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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16706/2024
R.G. 16833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EN SC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16706/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA IO
OPPONENTE
Contro
[...]
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAGNORIO FELICE Controparte_1
OPPOSTI
Alla quale è stata riunita la causa di I Grado iscritta al n. r.g. 16833/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA IO
OPPONENTE
Contro
[...]
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAGNORIO FELICE Controparte_1
OPPOSTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono
1 intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto Parte_1 Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4105/2024 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 11.11.2024 in favore di e per la somma di CP_1 Controparte_1
11.500,00 euro, oltre interessi e spese del procedimento liquidate in 145,50 euro e 850,00 euro per compenso professionale oltre il 15% spese generali, iva e cpa.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue. In data 3.3.2023, a seguito della richiesta pervenutagli dagli opposti, inviava agli stessi un preventivo di 15.000,00 euro Parte_1 relativo alla realizzazione di una piscina nel giardino della loro abitazione (doc. 1).
Con mail del 9.3.2023, richiedeva agli opposti il versamento di 11.500,00 euro a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria precisando che la stessa era “vincolata all'ottenimento delle autorizzazioni” pertanto, l'importo predetto veniva corrisposto come da fattura n. 36/2023
(doc.5).
In data 19.1.2024 il Comune di Brescia comunicava che “l'inserimento della piscina si ritiene ammissibile purché vengano eliminate le pavimentazioni esterne in gres porcellanato lasciando la costruzione della sola vasca della piscina. Inoltre, i muri fuori terra devono essere realizzati in medolo ed il fondo della piscina sia realizzato di colore scuro”, quindi concedeva termine per la modifica della “soluzione progettuale (…) nell'ottica di trasmettere l'istanza in
Soprintendenza con una proposta di accoglimento della stessa” (doc. 6).
In data 20.2.2024 comunicava al sig. che i prezzi precedentemente indicati Parte_1 CP_1 nel suddetto preventivo avevano subito delle variazioni e precisava che il preventivo avrebbe potuto essere aggiornato a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative (doc. 7).
Con mail del 27.2.2024 il sig. richiedeva l'aggiornamento del preventivo sulla base dei CP_1 costi aggiornati e del progetto definitivo (doc. 9) e l'opponente comunicava che avrebbe provveduto in tal senso sulla base dell'ultimo progetto presentato dall'ing. pertanto, Per_1 quest'ultimo inviava le relazioni e tavole della piscina precisando che la definitiva approvazione amministrativa avrebbe dovuto pervenire entro il 15.3.2024.
Nella medesima data la Soprintendenza riteneva carente la documentazione trasmessa dall'ente richiedendo ulteriore documentazione e anticipando che avrebbe ritenuto ammissibile l'inserimento della piscina “solo se ciò non comporta movimentazioni di terreno per il modellamento dell'area circostante e se la vasca risulterà completamente interrata (…)” (doc.
13).
Con mail del 19.3.2024 il sig. richiedeva la restituzione dell'importo versato sostenendo CP_1 che “lo specifico progetto in base al quale era stato da voi elaborato un preventivo di spesa
2 (marzo 2023) era già stato significativamente modificato nel gennaio 2024 a seguito delle prescrizioni dell'Ufficio tecnico del Comune di Brescia (…) non è stato approvato né sarà approvato in futuro dalla Soprintendenza alle belle Arti (…)” e che si sarebbe reso necessario
“elaborare e presentare un nuovo progetto radicalmente differente da quello preventivato per tipologia di piscina e forniture” (doc.14).
In data 20.3.2024 l'ing. trasmetteva all'opponente la tavola architettonica di progetto e Per_1 la relazione paesaggistica (doc. 26) ed in data 6.5.2024 trasmetteva altresì il progetto architettonico con i rendering.
Con e-mail del 9/10.5.2024 l'opponente inviava al sig. i preventivi aggiornati come da CP_1 indicazione dell'ing. e autorizzazione paesaggistica (docc. 18 e 19). Per_1
Con pec dell'8.5.2024 gli opposti comunicavano che non intendevano valutare alcun preventivo e richiedevano la restituzione della caparra confirmatoria (doc. 21).
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dagli opposti nei propri confronti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
I sig.ri e , ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'insussistenza di un CP_1 CP_1 vincolo contrattuale tra le parti, pertanto, la somma di 11.500,00 euro non sarebbe qualificabile come caparra confirmatoria bensì come acconto sul preventivo del 3.3.2023 e posto che, tale opera non si può realizzare, gli stessi avrebbero diritto alla restituzione di quanto pagato in favore di Acqua Tecnica.
Deducevano altresì che il preventivo del 3.3.2023 avrebbe ad oggetto un'opera diversa da quella prevista mediante il preventivo del 10.5.2024 posto che, il primo sarebbe riferibile alla realizzazione di una piscina a sfioro mentre, il secondo avrebbe ad oggetto una piscina
“Skimmer”, pertanto, le parti avrebbero dovuto accordarsi per la realizzazione di un'opera diversa da quella precedentemente accordata.
Gli opposti chiedevano preliminarmente la riunione del presente giudizio con quello analogo adito dinnanzi all'intestato Tribunale, r.g. 16833/24 oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo n. 4105/24.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare che gli opposti hanno diritto alla restituzione dell'importo di 11.500,00 euro o della maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa oltre interessi legali dal marzo 2023 e moratori dal 7 novembre 2024, data di deposito del ricorso ingiuntivo, al saldo.
3 In data 16.6.2025 veniva disposta la riunione del procedimento n. R.G. 16833/2024 con il procedimento RG 16706/2024. Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
In data 3.3.2023 inviava agli opposti il preventivo n. 113/2023 avente ad oggetto Parte_1 la realizzazione di una piscina da collocare nel giardino dell'abitazione degli stessi, per un importo complessivo di 115.000,00 euro oltre Iva (docc. 2 e 3 opposti).
Risulta comprovato documentalmente che a seguito della redazione del suddetto preventivo, in data 9.3.2023, inviava ai sig.ri e la richiesta di versamento della Parte_1 CP_1 CP_1 somma di 11.500,00 euro, qualificando tale importo quale “caparra confirmatoria” (doc. 2 opponente). Tale importo veniva versato da parte degli opposti in favore dell'opponente posto che, la stessa aveva garantito loro che tale somma sarebbe stata restituita qualora non avessero ottenuto le opportune autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dell'opera (doc. 6 opposti).
La pretesa dell'opponente volta a trattenere la somma versata dagli opposti in proprio favore è infondata in quanto, è evidente che tra le parti non è intervenuta la stipula di alcun contratto posto che, si è limitata alla redazione di un preventivo, pertanto, la somma in questione Parte_1 non può configurarsi quale caparra confirmatoria ma tuttalpiù, quale acconto sul preventivo. A riprova di tale assunto, la stessa mediante e-mail del 9.3.2023 asseriva “in attesa Parte_1 di incontrarci più avanti per il completamento delle pratiche e per la sottoscrizione dei contratti”
(doc. 4 opposti).
È altresì provato che in data 19.1.2024 il ha inviato agli opposti parere Controparte_2 favorevole in merito alla posa della piscina in questione, a condizione che venissero “eliminate le pavimentazioni esterne in gres porcellanato lasciando la costruzione della sola vasca della piscina. Inoltre, i muri fuori terra devono essere realizzati in medolo ed il fondo della piscina sia realizzato di colore scuro” (doc. 8 opposti) pertanto, l'ing. in data 25.1.2024 redigeva Per_1 un secondo progetto conforme alle suddette indicazioni del Comune (doc. 19 opposti); successivamente, in data 4.3.2024 la Soprintendenza delle Belle Arti comunicava agli opposti che
“la realizzazione della piscina sarebbe stata possibile solo ove ciò non avesse comportato movimentazioni di terreno per il modellamento dell'area circostante e se la vasca risulterà completamente interrata, evitando emergenze dal terreno anche solo parziali” (doc. 9 opposti) per tale ragione, l'ing. realizzava un terzo progetto, il quale prevedeva la tecnologia Per_1
“skimmer”(doc. 23 opposti).
Alla luce di quanto detto, si evince che la piscina a bordo sfioro, così come inizialmente richiesto dagli opposti e oggetto del preventivo del 3.3.2023, non poteva essere più realizzata posto che, si
4 rendeva imprescindibile realizzare una piscina sostanzialmente diversa con previsione di opere nuove, differenti sia nella sostanza sia nel prezzo al fine di ottemperare alle richieste della
Controparte_3
Ciò posto, risulta infondata la pretesa dell'opponente volta a trattenere la somma di 11.500,000 euro in ragione di asserite prestazioni svolte dalla stessa al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative posto che, quest'ultima non ha comprovato di aver svolto alcuna prestazione in tal senso peraltro, come anzidetto, dalla documentazione in atti è emerso che la stessa opponente si era impegnata a restituire la suddetta somma agli opposti nell'ipotesi di mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'opera di cui al preventivo de quo, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Parimenti, non coglie nel segno l'assunto di parte opponente volto a trattenere la suddetta somma quale acconto per la stipulazione di un futuro ed eventuale contratto perché è documentalmente provata l'intervenuta impossibilità di esecuzione dell'opera di cui al preventivo n. 113/2023 del
3.3.2023.
Alla luce della ricostruzione della vicenda de qua, risulta provata l'insussistenza di un vincolo contrattuale tra le parti e l'impossibilità per le stesse di raggiungere un accordo in merito all'esecuzione delle opere di cui al preventivo del 3.3.2023, pertanto, risulta pacifico che gli opposti hanno diritto ad ottenere la restituzione della somma versata in favore dell'opponente a titolo di acconto per 11.500,00 euro.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4105/2024 già dichiarato esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 26 novembre 2025 Il Giudice
EN SC
5
R.G. 16833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EN SC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16706/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA IO
OPPONENTE
Contro
[...]
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAGNORIO FELICE Controparte_1
OPPOSTI
Alla quale è stata riunita la causa di I Grado iscritta al n. r.g. 16833/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA IO
OPPONENTE
Contro
[...]
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAGNORIO FELICE Controparte_1
OPPOSTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono
1 intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto Parte_1 Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4105/2024 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 11.11.2024 in favore di e per la somma di CP_1 Controparte_1
11.500,00 euro, oltre interessi e spese del procedimento liquidate in 145,50 euro e 850,00 euro per compenso professionale oltre il 15% spese generali, iva e cpa.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue. In data 3.3.2023, a seguito della richiesta pervenutagli dagli opposti, inviava agli stessi un preventivo di 15.000,00 euro Parte_1 relativo alla realizzazione di una piscina nel giardino della loro abitazione (doc. 1).
Con mail del 9.3.2023, richiedeva agli opposti il versamento di 11.500,00 euro a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria precisando che la stessa era “vincolata all'ottenimento delle autorizzazioni” pertanto, l'importo predetto veniva corrisposto come da fattura n. 36/2023
(doc.5).
In data 19.1.2024 il Comune di Brescia comunicava che “l'inserimento della piscina si ritiene ammissibile purché vengano eliminate le pavimentazioni esterne in gres porcellanato lasciando la costruzione della sola vasca della piscina. Inoltre, i muri fuori terra devono essere realizzati in medolo ed il fondo della piscina sia realizzato di colore scuro”, quindi concedeva termine per la modifica della “soluzione progettuale (…) nell'ottica di trasmettere l'istanza in
Soprintendenza con una proposta di accoglimento della stessa” (doc. 6).
In data 20.2.2024 comunicava al sig. che i prezzi precedentemente indicati Parte_1 CP_1 nel suddetto preventivo avevano subito delle variazioni e precisava che il preventivo avrebbe potuto essere aggiornato a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative (doc. 7).
Con mail del 27.2.2024 il sig. richiedeva l'aggiornamento del preventivo sulla base dei CP_1 costi aggiornati e del progetto definitivo (doc. 9) e l'opponente comunicava che avrebbe provveduto in tal senso sulla base dell'ultimo progetto presentato dall'ing. pertanto, Per_1 quest'ultimo inviava le relazioni e tavole della piscina precisando che la definitiva approvazione amministrativa avrebbe dovuto pervenire entro il 15.3.2024.
Nella medesima data la Soprintendenza riteneva carente la documentazione trasmessa dall'ente richiedendo ulteriore documentazione e anticipando che avrebbe ritenuto ammissibile l'inserimento della piscina “solo se ciò non comporta movimentazioni di terreno per il modellamento dell'area circostante e se la vasca risulterà completamente interrata (…)” (doc.
13).
Con mail del 19.3.2024 il sig. richiedeva la restituzione dell'importo versato sostenendo CP_1 che “lo specifico progetto in base al quale era stato da voi elaborato un preventivo di spesa
2 (marzo 2023) era già stato significativamente modificato nel gennaio 2024 a seguito delle prescrizioni dell'Ufficio tecnico del Comune di Brescia (…) non è stato approvato né sarà approvato in futuro dalla Soprintendenza alle belle Arti (…)” e che si sarebbe reso necessario
“elaborare e presentare un nuovo progetto radicalmente differente da quello preventivato per tipologia di piscina e forniture” (doc.14).
In data 20.3.2024 l'ing. trasmetteva all'opponente la tavola architettonica di progetto e Per_1 la relazione paesaggistica (doc. 26) ed in data 6.5.2024 trasmetteva altresì il progetto architettonico con i rendering.
Con e-mail del 9/10.5.2024 l'opponente inviava al sig. i preventivi aggiornati come da CP_1 indicazione dell'ing. e autorizzazione paesaggistica (docc. 18 e 19). Per_1
Con pec dell'8.5.2024 gli opposti comunicavano che non intendevano valutare alcun preventivo e richiedevano la restituzione della caparra confirmatoria (doc. 21).
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dagli opposti nei propri confronti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
I sig.ri e , ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'insussistenza di un CP_1 CP_1 vincolo contrattuale tra le parti, pertanto, la somma di 11.500,00 euro non sarebbe qualificabile come caparra confirmatoria bensì come acconto sul preventivo del 3.3.2023 e posto che, tale opera non si può realizzare, gli stessi avrebbero diritto alla restituzione di quanto pagato in favore di Acqua Tecnica.
Deducevano altresì che il preventivo del 3.3.2023 avrebbe ad oggetto un'opera diversa da quella prevista mediante il preventivo del 10.5.2024 posto che, il primo sarebbe riferibile alla realizzazione di una piscina a sfioro mentre, il secondo avrebbe ad oggetto una piscina
“Skimmer”, pertanto, le parti avrebbero dovuto accordarsi per la realizzazione di un'opera diversa da quella precedentemente accordata.
Gli opposti chiedevano preliminarmente la riunione del presente giudizio con quello analogo adito dinnanzi all'intestato Tribunale, r.g. 16833/24 oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo n. 4105/24.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare che gli opposti hanno diritto alla restituzione dell'importo di 11.500,00 euro o della maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa oltre interessi legali dal marzo 2023 e moratori dal 7 novembre 2024, data di deposito del ricorso ingiuntivo, al saldo.
3 In data 16.6.2025 veniva disposta la riunione del procedimento n. R.G. 16833/2024 con il procedimento RG 16706/2024. Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
In data 3.3.2023 inviava agli opposti il preventivo n. 113/2023 avente ad oggetto Parte_1 la realizzazione di una piscina da collocare nel giardino dell'abitazione degli stessi, per un importo complessivo di 115.000,00 euro oltre Iva (docc. 2 e 3 opposti).
Risulta comprovato documentalmente che a seguito della redazione del suddetto preventivo, in data 9.3.2023, inviava ai sig.ri e la richiesta di versamento della Parte_1 CP_1 CP_1 somma di 11.500,00 euro, qualificando tale importo quale “caparra confirmatoria” (doc. 2 opponente). Tale importo veniva versato da parte degli opposti in favore dell'opponente posto che, la stessa aveva garantito loro che tale somma sarebbe stata restituita qualora non avessero ottenuto le opportune autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dell'opera (doc. 6 opposti).
La pretesa dell'opponente volta a trattenere la somma versata dagli opposti in proprio favore è infondata in quanto, è evidente che tra le parti non è intervenuta la stipula di alcun contratto posto che, si è limitata alla redazione di un preventivo, pertanto, la somma in questione Parte_1 non può configurarsi quale caparra confirmatoria ma tuttalpiù, quale acconto sul preventivo. A riprova di tale assunto, la stessa mediante e-mail del 9.3.2023 asseriva “in attesa Parte_1 di incontrarci più avanti per il completamento delle pratiche e per la sottoscrizione dei contratti”
(doc. 4 opposti).
È altresì provato che in data 19.1.2024 il ha inviato agli opposti parere Controparte_2 favorevole in merito alla posa della piscina in questione, a condizione che venissero “eliminate le pavimentazioni esterne in gres porcellanato lasciando la costruzione della sola vasca della piscina. Inoltre, i muri fuori terra devono essere realizzati in medolo ed il fondo della piscina sia realizzato di colore scuro” (doc. 8 opposti) pertanto, l'ing. in data 25.1.2024 redigeva Per_1 un secondo progetto conforme alle suddette indicazioni del Comune (doc. 19 opposti); successivamente, in data 4.3.2024 la Soprintendenza delle Belle Arti comunicava agli opposti che
“la realizzazione della piscina sarebbe stata possibile solo ove ciò non avesse comportato movimentazioni di terreno per il modellamento dell'area circostante e se la vasca risulterà completamente interrata, evitando emergenze dal terreno anche solo parziali” (doc. 9 opposti) per tale ragione, l'ing. realizzava un terzo progetto, il quale prevedeva la tecnologia Per_1
“skimmer”(doc. 23 opposti).
Alla luce di quanto detto, si evince che la piscina a bordo sfioro, così come inizialmente richiesto dagli opposti e oggetto del preventivo del 3.3.2023, non poteva essere più realizzata posto che, si
4 rendeva imprescindibile realizzare una piscina sostanzialmente diversa con previsione di opere nuove, differenti sia nella sostanza sia nel prezzo al fine di ottemperare alle richieste della
Controparte_3
Ciò posto, risulta infondata la pretesa dell'opponente volta a trattenere la somma di 11.500,000 euro in ragione di asserite prestazioni svolte dalla stessa al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative posto che, quest'ultima non ha comprovato di aver svolto alcuna prestazione in tal senso peraltro, come anzidetto, dalla documentazione in atti è emerso che la stessa opponente si era impegnata a restituire la suddetta somma agli opposti nell'ipotesi di mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'opera di cui al preventivo de quo, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Parimenti, non coglie nel segno l'assunto di parte opponente volto a trattenere la suddetta somma quale acconto per la stipulazione di un futuro ed eventuale contratto perché è documentalmente provata l'intervenuta impossibilità di esecuzione dell'opera di cui al preventivo n. 113/2023 del
3.3.2023.
Alla luce della ricostruzione della vicenda de qua, risulta provata l'insussistenza di un vincolo contrattuale tra le parti e l'impossibilità per le stesse di raggiungere un accordo in merito all'esecuzione delle opere di cui al preventivo del 3.3.2023, pertanto, risulta pacifico che gli opposti hanno diritto ad ottenere la restituzione della somma versata in favore dell'opponente a titolo di acconto per 11.500,00 euro.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4105/2024 già dichiarato esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 26 novembre 2025 Il Giudice
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