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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1460/2023 tra
Parte_1 Parte_2 ricorrenti e
ERUGIA Controparte_1 resistente
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. AR CI, sono comparsi:
Per Parte_3 l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO il quale si riporta al ricorso, alle memorie depositate ed alle conclusioni rassegnate e chiede decisione.
Per l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_2 quale si riporta alla comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed alle conclusioni rassegnate e chiede decisione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,05, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. AR CI
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. AR CI, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 27 novembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 1460/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_2 P.IVA_1
Magione, Loc. Montebuono, Voc. Ripa n. 25, in persona del legale rappresentante Sig.
[...] nato a [...] [...], questi anche in proprio (C.F. ), Pt_4 CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in , IAzza Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio D. CP_2
Mastrangeli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Vesi, li rappresenta e difende in forza di procure speciali apposte in calce al ricorso – comunicazioni: telefax
075.5739884/075.7820943, PEC:
Email_1
Email_2 ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato il 20 marzo 2023, il sig. in proprio e quale legale Parte_4 rappresentante della soc. , ha proposto Controparte_4 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 127 del 17.02.2023, notificata il 22 febbraio
2023, chiedendo, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto, che ne fosse dichiarata la nullità o l'inammissibilità, in subordine di annullarla e, in ulteriore subordine, di ridurne l'importo.
Deducevano i ricorrenti:
1) la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, quarto comma, del D. Lgs. n.
124 del 2004;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte;
3) nel merito, l'infondatezza degli addebiti.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta essendo la sanzione prescritta.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima.
IN ULTERIORE SUBORDINE ridurre l'importo della sanzione amministrativa applicata, in relazione alle minori giornate di avvenuto distacco che risulteranno in corso di giudizio
IN OGNI CASO
Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, nel contestare integralmente le avverse deduzioni, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso e concludeva a sua volta: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione direttamente rivolta al verbale ispettivo,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 127 del 17.02.2023 resa nei confronti di della società e Parte_4 Controparte_4 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”. pagina 3 di 9 La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, quarto comma del D. Lgs. n. 124 del 2004
La richiesta di annullamento del verbale di accertamento n. PG00002/2015-122-01 del
17.7.2015, è in primo luogo inammissibile: “È inammissibile l'opposizione proposta avverso un verbale d'accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per i verbali d'accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale non incide sulla posizione giuridica del contravventore, ma è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e ad informarlo della facoltà di pagamento in misura ridotta dalla sezione amministrativa, in mancanza dell'esercizio dalla quale la amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione (o meno) della sanzione attraverso un'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.”.
Inoltre: “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso
l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.”
Ed ancora: “Il verbale di accertamento di violazione del D.Lgs. n. 22/1997 è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale.
Infatti, soltanto in questo caso esso è idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria stabilita dalla legge. Nel caso in cui, invece, l'accertamento riguardi il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il relativo verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, ed è destinato esclusivamente a contestare il fatto e a segnalare la facoltà di pagamento in misura ridotta.” Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 18320.
Né sussiste norma alcuna che imponga che le dichiarazioni dei lavoratori, poste alla base dell'accertamento, debbano essere trascritte nel verbale.
pagina 4 di 9 Come è noto il verbale di accertamento, il cui obbligo di motivazione è in ogni caso disciplinato dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 23/04/2004, deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova e degli illeciti rilevati ma, nel caso di specie, si osserva che il documento è corredato da un'ampia e dettagliata motivazione che chiarisce, con ampia dovizia di particolari, le ragioni dell'applicazione delle sanzioni con illustrazione, peraltro diffusa, delle specifiche violazioni accertate, nonché degli atti e documenti acquisiti (documenti e dichiarazioni dei lavoratori ecc.) posti alla base dell'accertamento ispettivo.
Va inoltre ricordato che il giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Quanto alla dedotta intervenuta prescrizione deve rilevarsi che, come eccepisce la resistente Amministrazione, il termine di prescrizione dell'art. 28 della L. n. 689/81 è stato interrotto per effetto della notifica della Prescrizione del 17-21/7/2015, avvenuta il 28/7/15, essendo l'accertamento riferito a fatti del 2013, cosicché non è maturata la prescrizione quinquennale in tale intervallo temporale.
Successivamente è stato notificato ai ricorrenti - entro i cinque anni dalla precedente comunicazione - il verbale n. V4/077/7664 del 13.4.2021, valido atto interruttivo della prescrizione al pari del precedente ed infine gli è stata notificata l'O.I. opposta in data 22 febbraio 2023.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
pagina 5 di 9 Quanto al merito della vicenda e dunque alla dedotta infondatezza dell'esito dell'accertamento, va detto che le contestazioni mosse ai ricorrenti erano state originate dalla richiesta di intervento delle lavoratrici e Parte_5 CP_5
.
[...]
La prima in particolare affermava di aver lavorato ininterrottamente e a tempo pieno come cuoca presso il Ristorante “Faliero” della ditta OV AR IA dal 2008 al 2015, alternando periodi di lavoro in nero e a tempo determinato.
Aggiungeva che dal 7.7.13 al 31.1.15 aveva sottoscritto più contratti a tempo determinato e che, seppure impiegata presso il citato ristorante, il datore di lavoro formale era Parte_2
, ove era impiegata in qualità di bracciante agricolo fiorista, pur avendo sempre
[...] svolto la mansione di cuoca presso il predetto ristorante, mentre veniva retribuita dai figli della Sig.ra OV, e socidella ricorrente società Pt_4 Persona_1 Parte_2
, società agricola.
[...]
Dunque, pur essendo formalmente dipendente di quest'ultima società e pur non avendo mai prestato attività agricola, aveva di fatto svolto mansioni di aiuto cuoca a favore della ditta OV, presso il ristorante Faliero, motivo per cui veniva ipotizzata dagli accertatori un'interposizione da pseudo distacco irregolare per 429 giornate di lavoro, con corrispondente omessa registrazione sul LUL e con prescrizione per l'interposizione fraudolenta.
La circostanza non è contestata dalla parte ricorrente che deduce invece la sussistenza di un “interesse proprio del distaccante” al distacco, semmai censurabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29, d. lgs. N. 276/03, per il mancato rispetto delle prescrizioni riferite al contratto di appalto illecito, ma non certo per la somministrazione vietata, essendo
[...]
legata da stretti vincoli con la ditta OV, per cui esisteva un interesse Parte_2 affinché la Sig.ra regolarmente assunta dalla , prestasse la Parte_5 Parte_2 propria attività anche in favore della Ditta della Sig.ra OV.
In particolare, la titolare della Ditta OV era la Sig.ra OV AR IA, mentre era detenuta da due soci, e Controparte_4 Per_1 [...] figli della predetta di cui il secondo legale rappresentante della Società. Pt_4
Inoltre, l'attività della era anche finalizzata alla Controparte_4 produzione e alla relativa cessione di ortaggi, legna, olio alla Ditta OV, per cui sussisteva una costante e totale interazione tra le due realtà aziendali, non solo in termini di pagina 6 di 9 proprietà, organizzazione, attività lavorativa e conseguimento di utili, ma anche una vera e propria interazione-integrazione funzionale delle due realtà aziendali.
La tesi proposta dai ricorrenti è stata oggetto di conferma da parte dei testi indotti dalla medesima ricorrente che invero hanno confermato le circostanze predette, sebbene debba rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente circa l'insussistenza di una somministrazione vietata, difettano in primo luogo la mancata comunicazione scritta al lavoratore del luogo di lavoro, da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione in caso di distacco immediato (art. 1, D. Lgs. 152/97) nonché il consenso della lavoratrice in ordine la cambio di mansioni (art. 30 D. Lgs. n. 276/2003), la comunicazione del distacco al Servizio competente (art. 1, comma 1183 L. 296/2006) ed infine le debite annotazioni sul LUL da parte del distaccatario e del distaccante.
Inoltre, difetta, o quantomeno non è stato dimostrato, lo specifico, rilevante e concreto interesse al distacco della società distaccante, tenuto conto in particolare dell'inquadramento di destinazione della lavoratrice con mansioni di cuoco e della ragione sociale della società distaccante , società agricola. Parte_2
La parte ricorrente, anche nelle memorie da ultimo depositate, ribadisce che l'art. 30 del d.lgs. n.276/03 dispone che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”, ma non ha mai indicato con chiarezza quale fosse l'interesse della OV al distacco della
Sig.ra dipendente della , in favore della Ditta della Sig.ra Parte_5 Parte_2
OV.
Si limita infatti ad illustrare solamente gli stretti vincoli di parentela tra i componenti della Ditta
OV e della società , ma non ha Controparte_4 mai in concreto indicato quale fosse, aldilà dei rapporti di parentela, il motivo e dunque l'interesse della distaccante che avrebbe imposto il distacco della lavoratrice, tenuto conto che, semmai, era la distaccataria OV ad avere un interesse nella vicenda, visto che la lavoratrice era inquadrata come dipendente agricola mentre svolgeva mansioni di cuoca.
Appare quindi corretta la qualificazione giuridica della violazione indicata dalla resistente, individuata nella somministrazione vietata di manodopera, in luogo della violazione di cui pagina 7 di 9 all'art. 29, d. lgs. n. 276/03, che sanziona l'appalto illecito, in relazione al quale peraltro non sono rinvenibili accordi scritti di sorta tra gli imprenditori coinvolti.
Infatti pur gravando sulla parte resistente l'onere probatorio, a fronte delle dichiarazioni spontanee e prove testimoniali indotte dalla resistente, la parte ricorrente non ha offerto idonea prova contraria, se non legata alla sussistenza di elementi di un generica commistione di interesse tra le varie società, facenti capo a soggetti legati piuttosto da vincoli di parentela che ad una vera e propria interazione-integrazione funzionale delle due realtà aziendali, avendo la parte affidato tale dimostrazione, non a elementi univoci di natura documentale, ma alla valutazione soggettiva dei testi indotti.
In particolare, non può ritenersi decisiva la prova, che peraltro poteva essere desunta dal solo riscontro documentale, che la titolare della Ditta OV, facesse capo alla sig.ra
OV AR IA, che la stessa fosse madre del ricorrente che Parte_4 [...]
era detenuta da due soci, vale a dire i Sig.ri Controparte_4
e figli della Sig.ra OV. Per_1 Parte_4
Stessa considerazione vale per la circostanza, indicata dalla parte, per la quale l'attività della era anche finalizzata alla produzione ed Controparte_4 alla cessione di ortaggi, legna, olio alla Ditta OV, posto che la dimostrazione di ciò, anche al fine della quantificazione di tali apporti, poteva essere ottenuta dalla produzione delle fatture relative a tale cessione di prodotti.
Certo è che la cessione di tali prodotti, la cui tipologia induce a ritenere di quantità sicuramente marginale rispetto alle necessità di approvvigionamento complessivo di un ristorante, non può avere alcuna relazione con la contemporanea somministrazione di una dipendente, peraltro nemmeno correttamente inquadrata e totalmente in contrasto con l'occupazione della stessa presso la cucina di un ristorante.
Quanto precede dimostra l'infondatezza della prospettazione attorea, indipendentemente dalle prove orali acquisite in corso di causa.
Per contro le prove indotte dalla parte resistente hanno confermato ampiamente le risultanze dell'accertamento ed in dettaglio, oltre alla conferma dell'estensione temporale delle prestazioni lavorative, è stata smentita la circostanza che la lavoratrice avesse svolto mansioni di natura agricola per la , avendo svolto il solo lavoro di cuoca Parte_2 presso ristorante Faliero.
pagina 8 di 9 Per quanto precede deve ritenersi che il ricorso è infondato e che l'Ordinanza-Ingiunzione opposta deve essere confermata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 127 del 17.02.2023 resa dall nei confronti di della Controparte_2 Parte_4 società ; Controparte_4
− pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 2.300,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 27 novembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
AR CI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1460/2023 tra
Parte_1 Parte_2 ricorrenti e
ERUGIA Controparte_1 resistente
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. AR CI, sono comparsi:
Per Parte_3 l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO il quale si riporta al ricorso, alle memorie depositate ed alle conclusioni rassegnate e chiede decisione.
Per l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_2 quale si riporta alla comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed alle conclusioni rassegnate e chiede decisione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,05, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. AR CI
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. AR CI, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 27 novembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 1460/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_2 P.IVA_1
Magione, Loc. Montebuono, Voc. Ripa n. 25, in persona del legale rappresentante Sig.
[...] nato a [...] [...], questi anche in proprio (C.F. ), Pt_4 CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in , IAzza Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio D. CP_2
Mastrangeli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Vesi, li rappresenta e difende in forza di procure speciali apposte in calce al ricorso – comunicazioni: telefax
075.5739884/075.7820943, PEC:
Email_1
Email_2 ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato il 20 marzo 2023, il sig. in proprio e quale legale Parte_4 rappresentante della soc. , ha proposto Controparte_4 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 127 del 17.02.2023, notificata il 22 febbraio
2023, chiedendo, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto, che ne fosse dichiarata la nullità o l'inammissibilità, in subordine di annullarla e, in ulteriore subordine, di ridurne l'importo.
Deducevano i ricorrenti:
1) la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, quarto comma, del D. Lgs. n.
124 del 2004;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte;
3) nel merito, l'infondatezza degli addebiti.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta essendo la sanzione prescritta.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima.
IN ULTERIORE SUBORDINE ridurre l'importo della sanzione amministrativa applicata, in relazione alle minori giornate di avvenuto distacco che risulteranno in corso di giudizio
IN OGNI CASO
Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, nel contestare integralmente le avverse deduzioni, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso e concludeva a sua volta: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione direttamente rivolta al verbale ispettivo,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 127 del 17.02.2023 resa nei confronti di della società e Parte_4 Controparte_4 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”. pagina 3 di 9 La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, quarto comma del D. Lgs. n. 124 del 2004
La richiesta di annullamento del verbale di accertamento n. PG00002/2015-122-01 del
17.7.2015, è in primo luogo inammissibile: “È inammissibile l'opposizione proposta avverso un verbale d'accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per i verbali d'accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale non incide sulla posizione giuridica del contravventore, ma è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e ad informarlo della facoltà di pagamento in misura ridotta dalla sezione amministrativa, in mancanza dell'esercizio dalla quale la amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione (o meno) della sanzione attraverso un'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.”.
Inoltre: “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso
l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.”
Ed ancora: “Il verbale di accertamento di violazione del D.Lgs. n. 22/1997 è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale.
Infatti, soltanto in questo caso esso è idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria stabilita dalla legge. Nel caso in cui, invece, l'accertamento riguardi il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il relativo verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, ed è destinato esclusivamente a contestare il fatto e a segnalare la facoltà di pagamento in misura ridotta.” Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 18320.
Né sussiste norma alcuna che imponga che le dichiarazioni dei lavoratori, poste alla base dell'accertamento, debbano essere trascritte nel verbale.
pagina 4 di 9 Come è noto il verbale di accertamento, il cui obbligo di motivazione è in ogni caso disciplinato dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 23/04/2004, deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova e degli illeciti rilevati ma, nel caso di specie, si osserva che il documento è corredato da un'ampia e dettagliata motivazione che chiarisce, con ampia dovizia di particolari, le ragioni dell'applicazione delle sanzioni con illustrazione, peraltro diffusa, delle specifiche violazioni accertate, nonché degli atti e documenti acquisiti (documenti e dichiarazioni dei lavoratori ecc.) posti alla base dell'accertamento ispettivo.
Va inoltre ricordato che il giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Quanto alla dedotta intervenuta prescrizione deve rilevarsi che, come eccepisce la resistente Amministrazione, il termine di prescrizione dell'art. 28 della L. n. 689/81 è stato interrotto per effetto della notifica della Prescrizione del 17-21/7/2015, avvenuta il 28/7/15, essendo l'accertamento riferito a fatti del 2013, cosicché non è maturata la prescrizione quinquennale in tale intervallo temporale.
Successivamente è stato notificato ai ricorrenti - entro i cinque anni dalla precedente comunicazione - il verbale n. V4/077/7664 del 13.4.2021, valido atto interruttivo della prescrizione al pari del precedente ed infine gli è stata notificata l'O.I. opposta in data 22 febbraio 2023.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
pagina 5 di 9 Quanto al merito della vicenda e dunque alla dedotta infondatezza dell'esito dell'accertamento, va detto che le contestazioni mosse ai ricorrenti erano state originate dalla richiesta di intervento delle lavoratrici e Parte_5 CP_5
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[...]
La prima in particolare affermava di aver lavorato ininterrottamente e a tempo pieno come cuoca presso il Ristorante “Faliero” della ditta OV AR IA dal 2008 al 2015, alternando periodi di lavoro in nero e a tempo determinato.
Aggiungeva che dal 7.7.13 al 31.1.15 aveva sottoscritto più contratti a tempo determinato e che, seppure impiegata presso il citato ristorante, il datore di lavoro formale era Parte_2
, ove era impiegata in qualità di bracciante agricolo fiorista, pur avendo sempre
[...] svolto la mansione di cuoca presso il predetto ristorante, mentre veniva retribuita dai figli della Sig.ra OV, e socidella ricorrente società Pt_4 Persona_1 Parte_2
, società agricola.
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Dunque, pur essendo formalmente dipendente di quest'ultima società e pur non avendo mai prestato attività agricola, aveva di fatto svolto mansioni di aiuto cuoca a favore della ditta OV, presso il ristorante Faliero, motivo per cui veniva ipotizzata dagli accertatori un'interposizione da pseudo distacco irregolare per 429 giornate di lavoro, con corrispondente omessa registrazione sul LUL e con prescrizione per l'interposizione fraudolenta.
La circostanza non è contestata dalla parte ricorrente che deduce invece la sussistenza di un “interesse proprio del distaccante” al distacco, semmai censurabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29, d. lgs. N. 276/03, per il mancato rispetto delle prescrizioni riferite al contratto di appalto illecito, ma non certo per la somministrazione vietata, essendo
[...]
legata da stretti vincoli con la ditta OV, per cui esisteva un interesse Parte_2 affinché la Sig.ra regolarmente assunta dalla , prestasse la Parte_5 Parte_2 propria attività anche in favore della Ditta della Sig.ra OV.
In particolare, la titolare della Ditta OV era la Sig.ra OV AR IA, mentre era detenuta da due soci, e Controparte_4 Per_1 [...] figli della predetta di cui il secondo legale rappresentante della Società. Pt_4
Inoltre, l'attività della era anche finalizzata alla Controparte_4 produzione e alla relativa cessione di ortaggi, legna, olio alla Ditta OV, per cui sussisteva una costante e totale interazione tra le due realtà aziendali, non solo in termini di pagina 6 di 9 proprietà, organizzazione, attività lavorativa e conseguimento di utili, ma anche una vera e propria interazione-integrazione funzionale delle due realtà aziendali.
La tesi proposta dai ricorrenti è stata oggetto di conferma da parte dei testi indotti dalla medesima ricorrente che invero hanno confermato le circostanze predette, sebbene debba rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente circa l'insussistenza di una somministrazione vietata, difettano in primo luogo la mancata comunicazione scritta al lavoratore del luogo di lavoro, da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione in caso di distacco immediato (art. 1, D. Lgs. 152/97) nonché il consenso della lavoratrice in ordine la cambio di mansioni (art. 30 D. Lgs. n. 276/2003), la comunicazione del distacco al Servizio competente (art. 1, comma 1183 L. 296/2006) ed infine le debite annotazioni sul LUL da parte del distaccatario e del distaccante.
Inoltre, difetta, o quantomeno non è stato dimostrato, lo specifico, rilevante e concreto interesse al distacco della società distaccante, tenuto conto in particolare dell'inquadramento di destinazione della lavoratrice con mansioni di cuoco e della ragione sociale della società distaccante , società agricola. Parte_2
La parte ricorrente, anche nelle memorie da ultimo depositate, ribadisce che l'art. 30 del d.lgs. n.276/03 dispone che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”, ma non ha mai indicato con chiarezza quale fosse l'interesse della OV al distacco della
Sig.ra dipendente della , in favore della Ditta della Sig.ra Parte_5 Parte_2
OV.
Si limita infatti ad illustrare solamente gli stretti vincoli di parentela tra i componenti della Ditta
OV e della società , ma non ha Controparte_4 mai in concreto indicato quale fosse, aldilà dei rapporti di parentela, il motivo e dunque l'interesse della distaccante che avrebbe imposto il distacco della lavoratrice, tenuto conto che, semmai, era la distaccataria OV ad avere un interesse nella vicenda, visto che la lavoratrice era inquadrata come dipendente agricola mentre svolgeva mansioni di cuoca.
Appare quindi corretta la qualificazione giuridica della violazione indicata dalla resistente, individuata nella somministrazione vietata di manodopera, in luogo della violazione di cui pagina 7 di 9 all'art. 29, d. lgs. n. 276/03, che sanziona l'appalto illecito, in relazione al quale peraltro non sono rinvenibili accordi scritti di sorta tra gli imprenditori coinvolti.
Infatti pur gravando sulla parte resistente l'onere probatorio, a fronte delle dichiarazioni spontanee e prove testimoniali indotte dalla resistente, la parte ricorrente non ha offerto idonea prova contraria, se non legata alla sussistenza di elementi di un generica commistione di interesse tra le varie società, facenti capo a soggetti legati piuttosto da vincoli di parentela che ad una vera e propria interazione-integrazione funzionale delle due realtà aziendali, avendo la parte affidato tale dimostrazione, non a elementi univoci di natura documentale, ma alla valutazione soggettiva dei testi indotti.
In particolare, non può ritenersi decisiva la prova, che peraltro poteva essere desunta dal solo riscontro documentale, che la titolare della Ditta OV, facesse capo alla sig.ra
OV AR IA, che la stessa fosse madre del ricorrente che Parte_4 [...]
era detenuta da due soci, vale a dire i Sig.ri Controparte_4
e figli della Sig.ra OV. Per_1 Parte_4
Stessa considerazione vale per la circostanza, indicata dalla parte, per la quale l'attività della era anche finalizzata alla produzione ed Controparte_4 alla cessione di ortaggi, legna, olio alla Ditta OV, posto che la dimostrazione di ciò, anche al fine della quantificazione di tali apporti, poteva essere ottenuta dalla produzione delle fatture relative a tale cessione di prodotti.
Certo è che la cessione di tali prodotti, la cui tipologia induce a ritenere di quantità sicuramente marginale rispetto alle necessità di approvvigionamento complessivo di un ristorante, non può avere alcuna relazione con la contemporanea somministrazione di una dipendente, peraltro nemmeno correttamente inquadrata e totalmente in contrasto con l'occupazione della stessa presso la cucina di un ristorante.
Quanto precede dimostra l'infondatezza della prospettazione attorea, indipendentemente dalle prove orali acquisite in corso di causa.
Per contro le prove indotte dalla parte resistente hanno confermato ampiamente le risultanze dell'accertamento ed in dettaglio, oltre alla conferma dell'estensione temporale delle prestazioni lavorative, è stata smentita la circostanza che la lavoratrice avesse svolto mansioni di natura agricola per la , avendo svolto il solo lavoro di cuoca Parte_2 presso ristorante Faliero.
pagina 8 di 9 Per quanto precede deve ritenersi che il ricorso è infondato e che l'Ordinanza-Ingiunzione opposta deve essere confermata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 127 del 17.02.2023 resa dall nei confronti di della Controparte_2 Parte_4 società ; Controparte_4
− pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 2.300,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 27 novembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
AR CI
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