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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 22.06.2022 al N° R.G.C.A. 7238/2022, promossa da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. BARTOLINI Roberto del Foro Parte_2 di Prato
-attrice in riassunzione- contro
in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Regionale nella persona dell'Avv.
[...]
Maria Letizia FALSINI, presso i cui uffici in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana nr. 1 è legalmente domiciliata
-convenuta-
OGGETTO: contributi pubblici
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, NEL MERITO a) accertare il diritto della comparente ad ottenere la proroga richiesta con l'istanza del 25.09.2021 (prot. nr.
003/135448) per completare il Piano di Sviluppo Rurale;
b) accertare il diritto della comparente a completare il Piano di Sviluppo Rurale così composto per effetto dell'approvazione della variante richiesta in data 315.2021 (prot. nr. 003/99352) e accolta dalla nr. 16651 del 27.9.2021; Controparte_1
c) accertare il diritto della comparente ad ottenere il pagamento del saldo dei contributi concessi;
d) accertare l'illegittimità del decreto della n. 8632 del 10.5.2022 con cui è stata Controparte_1 dichiarata la decadenza della società Agricola Lago dai contributi;
e) condannare la a Controparte_1 rimborsare la comparente la somma di euro 63.000 o la diversa somma di giustizia incassata dalla in seguito all'escussione della fideiussione rilasciata da somma che CP_1 Controparte_3 viene ratealmente rimborsata da alla Compagnia Assicurativa, oltre interessi dal Parte_1 dovuto al saldo;
con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Per la convenuta: Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande attrici perché infondate;
Vinte le spese di giudizio.
Esposizione dei Fatti
Con Delibera della Giunta Regionale n. 616 del 21 Luglio 2014, in attuazione dei
Regolamenti Europei, veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della – PSR – al fine di stanziare ed erogare dei contributi in denaro in favore di CP_1 giovani imprenditori agricoli.
In particolare, la scheda della misura 6.1 del PSR denominata “Aiuti all'avviamento di imprese di giovani agricoltori”, al paragrafo 8.2.6.3.1., stabiliva la durata massima del Piano
Aziendale in 36 mesi e il paragrafo 8.2.6.3.1.4, “Beneficiari”, chiariva che il procedimento si sarebbe concluso con l'attuazione del Piano Aziendale.
Con deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 la dopo aver preso Controparte_1 atto del testo del PSR approvato dalla Commissione Europea, approvava, con decreto dirigenziale n. 5392 del 5 Luglio 2016, il Bando [“Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016”] fornendo - nell'Allegato “A” - le indicazioni tecniche e procedurali necessarie per la concessione dei contributi.
Il Bando stabiliva per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo il termine di 30 mesi decorrenti dalla firma del contratto di concessione del contributo.
La in relazione alla Misura “PSR 2014-20 Parte_1
Sottomisura 6.1 “Aiuti avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Bando
2016” presentava il 2 novembre 2016 domanda di contributo inserendola nel sistema informatico di (prot. N° 195492 – CUP 734811-CUP : CP_4 CP_4 CP_5
D34E17000660007).
Con decreto dirigenziale n. 11302 del 9 Luglio 2018 veniva assegnato per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto alla Società Agricola Lago
S.r.l., occupante la posizione nr. 84 nella graduatoria, un contributo complessivo di euro
300.000.00 a fronte di un investimento ammesso di euro 790.760.60, oltre un premio all'avviamento di euro 90.000.00.
La Società Agricola Lago S.r.l. stipulava il 30 luglio 2018 con il Dirigente del Settore
Gestione della Programmazione Leader-attività gestionale sul livello territoriale di Siena e
Grosseto il contratto di assegnazione del contributo (prot. n. 379614); in particolare,
l'art. 4 del detto contratto fissava alla data del 18 gennaio 2021 (30 mesi dopo la firma conformemente a quanto previsto nel Bando) il termine ultimo per la conclusione degli
2 investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo da parte della ditta beneficiaria.
Secondo l'art. 4 dello schema di contratto, per l'assegnazione dei contributi del bando il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo sia del premio che del contributo era di 120 gg di calendario dalla data di stipula del contratto di assegnazione: il termine, dunque, sarebbe scaduto il 30.11.2018.
In data 6 Dicembre 2018 la società agricola presentava domanda di Parte_1 proroga (prot. n. 179852) sul Sistema Informativo di al fine di posticipare la CP_4 sola data per la presentazione della domanda di anticipo del contributo, senza contestualmente richiedere la proroga del termine di scadenza per la conclusione del piano aziendale che rimaneva, così, fissata al 21 gennaio 2021.
L'istanza veniva accolta con Decreto Dirigenziale n° 20101 del 14.12.2018 che fissava al 31.12.2018 (essendo il 30.12.2018 festivo) il termine per la presentazione della domanda di anticipo del premio e del contributo;
il provvedimento chiariva, altresì, che i termini per la presentazione di variante (19.11.2020) e di pagamento del saldo (18.1.2021) non sarebbero stati prorogati.
Medio tempore interveniva la delibera della Giunta regionale nr. 1103 del CP_1
2.09.2019 che disponeva che la durata massima del Piano Aziendale non avrebbe potuto superare i 36 mesi, così come previsto dal PSR 2014/2020 della Regione CP_1 approvato con la Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507 della
Commissione Europea e ciò anche per coordinare quanto previsto dal PSR con quanto
(invece) previsto nel Bando.
La società agricola in data 6 ottobre 2020 (prot. N° 131401) presentava Parte_1 sul Sistema Informativo di un'ulteriore proroga, al fine di posticipare di 270 gg CP_4 la data per la presentazione della domanda di saldo (e precisamente una proroga di 6 mesi per la conclusione del Piano Aziendale e degli investimenti, nonché per la presentazione della domanda di saldo, oltre ad ulteriori 90 gg a causa dell'emergenza
ID -19 per un totale di 270 gg).
Con Decreto Dirigenziale n° 16120 del 13.10.2020 veniva stabilito che il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo sarebbe stato il 31.7.2021, coincidente con la scadenza dei 36 mesi decorrenti dalla data della firma del contratto di assegnazione del 30.7.2018.
In data 31 maggio 2021 la società presentava (prot. nr. Parte_1
99352) una variante progettuale del PSR che veniva accolta con decreto dirigenziale nr.
16651 del 27 Settembre 2021.
3 Durante la pendenza del procedimento per l'esame della variante, la società agricola in data 01.07.2021 (prot. n. 003/124856) chiedeva di posticipare la data per Parte_1 la presentazione della domanda di saldo del contributo a valere sulla Mis.
6.1 e la richiesta veniva approvata con Decreto Dirigenziale nr. 11547 del 6.7.2021, per cui la scadenza della richiesta di saldo e di conclusione del piano aziendale veniva posticipata al
21.10.2021.
La citata società presentava in data 25.09.2021 (prot. nr. 003/135448) altra domanda di proroga del termine per completare il PSR, così come variato.
La con il Decreto Dirigenziale n. 17993 del 17.10.2021, rigettava Controparte_1 tale ultima richiesta di proroga e confermava il termine del 21.10.2021 per la conclusione del piano aziendale e per la presentazione della domanda di saldo.
La per l'effetto, notificava alla beneficiaria la Controparte_1 comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990 di preavviso del diniego della proroga;
seguiva l'invio da parte della società beneficiata di una memoria difensiva;
tuttavia, la notificava il 21.10.2021 il diniego definitivo, confermando che il CP_1 termine dei 36 (30+6) mesi a decorrere dalla firma del contratto di assegnazione era ormai scaduto, in modo definitivo ed improrogabile – tenuto anche conto del periodo di sospensione di 83 giorni (di cui al punto a) della DGR n. 421/2020).
La società presentava ricorso presso il Parte_1 CP_6 perché sospendesse il provvedimento impugnato ed ogni altra misura idonea a assicurare la decisione e perché li annullasse, sulla scorta di tre motivi:
1) Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 19 quarto comma del Regolamento
Europeo nr. 1305/2013; ciò in quanto il termine di 36 mesi stabilito anche dalla delibera della Giunta regionale nr. 1103/2019 contrasterebbe con il citato articolo del
Regolamento Europeo il quale prevede espressamente che il piano aziendale ha una durata massima di 5 anni;
tale contrasto lederebbe il principio di supremazia del diritto comunitario sui diritti nazionale degli Stati membri e, per l'effetto, il termine finale avrebbe dovuto scadere il 30.7.2023 (5 anni dal 30.7.2018);
2) Violazione di norme contrattuali (art. 7 del contratto e art. 10 delle disposizioni comuni) per le quali il beneficiario avrebbe potuto usufruire di una proroga ulteriori di sei mesi;
per l'effetto, vi sarebbe stato lo slittamento della conclusione del Piano Aziendale alla data del 21.4.2022 (comprensivi degli ulteriori 83 gg calcolati per il periodo ID – 19); secondo la parte ricorrente tale proroga era “dovuta” non solo perché la stessa CP_1 aveva accolto il 27.09.2021 la domanda di variante al PSR, ma anche perché, in
[...] attesa dell'approvazione della variante, i lavori erano stati sospesi;
il provvedimento
4 impugnato avrebbe, così, fatto emergere un difetto di istruttoria da parte della CP_1 che non avrebbe ben valutato che dall'approvazione della variante alla scadenza
[...] ultima intercorreva appena un mese, lasso temporale davvero insufficiente per completare il Piano Aziendale;
3) L'approvazione della variante al PSR non poteva non aver inciso - modificandoli – i tempi di realizzazione del PSR e ciò in virtù dell'art.
9.3. delle “Disposizioni comuni per
l'attuazione delle misure ad investimento”.
Si costituiva in giudizio la eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_1
G.A. e contestava nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.
Il emetteva sentenza nr. 355 del 16.3.2022, pubblicandola il CP_6
21.3.2022, per cui dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del G.O..
Successivamente la emetteva il Decreto Dirigenziale nr. 8632 del Controparte_1
10.5.2022, notificandolo il 11.5.2022 alla società dichiarandola decaduta dal Parte_1 beneficio dei contributi in questione e revocando il contratto di assegnazione del contributo del 30.7.2018, per cui chiedeva il rimborso degli importi già erogati, ovvero la somma di euro 63.000 – quale anticipo sul premio dell'avviamento – ed euro 150 mila quale anticipo sul contributo ammesso.
La società notificava alla atto di citazione in Parte_1 Controparte_1 riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale per sentir accogliere le su indicate conclusioni, chiedendo, altresì, la disapplicazione di tale ultimo Decreto Dirigenziale nr.
8632/2022 per illegittimità derivata e per vizi propri.
Si costituiva nuovamente la riportandosi alle medesime Controparte_1 considerazioni espresse nella comparsa di costituzione presentata presso il e CP_6 ribadiva, con riguardo alla questione sollevata con riferimento al D.D. nr. 8632/2022, la legittimità del provvedimento in quanto la società Agricola Lago s.r.l. non aveva presentato la domanda di pagamento del saldo nemmeno entro il termine ultimo del
15.11.2021; tale ultimo termine deriva dall'applicazione del Punto 12 delle “Disposizioni
Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014-2020”, approvate il
15.5.2019, in virtù del quale veniva riconosciuto un ulteriore periodo di comporto di 25 gg di calendario all'uopo (in cambio sarebbe stato ridotto l'importo del saldo nella misura dell'1% per ogni gg lavorativo di ritardo rispetto a quello “standard”); ad ogni modo, il superamento anche della data del 15.11.2021 comportava la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.
5 Con decreto inaudita altera parte del 22.7.2022 il Giudice- ritenuta la sussistenza del periculum in mora connesso all'irreparabilità del pregiudizio derivante dal significativo esborso richiesto dalla tenuto conto delle qualità del giovane imprenditore CP_1 agricolo del richiedente e considerate le ragioni poste a fondamento della richiesta – sospendeva, in via cautelare, i provvedimenti amministrativi con i quali la CP_1 chiedeva il rimborso della complessiva somma di euro 215.627,47.
[...]
Il provvedimento veniva reclamato e dichiarato nullo dal Collegio in data 5.12.2022
(anche perché mai notificato dal Tribunale alla convenuta – ma solo Controparte_1 comunicato alla dal difensore della Società Agricola Lago s.r.l. con Controparte_1
PEC del 26/7/2022 – e perché con il decreto non era stata fissata la successiva udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale, prevista dall'art. 669 sexies, co. 2, c.p.c.).
Veniva instaurato successivamente sub procedimento cautelare (R.G. 7238-2/2022)
a seguito di deposito di ricorso ex art. 700 c.p.c.; con provvedimento inaudita altera parte del 4.5.2024 il ricorso veniva accolto (“visto che la causa per l'accertamento della legittimità o meno della revoca dei contributi già concessi va in decisione il 22.10.2024, nelle more deve essere sospeso il provvedimento con cui la convenuta o ente ad esso collegato richiede la restituzione dei contributi la cui revoca costituisce l'oggetto di accertamento giudiziale;
visto il precedente procedimento cautelare e il rischio di escussione dell'ulteriore garanzia…”), ma non veniva fissata la successiva udienza di comparizione delle parti, sempre prevista dall'art. 669 sexies c.p.c. 1 e 2 co c.p.c.; anche tale provvedimento veniva annullato dal Collegio con ordinanza del 7.8.2024.
Va dato atto che, nel giudizio di merito, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 11.5.2023 parte attrice riferiva che “la o aveva CP_1 CP_4 escusso la fideiussione rilasciata da i 63 mila euro e ne chiede a il Controparte_3 Parte_1 rimborso;
ciò è accaduto nonostante che con lettera del 22.7.2022 spedita a avesse CP_4 CP_3 detto di poter procrastinare il recupero in attesa dell'esito del presente giudizio a condizione che venissero rinnovate via via le fideiussioni che sono state effettivamente rinnovate da tant'è che il Parte_1
Collegio, in sede di reclamo, ha dichiarato nulla l'ordinanza sulla sospensiva pronunciata in limine litis in questo giudizio inaudita altera parte, però sostanzialmente nel merito il Collegio rileva che CP_4 ha di fatto sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca del contributo e però non c'era più concreto pericolo di escussione”.
Si rileva, sin d'ora a tale riguardo, che la ha comunque escusso la Controparte_1 garanzia chiarendo che: “l'impegno di a non escutere le polizze fideiussorie stipulate dalla soc. CP_4 contenuto nella lettera del 22.7.2022, era condizionato al fatto che il debito Parte_1 CP_4 restasse garantito per tutto il periodo di durata della causa e quindi al rinnovo delle polizze medesime, e, pertanto, l'escussione da parte di è stata effettuata sempre e solo a seguito della scadenza e del CP_4
6 non rinnovo entro la scadenza delle polizze, avvenuto per due volte nel corso del presente giudizio” (cfr. pag 9 e 10 della memoria di replica conclusionale).
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 200 del 21.10.2024 la causa veniva assegnata all'odierno giudicante.
L'udienza del 22.10.2024 è stata tenuta in forma cartolare e, rassegnate le conclusioni come sopra riportate, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla domanda nuova proposta da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni
Parte attrice ha rassegnato nella nota sostitutiva dell'udienza del 22.10.2024 anche la domanda di rimborso di quanto, ratealmente, sta già corrispondendo alla società che ebbe a rilasciarle la fideiussione, poi escussa dalla Controparte_3 Controparte_1 la domanda è inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Sulla domanda di disapplicazione di tutti gli atti che non hanno concesso la proroga richiesta ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 2248/1865 all.to “E”
L'argomento viene sviluppato da parte attrice per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, per cui, anche tale domanda è inammissibile per essere stata tardivamente formulata.
Mette conto rilevare che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“(Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n.
5478 – Rv. 590101); inoltre, l'art 190 2° co. c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere argomenti rispetto a quelle conclusioni già precisate e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Premessa
La ha premesso che in nessun caso e per nessun richiedente ha Controparte_1 concesso proroghe che abbiano superato il termine massimo di 36 mesi, oltre il periodo
7 di sospensione covid pari a 83 giorni;
circostanza che non è stata confutata né contestata da parte attrice.
Sul primo motivo di impugnazione
Si assume che la Delibera della n. 1103/2019, fissando Controparte_2 in 36 mesi la durata massima del completamento del piano aziendale senza addurre particolari motivazioni, sarebbe in contrasto con il Regolamento Europeo n. 1305/2013 laddove stabilisce un termine di durata di 5 anni.
Il motivo non è fondato.
In primis deve essere chiarito che l'art. 19 del Regolamento Europeo n. 1305/20131 prevede un termine massimo della durata del Piano Aziendale ma non vieta che la possa prevedere un termine più breve nel Programma di Sviluppo Controparte_1
Rurale 2014-2020 e nel relativo Bando che si pongono come lex specialis che prevalgono su quella avente carattere generale, anche se successiva, secondo il principio derivato dal brocardo latino lex specialis derogat legi generali;
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali), come in effetti è avvenuto, tant'è che il termine più breve viene previsto sia dal NumeroDi_ paragrafo nr.
8.2.6.3.1. che da quello nr. della Scheda della misura 6.1. “Aiuti all'avviamento di imprese di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della poiché il PSR della è stato approvato dalla stessa Controparte_1 Controparte_1
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507 finale e la Delibera della Giunta Regionale nr. 1103/2019 si limita a richiamare le disposizioni del PSR approvato dalla Commissione Europea, non si profila alcun conflitto con la normativa europea.
La previsione delle scadenze delle singole misure o degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale, specificatamente approvato dalla Commissione Europea, è una facoltà generalizzata per tutte le misure, che prevedono, nella programmazione comunitaria, un termine massimo per la realizzazione, e, nei singoli piani, le scadenze legate al singolo Bando.
Quanto alla censura di carenza di motivazione della DGR 1103/2021, si ricorda che la durata del piano aziendale era già stata stabilita nel PSR e pertanto, avendo la
Delibera della Giunta regionale ripreso tale termine, non era tenuta ad alcuna ulteriore motivazione in merito.
Sul secondo motivo di impugnazione
Parte attrice ritiene illegittimo il diniego della proroga di sei mesi, richiesta per completare il Piano Aziendale di Sviluppo Rurale, anche alla luce del fatto che era stata accolta la domanda di “variante” (con la quale si faceva presente che sarebbero stati piantumati uliveti e altre piante officinali, oltre a realizzare un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli); variante che non sarebbe stata considerata nel valutare negativamente la richiesta di proroga.
Non si concorda con l'assunto.
La Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507 della Commissione
Europea2 che ha approvato il PSR della per il periodo 2014-2020 Controparte_1 prevede il termine di 36 mesi di durata massima del piano aziendale e non è previsto né nella Decisione di Esecuzione né nel PSR né nel Bando il principio per cui l'approvazione di una variante avrebbe comportato una proroga ulteriore della scadenza ordinaria del Piano Aziendale: pertanto non era possibile per la Controparte_1 concedere una nuova proroga nonostante l'approvazione della variante (anche se questa
è intervenuta l'ultimo giorno prima della scadenza finale dei 36 mesi, termine da intendersi improrogabile, altrimenti vi sarebbe stato un contrasto con la decisione europea del 26.5.2015 C (2015) 3507 che ha approvato il PSR della per Controparte_1 il periodo 2014-2020).
L'attrice ha ritenuto di sospendere i lavori di realizzazione del Piano Aziendale durante il periodo in cui attendeva l'approvazione della variante, ma tale “decisione” non era prevista da alcuna norma né la era tenuta ad apprezzare la Controparte_1
“fattibilità delle opere in variante”, perché in astratto era possibile presentare e far approvare una variante per interventi già realizzati o in corso di realizzazione, al solo scopo di conformare il piano realizzato a quello approvato;
l'attrice, peraltro, non aveva indicato nella sua istanza di variante che aveva sospeso i lavori, per cui la CP_1 non ne era stata nemmeno informata né l'attrice risulta aver addotto elementi
[...] giuridici o istruttori per giustificare tale sospensione dei lavori (che poi si è rivelata determinante nella mancata richiesta del pagamento a saldo del beneficio).
Sul terzo motivo di impugnazione
L'attrice, richiamando l'art.
9.3 delle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” (Decreto ARTEA n. 77 del 15.5.2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento
'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento” - allegato 1
“DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD
INVESTIMENTO), sostiene che l'approvazione della variante avrebbe comportato necessariamente una proroga del termine di realizzazione delle opere previste nel Piano
Aziendale e di ciò la non ne ha tenuto conto, a differenza di altri casi in cui CP_1 avrebbe concesso proroghe di 180 gg.
L'assunto non è condiviso.
L'art.
9.3. delle Disposizioni Comuni3 non esplicita tale “proroga di termini” né
l'autorizza, per cui la non era tenuta in alcun modo, in sede di esame della CP_1 3 Punto 9.1 - Principi generali sulle varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario. Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non esecuzione” di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale. Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente. La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità. Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità. La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 2490 del 25/1/2017 e ss.mm.ii..
9.3---L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella del paragrafo 18
“Tempistica e fasi del procedimento”, consiste nella verifica degli elementi tecnici di
10 domanda di proroga, a valutare gli effetti della variante, non essendovi alcuna disposizione normativa che preveda tale obbligo.
Sulla legittimità del D.D. nr. 8632/2022
Il provvedimento – di cui l'attrice chiede la disapplicazione perché illegittimo – non è censurabile.
La ha disposto la decadenza e la revoca dei contributi concessi, a Controparte_1 fronte della mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine del 15/11/2021, nel rispetto di quanto previsto dal Punto 12. “Domanda di pagamento a saldo” delle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” del
P.S.R. 2014-2020, approvate con Decreto del Direttore di n. 77 del CP_4
15/05/2019.
La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dal 21.10.2021, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, per cui l'ulteriore ritardo comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.
Del resto la aveva concesso tutte le proroghe possibili Controparte_1
(contenute nei 180 gg, quale limite massimo nell'ambito del termine finale dei 36 mesi) e la scadenza perentoria finale è stata confermata alla ditta ricorrente Società Agricola Lago
S.r.l. con il decreto dirigenziale n. 11547 del 06/07/2021 che, accogliendo, l'ennesima richiesta di proroga ha confermato e indicato il termine ultimo per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento al 21/10/2021 e ciò nel rispetto dell'art. 10.1. delle “Disposizioni comuni”4.
[10.1. Principi generali inerenti la proroga dei termini. E' possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento;
tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica
richiesta/comunicazione. Nel caso di esito positivo, l'istruttore provvede: 1) a registrare nel sistema le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché CP_4
del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del contratto per l'assegnazione dei contributi precedente;
3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione. Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato. Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla sottomisura/tipo di operazione. Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario;
Il provvedimento di accoglimento delle varianti modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto per l'assegnazione dei contributi.
11 del contratto per l'assegnazione dei contributi già emanato dall'UCI competente dell'istruttoria o dal
GAL. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi
FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore].
Sulle spese processuali
Si apprezzano ragioni connesse alla complessità della materia trattata per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
1-dichiara inammissibile sia la domanda attrice di rimborso della somma di euro
63.000 incassata dalla a seguito dell'escussione della fideiussione Controparte_1 rilasciata da che quella di disapplicare tutti gli atti inerenti la Controparte_3 procedura amministrativa, ivi compresa la richiesta di escussione della fideiussione, in virtù degli artt. 4 e 5 della Legge nr 2248 del 1985 All.to ”E”;
2-rigetta tutte le domanda attrici.
Spese processuali compensate.
Firenze, 9 febbraio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo 4
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.
8 2 Un atto di esecuzione è un atto non legislativo che stabilisce modalità di applicazione che consentono l'esecuzione uniforme di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Nella grande maggioranza dei casi le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione europea, mentre in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze di cui agli articoli 24 e 26 TUE, tali competenze devono essere conferite al Consiglio. Gli atti di esecuzione sono generalmente adottati dalla Commissione sotto il controllo di comitati composti da rappresentanti degli Stati membri.
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