto varie volte all'Amministrazione comunale la liquidazione dell'indennità di reperibilità; che l'Ente, pur non contestando tali fatti, ha negato la chiesta indennità rispondendo che “relativamente all'indennità di reperibilità richiesta, l'art. 23, comma 3, del CCNL del 14/09/2000, prevede il limite di “sei volte in un mese” da intendersi
“sei periodi” e conteggiarsi ogni periodo nell'ambito di una giornata per un numero max di 12 ore, che può forfettariamente attribuirsi in n. 60 ore feriale (€ 51,60) e 12 ore festive (€ 20,64) mensili”; che l'Ente resistente si è limitato a corrispondergli una parte soltanto dell'indennità dovuta per il periodo intercorrente tra l'anno 2008 e l'anno 2017; che il limite indicato dall'Ente resistente è un limite posto a tutela del lavoratore così da evitare che lo stesso possa essere sottoposto ad un periodo illimitato di reperibilità e non godere, quindi, del necessario riposo;
di essere stato, nel caso concreto, reperibile per oltre dieci anni in modo continuativo;
che lo stesso convenuto, per altri CP_2 lavoratori reperibili oltre le previsioni dell'art. 23, comma 3, del CCNL del 14/09/2000, ha provveduto a corrispondere integralmente l'indennità dovuta;
che tale condotta è in contrasto con il principio costituzionalmente riconosciuto di imparzialità; di avere dunque diritto al pagamento della differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di reperibilità e quanto già liquidato dall'Ente per il periodo intercorrente tra il gennaio 2008 ed il dicembre 2017; che tale differenza ammonta ad € 26.000,64; che detto importo è stato quantificato in forza di quanto già liquidato dal Comune di . CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare che il ricorrente è creditore – per le causali in premessa meglio spiegate - nei confronti del della complessiva somma di € Controparte_1
26.000,64, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente condannare il resistente, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
26.000,64, o quell'altra misura maggiore o minore che sarà ben visa all'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione Con vittoria di spese e compensi professionali.”. Il Comune di chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che il CP_1 ricorrente ha ammesso di avere percepito l'indennità di reperibilità, trascurando di indicare l'importo di quanto già ricevuto;
che risulta pertanto impossibile la determinazione della indennità residua;
che, tenuto conto del tenore delle buste paga, per gli anni 2013, 2014 e 2015 tale indennità è stata erogata in € 866,88 annui;
che il contratto di lavoro “indica nel massimo di 6 reperibilità i turni ammissibili nel mese, per un indennizzo di € 10,33 per ogni turno di reperibilità di 12 ore al giorno (6 x 12 mesi, compresa la reperibilità durante le ferie (sic!)
= 72 turni annui)”, cosicchè “l'importo massimo erogato nell'anno darebbe un compenso massimo di € 743,76 (10,33 x 72) = 743,76)”; che il Comune di CP_1 ha quindi corrisposto una indennità di reperibilità di importo superiore rispetto alla misura massima consentita dalla norma contrattuale;
che il ricorrente non ha inoltre dimostrato per quali giornate ed in forza di quale disposizione di servizio lo stesso sia rimasto obbligato in pronta reperibilità; che, in ogni caso, l'Ente Pubblico è obbligato solo in caso di specifico impegno spesa, pena la responsabilità e l'obbligazione personale di chi, in nome dell'Ente rappresentato, ha consentito la prestazione di un servizio in violazione di impegno spesa e dei vincoli di contabilità; che, in tema di reperibilità, i limiti inderogabili entro cui può riconoscersi il relativo diritto all'indennità del dipendente dell'Ente Locale, l'art. 23 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.12.20006 e l'art. 24 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 statuiscono entrambe che «
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale»; che il ricorrente non ha offerto la prova della formale individuazione dell'“ufficio di supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali” tra i servizi e le aree di “pronto intervento” e quindi di “pronta reperibilità”.
************
dipendente del ha confermato il cap. 1) CP_3 Controparte_1 dell'articolato di prova di cui al ricorso (secondo il quale “ nel Parte_1 periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di dicembre 2018 è stato l'unico autista del Sindaco”), precisando: “Lo so perché ero nell'ufficio di gabinetto del sindaco”. La testimone ha altresì confermato il cap. 2) di detto articolato (per cui
“ nel corso di detto periodo è stato sempre reperibile, sette giorni Parte_1 su sette, ed ha lavorato nei festivi, a qualsiasi ora del giorno ed alle volte anche di notte”), dichiarando: “capitava che noi mandavamo a lui (al ricorrente, n.d.r.) un messaggio del sindaco che voleva essere preso ad es. all'aeroporto. Lui stesso l'indomani ci diceva che era andato a prendere il sindaco e doveva sistemare la macchina ad es. mettendo benzina. Non c'erano turni scritti di reperibilità, ma sapevamo che era a disposizione del sindaco h 24. Non mi Pt_1
è mai capitato di scrivere al dicendogli di andare a prendere il sindaco di Pt_1 notte”. La Boreale ha infine confermato anche il cap. 3) di detto articolato, alla cui stregua “in alcune occasioni è stato richiamato in servizio durante Parte_1 le ferie”. Il teste , all'epoca dei fatti capo di gabinetto del sindaco, ha Testimone_1 confermato anch'egli l'articolato di prova di cui al ricorso, soggiungendo (riguardo al cap. 2): “Lo so perché a volte con il sindaco in macchina c'ero anche io, ed a volte io stesso chiamavo il per dirgli di prendere il sindaco. Pt_1
Capitava che ad es. il sindaco di turno arrivava in treno di sera tardi o di notte ed il lo andava a prendere;
almeno questo noi sapevamo, preciso che io Pt_1 personalmente non l'ho mai chiamato di notte. I turni di reperibilità del Pt_1 non erano scritti per quanto io sappia”. Il contenuto della acquisite testimonianze autorizza a ritenere che l'odierno ricorrente abbia effettivamente offerto la propria reperibilità, per l'espletamento della mansione di autista, per l'intero periodo indicato in ricorso, per 24 ore al giorno. Giova osservare, a maggior riprova della superiore circostanza, come l'ente convenuto (gravato del relativo onere) abbia omesso di dimostrare l'eventuale conferimento della medesima mansione di autista anche ad altri dipendenti e, dunque, l'esistenza di specifici turni di reperibilità (la predisposizione dei quali avrebbe avuto ragion d'essere soltanto in presenza di una pluralità di dipendenti adibiti alla mansione in discorso). Non è ragionevole, per altro verso, ritenere che la remunerazione spettante al abbia subito una legittima riduzione soltanto in ossequio alla disciplina Pt_1 invocata in memoria difensiva, invero dettata in favore del lavoratore (nei confronti del quale non potrebbe esigersi un impegno di disponibilità eccedente i previsti limiti). Non è plausibile, in altri termini, argomentare da tale disciplina la giuridica possibilità di richiedere ad un dipendente in maniera continuativa, sette giorni su setti e 24 ore al dì, la reperibilità di cui trattasi, non corrispondendo allo stesso alcuna indennità intesa a remunerare un talmente gravoso impegno. Il ricorso deve ritenersi fondato anche con riferimento al quantum dell'azionata pretesa, posto che il ricorrente – premesso di essere stato, dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2017, l'unico autista del Sindaco e di essere stato sostituito solo tre volte in data 13/10/2014, 15/09/2017 e 08/01/2018
– ha prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento in suo favore dell'indennità di reperibilità relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 limitatamente a 12 settimane per anno e dell'indennità di reperibilità relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 sempre limitatamente a 12 settimane per anno, sì da restare creditore dell'indennità a tale titolo dovutagli per le settimane residue (36 settimane per anno). Sulla scorta di tali presupposti, l'interessato ha proceduto quindi al calcolo della pretesa indennità, facendo applicazione dei criteri a tal fine delineati dalla disciplina di cui al CCNL dedotto in ricorso, rispetto ai quali non è stata articolata alcuna contestazione. Il ricorso merita pertanto pieno accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna il al pagamento, in favore di , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui al ricorso, del complessivo importo di € € 26.000,64, oltre interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;
condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in € 3.500, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali). Ragusa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1892/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Rustico) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. P. Di Rosa), avente ad oggetto: retribuzione;
[...]
osserva
, dipendente del dal dì 01/07/2001 con Parte_1 Controparte_1 mansione di “autista dell'autovettura di rappresentanza ed in particolare autista del Sindaco”, deduce: di avere ricevuto il telefono di servizio con numero telefonico 3357822659 così da poter essere sempre reperibile;
di essere stato inquadrato, con deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 28/12/2007, nella categoria lavorativa B, posizione B1, con il profilo professionale di autista;
di essere stato riconfermato, con provvedimento del Sindaco n. 26 del 14/09/2015, quale membro dell'ufficio di “Supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali”, sempre con la qualifica di autista;
di essere stato mantenuto, con provvedimento del Sindaco n. 1 del dì 08/10/2020, quale membro dell'ufficio di “Supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali”, sempre con la qualifica di autista;
di essere stato, nel corso di questi anni, l'unico autista del Sindaco ed è stato reperibile, in maniera ininterrotta, sette giorni su sette ed è stato sostituito solo tre volte in data 13/10/2014, 15/09/2017 e 08/01/2018, restando per il rimanente periodo è stato sempre a disposizione dell'Ente; di avere richiesto varie volte all'Amministrazione comunale la liquidazione dell'indennità di reperibilità; che l'Ente, pur non contestando tali fatti, ha negato la chiesta indennità rispondendo che “relativamente all'indennità di reperibilità richiesta, l'art. 23, comma 3, del CCNL del 14/09/2000, prevede il limite di “sei volte in un mese” da intendersi
“sei periodi” e conteggiarsi ogni periodo nell'ambito di una giornata per un numero max di 12 ore, che può forfettariamente attribuirsi in n. 60 ore feriale (€ 51,60) e 12 ore festive (€ 20,64) mensili”; che l'Ente resistente si è limitato a corrispondergli una parte soltanto dell'indennità dovuta per il periodo intercorrente tra l'anno 2008 e l'anno 2017; che il limite indicato dall'Ente resistente è un limite posto a tutela del lavoratore così da evitare che lo stesso possa essere sottoposto ad un periodo illimitato di reperibilità e non godere, quindi, del necessario riposo;
di essere stato, nel caso concreto, reperibile per oltre dieci anni in modo continuativo;
che lo stesso convenuto, per altri CP_2 lavoratori reperibili oltre le previsioni dell'art. 23, comma 3, del CCNL del 14/09/2000, ha provveduto a corrispondere integralmente l'indennità dovuta;
che tale condotta è in contrasto con il principio costituzionalmente riconosciuto di imparzialità; di avere dunque diritto al pagamento della differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di reperibilità e quanto già liquidato dall'Ente per il periodo intercorrente tra il gennaio 2008 ed il dicembre 2017; che tale differenza ammonta ad € 26.000,64; che detto importo è stato quantificato in forza di quanto già liquidato dal Comune di . CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare che il ricorrente è creditore – per le causali in premessa meglio spiegate - nei confronti del della complessiva somma di € Controparte_1
26.000,64, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente condannare il resistente, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
26.000,64, o quell'altra misura maggiore o minore che sarà ben visa all'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione Con vittoria di spese e compensi professionali.”. Il Comune di chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che il CP_1 ricorrente ha ammesso di avere percepito l'indennità di reperibilità, trascurando di indicare l'importo di quanto già ricevuto;
che risulta pertanto impossibile la determinazione della indennità residua;
che, tenuto conto del tenore delle buste paga, per gli anni 2013, 2014 e 2015 tale indennità è stata erogata in € 866,88 annui;
che il contratto di lavoro “indica nel massimo di 6 reperibilità i turni ammissibili nel mese, per un indennizzo di € 10,33 per ogni turno di reperibilità di 12 ore al giorno (6 x 12 mesi, compresa la reperibilità durante le ferie (sic!)
= 72 turni annui)”, cosicchè “l'importo massimo erogato nell'anno darebbe un compenso massimo di € 743,76 (10,33 x 72) = 743,76)”; che il Comune di CP_1 ha quindi corrisposto una indennità di reperibilità di importo superiore rispetto alla misura massima consentita dalla norma contrattuale;
che il ricorrente non ha inoltre dimostrato per quali giornate ed in forza di quale disposizione di servizio lo stesso sia rimasto obbligato in pronta reperibilità; che, in ogni caso, l'Ente Pubblico è obbligato solo in caso di specifico impegno spesa, pena la responsabilità e l'obbligazione personale di chi, in nome dell'Ente rappresentato, ha consentito la prestazione di un servizio in violazione di impegno spesa e dei vincoli di contabilità; che, in tema di reperibilità, i limiti inderogabili entro cui può riconoscersi il relativo diritto all'indennità del dipendente dell'Ente Locale, l'art. 23 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.12.20006 e l'art. 24 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 statuiscono entrambe che «
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale»; che il ricorrente non ha offerto la prova della formale individuazione dell'“ufficio di supporto del Sindaco e delle cariche istituzionali” tra i servizi e le aree di “pronto intervento” e quindi di “pronta reperibilità”.
************
dipendente del ha confermato il cap. 1) CP_3 Controparte_1 dell'articolato di prova di cui al ricorso (secondo il quale “ nel Parte_1 periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di dicembre 2018 è stato l'unico autista del Sindaco”), precisando: “Lo so perché ero nell'ufficio di gabinetto del sindaco”. La testimone ha altresì confermato il cap. 2) di detto articolato (per cui
“ nel corso di detto periodo è stato sempre reperibile, sette giorni Parte_1 su sette, ed ha lavorato nei festivi, a qualsiasi ora del giorno ed alle volte anche di notte”), dichiarando: “capitava che noi mandavamo a lui (al ricorrente, n.d.r.) un messaggio del sindaco che voleva essere preso ad es. all'aeroporto. Lui stesso l'indomani ci diceva che era andato a prendere il sindaco e doveva sistemare la macchina ad es. mettendo benzina. Non c'erano turni scritti di reperibilità, ma sapevamo che era a disposizione del sindaco h 24. Non mi Pt_1
è mai capitato di scrivere al dicendogli di andare a prendere il sindaco di Pt_1 notte”. La Boreale ha infine confermato anche il cap. 3) di detto articolato, alla cui stregua “in alcune occasioni è stato richiamato in servizio durante Parte_1 le ferie”. Il teste , all'epoca dei fatti capo di gabinetto del sindaco, ha Testimone_1 confermato anch'egli l'articolato di prova di cui al ricorso, soggiungendo (riguardo al cap. 2): “Lo so perché a volte con il sindaco in macchina c'ero anche io, ed a volte io stesso chiamavo il per dirgli di prendere il sindaco. Pt_1
Capitava che ad es. il sindaco di turno arrivava in treno di sera tardi o di notte ed il lo andava a prendere;
almeno questo noi sapevamo, preciso che io Pt_1 personalmente non l'ho mai chiamato di notte. I turni di reperibilità del Pt_1 non erano scritti per quanto io sappia”. Il contenuto della acquisite testimonianze autorizza a ritenere che l'odierno ricorrente abbia effettivamente offerto la propria reperibilità, per l'espletamento della mansione di autista, per l'intero periodo indicato in ricorso, per 24 ore al giorno. Giova osservare, a maggior riprova della superiore circostanza, come l'ente convenuto (gravato del relativo onere) abbia omesso di dimostrare l'eventuale conferimento della medesima mansione di autista anche ad altri dipendenti e, dunque, l'esistenza di specifici turni di reperibilità (la predisposizione dei quali avrebbe avuto ragion d'essere soltanto in presenza di una pluralità di dipendenti adibiti alla mansione in discorso). Non è ragionevole, per altro verso, ritenere che la remunerazione spettante al abbia subito una legittima riduzione soltanto in ossequio alla disciplina Pt_1 invocata in memoria difensiva, invero dettata in favore del lavoratore (nei confronti del quale non potrebbe esigersi un impegno di disponibilità eccedente i previsti limiti). Non è plausibile, in altri termini, argomentare da tale disciplina la giuridica possibilità di richiedere ad un dipendente in maniera continuativa, sette giorni su setti e 24 ore al dì, la reperibilità di cui trattasi, non corrispondendo allo stesso alcuna indennità intesa a remunerare un talmente gravoso impegno. Il ricorso deve ritenersi fondato anche con riferimento al quantum dell'azionata pretesa, posto che il ricorrente – premesso di essere stato, dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2017, l'unico autista del Sindaco e di essere stato sostituito solo tre volte in data 13/10/2014, 15/09/2017 e 08/01/2018
– ha prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento in suo favore dell'indennità di reperibilità relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 limitatamente a 12 settimane per anno e dell'indennità di reperibilità relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 sempre limitatamente a 12 settimane per anno, sì da restare creditore dell'indennità a tale titolo dovutagli per le settimane residue (36 settimane per anno). Sulla scorta di tali presupposti, l'interessato ha proceduto quindi al calcolo della pretesa indennità, facendo applicazione dei criteri a tal fine delineati dalla disciplina di cui al CCNL dedotto in ricorso, rispetto ai quali non è stata articolata alcuna contestazione. Il ricorso merita pertanto pieno accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna il al pagamento, in favore di , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui al ricorso, del complessivo importo di € € 26.000,64, oltre interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;
condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in € 3.500, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali). Ragusa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)