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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE EF, Presidente e Relatore DEFANT ANNA ROSA, Giudice PICHLER KURT, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Bolzano - Piazza G.ambrosoli 24 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA03T200620 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo depositato in data 13/04/2022 a seguito di regolare notifica alla
Ricorrente_1controparte, la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentante
Difensore_1 Difensore_2pro tempore, assistita e difesa dalla dott.ssa e dall'avv. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TBA03T200620/2020 riguardante l'imposta sul reddito delle società e relative sanzioni e interessi per l'anno 2015.
Esponeva parte ricorrente
• Luogo_1 di aver realizzato nell'anno 2011 un "parco fotovoltaico" sito in comune di
Indirizzo_1contrada , di potenza nominale complessiva pari a kWp 993,6 sostenendo un costo di € 3.497.472,00 tramite sottoscrizione di un contratto di leasing;
• che l'impianto fotovoltaico rientra tra gli investimenti ambientali meritevoli delle agevolazioni previste dalla L. 388/00 art. 6, c. 13 e ss., c.d. Tremonti Ambientale, che si sostanziano in una detassazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRPEF per la parte
(componente o sovraccosto) riconducibile alle qualità ecologiche del cespite;
• che ai fini della fruizione dell'agevolazione la Società ha commissionato una perizia tecnica asseverata ad un tecnico esperto per la stima del sovraccosto ambientale agevolabile (detassabile); ha rispettato il limite di cumulabilità con gli incentivi della tariffa incentivante erogati dal GSE, previsto dall'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012; ha inserito la detassazione ambientale spettante, intesa come variazione del reddito imponibile ai fini
IRES, nel rigo RF54, codice 29, del Mod. UNICO 2012, anno di imposta 2011, per un importo pari a € 2.321.703,00. La detassazione aveva generato una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi pari ad € 1.937.210,00;
• che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, in data 4 agosto 2015,
Ricorrente_1inviava alla società l'invito a comparire n. 101102/2015, con il quale chiedeva la produzione della documentazione relativa alla detassazione degli investimenti ambientali prevista dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000; • che a seguito di tempestivo deposito della documentazione, successivamente integrata in data 14 settembre 2015 e 2 ottobre 2015, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. T6503LM00487 con il quale ritenendo solo parzialmente spettanti i benefici dell'agevolazione, rettificava la detassazione ambientale da € 2.321.703,01 ad €
1.090.188,90;
• che la Società presentava il 10/05/2016 istanza di accertamento con adesione che non veniva accetta dall'Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza;
• che dunque la Società si vedeva costretta a proporre ricorso presso la CTP di Vicenza e che la CTP di Vicenza, con sentenza n. 186/17, depositata il 13/03/2017, recependo acriticamente l'operato dell'Ufficio controlli dell'agenzia Entrate di Vicenza rigettava il ricorso e per l'effetto confermava l'avviso di accertamento impugnato;
• che la Società proponeva tempestivo ricorso in Appello presso la CTR del Veneto. La
CTR del Veneto, R.G.A 1570/2017, con sentenza n. 1345/19, depositata il 16/12/2019, rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata sia per quanto riguarda le questioni pregiudiziali che per quanto riguarda le questioni di merito;
• che la società in data 11/09/2020 si opponeva con ulteriore ricorso tutt'ora pendente presso la Suprema Corte di Cassazione;
• che nel frattempo, in data 27/10/2021 la Direzione Provinciale di Bolzano notificava alla
Società l'Avviso di Accertamento n. TBA03T200620/2020, oggetto del ricorso, relativamente all'anno di imposta 2015, lamentando un indebito utilizzo delle perdite pregresse, generate dalla detassazione operata nel Mod. UNICO 2012, per l'ammontare di € 115.056,00 con conseguente imputazione di una maggiore imposta IRES per €
31.640,00 oltre sanzioni ed interessi;
• che la Società proponeva adesione all'avviso di accertamento che si concludeva con esito negativo in data 17/02/2022.
Ciò premesso, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il suddetto avviso di accertamento
1. per difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973, art.42, c.
2 e 3 della L. n. 212/2000, art.7;
2. per infondatezza della pretesa dell'Ufficio nel merito;
3. per difetto di legittimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli di merito circa la legge di agevolazione in oggetto;
4. per violazione degli artt.3, 23, 53, 97 della Costituzione e art. 10 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e formazione del legittimo affidamento in capo alla ricorrente e
5. per inapplicabilità delle sanzioni.
La ricorrente chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, in accoglimento del ricorso proposto, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'atto impugnato, dichiarando in tal modo infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale, con restituzione di ogni somma eventualmente esattivamente introitato comprensiva di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano prendendo posizione sulle singole doglianze della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art.15 comma 2-septies del D.Lgs n. 546/1992.
All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni e la causa è stata trattenuta in riserva.
La riserva è stata sciolta in data 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 è infondato e va rigettato.
Come si evince dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, lo stesso si basa sul precedente avviso di accertamento n. T6503LM00487 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza con il quale l'Ufficio, ritenendo solo parzialmente spettanti i benefici dell'agevolazione, rettificava la detassazione ambientale da € 2.321.703,01 ad € 1.090.188,90.
Il predetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla Ricorrente_1 s.r.l. avanti la CTP di
Vicenza, che con sentenza n. 186/17, depositata il 13/03/2017 rigettava il ricorso e per l'effetto confermava l'avviso di accertamento impugnato. Anche l'appello proposto dalla Ricorrente_1
s.r.l. presso la CTR del Veneto è stato rigettato con sentenza n. 1345/19, depositata il 16/12/2019 e pende attualmente il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione.
Con l'avviso di accertamento n. TBA03T200620/2020 oggetto del presente procedimento l'Ufficio un indebito utilizzo delle perdite pregresse, generate dalla detassazione operata nel Mod. UNICO 2012, per l'ammontare di € 115.056,00 con conseguente imputazione di una maggiore imposta IRES per €
31.640,00 oltre sanzioni ed interessi (vedi la motivazione a pag. 3 del provvedimento impugnato “L'ufficio ha condotto l'attività istruttoria di accertamento sulla base dell'avviso di accertamento n.
T6503LM00487/2016, relativo all'anno d'imposta 2011, notificato alla parte dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza - in data 19.03.2016.
L'avviso di accertamento n. T6503LM00487/2016 ha pertanto costituito la fonte di innesco del presente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015.
Dalla motivazione dell'atto della DP di Vicenza è emerso che la società sopra specificata ha dichiarato nel 2012, relativamente all'esercizio 2011, un'indebita variazione in diminuzione per € 1.937.210,00 per la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, di cui all'art. 6 co. 13-19 della legge
388/2000 cd. "Tremonti ambientale".
Ricorrente_1La DP di Vicenza ha rettificato la perdita della società S.R.L. del 2012 da €
1.937.210,00 a € 705.696,00. Successivamente la società ha poi utilizzato e compensato la predetta perdita negli anni successivi fino al 2015 per un ammontare totale di € 820.752,00 come da tabella sotto riportata:
Come si evince dal prospetto sopra riportato, nel 2015 la società ha fatto un utilizzo indebito nel 2015 delle perdite pregresse per l'ammontare di € 115.056,00. Tale importo si rende pertanto oggetto di recupero con il presente avviso di accertamento.
Alla luce di quanto sopra espresso, poiché la società ispezionata è soggetto passivo”
Ciò premesso, va in primo luogo rilevata l'infondatezza del primo motivo di impugnazione avente per oggetto l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Bolzano ha, infatti, legittimamente richiamato per relationem il precedente avviso di accertamento n. T6503LM00487/2016 dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, già in possesso di parte ricorrente in quanto regolarmente notificato in data 19.03.2016.
Come ribadito alla Suprema Corte di Cassazione per ultimo nell'ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando l'atto impugnato ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (vedi anche Cass., 11 settembre 2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323;
Cass., 15 aprile 2013, n. 131109). Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva
(Cass., n. 24417 del 2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza
(Cass. n. 407 del 2015; Cass., n. 18073 del 2008).
Con il secondo motivo di impugnazione, la società ricorrente, partendo dall'assunto secondo cui "I verificatori di Vicenza non avevano messo in discussione la spettanza dell'agevolazione prevista dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000, ma avevano contestato il metodo di calcolo della detassazione ambientale" (pag. 5 del ricorso), espone nei successivi punti del ricorso le ragioni della propria metodologia contrapponendola a quella adottata dall'Ufficio.
Trattasi in sostanza delle stesse analoghe questioni che erano state sollevate in sede di contestazione dell'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Vicenza, che costituisce l'antecedente dell'accertamento oggi impugnato e ritenute infondate dalla CTP di Vicenza
e dalla CTR del Veneto.
Le stesse predette questioni, che non riguardano vizi dell'atto impugnato, ma dell'atto presupposto e già oggetto di altro procedimento avanti la CTP di Vicenza e la CTR del Veneto sono pertanto palesemente inammissibili nel presente giudizio.
Lo stesso discorso vale anche per il 3° (legittimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli del merito circa la legge di agevolazione), 4° (violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e art. 10 L. n. 212/2000 -Statuto del Contribuente) e 5° (inapplicabilità delle sanzioni) motivi di impugnazioni.
Le spese seguono la soccombenza (art.15 D.lgs. n.546/92) e la ricorrente va pertanto condannata a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in € 6.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, prima Sezione, RIGETTA Ricorrente_1il ricorso presentato dalla s.r l. e NN la società ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in complessive € 6.000,00 oltre accessori come per legge. Bolzano, lì 12.01.2026
Il Presidente est.
Dott. Stefan Tappeiner
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE EF, Presidente e Relatore DEFANT ANNA ROSA, Giudice PICHLER KURT, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Bolzano - Piazza G.ambrosoli 24 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA03T200620 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo depositato in data 13/04/2022 a seguito di regolare notifica alla
Ricorrente_1controparte, la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentante
Difensore_1 Difensore_2pro tempore, assistita e difesa dalla dott.ssa e dall'avv. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TBA03T200620/2020 riguardante l'imposta sul reddito delle società e relative sanzioni e interessi per l'anno 2015.
Esponeva parte ricorrente
• Luogo_1 di aver realizzato nell'anno 2011 un "parco fotovoltaico" sito in comune di
Indirizzo_1contrada , di potenza nominale complessiva pari a kWp 993,6 sostenendo un costo di € 3.497.472,00 tramite sottoscrizione di un contratto di leasing;
• che l'impianto fotovoltaico rientra tra gli investimenti ambientali meritevoli delle agevolazioni previste dalla L. 388/00 art. 6, c. 13 e ss., c.d. Tremonti Ambientale, che si sostanziano in una detassazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRPEF per la parte
(componente o sovraccosto) riconducibile alle qualità ecologiche del cespite;
• che ai fini della fruizione dell'agevolazione la Società ha commissionato una perizia tecnica asseverata ad un tecnico esperto per la stima del sovraccosto ambientale agevolabile (detassabile); ha rispettato il limite di cumulabilità con gli incentivi della tariffa incentivante erogati dal GSE, previsto dall'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012; ha inserito la detassazione ambientale spettante, intesa come variazione del reddito imponibile ai fini
IRES, nel rigo RF54, codice 29, del Mod. UNICO 2012, anno di imposta 2011, per un importo pari a € 2.321.703,00. La detassazione aveva generato una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi pari ad € 1.937.210,00;
• che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, in data 4 agosto 2015,
Ricorrente_1inviava alla società l'invito a comparire n. 101102/2015, con il quale chiedeva la produzione della documentazione relativa alla detassazione degli investimenti ambientali prevista dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000; • che a seguito di tempestivo deposito della documentazione, successivamente integrata in data 14 settembre 2015 e 2 ottobre 2015, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. T6503LM00487 con il quale ritenendo solo parzialmente spettanti i benefici dell'agevolazione, rettificava la detassazione ambientale da € 2.321.703,01 ad €
1.090.188,90;
• che la Società presentava il 10/05/2016 istanza di accertamento con adesione che non veniva accetta dall'Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza;
• che dunque la Società si vedeva costretta a proporre ricorso presso la CTP di Vicenza e che la CTP di Vicenza, con sentenza n. 186/17, depositata il 13/03/2017, recependo acriticamente l'operato dell'Ufficio controlli dell'agenzia Entrate di Vicenza rigettava il ricorso e per l'effetto confermava l'avviso di accertamento impugnato;
• che la Società proponeva tempestivo ricorso in Appello presso la CTR del Veneto. La
CTR del Veneto, R.G.A 1570/2017, con sentenza n. 1345/19, depositata il 16/12/2019, rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata sia per quanto riguarda le questioni pregiudiziali che per quanto riguarda le questioni di merito;
• che la società in data 11/09/2020 si opponeva con ulteriore ricorso tutt'ora pendente presso la Suprema Corte di Cassazione;
• che nel frattempo, in data 27/10/2021 la Direzione Provinciale di Bolzano notificava alla
Società l'Avviso di Accertamento n. TBA03T200620/2020, oggetto del ricorso, relativamente all'anno di imposta 2015, lamentando un indebito utilizzo delle perdite pregresse, generate dalla detassazione operata nel Mod. UNICO 2012, per l'ammontare di € 115.056,00 con conseguente imputazione di una maggiore imposta IRES per €
31.640,00 oltre sanzioni ed interessi;
• che la Società proponeva adesione all'avviso di accertamento che si concludeva con esito negativo in data 17/02/2022.
Ciò premesso, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il suddetto avviso di accertamento
1. per difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973, art.42, c.
2 e 3 della L. n. 212/2000, art.7;
2. per infondatezza della pretesa dell'Ufficio nel merito;
3. per difetto di legittimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli di merito circa la legge di agevolazione in oggetto;
4. per violazione degli artt.3, 23, 53, 97 della Costituzione e art. 10 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e formazione del legittimo affidamento in capo alla ricorrente e
5. per inapplicabilità delle sanzioni.
La ricorrente chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, in accoglimento del ricorso proposto, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'atto impugnato, dichiarando in tal modo infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale, con restituzione di ogni somma eventualmente esattivamente introitato comprensiva di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano prendendo posizione sulle singole doglianze della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art.15 comma 2-septies del D.Lgs n. 546/1992.
All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni e la causa è stata trattenuta in riserva.
La riserva è stata sciolta in data 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 è infondato e va rigettato.
Come si evince dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, lo stesso si basa sul precedente avviso di accertamento n. T6503LM00487 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza con il quale l'Ufficio, ritenendo solo parzialmente spettanti i benefici dell'agevolazione, rettificava la detassazione ambientale da € 2.321.703,01 ad € 1.090.188,90.
Il predetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla Ricorrente_1 s.r.l. avanti la CTP di
Vicenza, che con sentenza n. 186/17, depositata il 13/03/2017 rigettava il ricorso e per l'effetto confermava l'avviso di accertamento impugnato. Anche l'appello proposto dalla Ricorrente_1
s.r.l. presso la CTR del Veneto è stato rigettato con sentenza n. 1345/19, depositata il 16/12/2019 e pende attualmente il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione.
Con l'avviso di accertamento n. TBA03T200620/2020 oggetto del presente procedimento l'Ufficio un indebito utilizzo delle perdite pregresse, generate dalla detassazione operata nel Mod. UNICO 2012, per l'ammontare di € 115.056,00 con conseguente imputazione di una maggiore imposta IRES per €
31.640,00 oltre sanzioni ed interessi (vedi la motivazione a pag. 3 del provvedimento impugnato “L'ufficio ha condotto l'attività istruttoria di accertamento sulla base dell'avviso di accertamento n.
T6503LM00487/2016, relativo all'anno d'imposta 2011, notificato alla parte dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza - in data 19.03.2016.
L'avviso di accertamento n. T6503LM00487/2016 ha pertanto costituito la fonte di innesco del presente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015.
Dalla motivazione dell'atto della DP di Vicenza è emerso che la società sopra specificata ha dichiarato nel 2012, relativamente all'esercizio 2011, un'indebita variazione in diminuzione per € 1.937.210,00 per la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, di cui all'art. 6 co. 13-19 della legge
388/2000 cd. "Tremonti ambientale".
Ricorrente_1La DP di Vicenza ha rettificato la perdita della società S.R.L. del 2012 da €
1.937.210,00 a € 705.696,00. Successivamente la società ha poi utilizzato e compensato la predetta perdita negli anni successivi fino al 2015 per un ammontare totale di € 820.752,00 come da tabella sotto riportata:
Come si evince dal prospetto sopra riportato, nel 2015 la società ha fatto un utilizzo indebito nel 2015 delle perdite pregresse per l'ammontare di € 115.056,00. Tale importo si rende pertanto oggetto di recupero con il presente avviso di accertamento.
Alla luce di quanto sopra espresso, poiché la società ispezionata è soggetto passivo”
Ciò premesso, va in primo luogo rilevata l'infondatezza del primo motivo di impugnazione avente per oggetto l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Bolzano ha, infatti, legittimamente richiamato per relationem il precedente avviso di accertamento n. T6503LM00487/2016 dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, già in possesso di parte ricorrente in quanto regolarmente notificato in data 19.03.2016.
Come ribadito alla Suprema Corte di Cassazione per ultimo nell'ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando l'atto impugnato ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (vedi anche Cass., 11 settembre 2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323;
Cass., 15 aprile 2013, n. 131109). Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva
(Cass., n. 24417 del 2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza
(Cass. n. 407 del 2015; Cass., n. 18073 del 2008).
Con il secondo motivo di impugnazione, la società ricorrente, partendo dall'assunto secondo cui "I verificatori di Vicenza non avevano messo in discussione la spettanza dell'agevolazione prevista dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000, ma avevano contestato il metodo di calcolo della detassazione ambientale" (pag. 5 del ricorso), espone nei successivi punti del ricorso le ragioni della propria metodologia contrapponendola a quella adottata dall'Ufficio.
Trattasi in sostanza delle stesse analoghe questioni che erano state sollevate in sede di contestazione dell'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Vicenza, che costituisce l'antecedente dell'accertamento oggi impugnato e ritenute infondate dalla CTP di Vicenza
e dalla CTR del Veneto.
Le stesse predette questioni, che non riguardano vizi dell'atto impugnato, ma dell'atto presupposto e già oggetto di altro procedimento avanti la CTP di Vicenza e la CTR del Veneto sono pertanto palesemente inammissibili nel presente giudizio.
Lo stesso discorso vale anche per il 3° (legittimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli del merito circa la legge di agevolazione), 4° (violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e art. 10 L. n. 212/2000 -Statuto del Contribuente) e 5° (inapplicabilità delle sanzioni) motivi di impugnazioni.
Le spese seguono la soccombenza (art.15 D.lgs. n.546/92) e la ricorrente va pertanto condannata a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in € 6.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, prima Sezione, RIGETTA Ricorrente_1il ricorso presentato dalla s.r l. e NN la società ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in complessive € 6.000,00 oltre accessori come per legge. Bolzano, lì 12.01.2026
Il Presidente est.
Dott. Stefan Tappeiner