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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1491/2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marida Corso Presidente dott. Mario Suriano Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice relatore riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1491/2020, avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:
, nato il [...] in BANGLADESH (C.F: Parte_1
- CUI – CE12097) elettivamente C.F._1 C.F._2 CP_1 domiciliato presso l'Avv. SCHIAVONE MARCO (C.F. ) che lo C.F._3 rappresenta e lo difende come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_2 presso la Controparte_3
, rappresentato e difeso
[...] dal Presidente della CP_3
- RESISTENTE contumace-
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto in data 21/01/2020 da
[...] avverso il provvedimento della suindicata, Pt_1 Controparte_3 datato 03/06/2019, asseritamente ricevuto il 23/05/2019 (vds. pag. 9 del ricorso), con il pagina 1 di 5 quale veniva rigettata per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e quella di protezione speciale. Il ricorrente censura il provvedimento della che non avrebbe valutato CP_3 adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale del . Parte_2
Adduce inoltre la violazione del diritto di difesa per aver la Commissione omesso di tradurre la parte motiva del provvedimento in una lingua conosciuta dal richiedente, impedendogli in tal modo di comprenderne l'esito e le modalità di una eventuale impugnazione. Chiede, pertanto, in via principale che gli venga riconosciuto il diritto allo status di rifugiato;
in via subordinata il riconoscimento dello status di avente diritto alla protezione sussidiaria;
in via ulteriormente gradata la protezione umanitaria, ovvero ogni altro provvedimento utile alla tutela della sfera giuridica del richiedente asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3 Cost. Con decreto del 27/03/24 del Presidente del Tribunale il fascicolo è stato assegnato al giudice Correale, in sostituzione del giudice Corso, che fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 35 bis D. lgs. 25/2008, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 17/12/2024 per il loro deposito. La non si è costituita in giudizio sebbene abbia ricevuto rituale Controparte_3 notifica del riscorso il 23/01/2020. Il PM con nota del 29/07/2024 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza cartolare suindicata nessuna delle parti partecipava. Scaduto il termine sopra indicato, il giudice designato riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non ci si possa addentrare nel merito della controversia perché parte ricorrente ha omesso di documentare la tempestività del ricorso, onere su di lui incombente, non avendo depositato la relata di notifica del provvedimento impugnato né in alcun modo documentato la data eventualmente diversa in cui abbia avuto contezza della decisione della CT impugnata, come già evidenziato dal primo giudice nel rigettare l'istanza di sospensione. La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla sulla domanda di protezione Controparte_3 internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo. La citata disposizione stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni (60 giorni ove il ricorrente risieda all'estero) e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione o – in mancanza di notifica – dal giorno in cui il ricorrente ne abbia avuto conoscenza. Nel caso di specie, il deposito telematico del ricorso avvenuto il 21.01.2020, si è perfezionato lo stesso giorno, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data.
pagina 2 di 5 Alcune considerazioni preliminari vanno svolte in ordine al dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare di 30 giorni. Il ricorrente ha esposto alla pag. 9 del ricorso che il diniego gli sarebbe stato notificato in data 23/05/2019, quindi addirittura in data antecedente all'emissione del provvedimento della CT, datato 3.6.19, atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Eccepisce, inoltre, la mancata traduzione del provvedimento di diniego in lingua a lui nota e la mancata attestazione della presenza di un interprete al momento della notifica, per cui non sarebbe riuscito a comprenderne il contenuto. Tuttavia, non articola nessuna richiesta di rimessione in termini né tanto meno deposita la suddetta relata di notifica in giudizio né allega in quale data avrebbe ricevuto la notifica del provvedimento ovvero avrebbe avuto contezza dello stesso. Tale data, oltre a non essere stata dedotta, non è stata in alcun modo documentata, nemmeno dopo il rigetto dell'istanza di sospensione proprio a causa dell'omessa dimostrazione della tempestività del ricorso, né in ricorso è contenuta alcuna allegazione a fondamento della non imputabilità della causa di decadenza, come richiesto da consolidata giurisprudenza secondo cui (cfr. SU n. 32725/18, 4135/19) , ai sensi dell'art. 153 co.2 cpc, l'istituto della rimessione in termini richiede che la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà. Invero, ribadisce il Collegio che la rimessione in termini non è mai stata richiesta dal ricorrente né nell'atto introduttivo, né nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Collegio evidenzia che sulla copia del diniego depositata in giudizio dal ricorrente non è apposta alcuna data né in ricorso si indica quale sia la data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato: il ricorrente non ha depositato alcun atto da cui inferire quando abbia avuto contezza del provvedimento di diniego qui impugnato, né ha articolato alcuna richiesta di prova a suffragio di tale asserzione. Nemmeno il ricorrente ha prodotto copia dell'eventuale email o pec con cui il tale diniego sia eventualmente stato trasmesso al suo difensore. Nel contempo, va disattesa l'eccezione di non aver compreso il contenuto del provvedimento impugnato in quanto reso in lingua diversa da quella parlata dal ricorrente, dal momento che questi in sede di audizione innanzi alla CT ha dichiarato di parlare un po' di inglese, lingua in cui è stato tradotto il dispositivo. In ogni caso parte ricorrente non ha compiutamente allegato nemmeno quale sarebbe la data in cui avrebbe avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e che a suo dire dovrebbe identificarsi come dies a quo, venendo meno all'onere, incombente sul ricorrente, di dimostrare la tempestività del ricorso. Non è, infatti, ammissibile che il ricorrente possa indicare a suo piacimento una qualunque data da cui far decorrere il termine di impugnazione, senza offrire alcuna prova al riguardo, come avvenuto nel caso in esame. Si evidenzia infine che, con ordinanza del 30/01/2020 il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proprio per l'impossibilità di verificare la tempestiva proposizione del ricorso. Nemmeno a seguito di tale provvedimento il ricorrente si è prodigato di fornire alcuna prova atta a dimostrare la data di avvenuta conoscenza legale pagina 3 di 5 del diniego. Né lo ha fatto successivamente, all'udienza cartolare del 17/12/2024 in cui ometteva di depositare note. Come la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione ha stabilito, anche con riguardo alla materia della protezione internazionale nella sentenza di seguito citata, applicabile anche al caso di specie per quanto concerne l'inammissibilità del ricorso per tardività, pur non trattandosi qui di un appello ma del giudizio di primo grado, “è inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo". Nell'occasione - che, come qui, ha tratto pretesto dalla affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado - si è fatto osservare che l'ineccepibilità in punto di diritto dell'assunto enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) è confortata anche nella giurisprudenza CEDU sull'art. 6 della Convenzione. Come, invero, evidenziato dalla sentenza NA (Corte Europea diritti dell'Uomo, 15 settembre 2016 - Ricorso n. 32610/07 - Causa NA c. Italia), il "diritto a un tribunale", "non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento, fermo restando in ogni caso che "le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza" e che "esse si conciliano con l'art. 6, p. 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". L'inammissibilità che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, perciò, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalità di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine
e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.” Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Nulla per le spese processuali, poiché il vittorioso non si è costituito in CP_2 giudizio. Con separato decreto si provvederà alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sussistendo i presupposti della colpa grave ai sensi dell'art. 136 TU Spese di giustizia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Nulla sulle spese di lite
- Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 08/01/2025 Il Presidente Dott.ssa Marida Corso
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marida Corso Presidente dott. Mario Suriano Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice relatore riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1491/2020, avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:
, nato il [...] in BANGLADESH (C.F: Parte_1
- CUI – CE12097) elettivamente C.F._1 C.F._2 CP_1 domiciliato presso l'Avv. SCHIAVONE MARCO (C.F. ) che lo C.F._3 rappresenta e lo difende come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_2 presso la Controparte_3
, rappresentato e difeso
[...] dal Presidente della CP_3
- RESISTENTE contumace-
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto in data 21/01/2020 da
[...] avverso il provvedimento della suindicata, Pt_1 Controparte_3 datato 03/06/2019, asseritamente ricevuto il 23/05/2019 (vds. pag. 9 del ricorso), con il pagina 1 di 5 quale veniva rigettata per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e quella di protezione speciale. Il ricorrente censura il provvedimento della che non avrebbe valutato CP_3 adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale del . Parte_2
Adduce inoltre la violazione del diritto di difesa per aver la Commissione omesso di tradurre la parte motiva del provvedimento in una lingua conosciuta dal richiedente, impedendogli in tal modo di comprenderne l'esito e le modalità di una eventuale impugnazione. Chiede, pertanto, in via principale che gli venga riconosciuto il diritto allo status di rifugiato;
in via subordinata il riconoscimento dello status di avente diritto alla protezione sussidiaria;
in via ulteriormente gradata la protezione umanitaria, ovvero ogni altro provvedimento utile alla tutela della sfera giuridica del richiedente asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3 Cost. Con decreto del 27/03/24 del Presidente del Tribunale il fascicolo è stato assegnato al giudice Correale, in sostituzione del giudice Corso, che fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 35 bis D. lgs. 25/2008, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 17/12/2024 per il loro deposito. La non si è costituita in giudizio sebbene abbia ricevuto rituale Controparte_3 notifica del riscorso il 23/01/2020. Il PM con nota del 29/07/2024 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza cartolare suindicata nessuna delle parti partecipava. Scaduto il termine sopra indicato, il giudice designato riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non ci si possa addentrare nel merito della controversia perché parte ricorrente ha omesso di documentare la tempestività del ricorso, onere su di lui incombente, non avendo depositato la relata di notifica del provvedimento impugnato né in alcun modo documentato la data eventualmente diversa in cui abbia avuto contezza della decisione della CT impugnata, come già evidenziato dal primo giudice nel rigettare l'istanza di sospensione. La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla sulla domanda di protezione Controparte_3 internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo. La citata disposizione stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni (60 giorni ove il ricorrente risieda all'estero) e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione o – in mancanza di notifica – dal giorno in cui il ricorrente ne abbia avuto conoscenza. Nel caso di specie, il deposito telematico del ricorso avvenuto il 21.01.2020, si è perfezionato lo stesso giorno, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data.
pagina 2 di 5 Alcune considerazioni preliminari vanno svolte in ordine al dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare di 30 giorni. Il ricorrente ha esposto alla pag. 9 del ricorso che il diniego gli sarebbe stato notificato in data 23/05/2019, quindi addirittura in data antecedente all'emissione del provvedimento della CT, datato 3.6.19, atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Eccepisce, inoltre, la mancata traduzione del provvedimento di diniego in lingua a lui nota e la mancata attestazione della presenza di un interprete al momento della notifica, per cui non sarebbe riuscito a comprenderne il contenuto. Tuttavia, non articola nessuna richiesta di rimessione in termini né tanto meno deposita la suddetta relata di notifica in giudizio né allega in quale data avrebbe ricevuto la notifica del provvedimento ovvero avrebbe avuto contezza dello stesso. Tale data, oltre a non essere stata dedotta, non è stata in alcun modo documentata, nemmeno dopo il rigetto dell'istanza di sospensione proprio a causa dell'omessa dimostrazione della tempestività del ricorso, né in ricorso è contenuta alcuna allegazione a fondamento della non imputabilità della causa di decadenza, come richiesto da consolidata giurisprudenza secondo cui (cfr. SU n. 32725/18, 4135/19) , ai sensi dell'art. 153 co.2 cpc, l'istituto della rimessione in termini richiede che la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà. Invero, ribadisce il Collegio che la rimessione in termini non è mai stata richiesta dal ricorrente né nell'atto introduttivo, né nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Collegio evidenzia che sulla copia del diniego depositata in giudizio dal ricorrente non è apposta alcuna data né in ricorso si indica quale sia la data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato: il ricorrente non ha depositato alcun atto da cui inferire quando abbia avuto contezza del provvedimento di diniego qui impugnato, né ha articolato alcuna richiesta di prova a suffragio di tale asserzione. Nemmeno il ricorrente ha prodotto copia dell'eventuale email o pec con cui il tale diniego sia eventualmente stato trasmesso al suo difensore. Nel contempo, va disattesa l'eccezione di non aver compreso il contenuto del provvedimento impugnato in quanto reso in lingua diversa da quella parlata dal ricorrente, dal momento che questi in sede di audizione innanzi alla CT ha dichiarato di parlare un po' di inglese, lingua in cui è stato tradotto il dispositivo. In ogni caso parte ricorrente non ha compiutamente allegato nemmeno quale sarebbe la data in cui avrebbe avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e che a suo dire dovrebbe identificarsi come dies a quo, venendo meno all'onere, incombente sul ricorrente, di dimostrare la tempestività del ricorso. Non è, infatti, ammissibile che il ricorrente possa indicare a suo piacimento una qualunque data da cui far decorrere il termine di impugnazione, senza offrire alcuna prova al riguardo, come avvenuto nel caso in esame. Si evidenzia infine che, con ordinanza del 30/01/2020 il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proprio per l'impossibilità di verificare la tempestiva proposizione del ricorso. Nemmeno a seguito di tale provvedimento il ricorrente si è prodigato di fornire alcuna prova atta a dimostrare la data di avvenuta conoscenza legale pagina 3 di 5 del diniego. Né lo ha fatto successivamente, all'udienza cartolare del 17/12/2024 in cui ometteva di depositare note. Come la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione ha stabilito, anche con riguardo alla materia della protezione internazionale nella sentenza di seguito citata, applicabile anche al caso di specie per quanto concerne l'inammissibilità del ricorso per tardività, pur non trattandosi qui di un appello ma del giudizio di primo grado, “è inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo". Nell'occasione - che, come qui, ha tratto pretesto dalla affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado - si è fatto osservare che l'ineccepibilità in punto di diritto dell'assunto enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) è confortata anche nella giurisprudenza CEDU sull'art. 6 della Convenzione. Come, invero, evidenziato dalla sentenza NA (Corte Europea diritti dell'Uomo, 15 settembre 2016 - Ricorso n. 32610/07 - Causa NA c. Italia), il "diritto a un tribunale", "non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento, fermo restando in ogni caso che "le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza" e che "esse si conciliano con l'art. 6, p. 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". L'inammissibilità che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, perciò, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalità di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine
e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.” Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Nulla per le spese processuali, poiché il vittorioso non si è costituito in CP_2 giudizio. Con separato decreto si provvederà alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sussistendo i presupposti della colpa grave ai sensi dell'art. 136 TU Spese di giustizia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Nulla sulle spese di lite
- Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 08/01/2025 Il Presidente Dott.ssa Marida Corso
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