Art. 26. (Interventi urgenti)
Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facolta' di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.
A tal fine e' accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo -32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.
((Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non e' obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge))
Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facolta' di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.
A tal fine e' accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo -32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.
((Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non e' obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge))