Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12686 del 2025, proposto da
“ Alto Valore ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Luzza e GI Scavuzzo, con domicilio eletto presso lo studio GI Scavuuzzo in Roma, via Germanico n. 24;
contro
Comune di Fiano Romano (RM), non costituito in giudizio;
nei confronti
“ Leopard Group ” S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza inviata tramite PEC con i relativi allegati dalla ricorrente in data 16/11/2024, con la quale si formulava espressa richiesta per l'approvazione di un progetto unitario ai sensi dell'art. 11 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Fiano Romano, approvato con delibera C.C. n. 50 del 07/12/17,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. GI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso ritualmente proposto ai sensi degli artt. 30, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., parte ricorrente avversava il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi in ordine alla propria istanza inviata a mezzo di posta elettronica certificata il 16 novembre 2024;
- in via di fatto, essa esponeva di essere un’agenzia di comunicazione operante nel territorio regionale e di aver interesse ad espandere il perimetro della propria attività anche nel Comune di Fiano Romano e che a tal fine, con la sopra indicata missiva, inviava a quell’amministrazione locale un progetto unitario – redatto ai sensi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) approvato con delibera consiliare n. 50 del 7 dicembre 2017 – chiedendo l’autorizzazione all’installazione di quattro impianti pubblicitari senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- in diritto, essa censurava il contegno omissivo serbato dall’amministrazione resistente in quanto asseritamente lesivo, da una parte, dell’art. 11 del P.G.I.P. (che attribuisce anche ai privati la facoltà di proporre progetti unitari per l’installazione di impianti pubblicitari, con connesso obbligo per l’amministrazione comunale di esaminarli, esclusa la formazione tacita del titolo abilitativo secondo il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990) e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione (che, all’art. 15, assegna 30 giorni di tempo all’amministrazione per approvare l’autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale) e, dall’altra, degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. (lamentando, appunto, l’illegittimità dell’inerzia del Comune di Fiano Romano protrattasi per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda);
- si concludeva il ricorso con la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata e con la conseguente domanda di condanna della medesima a provvedere in ordine alla propria istanza con un provvedimento espresso entro un termine determinato, con richiesta di nomina, in caso di persistente inottemperanza, del Commissario ad acta ;
- il Comune di Fiano Romano non partecipava all’odierno giudizio;
- in vista della discussione del gravame in udienza camerale, parte ricorrente depositava nota con la quale, in considerazione dell’avvio, medio tempore avvenuto, del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione in questione, manifestava la propria, sopravvenuta, carenza di interesse alla decisione del ricorso;
alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, l’affare passava in decisione.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., l’impugnazione proposta dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso, senza che il giudice possa entrare nel merito della controversia e dovendo egli anzi, in ossequio al principio dispositivo, prendere atto della dichiarazione resa;
- la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato impedisce di pronunciare in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
GI HE, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HE | LA LA |
IL SEGRETARIO