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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4153 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia (VE), in viale Trieste n. 26
e
(C.F. , nata a [...], il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Modena (PEC:
in Rosolina (RO), Viale del Popolo n. 61 che li rappresenta e Email_1 difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025 che di seguito si riproducono: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia, in data 25 maggio 2019, atto trascritto al n. 11 P. 2 S. A anno 2019, mandando alla cancelleria per la richiesta delle annotazioni di rito all'Ufficiale di
Stato Civile competente.
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_1
, ad entrambi i genitori, così come il loro collocamento presso la residenza Persona_2 materna.
3. Confermare il diritto del padre a vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi-sere a settimana, fino alle ore 21:30 nel periodo invernale e alle ore 22:30 nel periodo estivo, e un fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera), a settimane alterne. Confermare altresì la facoltà per entrambi i genitori di tenere con sé i figli 3 giorni ciascuno, durante le vacanze pasquali, una settimana ciascuno durante le festività natalizie (alternando, di anno in anno, le festività principali) e venti giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive. Il tutto sempre avendo riguardo degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori e di quelli lavorativi dei genitori.
4. Confermare l'obbligo in capo al padre, , di concorrere al mantenimento dei figli, Parte_1
e , mediante la corresponsione, alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Pt_2 dell'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, precisando che tale importo verrà aumentato proporzionalmente appena il padre estinguerà i finanziamenti di cui è attualmente gravato.
5. Confermare che l'assegno unico e universale erogato dall' per CP_1
i figli continuerà ad essere percepito interamente ed esclusivamente dalla signora .
6. Pt_2
Confermare la determinazione dei ricorrenti di assumere al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie ai figli minori, aderendo alle indicazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di
Venezia, che si allega.
7. Confermare la determinazione dei ricorrenti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle rate del finanziamento cointestato fino alla estinzione dello stesso (maggio
2027).
8. Confermare che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
9. Confermare che i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio passaporto, in favore dei figli minori”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 25.05.2019 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 27.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 358/2025 pubbl. il 01/04/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 07.10.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1 celebrato in data 25.05.2019 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chioggia, al n. 11, parte 2, serie A, dell'anno 2019;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4153 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia (VE), in viale Trieste n. 26
e
(C.F. , nata a [...], il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Modena (PEC:
in Rosolina (RO), Viale del Popolo n. 61 che li rappresenta e Email_1 difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025 che di seguito si riproducono: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia, in data 25 maggio 2019, atto trascritto al n. 11 P. 2 S. A anno 2019, mandando alla cancelleria per la richiesta delle annotazioni di rito all'Ufficiale di
Stato Civile competente.
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_1
, ad entrambi i genitori, così come il loro collocamento presso la residenza Persona_2 materna.
3. Confermare il diritto del padre a vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi-sere a settimana, fino alle ore 21:30 nel periodo invernale e alle ore 22:30 nel periodo estivo, e un fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera), a settimane alterne. Confermare altresì la facoltà per entrambi i genitori di tenere con sé i figli 3 giorni ciascuno, durante le vacanze pasquali, una settimana ciascuno durante le festività natalizie (alternando, di anno in anno, le festività principali) e venti giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive. Il tutto sempre avendo riguardo degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori e di quelli lavorativi dei genitori.
4. Confermare l'obbligo in capo al padre, , di concorrere al mantenimento dei figli, Parte_1
e , mediante la corresponsione, alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Pt_2 dell'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, precisando che tale importo verrà aumentato proporzionalmente appena il padre estinguerà i finanziamenti di cui è attualmente gravato.
5. Confermare che l'assegno unico e universale erogato dall' per CP_1
i figli continuerà ad essere percepito interamente ed esclusivamente dalla signora .
6. Pt_2
Confermare la determinazione dei ricorrenti di assumere al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie ai figli minori, aderendo alle indicazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di
Venezia, che si allega.
7. Confermare la determinazione dei ricorrenti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle rate del finanziamento cointestato fino alla estinzione dello stesso (maggio
2027).
8. Confermare che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
9. Confermare che i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio passaporto, in favore dei figli minori”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 25.05.2019 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 27.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 358/2025 pubbl. il 01/04/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 07.10.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1 celebrato in data 25.05.2019 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chioggia, al n. 11, parte 2, serie A, dell'anno 2019;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore