Decreto cautelare 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Decreto cautelare 13 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Comunità Emmanuel E.T.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4897338F8, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- della società Rinascita Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- del provvedimento – di estremi ignoti – comunicato a mezzo pec in data 30.04.2025 di esclusione dalla gara di appalto di servizi per la realizzazione del “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” , finanziamenti PNRR M5C2 - Next generation EU - Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” - CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 - Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale - CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, CUP annualità 2023: C71H23000150001; CIG: B4897338F8;
- dell’eventuale aggiudicazione di estremi ignoti e di ogni altro atto di gara, ivi incluso il verbale di contenuto sconosciuto del 30.04.2025 richiamato nella comunicazione di esclusione, nonché tutti i verbali e gli atti della commissione giudicatrice;
> per la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato;
> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione comunità Emmanuel e.t.s. il 06.06.2025, per l’annullamento:
- del provvedimento – di estremi ignoti – comunicato a mezzo pec in data 30.04.2025 di esclusione dalla gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8.;
> dell’eventuale aggiudicazione di estremi ignoti e di ogni altro atto di gara, ivi incluso il verbale di contenuto sconosciuto del 30.04.2025 richiamato nella comunicazione di esclusione, nonché tutti i verbali e gli atti della commissione giudicatrice;
> per la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato;
> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione comunità Emmanuel e.t.s. il 13.10.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati con il predetto atto e di seguito indicati: - determina n. 2573 del 10.09.2025, comunicata nei soli estremi in data 12.09.2025, di aggiudicazione della gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8.; - determina n. 2637 del 17.09.2025 di parziale rettifica (quanto all’importo di aggiudicazione) e conferma nel resto dell’aggiudicazione disposta con la precedente determina n. 2573 del 10.09.2025 della gara di appalto predetta in favore della Cooperativa Rinascita; - dei verbali di gara, per quanto di interesse;
> per la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato.
> Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società Rinascita società cooperativa sociale il 19.11.2025, per l’annullamento:
- in parte qua e nei limiti di interesse della parte ricorrente incidentale, della determina n. 2573 del 10.09.2025, comunicata in data 12.09.2025, di aggiudicazione della gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001,CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8; della determina n. 2637 del 17.09.2025 di parziale rettifica (quanto all’importo di aggiudicazione) e conferma nel resto della aggiudicazione disposta con la precedente determina n. 2573 del 10.09.2025 della gara di appalto predetta; dei verbali di gara, per quanto di interesse della parte ricorrente incidentale; del capitola d’appalto, e in particolare dell’art. 11, e del disciplinare di gara, in particolare dell’art. 6.3., lett. b); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti;
> per la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della società Rinascita Società Cooperativa Sociale e del Comune di Lecce;
Visto il ricorso incidentale della società Rinascita Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MM GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 574 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 29.05.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensiva anche a mezzo di decreto monocratico, 1. del provvedimento – di estremi ignoti – comunicato a mezzo pec in data 30.04.2025 di esclusione dalla gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8.; 2. della eventuale aggiudicazione di estremi ignoti e di ogni altro atto di gara, ivi incluso il verbale di contenuto sconosciuto del 30.04.2025 richiamato nella comunicazione di esclusione; 3. di tutti i verbali e gli atti della commissione giudicatrice; nonché la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato ”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente propone due doglianze: con la prima censura, quest’ultima si duole – in sintesi – dell’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di congruità dell’offerta economica in quanto emanato – “a sorpresa” – all’esito dei chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio in relazione a contenuti diversi, senza dunque la corretta attivazione del contraddittorio endo-procedimentale previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, nell’ambito del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta; con la seconda censura, invece, la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 stante il palese conflitto di interessi in cui verserebbe il responsabile unico del progetto.
2. Con decreto cautelare n. 215 del 30.05.2025, il Presidente ha sospeso gli effetti della determinazione di esclusione impugnata al fine di consentire la “ riammissione in gara dell’Associazione ricorrente funzionale a evitare, allo stato, ogni attività riguardante la stipula del contratto e l’affidamento del servizio” .
3. In data 04.06.2025, con atto di mero stile, si sono costituite la società individuata nella proposta di aggiudicazione in qualità di parte controinteressata e l’Amministrazione statale intimata.
4. In data 05.06.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione locale intimata.
5. Con ricorso notificato e depositato il 06.06.2025, la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha riproposto le doglianze di cui all’atto introduttivo, articolandole ulteriormente alla luce del deposito del verbale del 30.04.2025 (intervenuto in data 30.05.2025), ove sono precisate le ragioni poste alla base del provvedimento di esclusione in contestazione.
6. All’udienza camerale del 09.06.2025, stante la mancanza dei termini a difesa dei motivi aggiunti, il Collegio ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare, ferma la statuizione disposta con decreto cautelare n. 215/25, alla Camera di Consiglio del 23.06.2025.
7. All’esito dell’udienza camerale del 23.06.2025, con l’ordinanza n. 266 del 24.06.2025, il Collegio ha accolto la misura cautelare richiesta, stante la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, con riguardo al primo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti del 06.06.2025.
8. All’esito della seduta pubblica del 30.07.2025, il seggio di gara ha riammesso in gara con riserva la parte ricorrente come mera esecuzione del provvedimento cautelare di questo Tribunale e ha confermato la proposta di aggiudicazione in favore della società controinteressata.
9. In vista dell’udienza pubblica fissata per il 22.09.2025, in data 11.09.2025, la parte ricorrente ha depositato una istanza di rinvio al fine di poter acquisire il provvedimento di aggiudicazione e di poter proporre motivi aggiunti impropri.
10. La determinazione di aggiudicazione n. 2573 del 10.09.2025, comunicata nei soli estremi in data 12.09.2025, in favore della società controinteressata è stata poi parzialmente rettificata (quanto all’importo di aggiudicazione) e confermata nell’esito con la determinazione n. 2637 del 17.09.2025.
11. All’esito dell’udienza pubblica del 22.09.2025, preso atto dell’istanza della parte ricorrente, il Collegio ha rinviato la causa all’udienza del 19.12.2025.
12. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti “impropri”, notificato e depositato in data 13.10.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati con il presente atto e di seguito indicati: - determina n. 2573 del 10.09.2025, comunicata nei soli estremi in data 12.09.2025, di aggiudicazione della gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8.; - determina n. 2637 del 17/9/2025 di parziale rettifica (quanto all’importo di aggiudicazione) e conferma nel resto della aggiudicazione disposta con la precedente determina n.2573 del 10.09.2025 della gara di appalto predetta in favore della Cooperativa Rinascita; - dei verbali di gara, per quanto di interesse; - per la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato”.
12.1. Più precisamente, con tale ultimo atto di motivi aggiunti, la parte ricorrente propone tre doglianze: con la prima censura, la stessa si duole dell’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata derivante dall’evidente deficit di istruttoria e di motivazione nell’attribuzione dei punteggi con riguardo ad alcuni criteri (A1; A2; A4; B1; B2; B3; B4; B5; B6); con la seconda censura, la parte ricorrente si lamenta dell’illegittimità del provvedimento impugnato, stante la mancata esclusione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria per non aver quest’ultima precisato specificamente – nell’ambito della stessa – le figure professionali (con indicazione dei professionisti individuati) nonché la composizione dell’ équipe multidisciplinare come richiesto espressamente dall’art. 11 del capitolato speciale richiamato dagli artt. 6.3., lett. b), 16 e 3 del disciplinare di gara; con la terza ed ultima censura, invece, la parte ricorrente deduce nuovamente la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 (già formulata in sede di ricorso introduttivo), posto il palese conflitto di interessi in cui verserebbe il responsabile unico del progetto.
13. Con decreto cautelare n. 455 del 13.10.2025, il Presidente ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati “limitatamente a ogni attività riguardante la stipula del contratto e l’affidamento del servizio” ed ha fissato l’udienza camerale del 03.11.2025.
14. All’esito dell’udienza camerale del 03.11.2025, con l’ordinanza n. 507 del 05.11.2025, il Collegio ha accolto la misura cautelare richiesta, stante la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, con riguardo alla seconda censura dei motivi aggiunti datati 13.10.2025.
15. Con ricorso incidentale notificato in data 11.11.2025/12.11.2025 e depositato in data 19.11.2025, la società controinteressata ha domandato “ l’annullamento: in parte qua e nei limiti di interesse della parte ricorrente incidentale, della determina n. 2573 del 10.09.2025, comunicata in data 12.09.2025, di aggiudicazione della gara di appalto di servizi a favore della realizzazione di “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” di cui ai finanziamenti PNRR M5C2 – Next generation EU – Sub Investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” – CUP: C74H22000290006; Fondo Quota Povertà Estrema 2021-2023 – Azione Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – CUP annualità 2021: C21H21000280001, CUP annualità 2022: C71H2000180001, 2 CUP annualità 2023: C71H23000150001. CIG: B4897338F8; - determina n. 2637 del 17.09.2025 di parziale rettifica (quanto all’importo di aggiudicazione) e conferma nel resto della aggiudicazione disposta con la precedente determina n.2573 del 10.09.2025 della gara di appalto predetta; - dei verbali di gara, per quanto di interesse della ricorrente incidentale; - del capitola d’appalto, e in particolare dell’art. 11, e del disciplinare di gara, in particolare dell’art. 6.3., lett. b); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti; - nonché la declaratoria di inefficacia del contratto laddove stipulato ”.
15.1. Più precisamente, con il predetto ricorso incidentale la società controinteressata propone cinque doglianze: con la prima censura – in sintesi – la parte ricorrente incidentale evidenzia che – a suo parere – l’art. 11 del capitolato, laddove richiede l’indicazione dei nominativi delle figure professionali, sarebbe in contrasto con l’art. 15 dello stesso capitolato e con l’ultimo inciso dell’art. 6.3. del disciplinare e, pertanto, in assenza di chiarezza della lex specialis dovrebbe prevalere il principio del favor partecipationis ; con la seconda censura la stessa si duole della mancata esclusione della ricorrente principale posto che l’offerta della stessa è stata sottoscritta esclusivamente dalla mandataria e non dalle altre componenti del costituendo raggruppamento in evidente violazione dell’art. 17 del capitolato; con la terza censura la società controinteressata si duole – ancora una volta – della mancata esclusione della parte ricorrente principale posto che il seggio di gara, pur rilevando “l’assenza dell’indicazione e specificazione sia dei costi aziendali che dei costi della manodopera di cui all’art. 108 comma 9” – in aperta violazione dell’art. 14 del disciplinare sopra riportato – anziché escludere la ricorrente, ha attivato il soccorso istruttorio, in assenza di una “impossibilità materiale” (assoluta) di assolvere gli obblighi dichiarativi come intesa dalla costante giurisprudenza sovranazionale e nazionale (Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019, sentenza n. 309; Cons. St., sez. III, 2 aprile 2024, sentenza n. 3000); con la quarta censura, la parte ricorrente incidentale si lamenta dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati posto che la parte ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa stante l’inammissibile modifica dell’offerta economica operata dalla stessa in sede di soccorso istruttorio; da ultimo, con la quinta censura la parte ricorrente incidentale si duole della mancata esclusione della parte ricorrente principale, avendo quest’ultima presentato una offerta in perdita con conseguente palese inattendibilità della stessa.
16. In vista dell’udienza pubblica del 19.12.2025, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
17. All’esito dell’udienza pubblica del 19.12.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
18. ANtutto, il Collegio evidenzia come – nella specie – permanga l’interesse a vagliare sia il ricorso introduttivo del presente giudizio che il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato e depositato il 06.06.2025) posto che la riammissione in gara dell’operato economico (odierno ricorrente principale) – originariamente escluso – è stata operata in dichiarata esecuzione dei provvedimenti cautelari di questo Tribunale ( rectius, del decreto monocratico n. 215 del 30.05.2025 e dell’ordinanza cautelare n. 266 del 24.06.2025).
18.1. Va richiamata, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale, com’è noto, “ l’emanazione di un ulteriore provvedimento “di riesame” – in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare – non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere” (cfr . ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 13/08/2018, (ud. 24/07/2018, dep. 13/08/2018), sentenza n. 4938; Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2017, sentenza n. 1180; Sez. V, 25 gennaio 2016, sentenza n. 222; Sez. VI, 20 gennaio 2011, sentenza n. 396; Sez. VI, 31 luglio 2012, sentenza n. 4389; Sez. VI, 30 luglio 2013, sentenza n. 4004).
19. Ebbene, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato e depositato il 06.06.2025) vanno accolti, stante la fondatezza delle rispettive prime doglianze con cui è proposta la medesima censura.
19.1. Prima però di procedere alla disamina delle predette prime censure, per esigenze di linearità e logicità dell’esposizione nonché tenuto conto dell’effetto conformativo della pronuncia, occorre scrutinare la seconda doglianza del ricorso introduttivo.
19.2. Come già anticipato, con la predetta seconda censura, la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 stante il palese conflitto di interessi in cui verserebbe il responsabile unico del progetto il quale avrebbe inoltrato – per il tramite di un legale – una diffida, indirizzata alla parte ricorrente, ad interrompere le condotte denigratorie e diffamatorie (con riguardo a fatti relativi all’esercizio delle funzioni) poste in essere da quest’ultima nei confronti proprio del rup.
19.3. Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
19.4. Com’è noto, l’art. 6- bis della legge n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, prevede che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
19.5. Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., il quale impone che “le scelte adottate dall’organo debbano essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico” (cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, sullo schema di Linee guida ANAC in materia di conflitti di interesse nell’affidamento dei contratti pubblici).
19.6. Una declinazione dello stesso principio è contenuta anche nell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede che: “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente”.
19.7. Nel caso in esame, il conflitto di interessi di cui la parte ricorrente asserisce l’esistenza, sarebbe da ascrivere alla specifica causa di astensione relativa alla “ grave inimicizia ”.
19.8. Com’è noto, per giurisprudenza amministrativa costante, la grave inimicizia per essere rilevante “ deve” infatti “essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati ” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20 dicembre 2018, sentenza n. 7170; Consiglio di Stato sez. IV - 18/11/2024, sentenza n. 9237)
19.9. Ancora, si è detto che “l’obbligo di astensione...(di un pubblico funzionario) per grave inimicizia con il soggetto interessato alla deliberazione da adottare sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, con la conseguenza che non può essere elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell’incolpato anche la proposizione di denunce (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2006, sentenza n. 3467).
19.10. Ebbene, come emerge ex actis , nel caso di specie, non solo difetta la proposizione di alcuna denuncia da parte del RUP nei confronti della parte ricorrente principale, né quest’ultima ha fornito una prova rigorosa e circostanziata di tale situazione di asserito conflitto di interessi (avendo solo prodotto la diffida del 25.03.2025 cfr. doc. 13 del ricorso introduttivo), ma – per di più – la missiva prodotta si riferisce unicamente a circostanze relative all’esercizio delle funzioni del rup e non afferenti alla sfera personale come, invece, richiesto dalla giurisprudenza amministrativa citata.
19.11. Di qui l’infondatezza della predetta censura.
19.12. Ciò posto, con la prima identica censura del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente principale, si duole – in sintesi – dell’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di congruità dell’offerta economica in quanto emanato – “a sorpresa” – all’esito dei chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio in relazione a contenuti diversi, senza dunque la corretta attivazione del contraddittorio endo-procedimentale previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, nell’ambito del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
19.13. Le censure sono fondate, per le ragioni di seguito esposte.
19.14. Invero, come emerge ex actis, il provvedimento di esclusione impugnato (cfr. doc. 1 della parte ricorrente principale) è stato motivato in ragione dell’incongruità dell’offerta economica a fronte, tuttavia, di un contraddittorio endoprocedimentale avviato per chiarimenti in sede di soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 (volto a precisare la differenza tra l’importo indicato nella busta economica e l’importo alla base dell’offerta economica cfr. doc. 4 della parte ricorrente principale), e non nell’ambito del sub-procedimento di anomalia come puntualmente delineato dall’art. 110 del d.lgs. n. 36 cit. (funzionalizzato, invece, al conseguimento di giustificazioni in ordine al livello dei prezzi o dei costi proposti o alla verifica dell’anomalia dell’offerta).
19.15. Dunque, seppur prima facie appaia formalmente rispettato il principio del contraddittorio, nella sostanza lo stesso è stato in concreto palesemente eluso non essendovi alcuna corrispondenza tra l’oggetto e il perimetro della richiesta dei chiarimenti e le ragioni poste alla base del provvedimento di esclusione le quali hanno esternato per la prima volta, obliterando ogni forma di contraddittorio sul punto, l’incongruità-anomalia dell’offerta.
19.16. Nella specie, sono dunque stati violati i principi espressi in materia della giurisprudenza amministrativa secondo cui “in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, se è vero che (…) non vi è un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell’offerta, non si può tuttavia approdare all’estremo opposto in cui l’esternazione delle ragioni dell’anomalia dell’offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara (…)” (Cons. Stato, III, 19 febbraio 2024, sentenza n. 1591; Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 07/11/2024) 18/11/2024, sentenza n. 9214).
19.17. Tale orientamento risulta, peraltro, confermato dalla stessa Relazione di questo Consiglio sullo schema definitivo del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui: “qualunque sia il criterio scelto dalla stazione appaltante è comunque necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”.
19.18. Né i principi di autoresponsabilità, efficienza, risultato e par condicio , o la normativa in tema di procedure finanziate attraverso il PNRR, o l’esigenza di “massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura”, possono giustificare la totale pretermissione di ogni confronto preventivo finalizzato a formare il giudizio della stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connatura la valutazione di anomalia dell’offerta.
19.19. AN, proprio in omaggio ai principi del buon andamento, del risultato e dell’economicità non è ammissibile che la migliore offerta espressa dal mercato venga esclusa in ragione di rilievi che non hanno formato oggetto di adeguata istruttoria.
19.20. Di qui la fondatezza delle predette censure.
20. Ciò chiarito, occorre ora passare ad esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione (proposto dalla parte ricorrente principale) il quale reca la seconda doglianza avente portata escludente e il ricorso incidentale proposto invece dalla parte controinteressata anch’esso recante alcune doglianze con portata escludente.
20.1. Il Collegio ritiene preliminarmente di affrontare la questione relativa all’ordine di esame dei ricorsi (motivi aggiunti ed incidentale).
20.2. L’ordine di trattazione del ricorso incidentale e del ricorso principale ha, a lungo, impegnato i giudici nazionali e la stessa Corte Europea di Giustizia, la quale – con la sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18 – (con principi di diritto estendibili anche nel caso di specie ove il rapporto si pone tra i motivi aggiunti “impropri” avverso l’aggiudicazione e il ricorso incidentale escludente) ha rilevato che “ l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”. Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto: da un lato, infatti, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura; dall’altro lato, in caso di esclusione di tutti i concorrenti ed avvio di una nuova procedura, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere indirettamente l’appalto.
20.3. Pertanto deve trovare applicazione il principio vincolante “secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente”, soggiungendo che “il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi nonché la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, non sono rilevanti”.
20.4. In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell’appalto.
20.5. Ne consegue che – non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale (a differenza di quanto ritenuto dalla società controinteressata nel relativo ricorso), continuando ad esistere in capo alla parte ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale – il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, sentenza n. 4431; T.A.R. Lazio sez. V - Roma, 16/12/2024, sentenza n. 22733).
20.6. In altri termini, l’ ordo quaestionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
20.7. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente accertamento della non illegittimità – sulla base dei motivi dedotti – dell’aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 aprile 2023, sentenza n. 5663 e, da ultimo, id. 17 ottobre 2024, sentenza n. 18000).
20.8. Occorre, quindi, procedere al preliminare esame del ricorso per motivi aggiunti “impropri”, notificato e depositato in data 13.10.2025 e, in particolare, alla disamina della seconda doglianza avente portata escludente.
20.9. Come già precisato, con la seconda censura, la parte ricorrente principale si duole dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, stante la mancata esclusione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria per non aver quest’ultima precisato specificamente – nell’ambito della stessa – le figure professionali (con indicazione dei professionisti individuati) nonché la composizione dell’ équipe multidisciplinare come richiesto espressamente dall’art. 11 del capitolato speciale richiamato dagli artt. 6.3., lett. b), 16 e 3 del disciplinare di gara.
20.10. La censura è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze formulate stante la piena satisfattività della pretesa avanzata con l’accoglimento del motivo in esame (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 2015).
20.11. Invero, come emerge ex actis, l’offerta tecnica della parte controinteressata non individua espressamente le figure professionali suddette con l’indicazione dei professionisti (cfr. doc. 9 della parte ricorrente) e dei titoli dagli stessi posseduti in palese violazione dell’art. 11 del capitolato speciale (cfr. doc. 9 del ricorso introduttivo e doc. 12 dei secondi motivi aggiunti).
20.12. La mancanza della predetta indicazione – nell’ambito dell’offerta tecnica della controinteressata –, oltre a non essere smentita da quest’ultima, è comprovata dall’indicazione postuma dei professionisti individuati (con i relativi titoli di studio) come risultante dalla nota dell’11.03.2025 a fronte della richiesta espressa dell’ente concedente (cfr. doc. n. 5 depositato in data 27.11.2025 dall’ente concedente).
20.13. Nella specie, infatti, la lex specialis , anziché limitarsi a richiedere ai partecipanti di acquisire la disponibilità di un determinato requisito tecnico (come in altri casi analoghi già decisi da questo Collegio), ne impone invece il possesso, a pena di esclusione, all’atto della domanda di partecipazione (con indicazione espressa nell’offerta tecnica), e pertanto, non si può, applicando i consueti criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. cod. civ.), sostenere che tale onere afferisca alla fase esecutiva del contratto, riguardando la sussistenza dei presupposti per partecipare alla gara (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. V - 20/08/2025, sentenza n. 7090).
20.14. L’individuazione dei predetti profili professionali con indicazione dei professionisti figura espressamente tra i requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui all’art. 6.3., lett. b) del disciplinare di gara che richiama quanto statuito dall’art. 11 del capitolato speciale; peraltro, quest’ultima disposizione prevede lapidariamente che “in sede di presentazione dell’offerta tecnica l’operatore economico dovrà indicare i professionisti individuati e specificare la composizione dell’équipe”.
20.15. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla società controinteressata, la lex specialis in proposito è chiarissima e non si rinviene alcuna contraddizione né con l’art. 15 del capitolato di gara né con l’ultimo inciso dell’art. 6.3. del disciplinare.
20.16. ANtutto, l’onere di indicazione e individuazione specifica in sede di offerta tecnica delle figure professionali di cui all’art. 11 del capitolato speciale (da qualificare come requisito tecnico-professionale minimo di partecipazione), non è in contraddizione con l’ulteriore obbligo di comunicazione – in fase esecutiva – dei nominativi del personale da impiegare, perché oltre a trattarsi di un controllo aggiuntivo che consente di verificare il rispetto delle condizioni poste dalla lex specialis anche in fase esecutiva, è in linea con l’ultimo inciso dell’art. 11 del capitolato speciale.
20.17. Tale disposizione, infatti, impone “nel caso di variazioni degli esperti appartenenti al gruppo di lavoro (nominativi, consistenza numerica, qualifiche)” , la preventiva comunicazione all’Amministrazione e che “ in ogni caso, l’appaltatore dovrà garantire il passaggio di consegne tra le figure uscenti ed i sostituti, i quali dovranno possedere la medesima qualificazione richiesta per l’offerta tecnico-organizzativa e quella già oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto ”.
20.18. È evidente, dunque, come l’onere di ulteriore comunicazione di cui all’art. 15 del capitolato di gara sia funzionale anche a consentire la comunicazione di eventuali variazioni e comunque come consenta all’ente concedente di operare la verifica del rispetto di quanto prescritto dall’art. 11 della lex specialis .
20.19. Ad ogni modo, l’ulteriore comunicazione prescritta dall’art. 15 del capitolato non incide sulla qualificazione dell’indicazione richiesta dall’art. 11 del medesimo capitolato come requisito tecnico-professionale minimo che l’operatore economico deve possedere fin dal momento della presentazione dell’offerta, con possibilità di eventuale sostituzione dei professionisti individuati fin dall’origine purché con soggetti – ancora una volta specificamente individuati – aventi requisiti tecnico-professionali equivalenti.
20.20. Inoltre, l’onere di indicazione di cui all’art. 11 del capitolato – come sopra qualificato – non è nemmeno in contrasto con quanto prescritto dall’ultimo inciso dell’art. 6.3. del disciplinare di gara.
20.21. Quest’ultima disposizione della lex specialis si limita a precisare che “al momento della comprova dei requisiti al proposto aggiudicatario verrà chiesto di produrre, unitamente alla documentazione sui requisiti speciali, tutta la documentazione relativa all’immobile di cui detiene la disponibilità, funzionale al servizio oggetto di gara” .
20.22. Nondimeno, a differenza di quanto sostenuto dalla parte controinteressata, l’onere di produzione della documentazione sui requisiti speciali posto in capo al proposto aggiudicatario, non elide l’onere di indicazione e individuazione posto dall’art. 11 del capitolato.
20.23. Un conto infatti è la documentazione a comprova dei requisiti speciali (che opera sul piano dei riscontri probatori), altro è la necessità che fin dall’offerta tecnica siano specificamente indicati i professionisti individuati come richiesto dal combinato disposto dell’art. 6.3. del disciplinare e dell’art. 11 del capitolato. Quest’ultima indicazione consente la partecipazione solo a coloro che sono effettivamente qualificati sul piano tecnico in quanto dispongono fin dall’origine – tra il proprio personale – delle figure professionali specificamente richieste dall’Amministrazione. Dunque, l’indicazione dei nominativi con le relative qualifiche serve proprio ad evidenziare la serietà e affidabilità dell’offerta promanante da un operatore tecnicamente e professionalmente qualificato.
20.24. Di qui la fondatezza della censura in esame, con assorbimento – dunque – delle restanti censure formulate con i motivi aggiunti “impropri” notificati e depositati in data 13.10.2025, stante la piena satisfattività della pretesa avanzata con l’accoglimento del motivo in esame (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 2015).
21. Ciò posto, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza sia sovranazionale (Corte Europea di Giustizia sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18) che nazionale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, sentenza n. 4431; T.A.R. Lazio sez. V - Roma, 16/12/2024, sentenza n. 22733) sopra richiamata, occorre ora passare ad esaminare i motivi escludenti del ricorso incidentale.
22. ANtutto, occorre scrutinare l’eccezione di tardività formulata dalla parte ricorrente principale con riguardo a tali doglianze escludenti.
22.1. L’eccezione è infondata posto che l’interesse della parte controinteressata (odierna aggiudicataria) a contestare l’ammissione della ricorrente principale è sorto solo a seguito dell’impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti “impropri” escludente – notificato e depositato in data 13.10.2025 – del provvedimento di aggiudicazione del 10.09.2025 a favore della parte controinteressata – comunicato in data 12.09.2025 – e della relativa rettifica del 17.09.2025.
22.2. Peraltro, ciò è confermato dal fatto che la giurisprudenza pacificamente esclude la presenza di controinteressati, almeno finché la gara non sia stata aggiudicata definitivamente (così, ex multis, Consiglio di Stato, 28.8.2019, sentenza n. 5926, secondo cui “ a fronte dell’impugnazione del bando, di concorso o di gara, ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che la qualifica di controinteressato, quale soggetto che è titolare di un interesse giuridicamente rilevante al mantenimento dell’impugnata esclusione, non si configura in capo al mero partecipante in occasione dell’impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente laddove sia ancora in corso lo svolgimento della gara e, dunque, la stazione appaltante non abbia fatto contestualmente luogo all’aggiudicazione dell’appalto” ) (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 19/11/2024, (ud. 23/10/2024, dep. 19/11/2024), sentenza n. 20554).
22.3 Dunque, solo con il provvedimento di aggiudicazione del 10.09.2025, la società Rinascita è divenuta effettivamente parte controinteressata con conseguente legittimazione a proporre il relativo ricorso incidentale escludente ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del codice del processo amministrativo.
22.4. Di qui l’infondatezza dell’eccezione di tardività.
23. Ciò chiarito, come sopra anticipato, occorre ora passare ad esaminare i motivi escludenti del ricorso incidentale e precisamente, sulla base del principio della ragione più liquida, occorre partire dall’esame del terzo motivo di ricorso.
23.1. Con la terza doglianza del ricorso incidentale, la società controinteressata si duole – in sintesi – della mancata esclusione della ricorrente principale posto che il seggio di gara, pur rilevando “l’assenza dell’indicazione e specificazione sia dei costi aziendali che dei costi della manodopera di cui all’art. 108 comma 9” – in aperta violazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare sopra riportato – anziché escludere la parte ricorrente, ha attivato il soccorso istruttorio, in assenza di una “impossibilità materiale” (assoluta) di assolvere gli obblighi dichiarativi come intesa dalla costante giurisprudenza sovranazionale e nazionale (Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019, sentenza n. 309; Cons. St., sez. III, 2 aprile 2024, sentenza n. 3000).
23.2. La censura è fondata, per le ragioni che di seguito si esporranno, con conseguente assorbimento delle restanti censure stante la piena satisfattività della pretesa avanzata con l’accoglimento del motivo in esame (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 2015).
23.3. ANtutto, va premesso che l’oggetto della controversia non attiene né alla questione della obbligatorietà dell’indicazione, nel contesto dell’offerta economica, della voce relativa al costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali né alla conseguenza escludente derivante, in via generale, dalla mancata osservanza del medesimo onere dichiarativo (questione che non solo le pertinenti norme imperative di legge – cfr. art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 – con la loro tipica efficacia eterointegrativa, ma anche la lex specialis – cfr. artt. 14 e 17, del disciplinare di gara – imporrebbero comunque di risolvere in senso affermativo), quanto al (diverso ma connesso) tema della rilevanza, al fine di conformare l’eventuale esercizio del potere escludente della stazione appaltante ai principi generali di trasparenza, buona fede, tutela dell’affidamento, parità di trattamento e favor partecipationis , delle clausole della disciplina di gara, e dei documenti ad essa allegati, recanti eventualmente lacune, indicazioni e/o, più genericamente, contenuti atti ad impedire al concorrente l’utile assolvimento del suddetto obbligo ovvero a generare incertezza in ordine alla sua cogenza in concreto. La soluzione del predetto quesito è rilevante nel caso in esame posto che, a parere della parte ricorrente incidentale, l’ente concedente avrebbe illegittimamente azionato il soccorso istruttorio in assenza di una “impossibilità materiale ed assoluta” di presentazione dell’offerta economica con l’indicazione separata delle voci del costo della manodopera e degli oneri aziendali.
23.4. Ebbene, com’è noto, la questione appena delineata è emersa a più riprese all’attenzione della giurisprudenza amministrativa con riferimento alle ipotesi in cui la lex specialis imponesse ai concorrenti di utilizzare ai fini della predisposizione dell’offerta economica – costituente, come si è detto, la sede nell’ambito della quale il suddetto obbligo dichiarativo deve essere assolto – moduli carenti di ogni indicazione in ordine alla suddetta voce dell’offerta. Pertanto, in tali vicende, i giudici amministrativi hanno avvertito l’esigenza di stabilire se l’onere di diligenza cui l’operatore economico è tenuto, ai fini del regolare adempimento dei suoi obblighi partecipativi, possa estendersi fino al punto di integrare la lacunosa documentazione di gara, inserendovi il dato non contemplato (ma cionondimeno richiesto, a pena di esclusione, ai fini della rituale e completa formulazione dell’offerta economica).
23.5. La chiarezza del disposto normativo – corroborata dalla costante quanto uniforme interpretazione giurisprudenziale dell’obbligo in questione, che ne ha posto in evidenza l’essenziale quanto ineludibile finalità (si veda in argomento Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 gennaio 2019, n. 1, secondo cui “ l’obbligo di indicare i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori risponde all’evidente esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni ”) ha indotto gli interpreti a ritenere che la mera lacunosità della documentazione di gara non fosse sufficiente a porre il concorrente che non avesse reso la relativa dichiarazione al riparo dalla sanzione escludente. E ciò a meno che tali carenze documentali non si accompagnassero ad altri elementi tali da rendere oggettivamente “impossibile” il rispetto dell’obbligo medesimo, ponendo l’operatore economico nella draconiana situazione di dover scegliere tra: l’osservanza della lex specialis ai fini della formalizzazione dell’offerta, incorrendo così nella sanzione escludente conseguente alla mancata indicazione del costo della manodopera, oppure l’ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (un tempo previsto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016) e, per tale via, “forzare” oltre la misura consentita gli schemi predisposti dalla stazione appaltante ai fini della presentazione dell’offerta, esponendosi ugualmente, e per tale diversa motivazione, alla sanzione espulsiva.
23.6. Ebbene, in tale direzione interpretativa si è orientata, in primo luogo, la giurisprudenza della Corte giustizia UE con la sentenza della Sez. IX 2 maggio 2019, n. 309, con la quale è stato affermato che, ai fini della valutazione della legittimità della sanzione escludente (con la conseguente preclusione alla regolarizzazione dell’offerta in sede di soccorso istruttorio) a carico di un concorrente che avesse omesso la suddetta indicazione, assume rilievo determinante “ verificare se per gli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e valutare se, di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del succitato codice ”.
23.7. Nel solco delle indicazioni interpretative del giudice europeo, anche la giurisprudenza nazionale ha ritenuto che non fosse ammissibile il soccorso istruttorio perché “il modulo di offerta economica era in formato modificabile (in formato word cosiddetto editabile) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, sentenza n. 1526) o perché “ non era riscontrabile una materiale “impossibilità di indicazione”, in quanto il modello dell’offerta economica era bensì non editabile, ma “aperto”, con facoltà di inserimento di dati “ulteriori” (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, sentenza n. 2839) o ancora perché era emerso che “ due concorrenti su nove hanno indicato la voce di costo per cui è causa nella dichiarazione di offerta economica ” (Consiglio di Stato, Sez. III 19 marzo 2020, sentenza n. 1974).
23.8. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, sentenza n. 1191) che “ unica eccezione a tale regola generale (ovvero della esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara: n.d.e. ) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di “spazio fisico” nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia) ”.
23.9. Ancora, con la sentenza della Sez. V, 16 giugno 2023, n. 5967, il giudice di appello, nel dare seguito ai criteri decisori formulati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze 2 aprile 2020, n. 7 ed 8, ha osservato che non si configura un’eccezione alla regola sopra enunciata (dell’esclusione per mancata indicazione del costo della manodopera) “ per la mancanza dell’apposito spazio nel modulo dell’offerta economica presente sulla piattaforma MePa e per l’impossibilità del sistema informatico di recepire il costo della manodopera...l’obbligo di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, nelle gare gestite con modalità telematica, non deve necessariamente essere assolto per il tramite del modulo informatico predisposto dal gestore della piattaforma digitale per l’inserimento dell’offerta economica. La “materiale impossibilità” di rispettare gli oneri dichiarativi, che dà luogo all’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, non deve necessariamente essere riferita al modulo informatico, essendo sufficiente che sia prevista dalla lex specialis altra documentazione concernente l’offerta economica nella quale sia possibile inserire l’indicazione separata dei costi della manodopera. Non vi è dubbio che questo risultato interpretativo sia consentito dalla lettera della disposizione di legge applicabile e così sia stato ritenuto dall’Adunanza plenaria quando ha valorizzato la circostanza che “l’appellante (omissis) ha depositato in giudizio la documentazione della propria offerta, dalla quale si evince come la stessa avesse materialmente rispettato gli oneri dichiarativi di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, smentendo così per tabulas l’esistenza di una situazione impeditiva alla dichiarazione”...Ne consegue la rilevanza della modificabilità del modulo “Allegato A2” al bando-lettera d’invito, che ha consentito alla (omissis) di dichiarare l’importo corrispondente al costo della propria manodopera (inserendo nella parte editabile la frase “Il costo della manodopera è pari ad € 103.869,70”). La mancanza in detto allegato di un apposito spazio dedicato a tale indicazione e la necessità, per contro, dell’indicazione del ribasso operato, per un verso, non valgono ad escludere la “materiale possibilità” di editare il modulo né ad elidere l’obbligo ex lege dell’indicazione dei costi della manodopera; per altro verso, nemmeno consentono di ritenere che la documentazione di gara potesse ingenerare confusione o dubbi negli operatori economici del settore partecipanti alla procedura sulla necessità o meno di indicare i detti oneri, in ragione della previsione legislativa e della sua interpretazione giurisprudenziale anche in ambito interno...Quanto, infine, alla configurabilità di un errore scusabile per la volontà di evitare il rischio di esclusione potenzialmente collegato alla modificazione di uno dei moduli predisposti dalla stazione appaltante, di cui è detto in sentenza, va condivisa l’obiezione dell’appellante secondo cui non vi è alcun dato normativo che sanzioni con un provvedimento di esclusione l’integrazione di un modulo con dati richiesti dal Codice dei contratti pubblici ”.
23.10. Dunque, dalla giurisprudenza citata si evince quindi il condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la perentorietà e l’univocità dell’obbligo ex art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, eventualmente rafforzate – come nella specie – da conformi prescrizioni della lex specialis , ammettono deroghe solo in casi eccezionali, dovendo altrimenti prevalere il principio di auto-responsabilità dei concorrenti, tenuti a sincerarsi degli oneri ad essi facenti carico e ad individuare le modalità più opportune per osservarli (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. III - 02/04/2024, sentenza n. 3000).
In ogni caso, la stessa parte ricorrente principale non allega - né tantomeno dimostra - che, in particolare, il file in formato .pdf , generato dal sistema, non fosse modificabile/integrabile (o, con più recente neologismo, “ editabile ”) attraverso l’inserimento della voce de qua . AN emerge per tabulas come la parte ricorrente incidentale abbia prodotto il documento di offerta completo della suddetta indicazione.
23.11. Né, da questo punto di vista, può condividersi quanto implicitamente ritenuto dall’ente concedente nella prima richiesta di chiarimenti dell’11.03.2025, ossia che la “ materiale impossibilità ” di inserire la voce di costo all’interno dell’offerta presupporrebbe uno “ spazio specificamente individuato ” all’interno della documentazione di gara, affermando al contrario la citata giurisprudenza che essa richiede l’assenza di un qualunque “ spazio fisico ” all’uopo utilizzabile (ovvero la presenza di una clausola di gara che ne precluda l’utilizzazione).
23.12. Ciò chiarito, in sintesi, nella specie, essendo l’onere di indicazione separata nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali indicato chiaramente sia dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa) sia nell’ambito della lex specialis (cfr. art. 17 del disciplinare di gara); avendo la parte ricorrente incidentale – a differenza della ricorrente principale – presentato correttamente la predetta offerta economica; nonché non avendo giustificato il soccorso istruttorio sulla base di una impossibilità materiale assoluta e oggettiva (assenza di qualsiasi spazio fisico per le indicazioni imposte dalla normativa di riferimento) ma in base ad un mero difetto dell’esistenza di uno “spazio specifico dedicato”, è evidente come l’ente concedente non avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, bensì avrebbe dovuto escludere l’offerta della seconda classificata (odierna ricorrente principale).
23.13. Di qui la fondatezza del terzo motivo del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento delle restanti censure formulate con tale impugnazione incidentale stante la piena satisfattività della pretesa avanzata con l’accoglimento del motivo in esame (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 2015).
24. In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, vanno accolti il ricorso introduttivo e i doppi motivi aggiunti nonché il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
25. La peculiarità delle questioni di diritto dedotte e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui doppi motivi aggiunti nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
a) accoglie il ricorso introduttivo principale e il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento dello stesso;
b) accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti escludente e il ricorso incidentale escludente avverso l’aggiudicazione, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
RE AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
MM GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM GI | RE AN |
IL SEGRETARIO