Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Liquidazione spese legali

    La Corte ha disposto la compensazione per un mezzo delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio, condannando l'Ufficio al pagamento della rimanente parte, ritenendo che l'annullamento in autotutela non giustifichi di per sé la compensazione totale e sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 124
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo