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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 508/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 508/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti, c/so Matteotti n. 153, nello studio C.F._1 dell'Avv. Antonietta Privitera del Foro di Messina, cod. fisc. , dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC e al numero di fax 0941/362018, espone quanto segue Email_1 appellante
e
(c.f. e P.IVA ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 P.IVA_1
(Me) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16, presso lo studio dell'Avv. Tindaro Giusto (C.F.: ), PEC: C.F._4
tel 0941-240223 fax 0941-240987) che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare la Sentenza n. 3/2023 dal Tribunale Collegiale di Patti,
Sezione Civile, composto dai Magistrati Dott. Mario Samperi (Presidente), Dott.ssa Rossella Busacca (Giudice) e Dott. Gianluca Antonio Peluso (Giudice relatore ed estensore) nell'ambito del Giudizio R.G. n. 739/2017, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali dei documenti impugnati di falso, i quale sono detenuti dal convenuto;
B) In via istruttoria disporre C.T.U. sugli assegni indicati in premessa al fine di accertarne la falsità; C) Accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle parti delle scritture che riguardano la data ed il luogo di emissione, l'importo in cifre, l'importo in lettere e l'indicazione del beneficiario;
D) Ordinare la cancellazione delle suddette parti dagli originali dei documenti impugnati;
E) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulli e/o inesistenti e/o annullabili i titoli indicati in premessa;
F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di Giudizio.
Per l'appellato:
A) Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis.
B) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante.
NEL MERITO: contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
1) Rigettare, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate, tutte le domande proposte dal Signor . Pt_1
2) Conseguentemente condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6/04/2017, proponeva querela di falso in relazione Parte_1
a taluni assegni bancari, tratti sul conto corrente allo stesso intestato e acceso presso la Banca di Credito Siciliano - agenzia di Patti- che risultavano emessi in favore di e, in CP_1 particolare, in relazione agli assegni n. 0772947952-10 di € 9.500,00 emesso in data 19/10/16; n. 0772947954-12 di € 10.000,00 emesso in data 19/10/16; n. 0772947955-00 di € 10.000,00 emesso in data 11/08/2016; n. 0772947957-02 di € 2.000,00 emesso in data 07/07/2016; n. 0772947958-03 di
€ 2.000,00 emesso in data 14/07/2016 e n. 0772947960-05 di € 2.000,00 emesso in data 28/07/2016.
Costituitosi in giudizio, ammetteva di aver compilato di pugno gli assegni in CP_1 questione, aggiungendo, però, che gli assegni erano firmati per prassi dal sig. e compilati Pt_1 immediatamente ed in sua presenza dal sig. e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. CP_1
Dopo aver rigettato, per inammissibilità e infondatezza, le istanze istruttorie avanzate dall'attore, con la sentenza impugnata giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso e ogni altra domanda proposta in dipendenza dell'accoglimento della querela di falso. Nella parte motiva, dopo aver puntualizzato che essa era stata proposta in via principale, ex art. 221 c.p.c., la sentenza muove dal principio, già enunciato nell'ordinanza del 24 giugno 2019, secondo cui
“Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore”.
Ciò premesso, essendo pacifico che i titoli erano stati sottoscritti dall'attore, come dallo stesso dichiarato e ammesso dal convenuto, mentre era controversa la conformità del riempimento della scrittura rispetto a quanto pattuito, la sentenza si dedica a una ampia illustrazione della differenza tra il riempimento absque pactis e il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno), per come prima enunciata, precisando che un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo, sia un contenuto negativo.
Nell'uno, come nell'altro caso – prosegue la sentenza - il sottoscrittore e il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta, sia essa positiva o negativa, con la conseguenza che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.
Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza rileva che, avendo dedotto il querelante che il riempimento degli assegni sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo intervenuto a garanzia del pagamento di una fornitura di merce, la proposta querela di falso è inammissibile.
L'inammissibilità della querela di falso si riverbera su tutte le altre domande avanzate in citazione da
, siccome dipendenti dall'accoglimento della domanda principale (vedi quelle di cui Parte_1 alle lettere C, D e E dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Le spese sono state poste a carico dell'attore soccombente.
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
L'appellante premette un'ampia illustrazione della funzione e dell'oggetto della querela di falso, assumendo che, di fronte alla probabile azione esecutiva da parte del e alla elevazione di un CP_1 protesto, l'unico mezzo a sua disposizione per far valere la falsità degli assegni era la stessa querela di falso.
Precisa che la data di emissione era stata apposta dal e non dall' , per come dallo stesso CP_1 Pt_1 confessato, motivo per cui in realtà non poteva essere elevato il protesto per mancanza di autorizzazione, in quanto la data apposta non corrispondeva in alcun modo a quella effettiva in cui il titolo era uscito dalla disponibilità e dal controllo del soggetto emittente: ma facendo l'assegno prova, fino a querela di falso, dei dati in esso contenuti (tra cui anche la data di emissione), il Sig. non Pt_1 aveva altro mezzo per contestare la regolarità del protesto, se non proporre la querela. Infine, richiama la motivazione della sentenza n. 2790/2022 emessa in data 18/03/2022 del Tribunale di Napoli, che in un caso analogo, dopo aver - anch'essa - richiamato la differenza tra riempimento absque pactis e riempimento contra pacta, osserva che “… dalla difesa delle parti è emersa l'esistenza di accordi fra le stesse in base a pregressi rapporti commerciali, ma non è emersa l'esistenza di un accordo per l'eventuale successivo riempimento degli assegni asseritamente consegnati in bianco, anche perché il “Omissis” contesta questa circostanza, con conseguente ammissibilità della querela…”. La sentenza citata viene richiamata anche nella parte in cui argomenta che “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato (…) è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. Del 21/12/1933 n. 1736 (....) Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (…) In conclusione, la querela di falso proposta da “ è ammissibile ed accoglibile poiché non è stata provata Pt_2
l'esistenza di un patto di riempimento e, anche nell'ipotesi di sussistenza dello stesso, un tale patto sarebbe da considerarsi nullo perchè contrario a norme imperative di legge” .
L'appellante assume che il caso in esame sarebbe sovrapponibile a quello analizzato dal giudice napoletano “… per cui l'inammissibilità della querela di falso affermata dalla Sentenza impugnata è erronea ed infondata in fatto ed in diritto, essendo avvenuto il riempimento in assenza di patti, assenza a cui va equiparata l'eventuale e non provata presenza di un patto di riempimento che andava comunque considerato nullo per violazione di legge.
Si è costituto l'appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza dello tesso.
Deduce, in particolare, che l'impugnazione si sofferma sulla inidoneità degli assegni a costituire titoli esecutivi, ma si occupa solo marginalmente dell'ammissibilità della querela di falso.
Quanto al riferimento alla pronuncia del Tribunale di Napoli, osserva che il caso è diverso da quello oggetto della presenta controversia, perché in quella circostanza era stata proposta una opposizione a precetto e perché il giudice aveva accertato che, contrariamente a quanto asserito dall'opposto, la grafia non apparteneva per intero all'opponente.
Aggiunge che l'attore non ha provato che vi sia stato un abusivo riempimento del titolo da parte del e, comunque, non ha impugnato la pronuncia di primo grado con cui è stata giudicata CP_1 inammissibile la prova testimoniale sul punto.
Dopo alcun rinvii, all'udienza del 9 dicembre 2024, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12 giugno 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Poiché nessuna delle parti aveva depositato note scritte nel termine assegnato, la causa veniva rinviata all'udienza del 16 ottobre 2025. Parte appellante depositava note scritte.
Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Presidente istruttore, riservava di riferire al Collegio.
La camera di consiglio si teneva il 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' opportuno premettere che, con l'atto di citazione di primo grado, l' proponeva querela di Pt_1 falso, in via principale, degli assegni in contestazione, assumendo di averli soltanto firmati in bianco, senza compilarli nelle loro parti essenziali, e di averli consegnati al a garanzia del pagamento CP_1 di una fornitura di merci, in relazione alla quale lo stesso si era poi rifiutato di emettere CP_1 regolare fattura.
Costituendosi in giudizio, il riconosceva di essere stato egli stesso a compilare quei titoli, CP_1 sostenendo, però, di averlo fatto nell'immediatezza della consegna degli stessi da parte dell' e Pt_1 in presenza di quest'ultimo, in virtù di una prassi consolidata tra le parti, secondo cui egli era solito compilare gli assegni in presenza dell'attore, il quale li firmava dopo averli ben visionati. Tale versione è stata contraddetta dall' , già in primo grado, e poi nell'atto di appello, ove si legge Pt_1 che i titoli “…erano stati rilasciati a garanzia del futuro pagamento della merce con il preciso impegno, contrario a quello addotto dal convenuto, a non essere compilati. Chiariva, ancora, che la prassi consolidatasi tra le parti consisteva, su espressa richiesta del nel rilascio da parte di CP_1 esso attore di assegni firmati in bianco a garanzia delle forniture di merce per la stagione successiva effettuate dal “assegni che venivano poi riempiti dallo stesso sig. nel momento in cui CP_1 Pt_1 si concordava di dare luogo ai pagamenti”.
Dunque, anche se non si intendesse dar credito alla versione dei fatti offerta dal secondo cui CP_1 gli assegni venivano firmati dall' e compilati contestualmente dallo stesso la stessa, Pt_1 CP_1 diversa ricostruzione proposta dall'attore prospetta l'esistenza di un accordo tra le due parti, che prevedeva “… il preciso impegno, contrario a quello addotto dal convenuto, a non essere compilati
…”.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, avendo correttamente affermato che “… un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo (ad esempio: “sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi”); sia un contenuto negativo (ad esempio: “sul documento non dovrà essere apposta nessuna data”).
Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (Cass. civ., sez. 3, n. 899/2018).
La soluzione adottata dal giudice di primo grado è pienamente conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in essa richiamato, con cui si è statuito che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 899 del 17/01/2018; conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024).
Dunque, essendosi allegato da parte dello stesso attore che tra le parti vi sarebbe stato un accordo con cui il si obbligava a non completare i titoli sottoscritti e consegnatigli da , questi non CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto proporre una querela di falso, strumento processuale non idoneo a dimostrare la propria tesi, perché finalizzato a far accertare la falsità materiale del documento, nella specie insussistente secondo la stessa versione dei fatti fornita dall'attore.
Corretta è pure la decisione di considerare inammissibili le ulteriori domande, in quanto dipendenti dall'ammissibilità della querela di falso, in assenza della quale non è neppure possibile provvedere ad accertamenti istruttori volti a verificare quale delle due versioni dei fatti rese rispettivamente dalle parti fosse veritiera: se cioè la prassi fra i due fosse che gli assegni venissero firmati in bianco e consegnati al per poi essere compilati dallo stesso al momento del pagamento, come CP_1 Pt_1 sostiene l'appellante, oppure se i titoli venissero firmati dall' e compilati contestualmente dal Pt_1
come afferma quest'ultimo. CP_1
Nell'impossibilità di procedere ad accertamenti istruttori volti a verificare quale delle due ricostruzioni dei fatti sia veritiera, non è possibile neppure esperire alcuna verifica riguardante il motivo con cui si eccepisce la nullità degli assegni per illiceità del patto di riempimento, peraltro tardivamente allegato dall'attore, giacché tale eccezione e lo stesso potere di rilievo d'ufficio del giudice dipendono dall'accertamento di una circostanza (quella che vorrebbe gli assegni formati in bianco e riempiti dall' a distanza di tempo) che non risulta provata. Pt_1
Al riguardo, occorre infatti rammentare che non sarebbe ammissibile compiere accertamenti istruttori finalizzati a verificare i presupposti per la nullità così come denunciata, sia pure rilevabile d'ufficio. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332 - 01)
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversia di bassa complessità, decisa sulla base di un unico motivo di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
Sulla liquidazione delle spese non influisce il fatto che l'appellante sia stato ammesso al gratuito patrocinio, trattandosi della parte soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 508/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti, c/so Matteotti n. 153, nello studio C.F._1 dell'Avv. Antonietta Privitera del Foro di Messina, cod. fisc. , dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC e al numero di fax 0941/362018, espone quanto segue Email_1 appellante
e
(c.f. e P.IVA ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 P.IVA_1
(Me) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16, presso lo studio dell'Avv. Tindaro Giusto (C.F.: ), PEC: C.F._4
tel 0941-240223 fax 0941-240987) che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare la Sentenza n. 3/2023 dal Tribunale Collegiale di Patti,
Sezione Civile, composto dai Magistrati Dott. Mario Samperi (Presidente), Dott.ssa Rossella Busacca (Giudice) e Dott. Gianluca Antonio Peluso (Giudice relatore ed estensore) nell'ambito del Giudizio R.G. n. 739/2017, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali dei documenti impugnati di falso, i quale sono detenuti dal convenuto;
B) In via istruttoria disporre C.T.U. sugli assegni indicati in premessa al fine di accertarne la falsità; C) Accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle parti delle scritture che riguardano la data ed il luogo di emissione, l'importo in cifre, l'importo in lettere e l'indicazione del beneficiario;
D) Ordinare la cancellazione delle suddette parti dagli originali dei documenti impugnati;
E) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulli e/o inesistenti e/o annullabili i titoli indicati in premessa;
F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di Giudizio.
Per l'appellato:
A) Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis.
B) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante.
NEL MERITO: contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
1) Rigettare, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate, tutte le domande proposte dal Signor . Pt_1
2) Conseguentemente condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6/04/2017, proponeva querela di falso in relazione Parte_1
a taluni assegni bancari, tratti sul conto corrente allo stesso intestato e acceso presso la Banca di Credito Siciliano - agenzia di Patti- che risultavano emessi in favore di e, in CP_1 particolare, in relazione agli assegni n. 0772947952-10 di € 9.500,00 emesso in data 19/10/16; n. 0772947954-12 di € 10.000,00 emesso in data 19/10/16; n. 0772947955-00 di € 10.000,00 emesso in data 11/08/2016; n. 0772947957-02 di € 2.000,00 emesso in data 07/07/2016; n. 0772947958-03 di
€ 2.000,00 emesso in data 14/07/2016 e n. 0772947960-05 di € 2.000,00 emesso in data 28/07/2016.
Costituitosi in giudizio, ammetteva di aver compilato di pugno gli assegni in CP_1 questione, aggiungendo, però, che gli assegni erano firmati per prassi dal sig. e compilati Pt_1 immediatamente ed in sua presenza dal sig. e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. CP_1
Dopo aver rigettato, per inammissibilità e infondatezza, le istanze istruttorie avanzate dall'attore, con la sentenza impugnata giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso e ogni altra domanda proposta in dipendenza dell'accoglimento della querela di falso. Nella parte motiva, dopo aver puntualizzato che essa era stata proposta in via principale, ex art. 221 c.p.c., la sentenza muove dal principio, già enunciato nell'ordinanza del 24 giugno 2019, secondo cui
“Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore”.
Ciò premesso, essendo pacifico che i titoli erano stati sottoscritti dall'attore, come dallo stesso dichiarato e ammesso dal convenuto, mentre era controversa la conformità del riempimento della scrittura rispetto a quanto pattuito, la sentenza si dedica a una ampia illustrazione della differenza tra il riempimento absque pactis e il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno), per come prima enunciata, precisando che un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo, sia un contenuto negativo.
Nell'uno, come nell'altro caso – prosegue la sentenza - il sottoscrittore e il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta, sia essa positiva o negativa, con la conseguenza che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.
Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza rileva che, avendo dedotto il querelante che il riempimento degli assegni sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo intervenuto a garanzia del pagamento di una fornitura di merce, la proposta querela di falso è inammissibile.
L'inammissibilità della querela di falso si riverbera su tutte le altre domande avanzate in citazione da
, siccome dipendenti dall'accoglimento della domanda principale (vedi quelle di cui Parte_1 alle lettere C, D e E dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Le spese sono state poste a carico dell'attore soccombente.
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
L'appellante premette un'ampia illustrazione della funzione e dell'oggetto della querela di falso, assumendo che, di fronte alla probabile azione esecutiva da parte del e alla elevazione di un CP_1 protesto, l'unico mezzo a sua disposizione per far valere la falsità degli assegni era la stessa querela di falso.
Precisa che la data di emissione era stata apposta dal e non dall' , per come dallo stesso CP_1 Pt_1 confessato, motivo per cui in realtà non poteva essere elevato il protesto per mancanza di autorizzazione, in quanto la data apposta non corrispondeva in alcun modo a quella effettiva in cui il titolo era uscito dalla disponibilità e dal controllo del soggetto emittente: ma facendo l'assegno prova, fino a querela di falso, dei dati in esso contenuti (tra cui anche la data di emissione), il Sig. non Pt_1 aveva altro mezzo per contestare la regolarità del protesto, se non proporre la querela. Infine, richiama la motivazione della sentenza n. 2790/2022 emessa in data 18/03/2022 del Tribunale di Napoli, che in un caso analogo, dopo aver - anch'essa - richiamato la differenza tra riempimento absque pactis e riempimento contra pacta, osserva che “… dalla difesa delle parti è emersa l'esistenza di accordi fra le stesse in base a pregressi rapporti commerciali, ma non è emersa l'esistenza di un accordo per l'eventuale successivo riempimento degli assegni asseritamente consegnati in bianco, anche perché il “Omissis” contesta questa circostanza, con conseguente ammissibilità della querela…”. La sentenza citata viene richiamata anche nella parte in cui argomenta che “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato (…) è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. Del 21/12/1933 n. 1736 (....) Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (…) In conclusione, la querela di falso proposta da “ è ammissibile ed accoglibile poiché non è stata provata Pt_2
l'esistenza di un patto di riempimento e, anche nell'ipotesi di sussistenza dello stesso, un tale patto sarebbe da considerarsi nullo perchè contrario a norme imperative di legge” .
L'appellante assume che il caso in esame sarebbe sovrapponibile a quello analizzato dal giudice napoletano “… per cui l'inammissibilità della querela di falso affermata dalla Sentenza impugnata è erronea ed infondata in fatto ed in diritto, essendo avvenuto il riempimento in assenza di patti, assenza a cui va equiparata l'eventuale e non provata presenza di un patto di riempimento che andava comunque considerato nullo per violazione di legge.
Si è costituto l'appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza dello tesso.
Deduce, in particolare, che l'impugnazione si sofferma sulla inidoneità degli assegni a costituire titoli esecutivi, ma si occupa solo marginalmente dell'ammissibilità della querela di falso.
Quanto al riferimento alla pronuncia del Tribunale di Napoli, osserva che il caso è diverso da quello oggetto della presenta controversia, perché in quella circostanza era stata proposta una opposizione a precetto e perché il giudice aveva accertato che, contrariamente a quanto asserito dall'opposto, la grafia non apparteneva per intero all'opponente.
Aggiunge che l'attore non ha provato che vi sia stato un abusivo riempimento del titolo da parte del e, comunque, non ha impugnato la pronuncia di primo grado con cui è stata giudicata CP_1 inammissibile la prova testimoniale sul punto.
Dopo alcun rinvii, all'udienza del 9 dicembre 2024, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12 giugno 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Poiché nessuna delle parti aveva depositato note scritte nel termine assegnato, la causa veniva rinviata all'udienza del 16 ottobre 2025. Parte appellante depositava note scritte.
Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Presidente istruttore, riservava di riferire al Collegio.
La camera di consiglio si teneva il 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' opportuno premettere che, con l'atto di citazione di primo grado, l' proponeva querela di Pt_1 falso, in via principale, degli assegni in contestazione, assumendo di averli soltanto firmati in bianco, senza compilarli nelle loro parti essenziali, e di averli consegnati al a garanzia del pagamento CP_1 di una fornitura di merci, in relazione alla quale lo stesso si era poi rifiutato di emettere CP_1 regolare fattura.
Costituendosi in giudizio, il riconosceva di essere stato egli stesso a compilare quei titoli, CP_1 sostenendo, però, di averlo fatto nell'immediatezza della consegna degli stessi da parte dell' e Pt_1 in presenza di quest'ultimo, in virtù di una prassi consolidata tra le parti, secondo cui egli era solito compilare gli assegni in presenza dell'attore, il quale li firmava dopo averli ben visionati. Tale versione è stata contraddetta dall' , già in primo grado, e poi nell'atto di appello, ove si legge Pt_1 che i titoli “…erano stati rilasciati a garanzia del futuro pagamento della merce con il preciso impegno, contrario a quello addotto dal convenuto, a non essere compilati. Chiariva, ancora, che la prassi consolidatasi tra le parti consisteva, su espressa richiesta del nel rilascio da parte di CP_1 esso attore di assegni firmati in bianco a garanzia delle forniture di merce per la stagione successiva effettuate dal “assegni che venivano poi riempiti dallo stesso sig. nel momento in cui CP_1 Pt_1 si concordava di dare luogo ai pagamenti”.
Dunque, anche se non si intendesse dar credito alla versione dei fatti offerta dal secondo cui CP_1 gli assegni venivano firmati dall' e compilati contestualmente dallo stesso la stessa, Pt_1 CP_1 diversa ricostruzione proposta dall'attore prospetta l'esistenza di un accordo tra le due parti, che prevedeva “… il preciso impegno, contrario a quello addotto dal convenuto, a non essere compilati
…”.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, avendo correttamente affermato che “… un accordo sul riempimento può avere sia un contenuto positivo (ad esempio: “sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi”); sia un contenuto negativo (ad esempio: “sul documento non dovrà essere apposta nessuna data”).
Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (Cass. civ., sez. 3, n. 899/2018).
La soluzione adottata dal giudice di primo grado è pienamente conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in essa richiamato, con cui si è statuito che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 899 del 17/01/2018; conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024).
Dunque, essendosi allegato da parte dello stesso attore che tra le parti vi sarebbe stato un accordo con cui il si obbligava a non completare i titoli sottoscritti e consegnatigli da , questi non CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto proporre una querela di falso, strumento processuale non idoneo a dimostrare la propria tesi, perché finalizzato a far accertare la falsità materiale del documento, nella specie insussistente secondo la stessa versione dei fatti fornita dall'attore.
Corretta è pure la decisione di considerare inammissibili le ulteriori domande, in quanto dipendenti dall'ammissibilità della querela di falso, in assenza della quale non è neppure possibile provvedere ad accertamenti istruttori volti a verificare quale delle due versioni dei fatti rese rispettivamente dalle parti fosse veritiera: se cioè la prassi fra i due fosse che gli assegni venissero firmati in bianco e consegnati al per poi essere compilati dallo stesso al momento del pagamento, come CP_1 Pt_1 sostiene l'appellante, oppure se i titoli venissero firmati dall' e compilati contestualmente dal Pt_1
come afferma quest'ultimo. CP_1
Nell'impossibilità di procedere ad accertamenti istruttori volti a verificare quale delle due ricostruzioni dei fatti sia veritiera, non è possibile neppure esperire alcuna verifica riguardante il motivo con cui si eccepisce la nullità degli assegni per illiceità del patto di riempimento, peraltro tardivamente allegato dall'attore, giacché tale eccezione e lo stesso potere di rilievo d'ufficio del giudice dipendono dall'accertamento di una circostanza (quella che vorrebbe gli assegni formati in bianco e riempiti dall' a distanza di tempo) che non risulta provata. Pt_1
Al riguardo, occorre infatti rammentare che non sarebbe ammissibile compiere accertamenti istruttori finalizzati a verificare i presupposti per la nullità così come denunciata, sia pure rilevabile d'ufficio. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332 - 01)
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversia di bassa complessità, decisa sulla base di un unico motivo di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
Sulla liquidazione delle spese non influisce il fatto che l'appellante sia stato ammesso al gratuito patrocinio, trattandosi della parte soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)