Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4807 del 2025, proposto da AL Corsico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Russo e Roberto Pietro Sidoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cassa Servizi Energetici e Ambientali - CS, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di CS di cui alle PEC del 14.10.2025, del 15.10.2025 e 3.11.2025, con cui viene comunicato alla ricorrente rispettivamente che, “ ai sensi di quanto riportato alla lettera b) dell'Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii, non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, sarà esclusa dal meccanismo agevolativo per l'annualità di competenza 2023 al primo elenco utile ”; e che “ la dichiarazione 2023 è decaduta ”, con ogni relativa conseguenza; e viene comunicato il rigetto da parte di CS dell'istanza di riesame di VERALLIA per l'annullamento in autotutela degli indicati atti della stessa CS;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:
- gli aggiornamenti degli elenchi CS per l'anno 2023, nelle more intervenuti il 18/11/2025, nella parte in cui inseriscono la ricorrente nella lista delle “Esclusioni”;
- le PEC di CS del 26/06/2025 delle ore 10:33 e delle ore 10:34 e del 14/08/2025, ove considerati come atti presupposti di quanto disposto con i provvedimenti impugnati sopra richiamati;
- le richiamate deliberazioni di ARERA n. 285/2018/R/eel e la successiva n. 479/2021/R/eel di modifica della precedente deliberazione in relazione alla lett. b) dell'Allegato A (recante “ Modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x ”), nella parte in cui stabilisce che “ per ciascun anno, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CS, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e dalle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce ”;
- nonché, occorrendo, la d5eliberazione 545/2023/R/eel di ARERA nella sezione 4 in cui, nel dettare “ Orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità operative per l'applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024”, al punto 4.19 ha inteso “confermare che per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo a una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CS, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e dalle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate cui si riferisce ”;
- oltre a ogni altro provvedimento, anche allo stato non conosciuto, relativo ai medesimi atti oggetto di gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cassa Servizi Energetici e Ambientali - CS e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EN Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, AL Corsico S.r.l. (d’ora in poi solo AL) opera nel settore della produzione e commercializzazione di vetro, attività produttiva che comporta rilevanti approvvigionamenti energetici.
2. Dal 2013 AL, allo scopo di fruire delle agevolazioni tariffarie previste per le imprese energivore, è inserita nel relativo “Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica” (doc. 11 fasc. ric.) di Cassa per i servizi energetici e ambientali (d’ora in poi solo CS).
3. Con l’odierno ricorso, notificato in data 4 dicembre 2025 e tempestivamente depositato, AL ha impugnato: (i) il provvedimento di esclusione dal meccanismo agevolativo per l'annualità di competenza 2023 adottato da CS e notificato con PEC del 14 ottobre 2025 (doc. 1); (ii) la decadenza per l’annualità 2023 notificata a mezzo PEC del 15 ottobre 2025 (doc. 2); (iii) il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, istanza del 3 novembre 2025 (doc.3); (iv) e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti indicati in epigrafe.
4. La ricorrente, in sintesi, deduce in fatto:
- che fino al 4 luglio 2024 l’iscrizione nel richiamato elenco era a nome di Vidrala Italia S.r.l., poi variata nell’attuale denominazione AL Corsico;
- che la variazione della denominazione aveva comportato anche l’aggiornamento del relativo indirizzo PEC, ossia “veralliacorsicosrl@legalmail.it” e, quindi, non più “vidralaitaliasrl@legalmail.it” a decorrere dal 1° agosto 2024;
- che nella “dichiarazione elettrivori” di AL inviata alla CS in data 8 novembre 2024 era stata erroneamente indicata la precedente denominazione, ma tutti gli altri dati risultavano corretti, ivi compresa la partita IV e la nuova PEC;
- che all’inizio dell’anno 2025, CS aveva trasmesso la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione con riferimento all’anno competenza 2025;
- di aver sempre regolarmente provveduto ai versamenti di quanto di propria competenza (v. “Dettaglio Contribuzione Post Riforma” anni 2020-2025: doc. 15) anche per ciò che attiene all’anno 2023, ai fini della permanenza nel citato Elenco;
- che il 27 maggio 2025, a seguito di una verifica effettuata nella sede della società dalla Guardia di Finanza di Milano, aveva ricevuto un processo verbale di constatazione (doc. 16) con cui si evidenziava il mancato versamento, a titolo di contributo agli oneri generali di sistema per l’anno 2023, di 335.120,96 euro risultante dalla differenza tra il maggiore importo constatato, ossia 779.786,66 euro, e quanto già versato dalla ricorrente per la medesima annualità 2023, ossia 444.665,70 euro (doc. 16);
- di avere fatto accesso, nel mese di maggio del 2025 “(v. screenshot accessi del 16/05/2025: doc. 17)” al portale della CS allo scopo di verificare la propria posizione, senza riscontrare comunicazioni specifiche circa mancati versamenti e/o integrazioni contributive/conguagli da effettuare;
- che il successivo 26 giugno 2025 CS aveva trasmesso alla società ricorrente tre PEC (docc. 5 e 6) con oggetto “Rettifica d’ufficio”, di cui solo la prima PEC trasmessa al nuovo indirizzo: verralliacorsico@legalmail.it ;
- che successivamente, con PEC del 14 agosto 2025 (doc. 7), CS aveva inviato alla società ricorrente (all’indirizzo PEC veralliacorsicosrl@legalmail.it) una comunicazione con “ Oggetto: Elettrivori - ANNO 2023 P.IV (04639660960 ) - Contestazione per mancato versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 ”;
- che la ricorrente si era attivata per il download dell’avviso analogico di pagamento seguendo le istruzioni della PEC ricevuta (doc. 7), risultando tuttavia impossibile visualizzare e recuperare l’avviso di pagamento;
- che in data 14 ottobre 2025 (doc. 20), sempre con PEC “ inviata automaticamente dal sistema ”, CS aveva comunicato l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno di competenza 2023 “ ai sensi di quanto riportato alla lettera b) dell'Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii, non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 ”;
- che lo stesso giorno (doc. 21) AL aveva evidenziato che la contribuzione 2023 era stata regolata e in ragione di ciò chiedeva “urgente contatto telefonico e o relative informazioni”;
- con PEC del 17 ottobre 2025, dopo vari solleciti, la ricorrente aveva trasmesso alla CS l’istanza di riesame per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti da questa adottati;
- con PEC del 3 novembre 2025 (doc. 3) CS aveva rigettato la richiesta di riesame e il 18 novembre 2025 (doc. 4), in sede di aggiornamenti degli Elenchi CS per l’anno 2023 la ricorrente veniva inserita nella lista delle “Esclusioni” (pag. 70 sub doc. 4).
5. La ricorrente denuncia con il ricorso tre motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati chiedendo l’annullamento degli stessi, previa domanda cautelare.
6. Si è costituita in giudizio CS per resistere al ricorso, depositando documenti, memorie e repliche.
7. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la società ricorrente ha rinunciato dalla domanda cautelare.
8. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato ai sensi dell’art. 73 c.p.a. documenti, memorie e repliche.
9. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa, dopo la discussione delle parti, è passata in decisione.
DIRITTO
Con l’odierno ricorso, la società ricorrente AL deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 298/2024/DAF DEL 25/10/2024. VIOLAZIONE DELLART. 97 COST., DELLA L. 241/1990, DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI ARERA N. 285/2018/R/EEL, N. 479/2021/R/EEL E N. 545/2023/R/eel. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, CARENZA DI ISTUTTORIA E MOTIVZIONE, CONTRADDITTORIETA, SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA . In sintesi, la società ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del “Regolamento recupero crediti” di CS approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 298/2024/DAF del 25 ottobre 2024. In particolare, a dire della ricorrente, sarebbero assenti nel caso di specie – in violazione del citato regolamento – sia la fase di accertamento del credito da parte delle “strutture competenti” e sia l’individuazione del “ le azioni da porre in essere nonché le procedure stragiudiziali da intraprendere per la riscossione delle diverse tipologie di entrate della CS ”, dal momento che CS si sarebbe limitata ad informare, con PEC 26 giugno 2025 delle ore 09:04 (doc. 18), trasmessa all’indirizzo PEC della ricorrente veralliacorsicosrl@legalmail.it, di una “ Rettifica di ufficio dichiarazione anno 2023 per verifiche energivori Del. ARERA 177/2024/E/eel – VERALLIA CORSICO S.R.L. ” , e questo “ in recepimento degli importi rilevati e comunicati” a fronte del PVC del maggio precedente, precisando solo che “a seguito della modifica, codesta impresa ha diritto ad una agevolazione inferiore a quella di prima assegnazione per l’anno 2023 ”; mentre le altre due PEC 26 giugno 2025 (docc. 5 e 6), come anticipato in fatto, non venivano mandate all’indirizzo PEC della ricorrente, e comunque avevano un contenuto generico e indeterminato in ordine al quantum dell’ipotizzato credito ed erano prive di intimazioni e del “ prospetto contabile recante l’elenco di tutti i crediti vantati dalla Cassa ”. Analoghe considerazioni AL ha esteso alla successiva PEC della CS di “giovedì 14 agosto 2025 11:04” (doc. 7). Quindi, ancora più evidente, secondo AL, sarebbe la violazione dell’art. 5 del citato regolamento, dedicato alle “MODALITA’ DI RISCOSSIONE”, ivi disciplinandosi, nel contesto della “ATTIVITA’ ORDINARIA” (art. 5.1), anzitutto le “INTIMAZIONI DI PAGAMENTO QUOTA CAPITALE” (art. 5.1.1). Infine, secondo la ricorrente, violando l’art. 6 del Regolamento dedicato alle “COMPENSAZIONI”, non vi sarebbe stata evidenza di quel credito che AL vantava nei riguardi di CS , da quest’ultima saldato il 22 ottobre 2025 (doc. 24); e comunque l’esclusione, anche se prevista “ alla lettera b) dell'Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii ”, sarebbe una misura residuale e di chiusura del sistema da applicarsi coerentemente coi principi di proporzionalità e ragionevolezza.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE L. 241/1990, DELLART. 97 COST. E DEI CANONI DI PROPORZIONALITA E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 298/2024/DAF DEL 25/10/2024.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 25 E 97 COST. E 1 DELLA L. 689/1981, DELL’ART. 17 DELLA DIR. 2003/96/CE, DEGLI ARTT. 39 DEL D.L. 83/2012 E 6 DEL D.M. 5.4.2013, DEGLI ARTT. 19 DELLA L. 167/2019 E 6 DEL D.M. 21.12.2017, DELL’ART. 3 D.LGS. 131/2023; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TIPICITÀ, TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ NONCHÉ DEI DIRITTI DI BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI. NULLITA’ DELLE PEC DEL 26/6/2025. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO DELLA CAUSA. La ricorrente AL, ripetendo in parte le censure del precedente motivo, sostiene che l’ipotizzata mancata regolarizzazione della contribuzione agli oneri in discussione per il 2023 non sarebbe stata preceduta dalla notifica di alcun effettivo atto di accertamento o contestazione, né tanto meno da alcuna intimazione di pagamento, che, ai sensi della relativa normativa ne abbia le effettive caratteristiche e requisiti a tal fine indispensabili. A dire della ricorrente, le PEC del 26 giugno 2025 delle ore 10:33 e delle ore 10:34 (docc. 5 e 6), in quanto trasmesse a un indirizzo pec diverso (ossia “vidralaitaliasrl@legalmail.it”) sarebbero nulle e comunque illegittime per difetto di motivazione; in altre parole mancherebbero le ragioni della richiesta di pagamento, l’indicazione del quantum dovuto e le modalità di versamento; in altre parole gli atti impugnati – misure equiparabili a sanzioni amministrative - sarebbero illegittimi per violazione dei principi della L. n. 689/1981, i quali prescrivono la necessità di un atto di accertamento e contestazione oltre che di una vera e propria intimazione di pagamento.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 25 E 97 COST. E 1 DELLA L. 689/1981, DELL’ART. 17 DELLA DIR. 2003/96/CE, DEGLI ARTT. 39 DEL D.L. 83/2012 E 6 DEL D.M. 5.4.2013, DEGLI ARTT. 19 DELLA L. 167/2019 E 6 DEL D.M. 21.12.2017, DELL’ART. 3 D.LGS. 131/2023; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TIPICITÀ, TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ NONCHÉ DELL’ART. 49, PAR. 3, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO DELLA CAUSA. Infine, la ricorrente, con tale ultimo - e ripetitivo - motivo, lamenta il carattere abnorme e sproporzionato delle misure assunte dalla CS e della deliberazione ARERA n. 479/2021/R/eel (docc. 8) citata nella PEC del 14 agosto 2025, allorché dispongono l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni già godute per l’anno a cui si riferisce il mancato versamento delle rate di importo imprecisato di cui alla pec del 14 agosto 2025, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo delle agevolazioni previste a favore delle imprese c.d. energivore qui all’esame.
2.1. La disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore) è contenuta nel decreto ministeriale 21 dicembre 2017, adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 167/17, che adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione (2014/C 200/01) del 28 giugno 2014, inerente alla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 del 28 giugno 2014" - le cosiddette "Linee guida" — e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con cui è stato valutato e approvato il piano italiano di aggiustamento alla disciplina europea delle misure a beneficio degli "energivori".
2.2. Il citato decreto, nel perseguire la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce: “ a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 delle Linee guida CE; b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall’Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017; c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni; d) le modalità con cui l’Autorità per l’energia provvede all’attuazione della misura ” (art. 2, comma 2, cit. decreto).
2.3. Sulla base del citato decreto, in linea con la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23/05/2017, possono essere riconosciute agevolazioni — sotto forma di sconti — a favore delle imprese "energivore" sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione, previsto dal meccanismo CIP 6/92, inteso come il sistema di incentivazione tariffaria introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92, per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate.
2.4. Sono inoltre eleggibili le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alla Comunicazione della Commissione (2014/C200/01) - c.d. "Linee guida" - e nei settori dell'allegato 5 (si tratta di settori manifatturieri e minerari) e che hanno un'intensità elettrica ( electro intensity index ) calcolata rispetto al valore aggiunto lordo (VAL), determinato nei termini indicati nell'allegato 4 delle citate Linee guida (allegato n. 1), non inferiore al 20%.
2.5. La contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore al 20%, la contribuzione può essere determinata in proporzione al VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5%.
2.6. In applicazione della cosiddetta grandfathering clause indicata nelle "Linee guida" europee, possono beneficiare della misura le imprese ricomprese negli elenchi "energivori" per gli anni 2013 e 2014, anche se non ricorrono i requisiti previsti (di cui alle "Linee guida"), purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili, pari almeno al 20% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata, sempre che il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale, per l'accesso all'incentivo per le imprese a forte consumo di energia sia pari a 1 GWh.
2.7. Secondo la citata decisione della Commissione europea C (2017) 3406 del 23/05/2017 la nuova struttura tariffaria per gli utenti diversi dai domestici proposta dall’Italia, composta da una componente “flat” sui consumi e da una componente trinomia riflessiva degli oneri di rete, ha caratteristiche non discriminatorie e perciò è compatibile con il Trattato CE non configurando forme indirette di aiuti di Stato.
2.8. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha dato attuazione alla suddetta disciplina con le deliberazioni 921/2017/R/eel e 285/2018/R/eel.
2.9. Alla luce della suddetta deliberazione 921/2017/R/eel le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente, alla Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CS), un’autodichiarazione necessaria all’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all’assegnazione della classe di agevolazione per l’anno di competenza, tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (Portale).
2.10. Con la Comunicazione (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG), la Commissione europea ha ritenuto opportuno, nel sostenere l’Unione europea per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal, rivedere la disciplina in materia di aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche nel settore dell’energia in maniera tale da migliorare la tutela dell'ambiente.
2.10. Con la Comunicazione della Commissione europea (2023/C 56/02), è stato reso noto che tutti i Paesi membri dell’Unione europea – quindi, anche l’Italia – “ hanno espresso il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte ” in relazione all’adeguamento dei regimi di aiuto esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia, al fine di renderli conformi, entro il 31 dicembre 2023, alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.
2.11. In attuazione di tale accordo, il meccanismo agevolativo vigente, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 167/17, è stato riformato con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato in GU Serie Generale n.228 del 29 settembre 2023, il quale, all’articolo 3, contiene disposizioni per l’adeguamento alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso sia l’intensità delle agevolazioni e che, tra l’altro, introducono condizionalità.
2.12. Con la successiva deliberazione 479/2021/R/EEL sono state previste le disposizioni attuative delle modifiche del D.M. 21 dicembre 2017.
2.13. Per quanto d’interesse nel caso all’esame, con la deliberazione 177/2024/e/eel ARERA, avvalendosi della collaborazione del nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza ha disposto verifiche e controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per l’anno di agevolazione 2023.
3. Tutto ciò premesso, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo connessi e in parte ripetitivi, sono infondati per le seguenti ragioni.
3.1. Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il Collegio rileva che non vi è stata violazione del “Regolamento Recupero Crediti”, approvato dal Comitato di Gestione della Cassa con la delibera n. 298/2024/DAF del 25/10/2024 (doc. 21).
3.2. In particolare, per quanto riguarda la fase di accertamento da parte delle “ strutture competenti ”, occorre evidenziare che la Guardia di Finanza è l’organo competente all’accertamento della veridicità dei dati dichiarati a CS da parte delle imprese presenti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, sulla base dei Protocolli di Intesa siglati tra la Guardia di Finanza, CS e ARERA ai sensi della citata Deliberazione 177/2024/E/eel.
3.3. Nella fattispecie, l’atto di accertamento è costituito dalla PEC trasmessa il 26 giugno 2025 all’indirizzo veralliacorsicosrl@legalmail.it , con la quale la CS ha informato la società ricorrente che “ i dati di bilancio e/o fatturato dichiarati per l’ottenimento dell’agevolazione dell’anno sono stati corretti in recepimento degli importi rilevati e comunicati dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ai sensi della deliberazione ARERA 14 Maggio, 177/2024/E/eel. A seguito della modifica, codesta impresa ha diritto ad una agevolazione inferiore a quella di prima assegnazione per l’anno 2023 ”.
3.4. Vale la pena evidenziare che il controllo effettuato dalla Guardia di Finanza il 27 maggio 2025 presso la sede della AL si era concluso con esito “ IRREGOLARE ” in quanto “ la società ha versato, per l'anno 2023, contributi agli oneri generali di sistema, per un totale di 444.665,70 euro (1,5% del VAL indicato nella Dichiarazione Sostitutiva, ovvero 29.882.997,00 euro), invece di 779.786,66 euro (2,5% del VAL ricalcolato, ovvero 31.191.466.50 euro).Da ciò discende un importo non versato dalla società alla CS, quale contributo agli oneri generali di sistema, pari a 335.120,96 euro, ovvero la differenza tra il maggiore importo constatato (779.786,66 euro) e l'importo già versato dalla società (444.665,70 euro) ”, e ciò risulta dal processo verbale di constatazione richiamato nella PEC del 26 giugno 2025, sottoscritto anche dal rappresentante della società ricorrente (doc. 16 ric.), sicché non può condividersi quanto dedotto da parte ricorrente sulla genericità e indeterminatezza dell’importo da essa dovuto.
3.5. Infondata è poi la censura secondo cui CS, in violazione del citato regolamento, non avrebbe indicato “ le azioni da porre in essere nonché le procedure stragiudiziali da intraprendere per la riscossione delle diverse tipologie di entrate della CS ”, dal momento che nel caso di specie le modalità e le tempistiche dei pagamenti sono definite - ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2017 - dall’Allegato A, lett. b) alla delibera n. 285/2018/R/eel (richiamata nella PEC del 26 giugno 2025 delle ore 10.34) che prevede, tra l’altro, che: “ Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CS, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce ” . Analoga previsione si ritrova all’art. 8, comma 5, della delibera n. 921/2017/R/eel.
3.6. Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, non si riscontra nel caso di specie la violazione dell’art. 5 del Regolamento, poiché l’atto di intimazione è da rinvenirsi nella citata PEC del 26 giugno 2025, contenente la perentoria espressione “… la vostra Azienda è tenuta a corrispondere: 1. La prima rate entro il 11/08/2025; 2. La seconda rata entro il 11/08/2025 ” e l’indicazione delle modalità di pagamento, da effettuarsi accedendo all’ account per scaricare gli avvisi di pagamento.
3.7. Con la memoria depositata il 15 dicembre 2025, la CS ha ribadito che la società ricorrente non ha mai scaricato i citati avvisi (pur avendo la possibilità di effettuare il download) mentre, successivamente alla scadenza del termine assegnato per il pagamento/regolarizzazione (il 13/10/2025, doc. 7 CS), il sistema informatico in uso presso la Cassa non rende più disponibili i predetti avvisi analogici (doc. 3 CS).
3.8. Non merita poi condivisione la censura di parte ricorrente secondo cui CS – ai sensi dell’art. 6 del Regolamento – avrebbe dovuto compensare il debito della ricorrente con il credito da questa vantato verso CS.
3.9. L’assunto della società ricorrente parte evidentemente dall’erroneo presupposto dell’omogeneità dei crediti reciproci, circostanza che non ricorre nel caso di specie, dal momento che il documento per la consultazione 545/2023/R/EEL ( Modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica ) prevede che “ 4.20 Tutti gli importi recuperati dovranno essere destinati al “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate ” presso CS, alimentato dalla componente tariffaria ASOS ”, impedendone quindi la compensazione.
3.10. Ciò è dimostrato proprio dal fatto che la CS, nonostante il credito da essa vantato nei confronti della società ricorrente, il 22 ottobre 2025 ha bonificato a favore della stessa ricorrente € 138.315,07 di cui questa era creditrice verso CS (doc. 24).
3.10. Appare poi oggettivamente del tutto implausibile quanto affermato dalla società ricorrente sulla nullità delle citate PEC trasmesse da CS in data 26 giugno 2025 alle ore 10.34 (docc. 5 e 6), aventi ad oggetto, rispettivamente, la comunicazione sulla “ Rettifica d'ufficio ” e sulla “ Riscossione della contribuzione per le imprese in classe VAL.x ”, le quali costituiscono gli atti presupposti rispetto ai successivi provvedimenti del 14 agosto 2025 (“ Contestazione per mancato versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all’art. 4, comma 1, del decreto 21/12/2017 ”) (doc. 7) e del 15 ottobre 2025 (“Esclusione dal meccanismo agevolativo per l'anno di competenza 2023”) (doc. 1).
3.11. Non può negarsi che la società ricorrente abbia ricevuto i citati atti, come provato dai rapporti di avvenuta consegna uniti ai docc. 5 e 6 prodotti da CS, e dal fatto che le predette pec sono state ex adverso prodotte in occasione della trasmissione, a CS, dell’istanza di autotutela del 17 ottobre 2025 (doc. 14).
3.12. Sul punto, CS ha inoltre rappresentato che la casella di posta elettronica certificata vidralaitaliasrl@legalmail.it è stata perfettamente operativa e funzionante da giugno 2025 ad agosto 2025, come provato dal rapporto di mancata consegna, il primo, che CS ha ricevuto in data 13 agosto 2025 (doc. 15 CS).
4. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti adottati da CS.
4.1. Per quanto riguarda la decadenza di cui alla PEC del 15 ottobre 2025, essa opera ope legis per il mero superamento del termine legale, non avendo la società ricorrente regolarizzato le rate di contribuzione generate a seguito della rettifica d’ufficio entro 60 giorni dall’invio della contestazione contenuta nella PEC del 14 agosto 2025.
4.2. La recente giurisprudenza in un caso sovrapponibile, confermando la sentenza di questa sezione pronunciatasi su un caso simile (T.A.R. Lombardia - Milano, n. 1921/2025), ha affermato che si tratta “…di un’ipotesi di decadenza legale che prescinde da situazioni soggettive e, come tale, si verifica per il solo fatto del decorso del tempo, senza che assumano rilevanza le ragioni che hanno determinato l’inosservanza del termine.
A tal riguardo si rileva che la ratio della decadenza è ravvisabile nell’esigenza oggettiva di garantire la certezza dei rapporti giuridici attraverso l’imposizione del compimento di un atto entro un termine perentorio.
Pertanto, la censurata PEC di CS è meramente ricognitiva dell’effetto automatico derivante dal mancato pagamento (pur se più volte sollecitato) della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione Cip 6/92 ” (conf. Consiglio di Stato, sez. II, 17 febbraio 2026, n.1246).
4.3. Nella fattispecie, deve evidenziarsi che la società era stata resa edotta delle conseguenze della mancata regolarizzazione, non solo per espressa previsione della delibera n. 285/2018/R/eel, ma anche per il tramite della PEC CS del 14 agosto 2025; quindi la posizione della società non è in alcun modo né scusabile, né sanabile, dal momento che la decadenza, al momento della comunicazione, era già irrimediabilmente maturata.
4.4. In altre parole, il ricorso è stato proposto avverso comunicazioni meramente ricognitive della mancata regolarizzazione del livello di contribuzione e la conseguente decadenza dal meccanismo, in applicazione dell’Allegato A, lett. b) dell’aggiornata delibera n. 285/2018/R/eel.
5. La società ricorrente inoltre propone censure avverso la previsione della decadenza per l’anno 2023, ritenendola una sanzione sproporzionata e illegittima per violazione dei principi fissati dalla L. 689/1981.
5.1. Anche tali censure non meritano accoglimento.
5.2. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la decadenza non presenta nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione:
“a) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa;
b) del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere”.
5.3. La decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva è istituto che, come detto, si differenzia dalla sanzione, né tanto meno la stessa può essere considerata una previsione sproporzionata.
5.4. La giurisprudenza sopra citata ha infatti affermato che la “ ratio di tale decadenza - si ribadisce - è agevolmente desumibile e consiste nell’esigenza di assicurare che l’iscrizione all’elenco degli energivori avvenga in tempi predefiniti e prestabiliti, in modo tale da consentire tempistiche certe in merito alla quantificazione e imposizione degli oneri generali gravanti sulla collettività, oneri che tale agevolazione finanzia.
Va, altresì, rimarcato che la decadenza non opera automaticamente per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione; l’ulteriore termine di 60 giorni concesso alle imprese costituisce una sorta di “termine di grazia”, che l’Autorità ha deciso di concedere alle imprese che, per loro colpa, sono rimaste tardive rispetto al termine perentorio originariamente previsto. Si tratta, quindi, di una disposizione proporzionata che, per raggiungere l’obiettivo di regolamentare correttamente la gestione delle agevolazioni, da un lato, ha contemplato un termine decadenziale per prevenire negligenze e ritardi da parte delle imprese interessate, dall’altro, consente, nonostante il mancato adempimento nei termini, un ulteriore termine ultimo di regolarizzazione.
È chiaro che non rispettare nemmeno tale ultimo termine di 60 giorni per regolarizzare il proprio pagamento significherebbe esporre l’Amministrazione ad una gestione inefficiente e antieconomica della erogazione delle agevolazioni, che pregiudicherebbe l’efficace amministrazione degli aiuti a danno stesso dell’intera classe di energivori, in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione ” (Consiglio di Stato, sez. II, 17 febbraio 2026, n. 1246).
5.5. Secondo il – qui condiviso - orientamento formatosi in questa Sezione, la scelta regolatoria di cui alla delibera n. 285/2018/R/eel (nella versione modificata dalla delibera n. 479/2021/R/eel) non è qualificabile come sanzione, bensì come una misura di mitigazione e, dunque, la sua piena legittimazione è da rinvenire nel termine perentorio previsto dall’Autorità ai fini della regolarizzazione del livello di contribuzione, necessaria per il mantenimento delle agevolazioni che, a sua volta, trova il suo fondamento giuridico nel D.M. 21 dicembre 2017, laddove demanda all’Autorità il compito di disciplinare i tempi e le modalità di accesso alle agevolazioni (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 ottobre 2022, n.2245).
5.6. Pertanto, la proporzionalità delle previsioni regolatorie appare del tutto evidente, al pari del comportamento non diligente della società ricorrente nell’adempiere alla propria obbligazione nei termini previsti.
6. In conclusione, per quanto sopra esposto, i motivi dedotti sono infondati e il ricorso va pertanto respinto.
7. Le spese, che seguono il principio di soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali – CS, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori come per legge, se dovuti. Spese compensate nei confronti dell’ARERA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
EN Di AO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Di AO | Marco BU |
IL SEGRETARIO