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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1814/2024
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. TO PA è comparso l'Avv. TO Materazzi per l'attore, il quale si riporta ai propri atti e documenti ed insiste per il rigetto dell'eccezione preliminare formulata da controparte. Per il convenuto è presente l'avv. Teresa Lucio in sostituzione dell'avv. Fabio Fasano, la quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e da ultimo alle note conclusionali del 24.11.2025, impugna e contesta integralmente le note avversarie, insiste nell'eccezione preliminare ed assorbente del difetto di competenza del Tribunale di Terni in favore del collegio arbitrale già indicato in comparsa, insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con espressa rinuncia alla distrazione delle spese e competenze di lite e come di seguito trascritte: in via preliminare e assorbente dichiarare ai sensi dell'art.38 cpc il difetto di competenza del tribunale di Terni in ragione della clausola compromissoria in atti, in subordine rigettare e avverse domande infondate in fatto e in diritto per i motivi in comparsa, in via ulteriormente gradata ridurre a più equa misura l'avversa domanda per i motivi di cui in comparsa, con vittoria di spese e competenze di lite e chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che i procuratori delle parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata allo stesso, della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito trascritti.
IL GOP
TO PA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO d TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO PA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1814/2024 R.G. Affari Civili
TRA
Partita IVA , in persona dell'Amministratore Sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TO Materazzi in virtù di delega in atti e Parte_2 con domicilio eletto presso il suo studio legale in Terni, Via Visciotti n. 1
-attrice
E
P. IVA , Cod. Fisc. , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fasano con domicilio eletto presso il riferito procuratore, giusta procura in atti.
-convenuta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali. pagina 2 di 8 Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare risolto, per le ragioni di cui in premessa, il contratto intercorso tra la e la CP_1
e condannare, conseguentemente, la società convenuta al pagamento, a titolo di Parte_1 rimborso, in favore della società attrice, della somma di euro 21.710,00, oltre IVA su €. 19.591,00, e gli interessi compensativi, nonchè al risarcimento del danno quantificabile, anche in via equitativa, e salvo diversa ed anche maggiore determinazione a seguito degli incombenti istruttori che verranno disposti, in euro 3.000,00 “; parte attrice, riferiva che, avendo la necessità di implementare ed ottimizzare le procedure di collegamento ed archiviazione dei diversi file rappresentativi dei documenti utilizzati nei vari settori amministrativi (magazzino, contabilità, ecc.), alla fine del
2022 si rivolgeva alla società specializzata nel settore dei software gestionali CP_1 per le aziende;
che nel corso di un incontro tenutosi presso la sede della società attrice nel dicembre 2022, la ditta convenuta forniva espresse rassicurazioni sulla possibilità di soddisfare le necessità esposte ed a tal fine consigliava l'acquisto di specifici software ed hardware, con un pacchetto di ore per assistenza e formazione;
che la in Parte_1
data 28.12.2022, seguendo tali consigli, provvedeva ad acquistare per il prezzo complessivo di euro 15.929,00 oltre IVA;
che sin dai primi incontri con il tecnico della Sig. Controparte_1
esperto dei programmi MS, si manifestavano delle difficoltà nel Persona_1
soddisfare le esigenze operative;
che, alla fine di agosto del 2023, nel corso di un incontro con della ditta convenuta, lo stesso confermava ed assicurava nuovamente il Testimone_1
buon esito dell'intervento, per il quale sarebbe stato necessario l'ulteriore acquisto, comunque oneroso, di un nuovo PC ed una nuova postazione di lavoro;
che, a seguito di diversi interventi, il tecnico Sig. rilevava l'impossibilità del funzionamento delle Persona_1
soluzioni proposte dal per conto della per il fatto che i programmi Tes_1 CP_1 pagina 3 di 8 acquistati non erano in grado di “comunicare” con il programma in uso alla società attrice;
; che gli impiegati amministrativi della continuavano d operare come in Parte_1
passato, e cioè ad essere costretti ad archiviare separatamente, e senza alcun collegamento tra loro, che sarebbe stato utile per velocizzare le necessarie verifiche delle varie rispondenze, le fatture ed i diversi, spesso numerosi, documenti di trasporto della merce nelle stesse elencata.
si costituiva in giudizio così concludendo:” IN VIA PRELIMINARE ED Controparte_1
ASSORBENTE: dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il difetto di competenza del Tribunale di Terni, per essere la controversia deferita in arbitrato, in ragione della clausola compromissoria indicata in atti;
2) IN SUBORDINE: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, ridurre a più equa misura l'avversa domanda per i motivi esposti in comparsa”; contestava, parte convenuta, in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto la presente controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un collegio arbitrale, in virtù del “Modulo d'Ordine (MD209)” sottoscritto dalle parti in data 28/12/2022, dove l'art. 19 (al punto 2) delle Condizioni Generali, stabilisce che: “Qualsiasi controversia inerente al, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto”; che controparte si era rivolta alla società al fine di archiviare congiuntamente e collegare visivamente tra loro le CP_1
fatture ed i documenti di trasporto delle merci nelle stesse elencate;
che proponeva, CP_1
la fornitura di beni software ed hardware oltre servizi di assistenza e formazione;
che dava esecuzione alle attività a proprio carico consegnando, installando e CP_1
configurando i beni hardware e software, MS compreso, oggetto di fornitura ed aveva messo a disposizione il proprio servizio di assistenza, nonché i relativi aggiornamenti;
che, in data 31/01/2023, venivano consegnati a controparte i beni software ed hardware contrattualizzati;
che procedeva all'attivazione di TS Pay al collegamento ed alla CP_1 configurazione del server Lenovo e del software Windows 2019 con annesso collaudo positivo e all'installazione e configurazione del server SQL per MS;
che con specifico riferimento al software MS, procedeva all'installazione su nuovo server ad attività CP_1 di analisi, alla configurazione, in particolare sulla gestione di fatture e bolle, alla formazione sia sull'archiviazione delle fatture con annessa verifica della configurazione su bolle e fatture pagina 4 di 8 dei fornitori sia sul caricamento, archiviazione e ricerca delle bolle sul MS con annesse verifiche positive;
forniva, altresì, tutte le soluzioni operative per ogni questione CP_1
avanzata da controparte;
che il programma MS era funzionante ed era stato regolarmente consegnato, installato e configurato oltre che collegato sia al gestionale Lynfa e sia agli ulteriori beni hardware acquistati da controparte;
che l'interazione tra MS e Lynfa era del tutto operativa sulla scorta delle funzionalità di entrambi i programmi che dovevano essere attivate secondo specifiche modalità operative e procedure di utilizzo;
che le asserite difficoltà operative riscontrate da erano dipese esclusivamente dalle procedure di Parte_1 lavoro e dalle modalità di utilizzo dei programmi in questione che controparte non aveva adeguato alle caratteristiche e funzionalità dei riferiti programmi;
che in fase di configurazione del programma MS emergeva come gli addetti di controparte non utilizzassero il gestionale Lynfa in modo da permettere al MS di agganciare le bolle fornitori alle correlate fatture;
che il programma MS era funzionante ed integrabile al gestionale
Lynfa secondo le modalità operative e le funzionalità proprie dei riferiti programmi e che le difficoltà operative riscontrate da controparte erano state unicamente originate dalle inidonee procedure di lavoro ed utilizzo che controparte non aveva mai voluto adeguare nonostante le continue indicazioni fornite dai tecnici di che la richiesta di risarcimento dei danni CP_1
era del tutto infondata poiché erano gli stessi presupposti avversamente dedotti ad essere manchevoli.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 3.7.2025, vista l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla società convenuta per esistenza della clausola arbitrale di cui al punto 19 del contratto oggetto di causa, il giudice rinviava all'udienza di discussione. All'udienza del 5.12.2025, lo scrivente
Giudice Monocratico, subentrato al precedente sin dall'udienza del 15.7.2025, tratteneva la causa in decisione.
Da subito, si rileva la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di competenza in ragione della esistente clausola compromissoria.
Infatti, l'art 19 rubricato: “Legge applicabile e foro esclusivamente competente”, a pag.6 delle
“condizioni generali del contratto utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione” (sub doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) recita: «qualsiasi controversia pagina 5 di 8 inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt.633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di
Milano, che deciderà secondo diritto».
Nel “Modulo d'Ordine (MD209)” del 28/12/2022 (sub doc. 1 pag. 1, del fascicolo di parte attrice), il richiamo all'art. 19 delle Condizioni Generali, riportato per la sottoscrizione in forma specifica ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., reca l'esplicito riferimento a
“legge applicabile e clausola compromissoria”, escludendo ogni carattere vessatorio della suddetta clausola atteso che la stessa è stata indicata unitamente ad altre clausole, le quali, complessivamente, oltre ad essere numerate riportano l'indicazione sommaria del loro contenuto. Al riguardo, la Suprema Corte (ord. n.4126/2024) ha precisato: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla
"durata dell'accordo").”
Inoltre, viene facilitata la conoscenza delle anzidette condizioni generali contrattuali con espresso link di collegamento (https://www.camera-arbitrale.it/it/index.php).
Ne consegue che l'operatività della clausola compromissoria in argomento era facilmente conoscibile con i criteri dell'ordinaria diligenza, da parte dell'attrice.
Occorre verificare il tipo di arbitrato espresso dalla clausola compromissoria fatta valere dalla parte convenuta.
Com'è noto, l'arbitrato può essere rituale o irrituale. Entrambi sono espressioni di un unico fenomeno negoziale, alternativo al ricorso al giudice ordinario e si differenzierebbero tra di essi solamente in quanto attraverso l'arbitrato rituale le parti intendono ottenere effetti esecutivi e attraverso quello irrituale esse intendono ottenere effetti solo negoziali ossia, non un lodo ma un contratto. pagina 6 di 8 Per la Cassazione (sentenza n. 6909/2015) in tema di interpretazione della clausola compromissoria, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Ciò posto, la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell'arbitrato non può prescindere da un'attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Deve ricordarsi tuttavia che - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dominante (secondo l'indirizzo costante della Cassazione, cfr. per ultimo, Cass. ord. n.
39437/21), l'indagine dell'interprete non può fermarsi alla superficie delle espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale che ad essa sottende.
Nel caso di specie, la clausola della scrittura privata (art. 19) dispone: “qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt.633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto”. Eventuale controversia in merito all'applicazione dell' accordo si muove certamente nel senso della ritualità atteso che nella clausola compare espressione quale “deciderà secondo diritto”, che, pertanto, sembrerebbe suggerire il rinvio all'esercizio di una giurisdizione privata (rectius arbitrato rituale), con la presenza di regole volte a disciplinare i poteri degli arbitri con la previsione di rinvio al codice di procedura civile anche per quanto riguarda il procedimento da seguire e le regole di decisione, sono indici di una volontà non meramente derogatoria al codice di rito e alla giurisdizione ordinaria avente la serietà e la forza di dar luogo ad una risoluzione giurisdizionale (seppur privata) della controversia.
La clausola arbitrale in questione va qualificata, pertanto, come arbitrato rituale, con il rinvio all'esercizio di una giurisdizione privata, e si mette in luce la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l'applicabilità al caso che ci occupa;
la controversia ha, infatti, ad oggetto pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dal contratto di fornitura prodotti software, per la cui risoluzione le parti hanno rinunciato ad adire l'autorità giudiziaria in favore dell'arbitrato.
Quindi, sussistono i presupposti per dichiarare la competenza dell'arbitro e l'incompetenza del Tribunale adito assorbendo ogni altra questione prospettata dalle parti rispetto al merito della pretesa creditoria avanzata. pagina 7 di 8 Infine, si ritiene opportuno precisare che la presente pronuncia è emessa con la forma della sentenza in condivisione dalla giurisprudenza di merito, secondo cui i rapporti tra giudice statale e giudice privato (arbitro), vanno inquadrati come questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato non è altro che una pronuncia di difetto di giurisdizione (vds. sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 22 Giugno 2010).
Accertato, dunque, il difetto di competenza di questo Tribunale, ne deriva, per la ragione "più liquida" indicata, da ritenere assorbita ogni altra domanda.
La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate e la assoluta opinabilità della decisione nel merito suggeriscono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. TO PA in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la propria incompetenza rispetto alla pretesa azionata in giudizio essendo la cognizione della stessa devoluta ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali del contratto relativo al Modulo d'Ordine (MD209)” del 28/12/2022 intercorso tra le parti.
2) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 5 dicembre 2025
Il Gop
TO PA
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1814/2024
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. TO PA è comparso l'Avv. TO Materazzi per l'attore, il quale si riporta ai propri atti e documenti ed insiste per il rigetto dell'eccezione preliminare formulata da controparte. Per il convenuto è presente l'avv. Teresa Lucio in sostituzione dell'avv. Fabio Fasano, la quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e da ultimo alle note conclusionali del 24.11.2025, impugna e contesta integralmente le note avversarie, insiste nell'eccezione preliminare ed assorbente del difetto di competenza del Tribunale di Terni in favore del collegio arbitrale già indicato in comparsa, insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione con espressa rinuncia alla distrazione delle spese e competenze di lite e come di seguito trascritte: in via preliminare e assorbente dichiarare ai sensi dell'art.38 cpc il difetto di competenza del tribunale di Terni in ragione della clausola compromissoria in atti, in subordine rigettare e avverse domande infondate in fatto e in diritto per i motivi in comparsa, in via ulteriormente gradata ridurre a più equa misura l'avversa domanda per i motivi di cui in comparsa, con vittoria di spese e competenze di lite e chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che i procuratori delle parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata allo stesso, della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito trascritti.
IL GOP
TO PA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO d TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO PA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1814/2024 R.G. Affari Civili
TRA
Partita IVA , in persona dell'Amministratore Sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TO Materazzi in virtù di delega in atti e Parte_2 con domicilio eletto presso il suo studio legale in Terni, Via Visciotti n. 1
-attrice
E
P. IVA , Cod. Fisc. , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fasano con domicilio eletto presso il riferito procuratore, giusta procura in atti.
-convenuta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali. pagina 2 di 8 Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare risolto, per le ragioni di cui in premessa, il contratto intercorso tra la e la CP_1
e condannare, conseguentemente, la società convenuta al pagamento, a titolo di Parte_1 rimborso, in favore della società attrice, della somma di euro 21.710,00, oltre IVA su €. 19.591,00, e gli interessi compensativi, nonchè al risarcimento del danno quantificabile, anche in via equitativa, e salvo diversa ed anche maggiore determinazione a seguito degli incombenti istruttori che verranno disposti, in euro 3.000,00 “; parte attrice, riferiva che, avendo la necessità di implementare ed ottimizzare le procedure di collegamento ed archiviazione dei diversi file rappresentativi dei documenti utilizzati nei vari settori amministrativi (magazzino, contabilità, ecc.), alla fine del
2022 si rivolgeva alla società specializzata nel settore dei software gestionali CP_1 per le aziende;
che nel corso di un incontro tenutosi presso la sede della società attrice nel dicembre 2022, la ditta convenuta forniva espresse rassicurazioni sulla possibilità di soddisfare le necessità esposte ed a tal fine consigliava l'acquisto di specifici software ed hardware, con un pacchetto di ore per assistenza e formazione;
che la in Parte_1
data 28.12.2022, seguendo tali consigli, provvedeva ad acquistare per il prezzo complessivo di euro 15.929,00 oltre IVA;
che sin dai primi incontri con il tecnico della Sig. Controparte_1
esperto dei programmi MS, si manifestavano delle difficoltà nel Persona_1
soddisfare le esigenze operative;
che, alla fine di agosto del 2023, nel corso di un incontro con della ditta convenuta, lo stesso confermava ed assicurava nuovamente il Testimone_1
buon esito dell'intervento, per il quale sarebbe stato necessario l'ulteriore acquisto, comunque oneroso, di un nuovo PC ed una nuova postazione di lavoro;
che, a seguito di diversi interventi, il tecnico Sig. rilevava l'impossibilità del funzionamento delle Persona_1
soluzioni proposte dal per conto della per il fatto che i programmi Tes_1 CP_1 pagina 3 di 8 acquistati non erano in grado di “comunicare” con il programma in uso alla società attrice;
; che gli impiegati amministrativi della continuavano d operare come in Parte_1
passato, e cioè ad essere costretti ad archiviare separatamente, e senza alcun collegamento tra loro, che sarebbe stato utile per velocizzare le necessarie verifiche delle varie rispondenze, le fatture ed i diversi, spesso numerosi, documenti di trasporto della merce nelle stesse elencata.
si costituiva in giudizio così concludendo:” IN VIA PRELIMINARE ED Controparte_1
ASSORBENTE: dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il difetto di competenza del Tribunale di Terni, per essere la controversia deferita in arbitrato, in ragione della clausola compromissoria indicata in atti;
2) IN SUBORDINE: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, ridurre a più equa misura l'avversa domanda per i motivi esposti in comparsa”; contestava, parte convenuta, in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto la presente controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un collegio arbitrale, in virtù del “Modulo d'Ordine (MD209)” sottoscritto dalle parti in data 28/12/2022, dove l'art. 19 (al punto 2) delle Condizioni Generali, stabilisce che: “Qualsiasi controversia inerente al, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto”; che controparte si era rivolta alla società al fine di archiviare congiuntamente e collegare visivamente tra loro le CP_1
fatture ed i documenti di trasporto delle merci nelle stesse elencate;
che proponeva, CP_1
la fornitura di beni software ed hardware oltre servizi di assistenza e formazione;
che dava esecuzione alle attività a proprio carico consegnando, installando e CP_1
configurando i beni hardware e software, MS compreso, oggetto di fornitura ed aveva messo a disposizione il proprio servizio di assistenza, nonché i relativi aggiornamenti;
che, in data 31/01/2023, venivano consegnati a controparte i beni software ed hardware contrattualizzati;
che procedeva all'attivazione di TS Pay al collegamento ed alla CP_1 configurazione del server Lenovo e del software Windows 2019 con annesso collaudo positivo e all'installazione e configurazione del server SQL per MS;
che con specifico riferimento al software MS, procedeva all'installazione su nuovo server ad attività CP_1 di analisi, alla configurazione, in particolare sulla gestione di fatture e bolle, alla formazione sia sull'archiviazione delle fatture con annessa verifica della configurazione su bolle e fatture pagina 4 di 8 dei fornitori sia sul caricamento, archiviazione e ricerca delle bolle sul MS con annesse verifiche positive;
forniva, altresì, tutte le soluzioni operative per ogni questione CP_1
avanzata da controparte;
che il programma MS era funzionante ed era stato regolarmente consegnato, installato e configurato oltre che collegato sia al gestionale Lynfa e sia agli ulteriori beni hardware acquistati da controparte;
che l'interazione tra MS e Lynfa era del tutto operativa sulla scorta delle funzionalità di entrambi i programmi che dovevano essere attivate secondo specifiche modalità operative e procedure di utilizzo;
che le asserite difficoltà operative riscontrate da erano dipese esclusivamente dalle procedure di Parte_1 lavoro e dalle modalità di utilizzo dei programmi in questione che controparte non aveva adeguato alle caratteristiche e funzionalità dei riferiti programmi;
che in fase di configurazione del programma MS emergeva come gli addetti di controparte non utilizzassero il gestionale Lynfa in modo da permettere al MS di agganciare le bolle fornitori alle correlate fatture;
che il programma MS era funzionante ed integrabile al gestionale
Lynfa secondo le modalità operative e le funzionalità proprie dei riferiti programmi e che le difficoltà operative riscontrate da controparte erano state unicamente originate dalle inidonee procedure di lavoro ed utilizzo che controparte non aveva mai voluto adeguare nonostante le continue indicazioni fornite dai tecnici di che la richiesta di risarcimento dei danni CP_1
era del tutto infondata poiché erano gli stessi presupposti avversamente dedotti ad essere manchevoli.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 3.7.2025, vista l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla società convenuta per esistenza della clausola arbitrale di cui al punto 19 del contratto oggetto di causa, il giudice rinviava all'udienza di discussione. All'udienza del 5.12.2025, lo scrivente
Giudice Monocratico, subentrato al precedente sin dall'udienza del 15.7.2025, tratteneva la causa in decisione.
Da subito, si rileva la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di competenza in ragione della esistente clausola compromissoria.
Infatti, l'art 19 rubricato: “Legge applicabile e foro esclusivamente competente”, a pag.6 delle
“condizioni generali del contratto utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione” (sub doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) recita: «qualsiasi controversia pagina 5 di 8 inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt.633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di
Milano, che deciderà secondo diritto».
Nel “Modulo d'Ordine (MD209)” del 28/12/2022 (sub doc. 1 pag. 1, del fascicolo di parte attrice), il richiamo all'art. 19 delle Condizioni Generali, riportato per la sottoscrizione in forma specifica ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., reca l'esplicito riferimento a
“legge applicabile e clausola compromissoria”, escludendo ogni carattere vessatorio della suddetta clausola atteso che la stessa è stata indicata unitamente ad altre clausole, le quali, complessivamente, oltre ad essere numerate riportano l'indicazione sommaria del loro contenuto. Al riguardo, la Suprema Corte (ord. n.4126/2024) ha precisato: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla
"durata dell'accordo").”
Inoltre, viene facilitata la conoscenza delle anzidette condizioni generali contrattuali con espresso link di collegamento (https://www.camera-arbitrale.it/it/index.php).
Ne consegue che l'operatività della clausola compromissoria in argomento era facilmente conoscibile con i criteri dell'ordinaria diligenza, da parte dell'attrice.
Occorre verificare il tipo di arbitrato espresso dalla clausola compromissoria fatta valere dalla parte convenuta.
Com'è noto, l'arbitrato può essere rituale o irrituale. Entrambi sono espressioni di un unico fenomeno negoziale, alternativo al ricorso al giudice ordinario e si differenzierebbero tra di essi solamente in quanto attraverso l'arbitrato rituale le parti intendono ottenere effetti esecutivi e attraverso quello irrituale esse intendono ottenere effetti solo negoziali ossia, non un lodo ma un contratto. pagina 6 di 8 Per la Cassazione (sentenza n. 6909/2015) in tema di interpretazione della clausola compromissoria, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Ciò posto, la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell'arbitrato non può prescindere da un'attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Deve ricordarsi tuttavia che - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dominante (secondo l'indirizzo costante della Cassazione, cfr. per ultimo, Cass. ord. n.
39437/21), l'indagine dell'interprete non può fermarsi alla superficie delle espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale che ad essa sottende.
Nel caso di specie, la clausola della scrittura privata (art. 19) dispone: “qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt.633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto”. Eventuale controversia in merito all'applicazione dell' accordo si muove certamente nel senso della ritualità atteso che nella clausola compare espressione quale “deciderà secondo diritto”, che, pertanto, sembrerebbe suggerire il rinvio all'esercizio di una giurisdizione privata (rectius arbitrato rituale), con la presenza di regole volte a disciplinare i poteri degli arbitri con la previsione di rinvio al codice di procedura civile anche per quanto riguarda il procedimento da seguire e le regole di decisione, sono indici di una volontà non meramente derogatoria al codice di rito e alla giurisdizione ordinaria avente la serietà e la forza di dar luogo ad una risoluzione giurisdizionale (seppur privata) della controversia.
La clausola arbitrale in questione va qualificata, pertanto, come arbitrato rituale, con il rinvio all'esercizio di una giurisdizione privata, e si mette in luce la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l'applicabilità al caso che ci occupa;
la controversia ha, infatti, ad oggetto pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dal contratto di fornitura prodotti software, per la cui risoluzione le parti hanno rinunciato ad adire l'autorità giudiziaria in favore dell'arbitrato.
Quindi, sussistono i presupposti per dichiarare la competenza dell'arbitro e l'incompetenza del Tribunale adito assorbendo ogni altra questione prospettata dalle parti rispetto al merito della pretesa creditoria avanzata. pagina 7 di 8 Infine, si ritiene opportuno precisare che la presente pronuncia è emessa con la forma della sentenza in condivisione dalla giurisprudenza di merito, secondo cui i rapporti tra giudice statale e giudice privato (arbitro), vanno inquadrati come questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato non è altro che una pronuncia di difetto di giurisdizione (vds. sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 22 Giugno 2010).
Accertato, dunque, il difetto di competenza di questo Tribunale, ne deriva, per la ragione "più liquida" indicata, da ritenere assorbita ogni altra domanda.
La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate e la assoluta opinabilità della decisione nel merito suggeriscono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. TO PA in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la propria incompetenza rispetto alla pretesa azionata in giudizio essendo la cognizione della stessa devoluta ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali del contratto relativo al Modulo d'Ordine (MD209)” del 28/12/2022 intercorso tra le parti.
2) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 5 dicembre 2025
Il Gop
TO PA
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