Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello in grado d'appello su impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 479/23 pubblicata il 27/12/23
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
PE
) rappresentata e difesa dall'avv. GEI FEDERICA Parte_1 P.IVA_1
), dall'avv. ELENA MARCHESI ( ) e dall'avv. ANNA C.F._1 C.F._2
RODELLA ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima C.F._3
APPELLATO
) rappresentata e difesa dall'avv. GRASSANI ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
) e ( ) elettivamente C.F._4 CP_2 C.F._5 domiciliata presso lo studio di questi ultimi
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: nel merito
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'azione diretta ex art. 7 ter della legge 286/2005, pertanto riformare la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 324/2020 e per l'effetto condannare alla restituzione della somma Controparte_1 versata da a seguito della sentenza n. 479/2023 (doc. 1 fasc. app.) oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi moratori;
Vicenza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 324/2020 e per l'effetto condannare alla restituzione della somma versata da a seguito della Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 479/2023 (doc. 1 fasc. app.) oltre rivalutazione ed interessi moratori;
in istruttoria
- si insiste per l'ammissione delle prove come da memoria ex art. 320 c.p.c.
- Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Convenuto: 1) in principalità nel merito, per la conferma della sentenza n. 479/23 del Giudice di Pace di Vicenza.
2) in subordine nel merito: ritenersi comunque debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
, per essere stata destinataria dei trasporti di cui trattasi, dello importo complessivo di € CP
2.860,00 + Iva, con gli interessi moratori dalla domanda al saldo, con conseguente condanna.
2) In subordine ulteriore, in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova, come espressa in sede di art. 320 e come sopra ritrascritta.
3) Spese e compensi di 2° grado comunque rifusi.
Fatto e Processo
Con atto di appello ritualmente notificato, (d'ora in poi ha impugnato Parte_1 PT la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 479/23 pubblicata il 27/12/23, chiedendone che venisse accertata l'assenza dei presupposti per l'azione diretta ex art. 7 ter della legge 286/2005, con conseguente riforma della sentenza di prime cure e condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma versata in conseguenza del provvedimento;
in via subordinata, ha chiesto di accertare che era solo custode della merce e, pertanto, priva del dovere di corrispondere il pagamento PT per il trasporto della merce e, quindi, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza, con revoca del decreto ingiuntivo n. 324/2020 e condanna di alla restituzione della somma Controparte_1 versata.
In particolare, la pronuncia di prime cure ha statuito l'obbligo di a corrispondere Parte_1 il prezzo del contratto di trasporto, tenuto conto che sebbene non fosse la mittente ne era comunque la destinataria, con la conseguenza che doveva intendersi esteso alla stessa l'obbligo di pagarne il dovuto. Con il primo motivo di appello, ha contestato l'erronea applicazione della Parte_1 normativa, laddove il giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 7 ter D.Lgs
286/2005.
Con il secondo motivo di impugnazione, ha contestato l'erronea applicazione da Parte_1 parte del giudice di prime cure della normativa di cui agli artt. 1411 e 1689 c.c., tenuto conto che l'appellante non era destinataria della merce ma mera custode.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 23/1/25, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato. Parte appellante deduce, infatti, l'errata applicazione dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, che prevede che
“Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
Secondo la lettera della norma, il subvettore che voglia esercitare l'azione diretta nei confronti del committente ha l'onere di dimostrare: 1) di aver ricevuto uno specifico incarico di trasporto da parte di un altro vettore;
2) il collegamento negoziale tra vettore principale e committente (anche attraverso un documento di trasporto e/o la scheda di trasporto); 3) di aver eseguito materialmente il trasporto.
Ora, a prescindere dalla applicabilità di tale normativa al trasporto di causa che ha pacificamente carattere internazionale, vi è che non sussiste alcuna prova che abbia ordinato il Parte_1 trasporto.
Del resto, parte appellante ha dedotto – in questo non contestata dall'appellata e anzi con il suffragio della documentazione in atti – che: ha organizzato il trasferimento della propria merce CP_3 dal magazzino di a quello di in Vado Ligure, incaricando lo spedizioniere belga _4 PT
; ha, a sua volta, affidato il trasporto allo spedizioniere spagnolo Magna CP_5 CP_5
Spedition S.L.
Dalla documentazione in atti emerge, poi, che Magna Spedition S.L. abbia commissionato a CP
. Il trasporto, tuttavia, sembra essere stato svolto fattivamente da CP Controparte_6 Ciò premesso, sicuramente non vi è traccia di un ordine proveniente da Parte_1
A ciò si aggiunga che dalle fatture allegate dalla stessa (docc. 1, 2, 3, 4) si evince Controparte_1 la seguente dicitura “escluso art. 7 ter.
Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto. la giurisprudenza ha, in numerose pronunce, considerato il destinatario quale terzo beneficiario del contratto (Cass 495/1998). In particolare quando il beneficiario è persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto, si configura quale contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, ove il terzo beneficiario è il destinatario della merce e può dichiarare di voler profittare degli effetti del contratto solo a trasporto avvenuto e ad avvenuta dislocazione delle cose nel luogo di destinazione;
sino a tale momento (richiesta della consegna della merce al vettore da parte del destinatario) obbligato al pagamento del corrispettivo è il mittente stipulante (Cass 18300/2003).
Il principio è stato da ultimo ripreso da Cass 22149/2021 che conferma Cass 11744/2018.
Parte appellante deduce di non essere il beneficiario della merce, ma mero depositario.
In effetti, dalle fatture depositate da parte appellante e relative al rapporto Controparte_7 si evince che il negozio sottostante fosse di mero deposito. Parte_1
Vero che tale documentazione ha carattere prettamente fiscale ed è di formazione unilaterale, ma dalla visura versata in atti dalla stessa appellata, si evince chiaramente come svolta Parte_1 attività di spedizioniere ma anche di magazzinaggio e custodia conto terzi.
Ad ogni conto, il doc. 15 prodotto dalla appellante e costituente una missiva del 15/11/18 proveniente da rende chiaro che fosse mero depositario della merce, tanto che CP_3 Parte_1 si trova scritto che “As these goods haven't benne sold yet, we'd be obliged if you could take receipt of the goods and have the coffee stored in your warehouse until further notice” che tradotto significa
“Dato che la merce non è stata ancora venduta, saremmo grati se poteste ritirare la merce e conservare il caffè nel vostro magazzino fino a nuovo avviso”.
Ne discende che la sentenza di prime cure va riformata e il d.i. 324/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza va revocato.
Ne consegue il diritto di parte appellante alla restituzione di quanto versato in adempimento dell'impugnata sentenza, oltre interessi di moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dal giorno del versamento al saldo.
La rivalutazione non può essere disposta, trattandosi di un debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli opponenti, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018,
n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si liquidano, pertanto, per la fase di primo grado €457,00 di cui €118,00 per fase di studio, €126,00 per quella introduttiva, €213,00 per quella decisionale.
Si liquidano, inoltre, per la fase di appello €962,00 di cui €268 per fase di studio, €268 per quella introduttiva, €426,00 per quella decisionale.
Sono, infine, dovute le spese di CU e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo e secondo grado, per complessivi €250,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della impugnata sentenza n. 479/23 emessa dal Giudice di Pace di
Vicenza il 27/12/23 ACCERTA e DICHIARA che era custode della merce e Parte_1 pertanto non obbligata al pagamento delle somme richieste da;
Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 324/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza e per l'effetto
CONDANNA alla restituzione della somma frattanto versata da Controparte_1 [...]
in adempimento della riformata pronuncia, oltre interessi moratori del D.lgs. n. Parte_1
231/2002 dal pagamento al saldo;
CONDANNA a rifondere a le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate complessivamente in 1.419,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per €250.
Vicenza, 5/2/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello