Sentenza 13 novembre 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00957/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2005, proposto da:
TO IV, TO PP, TO SA, TO EL, TO IA, ET MA e Impresa ED TO SR, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Roselli e Iolanda Severino, con domicilio eletto in ES presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di EL, rappresentato e difeso dall'avv. MA Benedetti, con domicilio eletto in ES presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
e con l'intervento di
ad UM:
Le SE SR, RT TO, IR LI, MA TO, TA ER, RE NA, RI AV, HE GE per Azienda Agricola GE HE, rappresentati e difesi dagli avv. Roberta Roselli e Elisabetta Silva, con domicilio eletto in ES, presso la Segreteria del T.A.R. via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del 25.5.2005, n. 18, di approvazione definitiva del nuovo P.R.G. ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di EL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori EL, IV, IA e SA TO sono proprietari, per successione ereditaria, di terreni in parte ricadenti in zona B1 ed in parte destinati dal PRG approvato nel 1989 ad attrezzature pubbliche per servizi comunali, interessati dalla realizzazione di un tracciato viario con rotatoria di innesto che, nell’arco dei successivi sedici anni, non è mai stata realizzata.
Con deliberazione n. 63 del 18 novembre 2004, il Consiglio comunale di EL ha adottato una seconda variante al PRG, reiterando il suddetto vincolo, ancorchè ampiamente decaduto e nonostante le osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti, la previsione è stata confermata in sede di adozione definitiva dello strumento urbanistico, pur senza prevedere, secondo i proprietari, alcun indennizzo.
La realizzazione dell’opera andrebbe a incidere pesantemente sulla proprietà dei sopra ricordati proprietari, costringendo alla demolizione della nuova recinzione realizzata sul mappale n. 2098 e comportando l’occupazione di buona parte del giardino dell’abitazione ed ancor più andando a incidere sulla proprietà dell’impresa ED TO, il cui capannone insiste proprio sul sedime individuato per il transito della nuova strada. Anche i sig.ri TO PP e MA ET subirebbero un grave danno per la vicinanza della propria abitazione alla strada di progetto (la quale dovrebbe essere realizzata a meno di 30 metri).
In ogni caso ne risulterebbero violate le disposizioni del codice della strada relative alle distanze minime dalle costruzioni e le relative fasce di rispetto.
Tutto ciò in assenza di una reale utilità dell’opera, dal momento che il collegamento della frazione di Prezzate con la strada provinciale potrebbe essere garantito prolungando una strada già esistente che attualmente è a fondo cieco e sarebbe idonea a garantire anche il collegamento della zona industriale che vede l’allocazione di tre industrie. Inoltre, gli abitanti di Brembate le cui abitazioni sono prossime alla rotatoria in progetto, avrebbero già un adeguato e più comodo accesso alla provinciale.
In ragione di tutto ciò i ricorrenti hanno ritenuto viziata l’adozione della suddetta variante, la cui legittimità sarebbe inficiata dai seguenti vizi:
1. violazione dell’art. 9 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per difetto di motivazione della disposta reiterazione. Motivazione che dovrebbe dare compiutamente conto della comparazione degli interessi sottesi, tra cui anche le legittime aspettative del privato, ingenerate anche dal fatto che nello stesso anno 2004 il Comune ha autorizzato i proprietari alla costruzione di una nuova recinzione della proprietà interessata dalla realizzazione dell’opera;
2. eccesso di potere per incoerenza, arbitrarietà e illogicità manifesta, considerato che l’unico reale problema di traffico nella zona è rappresentato dalla vicina zona industriale che, però, insiste sul limitrofo Comune di Barzana. Dunque, per soddisfare le esigenze di un diverso Comune, quello di EL sacrificherebbe l’interesse della collettività di riferimento, creando un’opera incompatibile con il sistema viabilistico comunale cui dovrebbe riconnettersi (fatto tutto di piccole strade della larghezza di 4 metri) e gravemente inquinante anche sotto il profilo acustico. Tutto ciò arrecando una rilevante perdita economica all’azienda del sig. TO a causa del richiesto abbattimento del capannone attualmente insistente sul previsto sedime della strada;
3. mancata previsione dell’indennizzo. Il Comune si sarebbe, infatti, limitato a prevedere il generico obbligo di indennizzare eventuali vincoli reiterati, prevedendo, però, solo i meri criteri di calcolo, ma non una concreta quantificazione dell’indennizzo.
Il 10 marzo 2006 si è costituito in giudizio il Comune, senza dispiegare alcuna particolare difesa.
Il 19 aprile 2011 è stato depositato un atto di intervento ad UM da parte di Le SE SR, RT TO, IR LI, MA TO, TA ER, RE NA, RI AV, HE GE per Azienda Agricola GE HE. La citata società è proprietaria di alcuni immobili in un complesso tangente al nuovo tracciato viario, ancorchè insistente su territorio del Comune di Brembate, mentre gli altri soggetti si sono qualificati come danneggiati per la vicinanza del transito della strada progettata, con conseguente aumento del traffico in zona.
Nel loro atto di intervento si evidenzia come la manifesta illogicità dell’opera sarebbe emersa anche nel corso di un incontro svoltosi il 9 settembre 2008 con riferimento alla redazione del nuovo PGT del Comune di Brembate e che ha visto partecipi i Comuni di Ambivere, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana, Brembate Sopra, EL, Palazzago, Ponte San Pietro e Valbrembo, nel corso del quale tutti i rappresentanti dei Comuni si sono dichiarati favorevoli ad un tracciato viario alternativo a quello deliberato dal Comune di EL.
Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30 marzo 2011, è stato approvato il nuovo PGT del Comune di EL.
In vista della pubblica udienza, il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ad UM , in quanto i soggetti che lo hanno presentato, proprietari di aree non direttamente interessate dalla realizzazione della nuova opera viaria, sarebbero privi di un interesse differenziato, tanto più che il loro intervento è stato depositato successivamente all’approvazione del nuovo PGT e, quindi, con riferimento ad un provvedimento non più esistente a tal data.
Peraltro, lo stesso ricorso principale sarebbe improcedibile per cessata materia del contendere (attesa la sopravvenuta approvazione del PGT, non impugnato), nonché inammissibile/improcedibile per sviamento della causa dal fine, per carenza di interesse giuridicamente rilevante attuale e concreto (in quanto non si tratterebbe di una reiterazione del vincolo, ma dell’imposizione di uno nuovo, dato il lungo tempo trascorso dalla decadenza (intervenuta già nel 1994) e per l’inerzia degli interessati rispetto alla tutela dei propri interessi.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quale effetto della sopravvenuta approvazione del nuovo PGT che, nell’anno 2011, ha escluso la realizzazione della censurata strada.
La stessa parte ricorrente ha, però, insistito per il riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese del giudizio.
A tale proposito va preliminarmente disposta la compensazione delle spese del giudizio nei confronti degli intervenienti ad UM , privi della legittimazione ad agire, in quanto portatori di un interesse generico e non differenziato.
Il Comune, invece, dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese a favore della parte ricorrente, attesa la soccombenza virtuale da ricondursi alla carenza di motivazione della scelta di reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, in violazione dell’obbligo di rappresentare le ragioni di interesse pubblico che vi sottendono affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 179/1999. Ciononostante, nei confronti del medesimo, può essere disposta la parziale compensazione, in ragione del fatto che la tardiva rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente (che, peraltro, non ha esplicato alcuna specifica difesa, successivamente alla proposizione del ricorso) ha costretto il Comune ad esplicare una specifica attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, a favore della parte ricorrente, in misura pari ad Euro 2.000 (duemila/00), oltre ad IVA, C.P.A. e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO