Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica Nella persona del Giudice FR ON LA ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 26/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69533, depositato il 22 aprile 2024, promosso da:
C. P. OMISSIS, G. G. G. OMISSIS, deceduti in corso del giudizio, elettivamente domiciliati -insieme a numerosi altri ricorrenti- in Palermo in via S. Cuccia n. 11 presso lo studio dell’avv. Antonio DU LL, che li rappresentava e difendeva per mandato allegato al ricorso Contro
Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Farina, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo in via Caltanissetta n. 2 Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
posta la causa in decisione il 30 gennaio 2026, come da verbale FATTO e DIRITTO Con l’atto introduttivo del giudizio G. G. e C. P. -unitamente a numerosi altri ricorrenti- hanno premesso di essere stati dipendenti della Regione siciliana e hanno dedotto l’erronea determinazione del trattamento pensionistico, quantificato dal Fondo Pensioni in minor misura rispetto a quanto spettante alla luce dell’art. 36 della L.R.
6/1997.
Dopo ampie argomentazioni in diritto hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare che l'art.59, comma 13, della L.
27.12.1997n.449, mai recepita dal legislatore regionale, non è applicabile nei confronti dei ricorrenti; 2) Riconoscere il diritto dei ricorrenti all'applicazione della disposizione normativa di cui all’art.36, 2° e 3° comma della L.R. n. 6 del 7 marzo 1997, con l'applicazione dell'intera aliquota di incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati sul complessivo trattamento di quiescenza; 3) Condannare l’Amministrazione regionale a corrispondere sulle maggiori somme liquidate gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al pieno ed effettivo soddisfo; con vittoria di spese.
Il Fondo Pensioni in memoria di costituzione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché afferente a plurimi soggetti, di cui non è stata indicata neppure la data di pensionamento, e aventi titolo a trattamenti sottoposti a regimi diversi; ha poi contestato nel merito le pretese; ha chiesto di pronunciare l’inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigettarlo nel merito.
All’udienza del 16 giugno 2025 il procuratore dei ricorrenti ha comunicato il decesso di C. P.; è stata dunque dichiarata l’interruzione relativamente alla posizione del medesimo.
All’udienza del 29 luglio 2025 il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato il decesso di G. G.; è stata pertanto dichiarata l’interruzione relativamente alla posizione dello stesso. Nella medesima udienza, udite le parti, la causa è stata posta in decisione per gli altri ricorrenti.
Il Giudice ha pronunciato il dispositivo e depositato la sentenza n.
240/2025, con la quale, tenuto conto del carattere facoltativo del litisconsorzio, ha dichiarato l’interruzione del processo nei confronti di C. P. e di G. G. G. e ha respinto nel merito le domande degli altri ricorrenti.
Con decreto del 9 dicembre 2025 il Giudice, vista la sentenza n.
240/2025, non essendo stato depositato atto di riassunzione da parte degli eredi dei suddetti ricorrenti, ha fissato l’udienza odierna per la deliberazione sull’estinzione.
Alla pubblica udienza odierna del 30 gennaio 2026, udito il procuratore del Fondo Pensioni, la causa è stata posta in decisione.
Va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Va infatti osservato, pur dopo l’assolvimento da parte della Corte degli adempimenti prescritti dagli artt. 108, 109 e 111 c.g.c., nessuno degli eredi di G. G. e di C. P. ha proceduto alla riassuzione, sicché occorre procedere alla dichiarazione di estinzione.
In diritto, si rammenta che l’art. 108 c.g.c. prevede che : « 1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione ».
L’art. 109 c.g.c. prevede che : « 1. La prosecuzione del giudizio puo'
avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione. 2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti. 3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante. 4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile. 5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107. 6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue ».
L’art. 111 c.g.c. dispone che : « 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2.
Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo'
essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre. 3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura. 4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza ».
In considerazione della mancata riassunzione del giudizio, tenuto conto delle summenzionate disposizioni, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l’estinzione del processo.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione dell’esito meramente processuale.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026 II Giudice
FR ON LA
Firmato digitalmente Depositata nei modi di legge Palermo, 30 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)