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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 523/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 CONTR PREV 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ALTRO 2006
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Tuttavia il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese dell'intero giudizio riportandosi alla memoria illustrativa.
L'Ufficio insiste per la compensazione delle spese per le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_1 riassumeva, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, il giudizio rinviato dalla Corte Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza R.G. n. 9998/2016 depositata il 04/02/2025, ai fini della declaratoria di illegittimità e, per l'effetto, dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. T6501MU03381/2011, relativo all'Irpef, per l'anno d'imposta 2006, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'ufficio a rimborsare le somme eventualmente percette, con accessori. Rinvio disposto con la motivazione che “nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio… Non potendosi procedere alla riunione dei giudizi fra tutti i litisconsorti necessari, atteso che la società non ha proposto ricorso avverso l'originario avviso di accertamento, deve essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado”. Ricostruiva la complessa vicenda sostanziale e processuale deducendo, in sintesi, che l'atto Società_1scaturisce dall'avviso di accertamento n. T6503TA02613/2011, notificato alla s.r.l. in liquidazione, definitivo per mancata impugnazione, con cui era stato accertato in € 42.121,00 il reddito d'impresa quale conseguenza del disconoscimento dei costi sostenuti per l'acquisto di tre autovetture, ritenuti afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. Maggior reddito imputato per trasparenza, ex art. 116 del D.P.R. n. 917/1986, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili ai soci sig.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 (entrambi al 50%).
2 Ribadita con articolati motivi la illegittimità dell'atto, concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, disporsi l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dei litisconsorti necessari;
in via principale, dichiararsi l'illegittimità e, per l'effetto, disporsi l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento;
in via subordinata, dichiararsi non dovute le sanzioni;
condannare l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio di merito (doppio grado), di legittimità e del giudizio di riassunzione, nonché alla restituzione delle somme percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite. Evidenziava che, in relazione all'avviso di accertamento in esame, l'ufficio ha riesaminato la fattispecie ed ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'atto.
In data 09.2.2026 il contribuente depositava memorie illustrative in cui concordava sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Tuttavia, insisteva per la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese dell'intero giudizio deducendo che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario,
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce del disposto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. Tuttavia, residua la questione delle spese di lite.
3 Sul punto va premesso che con l'ordinanza della Suprema Corte, vincolante per il giudice del rinvio, è stata demandata a questa Corte di giustizia tributaria, per quanto di interesse, “la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”, ma non anche dei precedenti giudizi di merito. Ciò detto, l'intervenuto annullamento provvedimentale in autotutela nel corso del presente giudizio da parte dell'amministrazione non giustifica di per sé la invocata compensazione delle spese. Da un lato, l'annullamento consegue ad una illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
dall'altro, l'azione dell'amministrazione ha, comunque, reso necessario l'espletamento di una – peraltro, lunga - attività difensiva a carico del contribuente. Tuttavia, nella fattispecie, vanno anche considerati la complessità della materia, dimostrata dal diverso esito dei giudizi innanzi alle corti di merito, ed il comportamento processuale tenuto dall'amministrazione a seguito della pronuncia di legittimità, conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. Pertanto, a parere della Corte, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione nella misura di un mezzo delle spese dei giudizi che, per le ragioni innanzi esposte, sono oggetto di liquidazione: ossia, del giudizio di legittimità e del presente giudizio. La rimanente parte segue la cd. soccombenza virtuale e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura media, tenuto conto del valore del giudizio (scaglione da € 1.001 a 5.200) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa nella misura di un mezzo le spese;
condanna parte resistente al pagamento della rimanente parte delle spese, liquidata in € 939,00 per il giudizio di legittimità ed in € 923,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati versati.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 523/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 CONTR PREV 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MU03381-2011 IRPEF-ALTRO 2006
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Tuttavia il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese dell'intero giudizio riportandosi alla memoria illustrativa.
L'Ufficio insiste per la compensazione delle spese per le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_1 riassumeva, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, il giudizio rinviato dalla Corte Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza R.G. n. 9998/2016 depositata il 04/02/2025, ai fini della declaratoria di illegittimità e, per l'effetto, dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. T6501MU03381/2011, relativo all'Irpef, per l'anno d'imposta 2006, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'ufficio a rimborsare le somme eventualmente percette, con accessori. Rinvio disposto con la motivazione che “nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio… Non potendosi procedere alla riunione dei giudizi fra tutti i litisconsorti necessari, atteso che la società non ha proposto ricorso avverso l'originario avviso di accertamento, deve essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado”. Ricostruiva la complessa vicenda sostanziale e processuale deducendo, in sintesi, che l'atto Società_1scaturisce dall'avviso di accertamento n. T6503TA02613/2011, notificato alla s.r.l. in liquidazione, definitivo per mancata impugnazione, con cui era stato accertato in € 42.121,00 il reddito d'impresa quale conseguenza del disconoscimento dei costi sostenuti per l'acquisto di tre autovetture, ritenuti afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. Maggior reddito imputato per trasparenza, ex art. 116 del D.P.R. n. 917/1986, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili ai soci sig.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 (entrambi al 50%).
2 Ribadita con articolati motivi la illegittimità dell'atto, concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, disporsi l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dei litisconsorti necessari;
in via principale, dichiararsi l'illegittimità e, per l'effetto, disporsi l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento;
in via subordinata, dichiararsi non dovute le sanzioni;
condannare l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio di merito (doppio grado), di legittimità e del giudizio di riassunzione, nonché alla restituzione delle somme percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite. Evidenziava che, in relazione all'avviso di accertamento in esame, l'ufficio ha riesaminato la fattispecie ed ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'atto.
In data 09.2.2026 il contribuente depositava memorie illustrative in cui concordava sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Tuttavia, insisteva per la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese dell'intero giudizio deducendo che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario,
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce del disposto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. Tuttavia, residua la questione delle spese di lite.
3 Sul punto va premesso che con l'ordinanza della Suprema Corte, vincolante per il giudice del rinvio, è stata demandata a questa Corte di giustizia tributaria, per quanto di interesse, “la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”, ma non anche dei precedenti giudizi di merito. Ciò detto, l'intervenuto annullamento provvedimentale in autotutela nel corso del presente giudizio da parte dell'amministrazione non giustifica di per sé la invocata compensazione delle spese. Da un lato, l'annullamento consegue ad una illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
dall'altro, l'azione dell'amministrazione ha, comunque, reso necessario l'espletamento di una – peraltro, lunga - attività difensiva a carico del contribuente. Tuttavia, nella fattispecie, vanno anche considerati la complessità della materia, dimostrata dal diverso esito dei giudizi innanzi alle corti di merito, ed il comportamento processuale tenuto dall'amministrazione a seguito della pronuncia di legittimità, conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. Pertanto, a parere della Corte, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione nella misura di un mezzo delle spese dei giudizi che, per le ragioni innanzi esposte, sono oggetto di liquidazione: ossia, del giudizio di legittimità e del presente giudizio. La rimanente parte segue la cd. soccombenza virtuale e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura media, tenuto conto del valore del giudizio (scaglione da € 1.001 a 5.200) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa nella misura di un mezzo le spese;
condanna parte resistente al pagamento della rimanente parte delle spese, liquidata in € 939,00 per il giudizio di legittimità ed in € 923,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati versati.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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