Art. 3.
I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalita' corrisposti.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.
I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalita' corrisposti.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.