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23 luglio 2016
23 luglio 2016
Art. 20. Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea 1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820 , e dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 della legge legge 7 gennaio 2008, n. 10 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2008, n. 28, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820 , e dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 della legge legge 7 gennaio 2008, n. 10 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2008, n. 28, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Commentari • 3
- 1. Il Codice Rosso: le norme a tutela delle vittime della violenza domestica e di genereLudovica Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Il 09.08.2019 è entrata in vigore il c.d. Codice Rosso, ovvero la legge 19.07.2019, n. 69[1], con l'obiettivo di apportare modifiche al sistema di repressione penale della violenza domestica e di genere per far fronte al crescente stato emergenziale collegato alla commissione di questa tipologia di reati[2]. L'intervento normativo in commento si sviluppa su due versanti: su quello processuale, la riforma delinea una corsia preferenziale per i “reati spia” affinché eventuali stasi nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari non pregiudichino la tempestività di interventi (cautelari o di prevenzione) a tutela della vittima[3]; …
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