TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1781
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del Regolamento Recupero Crediti

    Il Collegio rileva che la Guardia di Finanza è l'organo competente all'accertamento, e l'atto di accertamento è costituito dalla PEC del 26 giugno 2025 che informa la società della rettifica dei dati di bilancio e del conseguente diritto ad una agevolazione inferiore. Il processo verbale di constatazione evidenzia il mancato versamento di un importo specifico. Le modalità e tempistiche di pagamento sono definite dalla delibera ARERA 285/2018/R/eel, che prevede la decadenza automatica in caso di mancata regolarizzazione entro 60 giorni dalla contestazione. La PEC del 26 giugno 2025 è considerata atto di intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge e principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Si afferma che le PEC del 26 giugno 2025 sono atti presupposti ai successivi provvedimenti e che la società ha ricevuto tali atti, come provato dai rapporti di consegna e dalla produzione delle stesse PEC nell'istanza di autotutela. La casella PEC indicata era funzionante. La decadenza opera ope legis per il mero superamento del termine legale, senza rilevanza delle ragioni dell'inosservanza.

  • Rigettato
    Carattere abnorme e sproporzionato delle misure

    La decadenza non è una sanzione ma una misura di mitigazione che opera ope legis per il mero superamento del termine legale. La ratio è garantire certezza nei rapporti giuridici e tempistiche nella quantificazione degli oneri. Il termine di 60 giorni è un 'termine di grazia'. La mancata regolarizzazione anche di tale termine espone l'Amministrazione a gestione inefficiente, in contrasto con l'art. 97 Cost. La scelta regolatoria non è qualificabile come sanzione ma come misura di mitigazione.

  • Rigettato
    Atto presupposto illegittimo

    Le PEC del 26 giugno 2025 sono considerate atti presupposti rispetto ai successivi provvedimenti. La società ha ricevuto tali atti e la casella PEC era funzionante. La decadenza opera ope legis.

  • Rigettato
    Illegittimità delle deliberazioni ARERA

    La disciplina delle agevolazioni è contenuta nel D.M. 21 dicembre 2017 e attuata da ARERA. La decadenza è una misura di mitigazione proporzionata e non una sanzione, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici e una gestione efficiente delle agevolazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1781
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1781
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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