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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore C.F._2
( e rappresentati e difesi dall'avv.to Domitilla Email_1
Agostini, come da procura in atti;
OPPONENTE e
, P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. quale mandataria con rappresentanza della Controparte_2 P.IVA_2
P.I. (incorporata per fusione nella Controparte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. , a sua volta mandataria con Controparte_4 P.IVA_4 rappresentanza di elettivamente domiciliata in Controparte_5
Pescara, via Ravenna, n. 28, presso lo studio dell'avv.to Antonio Marsilio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
P.I. elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_6 P.IVA_5 via Cristoforo Colombo, n. 177, presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ranchino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15/12/2023, Controparte_5
come rappresentata secondo quanto indicato in epigrafe, asseriva di essere creditrice di
[...]
e di dell'importo pari ad euro 70.086,64, oltre accessori, Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al mutuo fondiario, stipulato a rogito Notaio rep. n. 27947, racc. n. 9117, in data 11/03/2004. Persona_1
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 70.086,64, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 27/12/2023, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda formulata, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 881 (R.G. n. 2480/2023), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, i debitori ingiunti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte e, nel merito, previa declaratoria di nullità della clausola di determinazione del debito mediante l'applicazione del piano di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 117, comma IV, TUB e dell'art. 1283, accertarsi l'insussistenza di alcuna esposizione debitoria residua in capo al debitore principale,
[...]
ovvero, in via subordinata, determinarsi il dovuto secondo legge, con espunzione delle Pt_1 somme addebitate per effetto dell'illegittimo criterio di calcolo del piano;
sempre in via principale, chiedeva dichiararsi l'estinzione della fideiussione prestata dalla garante Pt_2
e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di alcuna esposizione debitoria residua in capo
[...] alla medesima, ovvero, in subordine, determinarsi il dovuto secondo legge, con espunzione delle somme addebitate per effetto dell'illegittimo criterio di calcolo del piano;
in ogni caso, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detti opponenti hanno formulato i seguenti motivi:
-nullità del contratto di mutuo in ragione della previsione dell'ammortamento alla francese con conseguente carenza di determinatezza e trasparenza delle condizioni contrattuali applicate ovvero, in subordine, nullità della relativa clausola, non essendo stato specificato nel contratto il regime finanziario applicato, con violazione dell'art. 117 TUB, anche tenuto conto della mancata sottoscrizione, consegna e allegazione del piano di ammortamento, neanche depositato in sede monitoria, come da giurisprudenza di legittimità e di merito che richiamava;
-che dal piano di ammortamento, consegnato al difensore nella fase stragiudiziale, emergeva l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto con conseguente significativo aumento del costo complessivo del denaro, non chiaramente individuato in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, richiamando a sostegno della propria tesi l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito e la rimessione della questione in sede di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite;
-estinzione della fideiussione prestata dalla signora ex art. 1957 in Parte_2 conseguenza della nullità della clausola in deroga contrattualmente prevista, tenuto conto della qualità di consumatore della stessa, non risultando rispettato il termine semestrale previsto dalla normativa nella misura in cui, a fronte del recesso dal contratto con missiva in data 19/02/2020 (ricevuta dagli opponenti in data 26/02/2020), il ricorso monitorio era stato depositato il successivo 15/12/2023;
-inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a comprovare il credito. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., respingersi integralmente l'opposizione, unitamente alle eccezioni preliminari sollevate, poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in accoglimento delle domande di parte opposta, condannarsi gli opponenti al pagamento in solido, ciascuno per il suo titolo di responsabilità, dell'eventuale pagina 2 di 11 diversa somma comunque e a qualunque titolo risultante dovuta all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la legittimità dell'ammortamento alla francese, come riconosciuto dall'orientamento della giurisprudenza di merito, che richiamava, in assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, la conformità del tasso nominale e quello effettivo, nonché l'irrilevanza del mancato deposito del piano di ammortamento, ricevuto in sede di rogito;
-l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., venendo in rilievo una fideiussione specifica e non rivestendo, peraltro, la qualità di consumatore;
Parte_2
-la esaustiva prova del credito. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2024, con ordinanza riservata del 16/05/2024 il giudice designato respingeva l'istanza ex art. 649 c.p.c. Alla prima udienza del 10/09/2024, le parti chiedevano rinvio a quattro mesi al fine di consentire la prosecuzione delle trattative esistenti e il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava in prosecuzione all'udienza del 14/01/2025, riservando in caso di esito negativo ogni provvedimento sulla mediazione. All'udienza del 14/01/2025, stante la mancata formalizzazione dell'accordo, il giudice rinviava all'udienza del 5/03/2025 al fine di verificare l'esito della mediazione, già incardinata da parte opposta. Quindi, all'esito dell'udienza del 5/03/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 24/03/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite, fissava per la decisione l'udienza del 30/09/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Con comparsa depositata in data 26/06/2025, interveniva in giudizio Controparte_6 ex art. 111 c.p.c., rappresentando di aver concluso con
[...] Controparte_5 in data 21/02/2025 un contratto di cessione dei crediti in blocco, come da avviso in GU,
[...] parte II, n. 28 del 6/03/2025 in virtù del quale era divenuta titolare del credito azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta, e dichiarando di subentrare nel procedimento a nonché di avvalersi degli atti e dei documenti depositati Controparte_5 dalla stessa e, infine, di fare proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni come avanzate dal difensore costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali acquisite in giudizio in virtù delle considerazioni che seguono, di talché deve trovare conferma l'ordinanza in atti che ha fissato udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. (v. infra) Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta depositato in data 16/01/2025) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. Con riferimento alla legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6
a fronte della tempestiva contestazione svolta dagli opponenti negli scritti
[...]
pagina 3 di 11 conclusionali, giova evidenziare che la stessa a corredo della titolarità della situazione giuridica dedotta in lite ha allegato di essere subentrata nel credito per cui è causa in virtù di contratto di cessione in blocco stipulato con in Controparte_5 data 21/02/2025, come da avviso in GU, parte II, n. 28 del 6/03/2025. A corredo della allegazione, ha prodotto il predetto avviso in GU che contiene il criterio di inclusione dei crediti (denominati in euro, regolati dalla legge italiana, con classificazione dei debitori a sofferenza, derivanti da finanziamenti concessi ed erogati dalla cedente, stipulati dopo il 1979, con debito residuo alla data di efficacia economica non superiore ad euro 475.000,00, scaturiti da almeno un rapporto garantito da ipoteca volontaria su beni immobili ubicati in Italia, debito residuo non superiore a euro 950.000,00, caratterizzati dall'attribuzione di codici identificativi indicati nella cessione, sulla base della lista depositata presso lo studio Notarile del dott. , Persona_2 nonché espresso avvertimento che gli interessati (tra cui chiaramente il debitore principale e il garante) possono esercitare il diritto di accesso ai dati, inoltrando la relativa richiesta per posta ordinaria (a all'indirizzo via Boncompagni n. 15, Controparte_7
00187), tramite consegna in filiale ovvero all'indirizzo e- mail ivi indicato ( e/o . Email_2 Email_3
Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, va osservato, in primo luogo, che il credito per cui è causa rientra nei parametri indicati dall'avviso (venendo in rilievo un contratto di mutuo garantito da ipoteca, stipulato nell'anno 2004, con esposizione debitoria residua alla data della efficacia giuridica della cessione pari ad euro 70.086,64, con diffida ad adempiere nell'anno 2020 e successivo, pacifico, mancato pagamento, con conseguente manifesta situazione di sofferenza da intendersi quale termine tecnico- contabile riferito ai crediti rimasti insoluti), né parte opponente ha anche solo allegato di aver inoltrato una richiesta presso gli indirizzi, in senso ampio, contenuti nell'avviso, ricevendo risposta negativa in merito all'inclusione del credito (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Tali risultanze vanno messe in relazione con il contegno tenuto dalla
[...]
la quale a seguito dell'intervento in giudizio di Controparte_5 [...] non solo non ha svolto alcuna contestazione in merito al subentro Controparte_6 della stessa nella posizione per cui è causa ma ha abbandonato il giudizio, non svolgendo alcuna difesa. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo esecutivo e la dichiarazione della parte cedente (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in pagina 4 di 11 applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, nella decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente si evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di merito nella misura in cui ha ribadito che, ferma la possibilità di provare la cessione anche con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU, la dichiarazione della cedente costituisce un elemento documentale idoneo a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025). Dunque, nel caso di specie, in cui il credito rientra nei parametri specifici indicati dall'avviso in GU e la diretta interessata ossia nella veste di titolare del CP_8 credito oggetto di cessione all'intervenuta non ha in alcun modo contestato il subentro, ma anzi ha abbandonato il giudizio -così manifestando un contegno di adesione rispetto all'intervenuta cessione, ritiene chi scrive che la prova del positivo accertamento della titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo è integrata in via presuntiva. Passando all'esame dei motivi di opposizione, vanno svolte le considerazioni che seguono. Va premesso, in fatto, che il mutuo fondiario in questione prevede l'erogazione dell'importo di euro 130.000,00 da restituire mediante la corresponsione del numero complessivo di 30 rate costanti semestrali posticipate, al parametro di indicizzazione BO a 6 mesi con spread dell'1,75% (v. art. 2: “media aritmetica dei tassi su base annua dell'IB … a sei mesi rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea
… per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese antecedente il semestre di applicazione, arrotondata allo 0.05% superiore e maggiorata di 1,75 punti percentuale”) e computo degli interessi di mora mediante l'aumento di due punti percentuali, nonché indicazione dell'ISC pari al 4,01% (v. contratto di mutuo fondiario posto a corredo del monitorio). Il documento di sintesi allegato al contratto -sottoscritto dai contraenti e, in conseguenza, pienamente conosciuto dagli odierni opponenti - ribadisce in maniera chiara e immediatamente comprensibile le condizioni di cui al mutuo, provvedendo anche ad indicare il Tasso nominale annuo al momento della stipula (3,90%) sulla base degli specifici parametri enunciati in contratto (parametro pari al 2,15% e spread dell'1,75%). Infine, ha rilasciato nell'ambito del contratto di mutuo fideiussione Parte_2 specifica (v. contratto di mutuo, cit.: “A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla in dipendenza del mutuo con il presente atto concesso, la sig. CP_5 Pt_2
si costituisce fideiussore in solido della parte mutuataria a favore della
[...] [...]
). Controparte_5
pagina 5 di 11 Ciò chiarito in fatto, parte opponente si duole, in primo luogo, dell'applicazione dell'ammortamento alla francese e della mancata indicazione nel contratto del regime finanziario applicato, da mettere in relazione con la mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, con conseguente nullità integrale o parziale della clausola. La tesi non appare condivisibile in virtù delle considerazioni che seguono. Nell'ammortamento alla francese viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce
“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso pagina 6 di 11 di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel
pagina 7 di 11 corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025; Cass., n. 17166 del 25/06/2025). In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta, anche valutate le chiare informative contenute nel documento di sintesi, l'omessa allegazione del piano di ammortamento non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di pagina 8 di 11 validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019). In particolare, quanto alle doglianze ribadite dagli opponenti negli scritti conclusionali, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che appare sufficiente che il contraente possa evincere quale sia la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, come avvenuto nel caso di specie,
“costituendo il piano di ammortamento mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., n. 17166 del 25/06/2025, in motivazione). Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo (come di desume dall'importo richiesto rispetto alla somma erogata in sede di stipula)- all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione. Passando all'esame del motivo relativo alla invocata estinzione della fideiussione prestata da ex art. 1957 c.c., preme, in primo luogo, osservare che nel caso di Parte_2 specie non risulta provata la qualità di consumatore nella misura in cui la stessa in sede di stipula a fronte della qualifica di commerciante del debitore principale si è qualificata quale “coadiutrice di commercio” in relazione ad un prodotto certamente relativo all'attività di impresa poiché qualificato “Pronto impresa – Tasso Variabile” (v. documento di sintesi allegato al contratto di mutuo), dovendosi rammentare che la qualità di consumatore può essere invocata esclusivamente nell'ipotesi di persona fisica che abbia agito per finalità estranee all'attività professionale svolta. Esclusa la qualità di consumatore, deve ritenersi valida la clausola contenuta nella fideiussione alla stregua del quale il fideiussore “dichiara di rinunciare al beneficio dei termini di cui all'art. 1957 c.c. dal cui rispetto esonera completamente la Cassa” (v. contratto di mutuo, cit.). Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, con impostazione che si condivide, ha affermato che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass., n. 3989 del 17/02/2025; Cass., n. 28943/2017). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Resta da esaminare il motivo di opposizione relativo alla mancata prova del credito. Deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate sin dalla fase monitoria la pretesa creditoria avanzata.
pagina 9 di 11 Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 8 allegato al monitorio) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025) Ciò chiarito, non appare condivisibile la doglianza mossa con riferimento all'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB, poiché le relative deduzioni possono essere invocate in relazione al rapporto di conto corrente (nell'ambito del quale si può discutere in sede di opposizione in merito alla necessità di comprovare l'intero andamento del rapporto contrattuale mediante l'integrale produzione degli estratti del conto poiché la quantificazione della pretesa creditoria rinvia alla integrale ricostruzione del dare e dell'avere ossia all'indicazione di tutte le operazioni compiute con la finalità di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti che hanno condotto alla determinazione della somma costituente la base di computo per il periodo successivo), ma non anche nell'ambito del contratto di finanziamento in cui l'onere della prova si atteggia nei termini sopra evidenziati. Resta da precisare che la sentenza della Suprema Corte richiamata dagli opponenti negli scritti conclusionali (Cass., n. 5373/2024), alla cui lettura della motivazione si rinvia, non consente di addivenire a diverse conclusioni nella misura in cui la fattispecie esaminata presenta marcate peculiarità rispetto a quella oggetto di esame nel presente giudizio posto che, per un verso, nel caso esaminato dalla Corte era stata esclusa la dimostrazione che il credito azionato derivasse dal contratto di mutuo invocato dalla banca e, per altro verso, la produzione degli estratti conto integrali si imponeva in quanto gli opponenti avevano mosso contestazioni agli interessi contabilizzati su tali conti. Dalle considerazioni che precedono discende, previo accertamento della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta nel corso del procedimento, il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertato il subentro nel corso del procedimento nella titolarità del credito di
[...] respinge l'opposizione; Controparte_6
pagina 10 di 11 -condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 3.000,00 in favore di parte opposta e in euro 2.000,00 in favore della parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 26/10/2025 Il giudice Marzia Di Bari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore C.F._2
( e rappresentati e difesi dall'avv.to Domitilla Email_1
Agostini, come da procura in atti;
OPPONENTE e
, P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. quale mandataria con rappresentanza della Controparte_2 P.IVA_2
P.I. (incorporata per fusione nella Controparte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. , a sua volta mandataria con Controparte_4 P.IVA_4 rappresentanza di elettivamente domiciliata in Controparte_5
Pescara, via Ravenna, n. 28, presso lo studio dell'avv.to Antonio Marsilio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
P.I. elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_6 P.IVA_5 via Cristoforo Colombo, n. 177, presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ranchino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15/12/2023, Controparte_5
come rappresentata secondo quanto indicato in epigrafe, asseriva di essere creditrice di
[...]
e di dell'importo pari ad euro 70.086,64, oltre accessori, Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al mutuo fondiario, stipulato a rogito Notaio rep. n. 27947, racc. n. 9117, in data 11/03/2004. Persona_1
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 70.086,64, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 27/12/2023, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda formulata, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 881 (R.G. n. 2480/2023), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, i debitori ingiunti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte e, nel merito, previa declaratoria di nullità della clausola di determinazione del debito mediante l'applicazione del piano di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 117, comma IV, TUB e dell'art. 1283, accertarsi l'insussistenza di alcuna esposizione debitoria residua in capo al debitore principale,
[...]
ovvero, in via subordinata, determinarsi il dovuto secondo legge, con espunzione delle Pt_1 somme addebitate per effetto dell'illegittimo criterio di calcolo del piano;
sempre in via principale, chiedeva dichiararsi l'estinzione della fideiussione prestata dalla garante Pt_2
e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di alcuna esposizione debitoria residua in capo
[...] alla medesima, ovvero, in subordine, determinarsi il dovuto secondo legge, con espunzione delle somme addebitate per effetto dell'illegittimo criterio di calcolo del piano;
in ogni caso, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detti opponenti hanno formulato i seguenti motivi:
-nullità del contratto di mutuo in ragione della previsione dell'ammortamento alla francese con conseguente carenza di determinatezza e trasparenza delle condizioni contrattuali applicate ovvero, in subordine, nullità della relativa clausola, non essendo stato specificato nel contratto il regime finanziario applicato, con violazione dell'art. 117 TUB, anche tenuto conto della mancata sottoscrizione, consegna e allegazione del piano di ammortamento, neanche depositato in sede monitoria, come da giurisprudenza di legittimità e di merito che richiamava;
-che dal piano di ammortamento, consegnato al difensore nella fase stragiudiziale, emergeva l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto con conseguente significativo aumento del costo complessivo del denaro, non chiaramente individuato in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, richiamando a sostegno della propria tesi l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito e la rimessione della questione in sede di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite;
-estinzione della fideiussione prestata dalla signora ex art. 1957 in Parte_2 conseguenza della nullità della clausola in deroga contrattualmente prevista, tenuto conto della qualità di consumatore della stessa, non risultando rispettato il termine semestrale previsto dalla normativa nella misura in cui, a fronte del recesso dal contratto con missiva in data 19/02/2020 (ricevuta dagli opponenti in data 26/02/2020), il ricorso monitorio era stato depositato il successivo 15/12/2023;
-inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a comprovare il credito. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., respingersi integralmente l'opposizione, unitamente alle eccezioni preliminari sollevate, poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in accoglimento delle domande di parte opposta, condannarsi gli opponenti al pagamento in solido, ciascuno per il suo titolo di responsabilità, dell'eventuale pagina 2 di 11 diversa somma comunque e a qualunque titolo risultante dovuta all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la legittimità dell'ammortamento alla francese, come riconosciuto dall'orientamento della giurisprudenza di merito, che richiamava, in assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, la conformità del tasso nominale e quello effettivo, nonché l'irrilevanza del mancato deposito del piano di ammortamento, ricevuto in sede di rogito;
-l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., venendo in rilievo una fideiussione specifica e non rivestendo, peraltro, la qualità di consumatore;
Parte_2
-la esaustiva prova del credito. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2024, con ordinanza riservata del 16/05/2024 il giudice designato respingeva l'istanza ex art. 649 c.p.c. Alla prima udienza del 10/09/2024, le parti chiedevano rinvio a quattro mesi al fine di consentire la prosecuzione delle trattative esistenti e il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava in prosecuzione all'udienza del 14/01/2025, riservando in caso di esito negativo ogni provvedimento sulla mediazione. All'udienza del 14/01/2025, stante la mancata formalizzazione dell'accordo, il giudice rinviava all'udienza del 5/03/2025 al fine di verificare l'esito della mediazione, già incardinata da parte opposta. Quindi, all'esito dell'udienza del 5/03/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 24/03/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite, fissava per la decisione l'udienza del 30/09/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Con comparsa depositata in data 26/06/2025, interveniva in giudizio Controparte_6 ex art. 111 c.p.c., rappresentando di aver concluso con
[...] Controparte_5 in data 21/02/2025 un contratto di cessione dei crediti in blocco, come da avviso in GU,
[...] parte II, n. 28 del 6/03/2025 in virtù del quale era divenuta titolare del credito azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta, e dichiarando di subentrare nel procedimento a nonché di avvalersi degli atti e dei documenti depositati Controparte_5 dalla stessa e, infine, di fare proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni come avanzate dal difensore costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali acquisite in giudizio in virtù delle considerazioni che seguono, di talché deve trovare conferma l'ordinanza in atti che ha fissato udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. (v. infra) Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta depositato in data 16/01/2025) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. Con riferimento alla legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6
a fronte della tempestiva contestazione svolta dagli opponenti negli scritti
[...]
pagina 3 di 11 conclusionali, giova evidenziare che la stessa a corredo della titolarità della situazione giuridica dedotta in lite ha allegato di essere subentrata nel credito per cui è causa in virtù di contratto di cessione in blocco stipulato con in Controparte_5 data 21/02/2025, come da avviso in GU, parte II, n. 28 del 6/03/2025. A corredo della allegazione, ha prodotto il predetto avviso in GU che contiene il criterio di inclusione dei crediti (denominati in euro, regolati dalla legge italiana, con classificazione dei debitori a sofferenza, derivanti da finanziamenti concessi ed erogati dalla cedente, stipulati dopo il 1979, con debito residuo alla data di efficacia economica non superiore ad euro 475.000,00, scaturiti da almeno un rapporto garantito da ipoteca volontaria su beni immobili ubicati in Italia, debito residuo non superiore a euro 950.000,00, caratterizzati dall'attribuzione di codici identificativi indicati nella cessione, sulla base della lista depositata presso lo studio Notarile del dott. , Persona_2 nonché espresso avvertimento che gli interessati (tra cui chiaramente il debitore principale e il garante) possono esercitare il diritto di accesso ai dati, inoltrando la relativa richiesta per posta ordinaria (a all'indirizzo via Boncompagni n. 15, Controparte_7
00187), tramite consegna in filiale ovvero all'indirizzo e- mail ivi indicato ( e/o . Email_2 Email_3
Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, va osservato, in primo luogo, che il credito per cui è causa rientra nei parametri indicati dall'avviso (venendo in rilievo un contratto di mutuo garantito da ipoteca, stipulato nell'anno 2004, con esposizione debitoria residua alla data della efficacia giuridica della cessione pari ad euro 70.086,64, con diffida ad adempiere nell'anno 2020 e successivo, pacifico, mancato pagamento, con conseguente manifesta situazione di sofferenza da intendersi quale termine tecnico- contabile riferito ai crediti rimasti insoluti), né parte opponente ha anche solo allegato di aver inoltrato una richiesta presso gli indirizzi, in senso ampio, contenuti nell'avviso, ricevendo risposta negativa in merito all'inclusione del credito (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Tali risultanze vanno messe in relazione con il contegno tenuto dalla
[...]
la quale a seguito dell'intervento in giudizio di Controparte_5 [...] non solo non ha svolto alcuna contestazione in merito al subentro Controparte_6 della stessa nella posizione per cui è causa ma ha abbandonato il giudizio, non svolgendo alcuna difesa. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo esecutivo e la dichiarazione della parte cedente (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in pagina 4 di 11 applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, nella decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente si evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di merito nella misura in cui ha ribadito che, ferma la possibilità di provare la cessione anche con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU, la dichiarazione della cedente costituisce un elemento documentale idoneo a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025). Dunque, nel caso di specie, in cui il credito rientra nei parametri specifici indicati dall'avviso in GU e la diretta interessata ossia nella veste di titolare del CP_8 credito oggetto di cessione all'intervenuta non ha in alcun modo contestato il subentro, ma anzi ha abbandonato il giudizio -così manifestando un contegno di adesione rispetto all'intervenuta cessione, ritiene chi scrive che la prova del positivo accertamento della titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo è integrata in via presuntiva. Passando all'esame dei motivi di opposizione, vanno svolte le considerazioni che seguono. Va premesso, in fatto, che il mutuo fondiario in questione prevede l'erogazione dell'importo di euro 130.000,00 da restituire mediante la corresponsione del numero complessivo di 30 rate costanti semestrali posticipate, al parametro di indicizzazione BO a 6 mesi con spread dell'1,75% (v. art. 2: “media aritmetica dei tassi su base annua dell'IB … a sei mesi rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea
… per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese antecedente il semestre di applicazione, arrotondata allo 0.05% superiore e maggiorata di 1,75 punti percentuale”) e computo degli interessi di mora mediante l'aumento di due punti percentuali, nonché indicazione dell'ISC pari al 4,01% (v. contratto di mutuo fondiario posto a corredo del monitorio). Il documento di sintesi allegato al contratto -sottoscritto dai contraenti e, in conseguenza, pienamente conosciuto dagli odierni opponenti - ribadisce in maniera chiara e immediatamente comprensibile le condizioni di cui al mutuo, provvedendo anche ad indicare il Tasso nominale annuo al momento della stipula (3,90%) sulla base degli specifici parametri enunciati in contratto (parametro pari al 2,15% e spread dell'1,75%). Infine, ha rilasciato nell'ambito del contratto di mutuo fideiussione Parte_2 specifica (v. contratto di mutuo, cit.: “A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla in dipendenza del mutuo con il presente atto concesso, la sig. CP_5 Pt_2
si costituisce fideiussore in solido della parte mutuataria a favore della
[...] [...]
). Controparte_5
pagina 5 di 11 Ciò chiarito in fatto, parte opponente si duole, in primo luogo, dell'applicazione dell'ammortamento alla francese e della mancata indicazione nel contratto del regime finanziario applicato, da mettere in relazione con la mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, con conseguente nullità integrale o parziale della clausola. La tesi non appare condivisibile in virtù delle considerazioni che seguono. Nell'ammortamento alla francese viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce
“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso pagina 6 di 11 di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel
pagina 7 di 11 corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso, ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025; Cass., n. 17166 del 25/06/2025). In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta, anche valutate le chiare informative contenute nel documento di sintesi, l'omessa allegazione del piano di ammortamento non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di pagina 8 di 11 validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019). In particolare, quanto alle doglianze ribadite dagli opponenti negli scritti conclusionali, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che appare sufficiente che il contraente possa evincere quale sia la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, come avvenuto nel caso di specie,
“costituendo il piano di ammortamento mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., n. 17166 del 25/06/2025, in motivazione). Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo (come di desume dall'importo richiesto rispetto alla somma erogata in sede di stipula)- all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione. Passando all'esame del motivo relativo alla invocata estinzione della fideiussione prestata da ex art. 1957 c.c., preme, in primo luogo, osservare che nel caso di Parte_2 specie non risulta provata la qualità di consumatore nella misura in cui la stessa in sede di stipula a fronte della qualifica di commerciante del debitore principale si è qualificata quale “coadiutrice di commercio” in relazione ad un prodotto certamente relativo all'attività di impresa poiché qualificato “Pronto impresa – Tasso Variabile” (v. documento di sintesi allegato al contratto di mutuo), dovendosi rammentare che la qualità di consumatore può essere invocata esclusivamente nell'ipotesi di persona fisica che abbia agito per finalità estranee all'attività professionale svolta. Esclusa la qualità di consumatore, deve ritenersi valida la clausola contenuta nella fideiussione alla stregua del quale il fideiussore “dichiara di rinunciare al beneficio dei termini di cui all'art. 1957 c.c. dal cui rispetto esonera completamente la Cassa” (v. contratto di mutuo, cit.). Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, con impostazione che si condivide, ha affermato che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass., n. 3989 del 17/02/2025; Cass., n. 28943/2017). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Resta da esaminare il motivo di opposizione relativo alla mancata prova del credito. Deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate sin dalla fase monitoria la pretesa creditoria avanzata.
pagina 9 di 11 Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 8 allegato al monitorio) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025) Ciò chiarito, non appare condivisibile la doglianza mossa con riferimento all'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB, poiché le relative deduzioni possono essere invocate in relazione al rapporto di conto corrente (nell'ambito del quale si può discutere in sede di opposizione in merito alla necessità di comprovare l'intero andamento del rapporto contrattuale mediante l'integrale produzione degli estratti del conto poiché la quantificazione della pretesa creditoria rinvia alla integrale ricostruzione del dare e dell'avere ossia all'indicazione di tutte le operazioni compiute con la finalità di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti che hanno condotto alla determinazione della somma costituente la base di computo per il periodo successivo), ma non anche nell'ambito del contratto di finanziamento in cui l'onere della prova si atteggia nei termini sopra evidenziati. Resta da precisare che la sentenza della Suprema Corte richiamata dagli opponenti negli scritti conclusionali (Cass., n. 5373/2024), alla cui lettura della motivazione si rinvia, non consente di addivenire a diverse conclusioni nella misura in cui la fattispecie esaminata presenta marcate peculiarità rispetto a quella oggetto di esame nel presente giudizio posto che, per un verso, nel caso esaminato dalla Corte era stata esclusa la dimostrazione che il credito azionato derivasse dal contratto di mutuo invocato dalla banca e, per altro verso, la produzione degli estratti conto integrali si imponeva in quanto gli opponenti avevano mosso contestazioni agli interessi contabilizzati su tali conti. Dalle considerazioni che precedono discende, previo accertamento della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta nel corso del procedimento, il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertato il subentro nel corso del procedimento nella titolarità del credito di
[...] respinge l'opposizione; Controparte_6
pagina 10 di 11 -condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 3.000,00 in favore di parte opposta e in euro 2.000,00 in favore della parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 26/10/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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