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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17869 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41363/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 41363/2019 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giulio Murano parte attrice contro
Controparte_1
[...]
Avv.ti Stefano Vinti e Chiara Geremia parte convenuta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(d'ora in poi anche ) adiva l'intestato Tribunale nei confronti
[...] Parte_1
dell' Controparte_1
(d'ora in poi anche ), esponendo che: nel 2010 la società
[...] CP_1
presentava, quale micrompresa, domanda per agevolazioni ex d.lgs. n.
185/2000; respingeva la domanda per presunta mancanza di requisiti;
CP_1
Pag. 1 di 7 il TAR Puglia con sentenza n. 607/2012, poi confermata del Consiglio di Stato con decisione n. 1875 del 2014, annullava il diniego.
1.2. Rappresentava, inoltre, che, atteso che non si Parte_1 CP_1
conformava, aveva presentato dinanzi al TAR Puglia ricorso ex art. 112 e ss.
c.p.a. Soltanto a seguito dell'introduzione di tale giudizio, nel 2016, CP_1
ammesso alle agevolazioni (€ 46.596,60 contributo a fondo perduto, Parte_1
€ 58.596,60 finanziamento agevolato, € 12.000 contributo gestione) e nel 2017 aveva stipulato il contratto per la concessione delle agevolazioni. Con sentenza n. 736/2017 il TAR Puglia aveva, dunque, dichiarato la cessata la materia del contendere.
1.3. , tuttavia, aveva ritardato l'erogazione del contributo, nonostante CP_1
avesse inviato più volte la documentazione richiesta e avesse inviato Parte_1
diffide e richieste di chiarimenti. La società attrice contestava dunque a CP_1
la mancata ottemperanza della sentenza del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, nonché l'inadempimento del contratto del 6.6.2017. Deduceva, altresì, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. lamentando un danno patrimoniale da lucro cessante stimato in € 2.690.011,52 per il biennio 2014-2016, giusta CTP depositata in atti, oltre ulteriori danni per ritardi successivi.
2.1. Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1
avversarie pretese, deducendo la regolarità della propria condotta ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto materia (danni da ritardo amministrativo) spettante al giudice amministrativo e che, in ogni caso, per il principio del ne bis in idem, le domande di risarcimento danni avanzate dalla società erano state già respinte dal TAR Puglia con sentenza n. 736/2017. Nel merito, eccepiva come nessun ritardo fosse imputabile ad essendo CP_1
dipeso, invece, da comportamenti dilatori nonché inadempimenti da parte dell'attrice. Eccepiva, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra i danni
Pag. 2 di 7 patrimoniali rivendicati dall'attrice e la mancata o ritardata esecuzione del giudicato amministrativo.
2.2. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, • accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1
causazione dei danni da lucro cessante cagionati a in ragione della mancata Parte_1
esecuzione della sentenza del 16.04.2014 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da , nella misura di € Parte_1
2.690.011,52 come da conteggi contenuti nella consulenza tecnica di parte del Rag. o Per_1
in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. • accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1
causazione dei danni da lucro cessante cagionati a in ragione del reiterato ed Parte_1
ingiustificato inadempimento del contratto del 6.06.2017 e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da , calcolato in via Parte_1
equitativa ovvero commisurato al danno subito nel biennio 2014/2016 di cui alla consulenza tecnica di parte del Rag. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. • con vittoria Per_1
di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, mentre parte convenuta concludeva: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adìto, per le ragioni espresse in atti, in merito quanto meno a tutte le domande afferenti presunti danni
e fatti precedenti all'ammissione alle agevolazioni e alla conclusione del contratto, in quanto devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, assumendo in proposito ogni più opportuno provvedimento;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili tutte le domande svolte da parte attrice in merito a presunti danni asseritamente derivati dalla mancata e/o ritardata esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1875/2014 (R.G.n. 6103/2012) del 16.04.2014 e comunque afferenti presunti danni e fatti precedenti all'ammissione alle agevolazioni perché in contrasto
Pag. 3 di 7 con il giudicato formatosi tra le medesime parti per effetto della sentenza del TAR Puglia,
Lecce, Sezione Terza, n. 736/2017, resa il 26 aprile 2017 e pubblicata il 10 maggio 2017, nel giudizio recante il numero di R.G. 1026/2016, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibili, improponibili e/o improcedibili, e comunque infondate e destituite di riscontro probatorio, per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento. In via istruttoria insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, anche per prova contraria, CP_1
come formulate nelle memorie ex artt. 183, nn. 2 e 3, c.p.c., con i testi ivi indicati, e si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie, anche per prova contraria, formulate da
, per tutte le ragioni esposte da nelle citate memorie ex art. 183, comma Parte_1 CP_1
6, nn. 2 e 3, c.p.c., qui integralmente richiamate. Infine, sempre in via istruttoria, si oppone altresì, all'ammissione della richiesta di CTU ex adverso formulata in quanto inammissibile avendo la stessa funzione meramente esplorativa, come rilevato da nella propria CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., cui si rinvia”.
3.1. Preliminarmente, deve osservarsi che le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, sono relative a circostanze da provarsi in documentalmente e irrilevanti ai fini del decidere e non possono, pertanto, essere ammesse.
3.2. Inoltre, solo per chiarezza espositiva, deve osservarsi che le erogazioni intervenute in corso di causa in favore dell'attrice non comportano la cessata materia del contendere del presente giudizio che non ha ad oggetto domanda di adempimento, ma di risarcimento, a vario titolo dei danni.
4.1. Ciò premesso, la domanda formulata da relativa al risarcimento Parte_1
dei danni provocati dall'inottemperanza, già proposta dinanzi al Tar Puglia che, con sentenza n.736/2017, passata in giudicato, ha deciso sulla domanda ritenendola non provata, non declinando dunque la giurisdizione, rientra nella cognizione del Giudice amministrativo ex art. 112, comma 3 c.p.a.
4.2. nell'odierno procedimento ha chiesto al Tribunale Civile di: Parte_1
Pag. 4 di 7 “accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dei danni da Controparte_1
lucro cessante cagionati a in ragione della mancata esecuzione della sentenza del Parte_1
16.04.2014 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da ”, mentre, dinnanzi al Giudice Parte_1
amministrativo, in sede di ottemperanza, chiedeva tra l'altro di: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 112, co.3, c.p.a., l'obbligo delle
Amministrazioni resistenti di risarcire i danni ingiusti, patiti e patendi da Parte_1
per l'effetto dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, accertato con sentenza resa inter partes da codesto On.le TAR, Sez. I n, 607 del 05.04.2021, nonché per la mancata esecuzione della medesima sentenza”.
4.3.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che l'acclarata inammissibilità per ne bis in idem renda superflua ogni declaratoria di difetto di giurisdizione con conseguente devoluzione al Giudice amministrativo.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni da lucro cessante asseritamente cagionati a in ragione del reiterato ed ingiustificato inadempimento Parte_1
del contratto del 6.06.2017 si precisa quanto segue.
5.1.Va innanzitutto osservato che, trattandosi di domanda risarcitoria relativa ai danni da inadempimento del contratto, sussiste sulla questione la giurisdizione del Giudice ordinario. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sez. Un. n. 16457/2020, n. 3057/2016 e n. 15867/2011), essendo in tal caso indifferente la denominazione degli atti come revoca o decadenza.
5.2. Ciò premesso risulta assorbente, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, che parte attrice non abbia dimostrato gli elementi costitutivi della propria domanda. Secondo il normale criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. parte attrice avrebbe dovuto, infatti, dimostrare oltre al nesso eziologico tra l'inadempimento e gli asseriti danni anche il pregiudizio
Pag. 5 di 7 effettivamente subito.
5.2.1.Come da ultimo ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, vige, infatti, il “principio secondo cui il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata
e attendibile questa possibilità” (Cass. sez. III, n. 8758/2025).
5.3.Proprio in virtù di tale ultima considerazione, la prova non può essere formata in sede di consulente tecnica d'ufficio. D'altra parte la consulenza di parte prodotta riguarda i danni asseritamente provocati dall'inottemperanza e di cui si è già dato sopra e dovrebbe essere assunta come parametro per il calcolo di danni successivamente prodottisi. Ad ogni modo, si tratta di meri dati virtuali, che, in assenza di prova, non potrebbero essere utilizzati neppure per la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Ed, infatti, “La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” (Cass. sez. III, n.8941/2022).
5.4.Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova del danno subito né del nesso di causalità tra l'inadempimento di e il preteso pregiudizio CP_1
economico subito, essendo le allegazioni svolte generiche e comunque prive di riscontri probatori.
5.4.1. Va, infatti, ricordato, richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità che “l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello
Pag. 6 di 7 di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha poi precisato che — sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli
(causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento — nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; Ric. 2020 n. 18074 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, grava solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di specie, dunque, la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento avrebbero dovuto costituire oggetto dell'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta”.
5.5.Ritenuta assorbita ogni altra questione, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata.
6. Quanto alle spese di lite, in considerazione delle motivazioni della decisione nonché del ritardo nelle erogazioni avvenuto solo in corso di causa, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, respinta o assorbita, così dispone: Respinge, ai sensi di cui in motivazione, le domande proposte da parte attrice nei confronti di Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in data 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 41363/2019 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giulio Murano parte attrice contro
Controparte_1
[...]
Avv.ti Stefano Vinti e Chiara Geremia parte convenuta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(d'ora in poi anche ) adiva l'intestato Tribunale nei confronti
[...] Parte_1
dell' Controparte_1
(d'ora in poi anche ), esponendo che: nel 2010 la società
[...] CP_1
presentava, quale micrompresa, domanda per agevolazioni ex d.lgs. n.
185/2000; respingeva la domanda per presunta mancanza di requisiti;
CP_1
Pag. 1 di 7 il TAR Puglia con sentenza n. 607/2012, poi confermata del Consiglio di Stato con decisione n. 1875 del 2014, annullava il diniego.
1.2. Rappresentava, inoltre, che, atteso che non si Parte_1 CP_1
conformava, aveva presentato dinanzi al TAR Puglia ricorso ex art. 112 e ss.
c.p.a. Soltanto a seguito dell'introduzione di tale giudizio, nel 2016, CP_1
ammesso alle agevolazioni (€ 46.596,60 contributo a fondo perduto, Parte_1
€ 58.596,60 finanziamento agevolato, € 12.000 contributo gestione) e nel 2017 aveva stipulato il contratto per la concessione delle agevolazioni. Con sentenza n. 736/2017 il TAR Puglia aveva, dunque, dichiarato la cessata la materia del contendere.
1.3. , tuttavia, aveva ritardato l'erogazione del contributo, nonostante CP_1
avesse inviato più volte la documentazione richiesta e avesse inviato Parte_1
diffide e richieste di chiarimenti. La società attrice contestava dunque a CP_1
la mancata ottemperanza della sentenza del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, nonché l'inadempimento del contratto del 6.6.2017. Deduceva, altresì, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. lamentando un danno patrimoniale da lucro cessante stimato in € 2.690.011,52 per il biennio 2014-2016, giusta CTP depositata in atti, oltre ulteriori danni per ritardi successivi.
2.1. Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1
avversarie pretese, deducendo la regolarità della propria condotta ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto materia (danni da ritardo amministrativo) spettante al giudice amministrativo e che, in ogni caso, per il principio del ne bis in idem, le domande di risarcimento danni avanzate dalla società erano state già respinte dal TAR Puglia con sentenza n. 736/2017. Nel merito, eccepiva come nessun ritardo fosse imputabile ad essendo CP_1
dipeso, invece, da comportamenti dilatori nonché inadempimenti da parte dell'attrice. Eccepiva, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra i danni
Pag. 2 di 7 patrimoniali rivendicati dall'attrice e la mancata o ritardata esecuzione del giudicato amministrativo.
2.2. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, • accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1
causazione dei danni da lucro cessante cagionati a in ragione della mancata Parte_1
esecuzione della sentenza del 16.04.2014 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da , nella misura di € Parte_1
2.690.011,52 come da conteggi contenuti nella consulenza tecnica di parte del Rag. o Per_1
in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. • accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1
causazione dei danni da lucro cessante cagionati a in ragione del reiterato ed Parte_1
ingiustificato inadempimento del contratto del 6.06.2017 e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da , calcolato in via Parte_1
equitativa ovvero commisurato al danno subito nel biennio 2014/2016 di cui alla consulenza tecnica di parte del Rag. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. • con vittoria Per_1
di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, mentre parte convenuta concludeva: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adìto, per le ragioni espresse in atti, in merito quanto meno a tutte le domande afferenti presunti danni
e fatti precedenti all'ammissione alle agevolazioni e alla conclusione del contratto, in quanto devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, assumendo in proposito ogni più opportuno provvedimento;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili tutte le domande svolte da parte attrice in merito a presunti danni asseritamente derivati dalla mancata e/o ritardata esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1875/2014 (R.G.n. 6103/2012) del 16.04.2014 e comunque afferenti presunti danni e fatti precedenti all'ammissione alle agevolazioni perché in contrasto
Pag. 3 di 7 con il giudicato formatosi tra le medesime parti per effetto della sentenza del TAR Puglia,
Lecce, Sezione Terza, n. 736/2017, resa il 26 aprile 2017 e pubblicata il 10 maggio 2017, nel giudizio recante il numero di R.G. 1026/2016, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibili, improponibili e/o improcedibili, e comunque infondate e destituite di riscontro probatorio, per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento. In via istruttoria insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, anche per prova contraria, CP_1
come formulate nelle memorie ex artt. 183, nn. 2 e 3, c.p.c., con i testi ivi indicati, e si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie, anche per prova contraria, formulate da
, per tutte le ragioni esposte da nelle citate memorie ex art. 183, comma Parte_1 CP_1
6, nn. 2 e 3, c.p.c., qui integralmente richiamate. Infine, sempre in via istruttoria, si oppone altresì, all'ammissione della richiesta di CTU ex adverso formulata in quanto inammissibile avendo la stessa funzione meramente esplorativa, come rilevato da nella propria CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., cui si rinvia”.
3.1. Preliminarmente, deve osservarsi che le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, sono relative a circostanze da provarsi in documentalmente e irrilevanti ai fini del decidere e non possono, pertanto, essere ammesse.
3.2. Inoltre, solo per chiarezza espositiva, deve osservarsi che le erogazioni intervenute in corso di causa in favore dell'attrice non comportano la cessata materia del contendere del presente giudizio che non ha ad oggetto domanda di adempimento, ma di risarcimento, a vario titolo dei danni.
4.1. Ciò premesso, la domanda formulata da relativa al risarcimento Parte_1
dei danni provocati dall'inottemperanza, già proposta dinanzi al Tar Puglia che, con sentenza n.736/2017, passata in giudicato, ha deciso sulla domanda ritenendola non provata, non declinando dunque la giurisdizione, rientra nella cognizione del Giudice amministrativo ex art. 112, comma 3 c.p.a.
4.2. nell'odierno procedimento ha chiesto al Tribunale Civile di: Parte_1
Pag. 4 di 7 “accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dei danni da Controparte_1
lucro cessante cagionati a in ragione della mancata esecuzione della sentenza del Parte_1
16.04.2014 del Consiglio di Stato e, per l'effetto, • condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da ”, mentre, dinnanzi al Giudice Parte_1
amministrativo, in sede di ottemperanza, chiedeva tra l'altro di: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 112, co.3, c.p.a., l'obbligo delle
Amministrazioni resistenti di risarcire i danni ingiusti, patiti e patendi da Parte_1
per l'effetto dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, accertato con sentenza resa inter partes da codesto On.le TAR, Sez. I n, 607 del 05.04.2021, nonché per la mancata esecuzione della medesima sentenza”.
4.3.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che l'acclarata inammissibilità per ne bis in idem renda superflua ogni declaratoria di difetto di giurisdizione con conseguente devoluzione al Giudice amministrativo.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni da lucro cessante asseritamente cagionati a in ragione del reiterato ed ingiustificato inadempimento Parte_1
del contratto del 6.06.2017 si precisa quanto segue.
5.1.Va innanzitutto osservato che, trattandosi di domanda risarcitoria relativa ai danni da inadempimento del contratto, sussiste sulla questione la giurisdizione del Giudice ordinario. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sez. Un. n. 16457/2020, n. 3057/2016 e n. 15867/2011), essendo in tal caso indifferente la denominazione degli atti come revoca o decadenza.
5.2. Ciò premesso risulta assorbente, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, che parte attrice non abbia dimostrato gli elementi costitutivi della propria domanda. Secondo il normale criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. parte attrice avrebbe dovuto, infatti, dimostrare oltre al nesso eziologico tra l'inadempimento e gli asseriti danni anche il pregiudizio
Pag. 5 di 7 effettivamente subito.
5.2.1.Come da ultimo ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, vige, infatti, il “principio secondo cui il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata
e attendibile questa possibilità” (Cass. sez. III, n. 8758/2025).
5.3.Proprio in virtù di tale ultima considerazione, la prova non può essere formata in sede di consulente tecnica d'ufficio. D'altra parte la consulenza di parte prodotta riguarda i danni asseritamente provocati dall'inottemperanza e di cui si è già dato sopra e dovrebbe essere assunta come parametro per il calcolo di danni successivamente prodottisi. Ad ogni modo, si tratta di meri dati virtuali, che, in assenza di prova, non potrebbero essere utilizzati neppure per la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Ed, infatti, “La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” (Cass. sez. III, n.8941/2022).
5.4.Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova del danno subito né del nesso di causalità tra l'inadempimento di e il preteso pregiudizio CP_1
economico subito, essendo le allegazioni svolte generiche e comunque prive di riscontri probatori.
5.4.1. Va, infatti, ricordato, richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità che “l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello
Pag. 6 di 7 di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha poi precisato che — sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli
(causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento — nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; Ric. 2020 n. 18074 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, grava solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di specie, dunque, la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento avrebbero dovuto costituire oggetto dell'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta”.
5.5.Ritenuta assorbita ogni altra questione, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata.
6. Quanto alle spese di lite, in considerazione delle motivazioni della decisione nonché del ritardo nelle erogazioni avvenuto solo in corso di causa, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, respinta o assorbita, così dispone: Respinge, ai sensi di cui in motivazione, le domande proposte da parte attrice nei confronti di Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in data 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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