Art. 1.
Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso, ed e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate semestrali anticipate.
Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso, ed e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate semestrali anticipate.