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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/06/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11112/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. OSTAN STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCINELLI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I difensori danno atto della definizione in sede penale delle rispettive posizioni, chiedono che il procedimento sia chiuso alle condizioni stabilite nell'ordinanza del 24.3.20241, con l'impegno della ricorrente a cedere la quota del 1% della società Trasporti al resistente o a chi per lui, con accollo a suo Parte_2 carico delle spese dell'atto notarile;
rinunciano ai termini finali e per le impugnazioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2023, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pisogne in data 17.9.1983, dalla cui unione erano nati CP_1
i figli nata a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], ed , Per_1 Per_2 Per_3 1 pone a carico del marito la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. pagina 1 di 2 nata a [...] il [...], esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 5.3.2024, con ordinanza del 24.3.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Seguiti alcuni rinvii per trattative, all'udienza del 24.6.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge, dando atto dell'assenza di prole minorenne o non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisogne di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1983, n. 30, parte II, serie A,
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11112/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. OSTAN STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCINELLI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I difensori danno atto della definizione in sede penale delle rispettive posizioni, chiedono che il procedimento sia chiuso alle condizioni stabilite nell'ordinanza del 24.3.20241, con l'impegno della ricorrente a cedere la quota del 1% della società Trasporti al resistente o a chi per lui, con accollo a suo Parte_2 carico delle spese dell'atto notarile;
rinunciano ai termini finali e per le impugnazioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2023, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Pisogne in data 17.9.1983, dalla cui unione erano nati CP_1
i figli nata a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], ed , Per_1 Per_2 Per_3 1 pone a carico del marito la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. pagina 1 di 2 nata a [...] il [...], esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 5.3.2024, con ordinanza del 24.3.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Seguiti alcuni rinvii per trattative, all'udienza del 24.6.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge, dando atto dell'assenza di prole minorenne o non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisogne di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1983, n. 30, parte II, serie A,
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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