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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21656/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBBE Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CRISTINA e OR GU ( ) VIA MACAGGI, 21/5 C.F._1
16121 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAVONA, 127/A 20144 MILANO presso il difensore avv. IACOBBE MARIA CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA e P.IVA_2 CP_3
( ) VIA MORAZZONE 2/4 21100 VARESE;
elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 29.10.2024:
Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, in persona del Giudice Unico della causa, disattesa ogni difforme domanda e respinta ogni contrastante eccezione, previa occorrendo riforma dell'ordinanza 28.09.2023 e ammissione della CTU, sia tecnica che contabile, richiesta dalla concludente:
- nel merito, preso atto della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla opponente e previo accertamento e declaratoria della intervenuta risoluzione del contratto di promoprestito per fatto e/o colpa della opposta, respingere la domanda di pagamento proposta da quest'ultima in quanto infondata e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 10 - sempre nel merito, previo rigetto della eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1490 c.c. sollevata da parte opposta con riguardo alla fornitura di cui alla fattura n. 2912 del 14.04.2021, ritenere fondata la domanda riconvenzionale di pagamento azionata dalla opponente per la somma di €. 244.230 e, per l'effetto, disporre la compensazione fino a concorrenza con la somma a credito dell'opposta, condannando quest'ultima al versamento della somma in eccedenza, risultante dovuta;
- Vinte le spese del giudizio di opposizione.”
Controparte_2
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, stante l'assoluta mancanza dei gravi motivi e presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Valutate le circostanze, ingiungere a ex art. 186 ter c.p.c., il pagamento di euro Controparte_1
235.826,63, degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di Controparte_2
e in concordato preventivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
NEL MERITO
1) Rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa – e quindi tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte in via preliminare, nel merito, in via principale e in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5376/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 8326/2022), oltre ulteriori interessi di mora e spese. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che è debitrice, nei confronti Parte_1 di e in concordato preventivo, dell'importo di euro 235.826,63, Controparte_2 degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di Controparte_2
e in concordato preventivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2) Rigettare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da controparte e, previo pagina 2 di 10 accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione degli accordi commerciali dell'08/03/2018 e del 06/02/2020 per fatto e/o colpa dell'opponente, condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 235.826,63, degli interessi di mora ai sensi del d. lgs.
231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia.
3) Rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento in compensazione azionata da controparte per la somma di euro 244.230 per tutti i motivi esposti in narrativa.
4) Dichiarare che, con riferimento alla fornitura di cui alla fattura n. 2912 del 14.04.2021 controparte è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. e che, in ogni caso, l'azione è prescritta ai sensi del medesimo art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingere la relativa domanda di compensazione del credito e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre ulteriori interessi e spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nella memoria n. 2:
PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli di prova:
C.P.O.
1. Vero che la società rientra tra i clienti della società Controparte_1 Controparte_4
?
[...]
C.P.O.
2. Vero che già nell'ottobre del 2021 effettuava ordini di vernici e basi di Controparte_1
vernici società Controparte_4
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 2:
Il Sig. , socio accomandatario della società (doc. Testimone_1 Controparte_4
7), con domicilio in Genova (GE), Via Capolungo n. 50/A.
La Sig.ra , socia accomandataria della società Delucchi Colori Vernini S.a.s. (cfr. Parte_2 doc.
7), con domicilio in Genova (GE), Via Villini Sturla 12/10.
C.P.O.3 Vero che l'inadempimento di agli accordi intercorsi con Controparte_1
è iniziato nel 2020? CP_2
C.P.O.4 Vero che l'installazione della cabina di verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GTI di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 è avvenuta regolarmente come da prassi?
C.P.O.5 Vero che la prima e unica contestazione relativa al forno è avvenuta in data 26/10/2021 tramite comunicazione che si rammostra (all. 6 di controparte)?
C.P.O.6: Vero che ha provveduto alla connettibilità della cabina di verniciatura modello CP_2 pagina 3 di 10 Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra?
C.P.O.7: Vero che avrebbe dovuto provvedere alla mera connettibilità della cabina di CP_2
verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra?
C.P.O.8: Vero che i prodotti (basi di vernici) oggetto del contratto sono facilmente reperibili da altri fornitori sul mercato?
Si indica quale testimone sui capitoli da 3 a 8 il Sig. ex legale rappresentante Tes_2
pro tempore di oggi in liquidazione e in concordato preventivo, residente a CP_2
Bollate (MI), Via Madonnina 62
C.P.O.9: Vero che la cabina di verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021, che si rammostra, è stata prodotta dalla Parte_3
?
[...]
C.P.O.10: Vero che la predisposizione alla connessione della cabina di verniciatura modello Raptor
Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra viene garantita dalla ? Parte_3
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova 9 e 10:
- il Sig. , legale Presidente e legale rappresentante pro tempore della società Testimone_3 [...]
, residente a[...] (doc. 8) Parte_3
- il Sig. dipendente e addetto all'assistenza di società Testimone_4 Parte_3
.
[...]
Con rigetto dei mezzi istruttori proposti da controparte alla luce delle argomentazioni di cui alla memoria n.3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di controparte ad eccezione del capitolo o) con il seguente teste:
- ex legale rappresentante pro tempore di liquidazione e in Tes_2 Controparte_5 concordato preventivo, residente a [...]
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, parte convenuta insta affinché il consulente tecnico d'ufficio che verrà eventualmente nominato, presa preliminarmente visione di tutto il materiale in atti, proceda ad accertamento tecnico anche sulle seguenti questioni:
pagina 4 di 10 C.T.U. 1: se le basi di vernici presenti in magazzino da avrebbero potuto essere Controparte_1 utilizzate in qualche modo e, in caso di riscontro positivo, in quale;
C.T.U. 2: se le problematiche software a carico del sistema di gestione PLC possano essere imputate ad un difetto del macchinario fornito;
C.T.U. 3: se le problematiche software riscontrate rientrino nell'adeguamento previsto dalla Certificazione
Industria 4.0.
Si depositano i seguenti documenti in copia:
All. A: fascicolo monitorio
All. B: atto di citazione in opposizione notificato
Doc. 1: decreto 14.04.2022
Doc. 2: trend bilanci CP_1
Doc. 3: ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
Doc. 4: comunicazione Avv. del 15.11.2021 CP_3
Doc. 5: decreto del Tribunale di Genova
Doc. 6: memoria di costituzione depositata nel procedimento di liquidazione giudiziale CP_1
Doc. 7: visura Controparte_4
Doc. 8: visura Parte_3
Doc. 9: fattura e ddt cambina di verniciatura già prodotti in sede di ricorso per DI
Doc. 10: nopec DI in formato eml
IN OGNI CASO
Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di e in concordato preventivo questo Tribunale ha emesso Controparte_2
nei confronti di (di seguito anche solo decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1 provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di € 235.826,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di pagamento di forniture di merce (€ 95.095,80 -doc.3) e restituzione di somme concesse a mutuo in forza di accordo commerciale tra le parti (€ 140.730,83 -doc.4 accordo del 6.2.2020), solo parzialmente restituite con gli sconti premio.
pagina 5 di 10 Ha tempestivamente proposto opposizione la società che ha contestato la Controparte_1
pretesa di e ne ha eccepito l'inadempimento agli accordi contrattuali conclusi per avere CP_2
improvvisamente sospeso le forniture della merce (come riconosciuto da controparte nella comunicazione del 2.11.2021 -doc.
7- a riscontro della contestazione del 26.10.2021 -doc.6), così precludendo sia di proseguire nella propria attività sino al reperimento di nuovi fornitori e di nuove attrezzature, non potendo utilizzare quelle in comodato d'uso con vernici diverse da quelle fornite da sia di raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione CP_2
del finanziamento.
L'attrice opponente ha altresì allegato che la indicata condotta di le ha causato ingenti CP_2
danni (vernici pagate e non più utilizzabili o mai consegnate;
mancato raggiungimento del premio;
minori ricavi e maggiori costi, e altro) per complessivi € 244.230,00 posti in compensazione.
Ha chiesto in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e nel merito, preso atto dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. avanzata e previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di prestito per fatto e/o colpa dell'opposta, ha chiesto di revocare il decreto opposto.
In via riconvenzionale, ritenuta fondata la domanda di pagamento per € 244.230,00, ha chiesto di disporre la compensazione con quanto a credito dell'opposta condannandola al pagamento della differenza.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, infondata sotto ogni profilo, e ha rilevato che:
-tutta la merce di cui è chiesto il pagamento è stata consegnata, come risulta dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti già prodotti in sede monitoria;
-la decadenza dal diritto di garanzia per asseriti vizi/difetti del forno per omessa denuncia nei termini ex art.1495 c.c.;
-la infondatezza della eccezione di inadempimento, poiché la restituzione del prestito con sconti premio accumulati sugli acquisti è solo una delle possibili modalità di restituzione delle somme date a mutuo;
-la assenza di prova a sostegno dell'allegato danno asseritamente conseguente alla interruzione delle forniture oltre che in contrasto con quanto emerge dagli ultimi bilanci depositati e dal loro raffronto
(netta diminuzione dei ricavi dal 2018).
pagina 6 di 10 Ha quindi chiesto il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto e, nel merito, della intera opposizione con conferma del decreto ingiuntivo o, in caso di sua revoca, di condannare al pagamento di quella stessa somma di cui al decreto, oltre interessi. Ha CP_1
chiesto altresì il rigetto di ogni altra pretesa dell'attrice.
Con ordinanza del 23.11.2022 questa giudice ha accolto la istanza ex art.649 c.p.c. (considerato che non risulta allo stato contestata la improvvisa interruzione delle forniture da parte di e CP_2
appare assistita da un fumus di probabile fondatezza la dedotta sua incidenza nell'assetto dei rapporti dare/avere tra le parti) e su conforme richiesta di entrambe le parti ha assegnato i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Assunte le prove nei limiti dell'ordinanza del 23.3.2023, respinte le ulteriori istanze (28.9.2023), sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Tra (attività prevalente, riparazioni di carrozzerie di autoveicoli) e Controparte_1 Controparte_2
(attività prevalente, commercio all'ingrosso di vernici e attrezzature) era in corso una collaborazione commerciale per la fornitura di prodotti vernicianti dalla seconda alla prima, secondo accordi rinnovati nel corso degli anni, rapporto rafforzato dalla fornitura in comodato d'uso da parte di di CP_2
alcune attrezzature specifiche per l'ottimale utilizzo delle vernici, nonché dalla erogazione da parte di di prestiti commerciali a tasso zero (prima di € 100.000,00 il 8.3.2018 -doc.1 attrice- CP_2
quindi per ulteriori € 80.000,00 il 6.2.2020 -doc.4 attrice e doc.4 fascicolo monitorio) con previsione di rimborso -anche- attraverso la compensazione con premi e sconti raggiungibili in base al fatturato annuo dei prodotti acquistati da presso . Premi detratti annualmente dal prestito CP_1 CP_2
ottenuto fino al suo completo azzeramento.
Rispetto al mutuo, il debito residuo nel marzo 2021, come indicato da e confermato da CP_2
era pari a € 140.730,83 (doc.5 attrice e doc.5 fascicolo monitorio), importo esattamente CP_1
corrispondente a quanto chiesto con il decreto ingiuntivo a tale titolo.
Anche l'importo di € 95.095,80 per forniture di merce è documentato dalle fatture e dagli allegati documenti di trasporto sottoscritti (doc.3 fascicolo monitorio) e il ricevimento della merce non è oggetto di contestazione. pagina 7 di 10 infatti contesta la fondatezza della pretesa di controparte eccependo ex art.1460 c.c. CP_1
l'inadempimento di agli accordi contrattuali conclusi per avere improvvisamente sospeso le CP_2
forniture della merce così precludendo a di proseguire nella propria attività e di CP_1
raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione del finanziamento.
Non è controversa la interruzione delle forniture per ragioni riconducibili a a partire da CP_2
settembre 2021 ma non è condivisibile quanto da tale fatto pretende di conseguire. CP_1
Se ben si è inteso, le mancate forniture avrebbero precluso all'attrice opponente di proseguire nella sua attività poiché i macchinari in comodato d'uso non avrebbero potuto essere utilizzati con vernici diverse da quelle fornite da , determinando una perdita di guadagno. Inoltre, ulteriore CP_2
conseguenza, sarebbe stata la impossibilità di raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione del finanziamento.
Sulla base di ciò l'attrice, oltre ad eccepire ex art.1460 c.c. l'inadempimento di , ha altresì CP_2
allegato un proprio credito di € 244.230,00 “opposto in compensazione fino a concorrenza con il credito dell'opposta e richiesto in via riconvenzionale, o di eccezione riconvenzionale, a quest'ultima, per la parte eccedente” (così già in citazione a pag.25 e ribadito sino alla conclusionale a pag.22).
Considerato che la parte non ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna della convenuta opposta al pagamento della differenza, deve ritenersi che abbia inteso svolgere eccezione riconvenzionale per paralizzare la pretesa di (convenuta ma attrice in senso sostanziale) e CP_2
ottenere il rigetto della domanda proposta in via monitoria. ha dunque svolto eccezioni di compensazione e di inadempimento, rispetto alle quali CP_1 diversamente si atteggia l'onere probatorio: per la prima, grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
rispetto alla seconda, il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e sarà il creditore a dover provare il proprio adempimento.
Sotto il primo profilo la allegazione dell'attrice opponente non è stata dimostrata né sono state allegate ammissibili istanze istruttorie (evidente la natura esplorativa delle richieste consulenze) sia sull'effettività del danno lamentato sia sulla riconducibilità a responsabilità della controparte.
Quanto alla seconda, l'inadempimento di è allegato per avere improvvisamente sospeso le CP_2
forniture della merce in violazione degli accordi contrattuali conclusi.
La prospettazione non è condivisibile e contraddetta da quanto emerso in giudizio.
pagina 8 di 10 E' opportuna una considerazione preliminare in merito alle testimonianze assunte all'udienza del
28.9.2023.
Sono stati sentiti due testimoni a prova diretta su istanza dell'attrice e uno a prova contraria su istanza della convenuta.
I primi due, entrambi dipendenti della ne hanno confermato le allegazioni, in particolare CP_1
quanto alla non completa evasione degli ordini e sulla impossibilità di utilizzare vernici diverse. A prova contraria è stato sentito chi, all'epoca dei fatti, era l'amministratore di che ha escluso CP_2
la utilizzabilità delle attrezzature con i soli prodotti forniti da , comunque reperibili anche CP_2
presso altri fornitori a prezzi più vantaggiosi, tra le ragioni che hanno portato la società alla sua messa in liquidazione.
Va considerato che il rapporto dei testimoni con le parti impone una rigorosa valutazione delle loro dichiarazioni che, in particolare, non possono assumere valore decisivo e risolutorio quando le questioni insorte possono trovare più attendibile definizione nel contenuto delle mail scambiate tra le parti al momento della insorgenza delle problematiche e prodotte dalla stessa attrice (docc.6 e 7) a dimostrazione della fondatezza della sua prospettazione.
Tanto precisato, l'accordo tra le parti non prevedeva un impegno di alla fornitura di una CP_2
determinata quantità di vernici con tempi fissi nè impediva a di rifornirsi da altri (nei limiti CP_1
concordati), fermo restando che ciò avrebbe inciso sulla restituzione delle somme date a mutuo, ragione per la quale l'attrice non aveva interesse a rivolgersi ad altro fornitore pur essendo ciò consentito.
Sopraggiunte le difficoltà di , nella sua stessa comunicazione del 26.10.2021 (doc.6 attrice) CP_2
l'attrice -pur alludendo a possibili danni ad essa derivabili in caso di incapacità di far fronte all'intero ordine- mostrava comunque di essere consapevole della possibilità di rivolgersi ad altri, possibilità che confermava nella successiva mail del 2.11.2021 (doc.7 attrice) ribadendo che “siete CP_2 senz'altro autorizzati ad acquistarli altrove anche ove ciò comporti il superamento della soglia contrattuale per le forniture provenienti da soggetti terzi”.
Sono risultate così infondate la allegazione di inadempimento di un obbligo di fornitura così come le asserite conseguenze di impossibilità di rifornirsi altrove e di proseguire nella attività.
Ancora, quanto alle somme oggetto di finanziamento (che, “in considerazione degli aspetti promozionali … viene accordato al tasso di interesse dello 0%”), la restituzione “mediante l'utilizzo, in pagina 9 di 10 compensazione, di speciali sconti premio” è solo una modalità di restituzione, totale o parziale (punto 5 dell'accordo), che non incide sull'obbligo di restituzione in ipotesi di interruzione dell'accordo commerciale, come nel caso di specie.
La risoluzione degli accordi di prestito, invocata da entrambe le parti, è conseguenza dell'inadempimento di all'obbligo restitutorio e va riconosciuto il diritto dei Covermark CP_1
all'intera pretesa nei termini riconosciuti dalla stessa attrice nella lettera del marzo 2021 (già doc.5 fascicolo monitorio).
Per tali ragioni l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
superfluo l'esame di ogni altra questione né lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria (anche a volerne superare i profili di inammissibilità) potrebbe incidere sulla presente decisione.
Il decreto opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.5376/2022 del 29.3.2022 – R.G. n.8326/2022 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_2
in concordato preventivo delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva.
Milano, 17 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21656/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBBE Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CRISTINA e OR GU ( ) VIA MACAGGI, 21/5 C.F._1
16121 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAVONA, 127/A 20144 MILANO presso il difensore avv. IACOBBE MARIA CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA e P.IVA_2 CP_3
( ) VIA MORAZZONE 2/4 21100 VARESE;
elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 29.10.2024:
Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, in persona del Giudice Unico della causa, disattesa ogni difforme domanda e respinta ogni contrastante eccezione, previa occorrendo riforma dell'ordinanza 28.09.2023 e ammissione della CTU, sia tecnica che contabile, richiesta dalla concludente:
- nel merito, preso atto della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla opponente e previo accertamento e declaratoria della intervenuta risoluzione del contratto di promoprestito per fatto e/o colpa della opposta, respingere la domanda di pagamento proposta da quest'ultima in quanto infondata e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 10 - sempre nel merito, previo rigetto della eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1490 c.c. sollevata da parte opposta con riguardo alla fornitura di cui alla fattura n. 2912 del 14.04.2021, ritenere fondata la domanda riconvenzionale di pagamento azionata dalla opponente per la somma di €. 244.230 e, per l'effetto, disporre la compensazione fino a concorrenza con la somma a credito dell'opposta, condannando quest'ultima al versamento della somma in eccedenza, risultante dovuta;
- Vinte le spese del giudizio di opposizione.”
Controparte_2
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, stante l'assoluta mancanza dei gravi motivi e presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Valutate le circostanze, ingiungere a ex art. 186 ter c.p.c., il pagamento di euro Controparte_1
235.826,63, degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di Controparte_2
e in concordato preventivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
NEL MERITO
1) Rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa – e quindi tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte in via preliminare, nel merito, in via principale e in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5376/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 8326/2022), oltre ulteriori interessi di mora e spese. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che è debitrice, nei confronti Parte_1 di e in concordato preventivo, dell'importo di euro 235.826,63, Controparte_2 degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di Controparte_2
e in concordato preventivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2) Rigettare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da controparte e, previo pagina 2 di 10 accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione degli accordi commerciali dell'08/03/2018 e del 06/02/2020 per fatto e/o colpa dell'opponente, condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 235.826,63, degli interessi di mora ai sensi del d. lgs.
231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia.
3) Rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento in compensazione azionata da controparte per la somma di euro 244.230 per tutti i motivi esposti in narrativa.
4) Dichiarare che, con riferimento alla fornitura di cui alla fattura n. 2912 del 14.04.2021 controparte è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. e che, in ogni caso, l'azione è prescritta ai sensi del medesimo art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingere la relativa domanda di compensazione del credito e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre ulteriori interessi e spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nella memoria n. 2:
PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli di prova:
C.P.O.
1. Vero che la società rientra tra i clienti della società Controparte_1 Controparte_4
?
[...]
C.P.O.
2. Vero che già nell'ottobre del 2021 effettuava ordini di vernici e basi di Controparte_1
vernici società Controparte_4
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 2:
Il Sig. , socio accomandatario della società (doc. Testimone_1 Controparte_4
7), con domicilio in Genova (GE), Via Capolungo n. 50/A.
La Sig.ra , socia accomandataria della società Delucchi Colori Vernini S.a.s. (cfr. Parte_2 doc.
7), con domicilio in Genova (GE), Via Villini Sturla 12/10.
C.P.O.3 Vero che l'inadempimento di agli accordi intercorsi con Controparte_1
è iniziato nel 2020? CP_2
C.P.O.4 Vero che l'installazione della cabina di verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GTI di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 è avvenuta regolarmente come da prassi?
C.P.O.5 Vero che la prima e unica contestazione relativa al forno è avvenuta in data 26/10/2021 tramite comunicazione che si rammostra (all. 6 di controparte)?
C.P.O.6: Vero che ha provveduto alla connettibilità della cabina di verniciatura modello CP_2 pagina 3 di 10 Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra?
C.P.O.7: Vero che avrebbe dovuto provvedere alla mera connettibilità della cabina di CP_2
verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra?
C.P.O.8: Vero che i prodotti (basi di vernici) oggetto del contratto sono facilmente reperibili da altri fornitori sul mercato?
Si indica quale testimone sui capitoli da 3 a 8 il Sig. ex legale rappresentante Tes_2
pro tempore di oggi in liquidazione e in concordato preventivo, residente a CP_2
Bollate (MI), Via Madonnina 62
C.P.O.9: Vero che la cabina di verniciatura modello Raptor Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021, che si rammostra, è stata prodotta dalla Parte_3
?
[...]
C.P.O.10: Vero che la predisposizione alla connessione della cabina di verniciatura modello Raptor
Plus 407532-RP-BE-GT-I di cui alla fattura n. 2912 del 14/04/2021 che si rammostra viene garantita dalla ? Parte_3
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova 9 e 10:
- il Sig. , legale Presidente e legale rappresentante pro tempore della società Testimone_3 [...]
, residente a[...] (doc. 8) Parte_3
- il Sig. dipendente e addetto all'assistenza di società Testimone_4 Parte_3
.
[...]
Con rigetto dei mezzi istruttori proposti da controparte alla luce delle argomentazioni di cui alla memoria n.3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di controparte ad eccezione del capitolo o) con il seguente teste:
- ex legale rappresentante pro tempore di liquidazione e in Tes_2 Controparte_5 concordato preventivo, residente a [...]
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, parte convenuta insta affinché il consulente tecnico d'ufficio che verrà eventualmente nominato, presa preliminarmente visione di tutto il materiale in atti, proceda ad accertamento tecnico anche sulle seguenti questioni:
pagina 4 di 10 C.T.U. 1: se le basi di vernici presenti in magazzino da avrebbero potuto essere Controparte_1 utilizzate in qualche modo e, in caso di riscontro positivo, in quale;
C.T.U. 2: se le problematiche software a carico del sistema di gestione PLC possano essere imputate ad un difetto del macchinario fornito;
C.T.U. 3: se le problematiche software riscontrate rientrino nell'adeguamento previsto dalla Certificazione
Industria 4.0.
Si depositano i seguenti documenti in copia:
All. A: fascicolo monitorio
All. B: atto di citazione in opposizione notificato
Doc. 1: decreto 14.04.2022
Doc. 2: trend bilanci CP_1
Doc. 3: ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale
Doc. 4: comunicazione Avv. del 15.11.2021 CP_3
Doc. 5: decreto del Tribunale di Genova
Doc. 6: memoria di costituzione depositata nel procedimento di liquidazione giudiziale CP_1
Doc. 7: visura Controparte_4
Doc. 8: visura Parte_3
Doc. 9: fattura e ddt cambina di verniciatura già prodotti in sede di ricorso per DI
Doc. 10: nopec DI in formato eml
IN OGNI CASO
Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di e in concordato preventivo questo Tribunale ha emesso Controparte_2
nei confronti di (di seguito anche solo decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1 provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di € 235.826,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di pagamento di forniture di merce (€ 95.095,80 -doc.3) e restituzione di somme concesse a mutuo in forza di accordo commerciale tra le parti (€ 140.730,83 -doc.4 accordo del 6.2.2020), solo parzialmente restituite con gli sconti premio.
pagina 5 di 10 Ha tempestivamente proposto opposizione la società che ha contestato la Controparte_1
pretesa di e ne ha eccepito l'inadempimento agli accordi contrattuali conclusi per avere CP_2
improvvisamente sospeso le forniture della merce (come riconosciuto da controparte nella comunicazione del 2.11.2021 -doc.
7- a riscontro della contestazione del 26.10.2021 -doc.6), così precludendo sia di proseguire nella propria attività sino al reperimento di nuovi fornitori e di nuove attrezzature, non potendo utilizzare quelle in comodato d'uso con vernici diverse da quelle fornite da sia di raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione CP_2
del finanziamento.
L'attrice opponente ha altresì allegato che la indicata condotta di le ha causato ingenti CP_2
danni (vernici pagate e non più utilizzabili o mai consegnate;
mancato raggiungimento del premio;
minori ricavi e maggiori costi, e altro) per complessivi € 244.230,00 posti in compensazione.
Ha chiesto in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e nel merito, preso atto dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. avanzata e previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di prestito per fatto e/o colpa dell'opposta, ha chiesto di revocare il decreto opposto.
In via riconvenzionale, ritenuta fondata la domanda di pagamento per € 244.230,00, ha chiesto di disporre la compensazione con quanto a credito dell'opposta condannandola al pagamento della differenza.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, infondata sotto ogni profilo, e ha rilevato che:
-tutta la merce di cui è chiesto il pagamento è stata consegnata, come risulta dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti già prodotti in sede monitoria;
-la decadenza dal diritto di garanzia per asseriti vizi/difetti del forno per omessa denuncia nei termini ex art.1495 c.c.;
-la infondatezza della eccezione di inadempimento, poiché la restituzione del prestito con sconti premio accumulati sugli acquisti è solo una delle possibili modalità di restituzione delle somme date a mutuo;
-la assenza di prova a sostegno dell'allegato danno asseritamente conseguente alla interruzione delle forniture oltre che in contrasto con quanto emerge dagli ultimi bilanci depositati e dal loro raffronto
(netta diminuzione dei ricavi dal 2018).
pagina 6 di 10 Ha quindi chiesto il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto e, nel merito, della intera opposizione con conferma del decreto ingiuntivo o, in caso di sua revoca, di condannare al pagamento di quella stessa somma di cui al decreto, oltre interessi. Ha CP_1
chiesto altresì il rigetto di ogni altra pretesa dell'attrice.
Con ordinanza del 23.11.2022 questa giudice ha accolto la istanza ex art.649 c.p.c. (considerato che non risulta allo stato contestata la improvvisa interruzione delle forniture da parte di e CP_2
appare assistita da un fumus di probabile fondatezza la dedotta sua incidenza nell'assetto dei rapporti dare/avere tra le parti) e su conforme richiesta di entrambe le parti ha assegnato i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Assunte le prove nei limiti dell'ordinanza del 23.3.2023, respinte le ulteriori istanze (28.9.2023), sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Tra (attività prevalente, riparazioni di carrozzerie di autoveicoli) e Controparte_1 Controparte_2
(attività prevalente, commercio all'ingrosso di vernici e attrezzature) era in corso una collaborazione commerciale per la fornitura di prodotti vernicianti dalla seconda alla prima, secondo accordi rinnovati nel corso degli anni, rapporto rafforzato dalla fornitura in comodato d'uso da parte di di CP_2
alcune attrezzature specifiche per l'ottimale utilizzo delle vernici, nonché dalla erogazione da parte di di prestiti commerciali a tasso zero (prima di € 100.000,00 il 8.3.2018 -doc.1 attrice- CP_2
quindi per ulteriori € 80.000,00 il 6.2.2020 -doc.4 attrice e doc.4 fascicolo monitorio) con previsione di rimborso -anche- attraverso la compensazione con premi e sconti raggiungibili in base al fatturato annuo dei prodotti acquistati da presso . Premi detratti annualmente dal prestito CP_1 CP_2
ottenuto fino al suo completo azzeramento.
Rispetto al mutuo, il debito residuo nel marzo 2021, come indicato da e confermato da CP_2
era pari a € 140.730,83 (doc.5 attrice e doc.5 fascicolo monitorio), importo esattamente CP_1
corrispondente a quanto chiesto con il decreto ingiuntivo a tale titolo.
Anche l'importo di € 95.095,80 per forniture di merce è documentato dalle fatture e dagli allegati documenti di trasporto sottoscritti (doc.3 fascicolo monitorio) e il ricevimento della merce non è oggetto di contestazione. pagina 7 di 10 infatti contesta la fondatezza della pretesa di controparte eccependo ex art.1460 c.c. CP_1
l'inadempimento di agli accordi contrattuali conclusi per avere improvvisamente sospeso le CP_2
forniture della merce così precludendo a di proseguire nella propria attività e di CP_1
raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione del finanziamento.
Non è controversa la interruzione delle forniture per ragioni riconducibili a a partire da CP_2
settembre 2021 ma non è condivisibile quanto da tale fatto pretende di conseguire. CP_1
Se ben si è inteso, le mancate forniture avrebbero precluso all'attrice opponente di proseguire nella sua attività poiché i macchinari in comodato d'uso non avrebbero potuto essere utilizzati con vernici diverse da quelle fornite da , determinando una perdita di guadagno. Inoltre, ulteriore CP_2
conseguenza, sarebbe stata la impossibilità di raggiungere gli obiettivi necessari per poter fruire degli sconti premio a deduzione del finanziamento.
Sulla base di ciò l'attrice, oltre ad eccepire ex art.1460 c.c. l'inadempimento di , ha altresì CP_2
allegato un proprio credito di € 244.230,00 “opposto in compensazione fino a concorrenza con il credito dell'opposta e richiesto in via riconvenzionale, o di eccezione riconvenzionale, a quest'ultima, per la parte eccedente” (così già in citazione a pag.25 e ribadito sino alla conclusionale a pag.22).
Considerato che la parte non ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna della convenuta opposta al pagamento della differenza, deve ritenersi che abbia inteso svolgere eccezione riconvenzionale per paralizzare la pretesa di (convenuta ma attrice in senso sostanziale) e CP_2
ottenere il rigetto della domanda proposta in via monitoria. ha dunque svolto eccezioni di compensazione e di inadempimento, rispetto alle quali CP_1 diversamente si atteggia l'onere probatorio: per la prima, grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
rispetto alla seconda, il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e sarà il creditore a dover provare il proprio adempimento.
Sotto il primo profilo la allegazione dell'attrice opponente non è stata dimostrata né sono state allegate ammissibili istanze istruttorie (evidente la natura esplorativa delle richieste consulenze) sia sull'effettività del danno lamentato sia sulla riconducibilità a responsabilità della controparte.
Quanto alla seconda, l'inadempimento di è allegato per avere improvvisamente sospeso le CP_2
forniture della merce in violazione degli accordi contrattuali conclusi.
La prospettazione non è condivisibile e contraddetta da quanto emerso in giudizio.
pagina 8 di 10 E' opportuna una considerazione preliminare in merito alle testimonianze assunte all'udienza del
28.9.2023.
Sono stati sentiti due testimoni a prova diretta su istanza dell'attrice e uno a prova contraria su istanza della convenuta.
I primi due, entrambi dipendenti della ne hanno confermato le allegazioni, in particolare CP_1
quanto alla non completa evasione degli ordini e sulla impossibilità di utilizzare vernici diverse. A prova contraria è stato sentito chi, all'epoca dei fatti, era l'amministratore di che ha escluso CP_2
la utilizzabilità delle attrezzature con i soli prodotti forniti da , comunque reperibili anche CP_2
presso altri fornitori a prezzi più vantaggiosi, tra le ragioni che hanno portato la società alla sua messa in liquidazione.
Va considerato che il rapporto dei testimoni con le parti impone una rigorosa valutazione delle loro dichiarazioni che, in particolare, non possono assumere valore decisivo e risolutorio quando le questioni insorte possono trovare più attendibile definizione nel contenuto delle mail scambiate tra le parti al momento della insorgenza delle problematiche e prodotte dalla stessa attrice (docc.6 e 7) a dimostrazione della fondatezza della sua prospettazione.
Tanto precisato, l'accordo tra le parti non prevedeva un impegno di alla fornitura di una CP_2
determinata quantità di vernici con tempi fissi nè impediva a di rifornirsi da altri (nei limiti CP_1
concordati), fermo restando che ciò avrebbe inciso sulla restituzione delle somme date a mutuo, ragione per la quale l'attrice non aveva interesse a rivolgersi ad altro fornitore pur essendo ciò consentito.
Sopraggiunte le difficoltà di , nella sua stessa comunicazione del 26.10.2021 (doc.6 attrice) CP_2
l'attrice -pur alludendo a possibili danni ad essa derivabili in caso di incapacità di far fronte all'intero ordine- mostrava comunque di essere consapevole della possibilità di rivolgersi ad altri, possibilità che confermava nella successiva mail del 2.11.2021 (doc.7 attrice) ribadendo che “siete CP_2 senz'altro autorizzati ad acquistarli altrove anche ove ciò comporti il superamento della soglia contrattuale per le forniture provenienti da soggetti terzi”.
Sono risultate così infondate la allegazione di inadempimento di un obbligo di fornitura così come le asserite conseguenze di impossibilità di rifornirsi altrove e di proseguire nella attività.
Ancora, quanto alle somme oggetto di finanziamento (che, “in considerazione degli aspetti promozionali … viene accordato al tasso di interesse dello 0%”), la restituzione “mediante l'utilizzo, in pagina 9 di 10 compensazione, di speciali sconti premio” è solo una modalità di restituzione, totale o parziale (punto 5 dell'accordo), che non incide sull'obbligo di restituzione in ipotesi di interruzione dell'accordo commerciale, come nel caso di specie.
La risoluzione degli accordi di prestito, invocata da entrambe le parti, è conseguenza dell'inadempimento di all'obbligo restitutorio e va riconosciuto il diritto dei Covermark CP_1
all'intera pretesa nei termini riconosciuti dalla stessa attrice nella lettera del marzo 2021 (già doc.5 fascicolo monitorio).
Per tali ragioni l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
superfluo l'esame di ogni altra questione né lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria (anche a volerne superare i profili di inammissibilità) potrebbe incidere sulla presente decisione.
Il decreto opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.5376/2022 del 29.3.2022 – R.G. n.8326/2022 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_2
in concordato preventivo delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva.
Milano, 17 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
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